Sentenza 14 giugno 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/2004, n. 11217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11217 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro RICCIO, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CO UR;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1678/02 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 26/06/02 R.G.N. 4387/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/03/04 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso. RILEVATO IN FATTO
- che la Corte d'appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, confermando la decisione di primo grado, resa tra l'odierno intimato e l'INPS, ha ritenuto che la maggiorazione contributiva fino a sette anni concessa dall'art. 4 del d.l. 25 novembre 1995 n. 501, convertito nella legge 5 gennaio 1996 n. 11, per il pensionamento anticipato del personale autoferrotranviario, sia rilevante non solamente ai fini del conseguimento del diritto a pensione, ma anche al fine di incrementare la misura della stessa;
- che avverso questa decisione l'INPS ha proposto ricorso per Cassazione con un motivo, mentre la parte privata non si è costituita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con l'unico motivo, denunciando violazione ed errata applicazione dell'art. 4, comma 1, d.l. n. 501/1995, conv. in l. n. 11/1986, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, l'INPS
sostiene che, con detta disposizione, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, il legislatore ha inteso limitare il fittizio incremento di anzianità al solo raggiungimento del requisito temporale del diritto al trattamento pensionistico (altrimenti non perfezionato), ciò desumendosi dalla mera lettura del testo della norma che, per il suo carattere eccezionale (avendo ad oggetto un beneficio virtuale), non è suscettibile di essere interpretato nel senso di ricomprendervi ipotesi non espressamente disciplinate.
- che il ricorso non è meritevole di accoglimento, atteso che questa Corte, con numerose decisioni rese in controversie analoghe (per tutte, v. sentenze 24 novembre 2003 nn. 17822 e 17823 e successive conformi), ha già avuto modo di occuparsi della questione ed è pervenuta a conclusioni favorevoli ai lavoratori, affermando il principio che la maggiorazione (o aumento convenzionale o figurativo) dell'anzianità contributiva concessa dall'art. 4, comma primo d.l. 25 novembre 1995 n. 501, convertito nella legge 5 gennaio 1996 n. 11,
in materia di prepensionamento degli autoferrotranvieri, rileva non solo ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ma anche ai fini della misura della stessa;
- che a questo orientamento deve darsi continuità, apparendo persuasive le ragioni che lo sostengono e non contenendo il ricorso argomenti e rilievi di natura tale da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti (cfr. Cass. sez. un. 15 aprile 2003 n. 5994, 4 luglio 2003 n. 10615);
- che il ricorso va, per conseguenza, rigettato, senza che debba provvedersi al regolamento delle spese del giudizio di Cassazione, in difetto di costituzione dell'intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2004