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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 15/07/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 576/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 23/05/2025 da
, C.F.: , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
14.09.1974 e residente in [...] – Folignano (AP) e , Parte_2
C.F.: , nato ad [...] il [...] – e residente in [...]C.F._2 delle Donne n.4 – Ascoli Piceno (AP), entrambi difesi e rappresentati dall'Avv. Gennaro Eufemia del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 23/06/2025 ha espresso parere favorevole
OGGETTO: omologa separazione consensuale dei coniugi e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/05/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 29/07/2000 avevano contratto matrimonio in Folignano, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- l'atto di matrimonio è stato trascritto nei Registri degli Atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2000 al N. 28 Parte 2 Serie B Ufficio 1;
- dall'unione coniugale nasceva, in data 05/04/2005, ad Ascoli Piceno, , Persona_1
oggi maggiorenne e studentessa, mentre, in data 03.09.2008, ad Ascoli Piceno, Per_2
, ancora minorenne, e frequentante la scuola secondaria superiore;
[...]
- l'ultima residenza comune dei coniugi è stata nel comune di Folignano;
- entrambi i coniugi sono autonomi in quanto economicamente autosufficienti;
- a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e tale da determinare le parti a separarsi consensualmente, anche per non turbare l'equilibrata crescita psicofisica delle figlie;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse omologata la separazione tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La casa coniugale sita in Folignano, Via Cuneo n.7 di proprietà della sig.ra Parte_1
esta assegnata alla moglie che ci vivrà con le figlie e ne pagherà tutte le spese
[...]
conseguenti; 3) Il sig. , il quale ha già provveduto a lasciare la casa coniugale e a Parte_2
portare via tutti i beni mobili di proprietà dello stesso, è attualmente domiciliato presso altra abitazione in cui risiede;
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI O MAGGIORENNI NON
ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTI
4) La figlia minorenne , resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5) Entrambe le figlie continueranno a vivere insieme alla madre presso l'abitazione familiare sita in Via Cuneo n.7 – Folignano (AP), mentre il padre, come regola generale, potrà vedere e trattenersi liberamente con la figlia minore compatibilmente con gli impegni della stessa avendo la maggiorenne propria autonomia decisionale.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
6) Quanto al mantenimento di entrambe le figlie il padre si impegna a concorrere al mantenimento di entrambe, non essendo le stesse ancora economicamente autosufficienti, versando la somma di € 100,00 cadauna mensile per un totale di €
200,00 con bonifico sul c.c. della madre con cui convivono. Parte_1
7) Rispetto alle spese straordinarie le stesse dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, rendicontate e rimborsate a quello dei due genitori che l'abbia sostenuta in via esclusiva entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta.
8) I coniugi rinunciano, reciprocamente, all'assegno di mantenimento per loro stessi;
9) I coniugi si autorizzano reciprocamente a chiedere il rilascio o il rinnovo del passaporto senza limitazione alcuna.
I ricorrenti chiedevano, altresì, che, decorsi i termini di legge, fosse pronunciata anche la successiva sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti CONDIZIONI
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Folignano;
2. Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Folignano, Via Cuneo n.7 di proprietà della sig.ra alla stessa, che ci vivrà con le figlie fino a Parte_1
quando non saranno autonome ed economicamente autosufficienti e ne pagherà tutte le spese conseguenti;
GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI O ON CP_1 Persona_3
ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTI
3. Confermare l'affido della figlia minore ad entrambi i genitori, i quali Persona_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione della figlia minorenne presso la madre, presso l'abitazione familiare sita in Via Cuneo n.7 – Folignano (AP), mentre il padre, come regola generale, potrà vedere e trattenersi liberamente con la figlia minore compatibilmente con gli impegni della stessa, avendo la maggiorenne propria autonomia decisionale.
5. Quanto al mantenimento di entrambe le figlie il padre si impegna a concorrere al mantenimento di entrambe non essendo ancora economicamente autosufficienti versando la somma di € 100,00 cadauna mensile per un totale di € 200,00 con bonifico sul c.c. della madre con cui convivono. Parte_1
6. Rispetto alle spese straordinarie le stesse dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, rendicontate e rimborsate a quello dei due genitori che l'abbia sostenuta in via esclusiva entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta.
7. I coniugi congiuntamente rinunciano all'assegno divorzile.
8. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Il Presidente del Tribunale nominava, quale Giudice relatore, il magistrato dott.ssa Rita
De Angelis e fissava per il giorno 24/06/2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi ad essa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda di separazione consensuale è fondata e merita pertanto accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile, tanto che essi hanno vissuto separati di fatto già da diverso tempo.
Sussistono, pertanto, le condizioni di legge per una pronuncia di separazione personale.
Le condizioni della separazione concordemente stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e quelli dei figli, sia la minore che la maggiorenne non economicamente autosufficiente.
