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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 11/04/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO: indennità -
rendita vitalizia o IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CP_1 equivalente - altre ipotesi IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa Alessandra De Curtis, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 11/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 768/2024 R.G. promossa
DA
• (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FANI' MAURIZIO per procura come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. ) rappresentato e difeso da Avv. DI GILIO MASSIMO e Avv. CP_1 P.IVA_1 per procura come in atti, elettivamente domiciliato presso Indirizzo Telematico;
RESISTENTE
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1.Con ricorso depositato in data 8.11.2024 , premesso di Parte_1 essere rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre svolgeva le sue mansioni di portalettere, a bordo del ciclomotore dedicato, in data 4.10.2016 e che il sinistro veniva riconosciuto dall'ente e definito con un periodo di inabilità temporanea, senza riconoscimento di postumi permanenti;
ulteriormente premesso che a seguito di una ricaduta dell'infortunio veniva dall'ente riconosciuta una invalidità permanente/danno biologico pari al 12% di cui il 9% da ascrivere all'infortunio sul lavoro, esponeva che, successivamente a tali fatti, seguiva revisione del 15.11.2023, per peggioramento della limitazione funzionale del polso dx, e gli veniva pertanto riconosciuto e indennizzato un grado di menomazione complessivo pari al 14%
(grado accertato: 12% - doc. n. 6).
1 Ritenendo tuttavia di avere raggiunto un'invalidità permanente valutabile in misura non inferiore al 28%, come da consulenza medica allegata al ricorso, rappresentava di avere proposto istanza di riesame in via amministrativa avverso il provvedimento del 15.11.2023 che, nonostante il tempo infruttuosamente CP_1 trascorso, è rimasta priva di riscontro,
Esperita infruttuosamente la procedura amministrativa, il ricorrente conveniva, quindi, in giudizio l chiedendo accertare e dichiarare il peggioramento delle CP_1 sue condizioni psico-fisiche, con conseguente condanna dell a costituire in suo CP_1 favore la corrispondente rendita nella misura che sarà accertata in corso di causa a mezzo di consulenza tecnica di ufficio, a far data dalla domanda amministrativa, oltre al pagamento degli accessori.
Con deposito di memoria difensiva si costituiva in giudizio l contestando CP_1 la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto, evidenziando che la visita collegiale da espletare in sede amministrativa doveva ancora essere effettuata.
2. All'udienza odierna le parti hanno documentato che, nelle more del procedimento, l ha riconosciuto un aggravamento con invalidità del 20% con CP_1 conseguente costituzione della rendita.
La parte ricorrente ha dichiarato di accettare il grado di invalidità come accertato a seguito di collegiale medica e chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con spese a carico della parte convenuta.
L si è associata alle conclusioni di controparte chiedendo tuttavia la CP_1 compensazione delle spese.
3. Ritiene questo giudicante che le spese di lite debbano essere poste a carico dell secondo il criterio della soccombenza, posto che le conclusioni di parte CP_1 ricorrente di costituzione della rendita “nella misura che verrà accertato in corso di causa” sono risultate di fatto fondate;
il ricorrente ha dovuto agire in giudizio per ottenere il riconoscimento del suo diritto.
Le spese vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del criterio, applicabile anche alle rendite secondo cui “essendo in contestazione non già una CP_1 somma determinata, ma l'accertamento del diritto alla prestazione, la determinazione del valore della causa in materia di pensione di invalidità in funzione dello scaglione degli onorari e dei diritti di procuratore spettanti al difensore dell'assicurato deve essere effettuata secondo il criterio stabilito dall'art. 13 c.p.c., comma 2, seconda parte, in quanto l'assegno di invalidità, pur partecipando della natura delle prestazioni alimentari, si concreta in una somma di danaro da corrispondere periodicamente ed è perciò del tutto assimilabile ad una rendita vitalizia;
ne consegue che il valore
2 della causa deve essere determinato cumulando le annualità domandate fino ad un massimo di dieci”
(cfr. Cass. Civ. sez.
6-L, ord. n. 15656 del 2012; v. inoltre: Cass. n. 23274 del 2004, Cass.
n. 258 del 2007, Cass. n. 21841 del 2007, Cass. n. 2148 del 2011; Cass. SS.UU. n. 10455 del 2015).
Tenuto conto di quanto sopra, si considera, ai fini della liquidazione, una sola annualità, stante l'epoca della domanda amministrativa (2023); in mancanza di altri dati, si fa riferimento, in via prudenziale, alla retribuzione annua convenzionale minima per l'anno 2023, pari ad € 19.221,30:
(https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/11/13/premi-inail-minimali-massimali- rendita-aggiornati-luglio-2023).
Sicché, il valore della controversia viene determinato in €19.221,30x28% =
€5.381,96
Devono altresì applicarsi i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, esclusa la fase istruttoria, stante la ridotta attività processuale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione o istanza: dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
condanna l al pagamento delle spese del giudizio di parte ricorrente che si CP_1 liquidano in complessivi € 1.865,00 oltre al 15% sul compenso per spese forfettarie, ad
€ 43,00 per contributo unificato ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Fanì Maurizio.
Così deciso in Ferrara il 11/04/2025
IL GIUDICE Alessandra De Curtis
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