La pronuncia sulle spese di lite, considerato il carattere non definitivo della presente sentenza, viene rimandata al momento della pronuncia della sentenza definitiva sulla domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Omologa la separazione consensuale tra i coniugi ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Folignano (AP) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396, in quanto il matrimonio è stato trascritto nei Registri degli Atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2000 al N. 28 Parte II Serie B Ufficio 1;
3) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio sull'ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio pure proposta dalle parti;
4) spese di lite al definitivo. Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 15/7/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 576/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 23/05/2025 da
, C.F.: , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
14.09.1974 e residente in [...] – Folignano (AP) e , Parte_2
C.F.: , nato ad [...] il [...] – e residente in [...]C.F._2 delle Donne n.4 – Ascoli Piceno (AP), entrambi difesi e rappresentati dall'Avv. Gennaro Eufemia del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 23/06/2025 ha espresso parere favorevole
OGGETTO: omologa separazione consensuale dei coniugi e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/05/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 29/07/2000 avevano contratto matrimonio in Folignano, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- l'atto di matrimonio è stato trascritto nei Registri degli Atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2000 al N. 28 Parte 2 Serie B Ufficio 1;
- dall'unione coniugale nasceva, in data 05/04/2005, ad Ascoli Piceno, , Persona_1
oggi maggiorenne e studentessa, mentre, in data 03.09.2008, ad Ascoli Piceno, Per_2
, ancora minorenne, e frequentante la scuola secondaria superiore;
[...]
- l'ultima residenza comune dei coniugi è stata nel comune di Folignano;
- entrambi i coniugi sono autonomi in quanto economicamente autosufficienti;
- a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e tale da determinare le parti a separarsi consensualmente, anche per non turbare l'equilibrata crescita psicofisica delle figlie;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse omologata la separazione tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La casa coniugale sita in Folignano, Via Cuneo n.7 di proprietà della sig.ra Parte_1
esta assegnata alla moglie che ci vivrà con le figlie e ne pagherà tutte le spese
[...]
conseguenti; 3) Il sig. , il quale ha già provveduto a lasciare la casa coniugale e a Parte_2
portare via tutti i beni mobili di proprietà dello stesso, è attualmente domiciliato presso altra abitazione in cui risiede;
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI O MAGGIORENNI NON
ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTI
4) La figlia minorenne , resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5) Entrambe le figlie continueranno a vivere insieme alla madre presso l'abitazione familiare sita in Via Cuneo n.7 – Folignano (AP), mentre il padre, come regola generale, potrà vedere e trattenersi liberamente con la figlia minore compatibilmente con gli impegni della stessa avendo la maggiorenne propria autonomia decisionale.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
6) Quanto al mantenimento di entrambe le figlie il padre si impegna a concorrere al mantenimento di entrambe, non essendo le stesse ancora economicamente autosufficienti, versando la somma di € 100,00 cadauna mensile per un totale di €
200,00 con bonifico sul c.c. della madre con cui convivono. Parte_1
7) Rispetto alle spese straordinarie le stesse dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, rendicontate e rimborsate a quello dei due genitori che l'abbia sostenuta in via esclusiva entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta.
8) I coniugi rinunciano, reciprocamente, all'assegno di mantenimento per loro stessi;
9) I coniugi si autorizzano reciprocamente a chiedere il rilascio o il rinnovo del passaporto senza limitazione alcuna.
I ricorrenti chiedevano, altresì, che, decorsi i termini di legge, fosse pronunciata anche la successiva sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti CONDIZIONI
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Folignano;
2. Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Folignano, Via Cuneo n.7 di proprietà della sig.ra alla stessa, che ci vivrà con le figlie fino a Parte_1
quando non saranno autonome ed economicamente autosufficienti e ne pagherà tutte le spese conseguenti;
GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI O ON CP_1 Persona_3
ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTI
3. Confermare l'affido della figlia minore ad entrambi i genitori, i quali Persona_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione della figlia minorenne presso la madre, presso l'abitazione familiare sita in Via Cuneo n.7 – Folignano (AP), mentre il padre, come regola generale, potrà vedere e trattenersi liberamente con la figlia minore compatibilmente con gli impegni della stessa, avendo la maggiorenne propria autonomia decisionale.
5. Quanto al mantenimento di entrambe le figlie il padre si impegna a concorrere al mantenimento di entrambe non essendo ancora economicamente autosufficienti versando la somma di € 100,00 cadauna mensile per un totale di € 200,00 con bonifico sul c.c. della madre con cui convivono. Parte_1
6. Rispetto alle spese straordinarie le stesse dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, rendicontate e rimborsate a quello dei due genitori che l'abbia sostenuta in via esclusiva entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta.
7. I coniugi congiuntamente rinunciano all'assegno divorzile.
8. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Il Presidente del Tribunale nominava, quale Giudice relatore, il magistrato dott.ssa Rita
De Angelis e fissava per il giorno 24/06/2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi ad essa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda di separazione consensuale è fondata e merita pertanto accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile, tanto che essi hanno vissuto separati di fatto già da diverso tempo.
Sussistono, pertanto, le condizioni di legge per una pronuncia di separazione personale.
Le condizioni della separazione concordemente stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e quelli dei figli, sia la minore che la maggiorenne non economicamente autosufficiente.
La pronuncia sulle spese di lite, considerato il carattere non definitivo della presente sentenza, viene rimandata al momento della pronuncia della sentenza definitiva sulla domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Omologa la separazione consensuale tra i coniugi ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Folignano (AP) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396, in quanto il matrimonio è stato trascritto nei Registri degli Atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2000 al N. 28 Parte II Serie B Ufficio 1;
3) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio sull'ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio pure proposta dalle parti;
4) spese di lite al definitivo. Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 15/7/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi