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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/05/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 264/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 264/2024
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. ALLERUZZO NICOLA ANTONINO GIUSEPPE giusta procura in atti.
APPELLANTE
pagina 1 di 12 CONTRO
(C.F. Controparte_1
). P.IVA_1
APPELLATO - CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 14.5.2025 del le parti hanno concluso come in verbale.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il (già Parte_2 Parte_3
e oggi ) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo
[...] Parte_1
n.92/2014 (R.G. n.224/2014), emesso dal Tribunale di Caltagirone, con il quale gli veniva ingiunto di pagare in favore del , gestione Parte_4
separata IRSAP, la somma di €.31.742,27, oltre interessi e spese, quale quota dovuta in conto esercizio per l'anno 2012.
L'opponente, nel chiedere la revoca del d.i. opposto, rassegnava le seguenti conclusioni: <
all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi su esposti, revocare, annullare e/o riformare l'opposto decreto ingiuntivo. Sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Spese, competenze ed onorari del presente giudizio di opposizione>>.
Si costituiva l'opposto, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Depositate le memorie ex art.183, co. 6, cpc, la causa veniva decisa con la sentenza n.502/2023 con la quale il Tribunale di Caltagirone così statuiva: <<
1. Rigetta l'opposizione per le motivazioni pagina 2 di 12 sopraesposte;
per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.92/14 reso dal Tribunale di Caltagirone in data 01.03.2014; 2. Condanna l'opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite del presente giudizio liquidate in euro 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e
CPA come per legge>>.
Avverso la superiore sentenza ha proposto appello il Parte_5
affidandolo a tre motivi e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello
adita, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione: accogliere, per le motivazioni e nei termini di cui
in premessa, l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, definitivamente
pronunciando, dichiarare la nullità e/o annullabilità della sentenza mediante una pronuncia che
affermi le prospettazioni in fatto ed in diritto di cui ai superiori motivi di appello, anche in
accoglimento delle conclusioni già rese in prime cure e in premessa pedissequamente riportate;
-
condannare, altresì, l'appellato alla restituzione delle somme di cui al condannatorio, anche
relativamente alle spese di lite, della sentenza di primo grado, ove in corso di causa si dovesse
procedere al pagamento delle stesse;
-con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, compresi,
trattandosi di avvocato di un ente pubblico, oneri accessori come per legge del presente giudizio e del
giudizio di primo grado”.
L'appellato, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza del 15.5.2024 questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
All'udienza del 14.5.2025 la causa, introdotta dopo l'entrata in vigore del D. L.vo 149/22, esaurita la discussione orale, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies cpc richiamato dall'art.350
bis cpc.
pagina 3 di 12 Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del Parte_4
, gestione separata non costituito seppure ritualmente citato.
[...] CP_2
L'appello è infondato e va rigettato.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato “Violazione e/o falsa applicazione dell'art.19 l.r.
n.8/2012 – Violazione e/o falsa applicazione degli artt.115 c.p.c. e 2697 c.c. – Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art.112 c.p.c.) – Violazione e/o falsa applicazione della Circolare dell'Assessorato Regionale Attività Produttive n. 1576 del 28.03.2012”.
L'appellante, muovendo dal disposto dell'art.19 L.R. 8/12, secondo cui “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi e sono posti in liquidazione i Consorzi per le aree di sviluppo industriale esistenti, che assumono la denominazione di " per le aree di sviluppo CP_1
industriale in liquidazione"”, ha sostenuto che l'istituzione delle gestioni liquidatorie (e successiva cessazione) ha l'esclusiva ed unica finalità di chiudere “tutti i rapporti attivi e passivi esistenti”,
mantenendo la legittimazione attiva e passiva di tali gestioni anche nei giudizi instaurati precedentemente alla disposta soppressione, a nulla rilevando che le funzioni siano state trasferite ad altro ente, con la conseguenza ulteriore che è venuta immediatamente meno per gli enti consorziati l'obbligazione giuridica di corrispondere i contributi di finanziamento e ciò perché la fase liquidatoria non ricomprende alcuna prorogatio dei poteri e delle funzioni operative e di amministrazione attiva un tempo affidati ai Consorzi, che, in forza della cit. l.r.8/2012, sono transitati a titolo successorio particolare all' CP_2
Il motivo non appare fondato e non può essere accolto.
Sul punto il primo Giudice ha così motivato: “È d'uopo premettere che, la legge regionale n. 8/2012
ha istituito l'Istituto al cui art. 19 prevede Controparte_3
pagina 4 di 12 che “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi e sono posti in
liquidazione i Consorzi per le aree di sviluppo industriale esistenti, che assumono la denominazione di
per le aree di sviluppo industriale in liquidazione. Al fine di consentire l'immediata CP_1
applicazione della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta
dell'Assessore regionale per le attività produttive, previa delibera della Giunta Regionale, si provvede
allo scioglimento degli organi consortili di tutti i Consorzi ASI della Regionale ed alla contestuale
nomina, per lo svolgimento delle attività di liquidazione, di un commissario straordinario per ogni
consorzio ASI scelto tra i dirigenti in servizio presso l'Amministrazione regionale ovvero tra i
presidenti dei disciolti consorzi ASI”.
Con decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 148 del 03.04.2012, in attuazione della delibera
della Giunta Regionale n. 88 del 22.03.2012, veniva decretato lo scioglimento degli organi consortili
del e la contestuale nomina del Commissario straordinario. Controparte_4
Le operazioni di liquidazione si sarebbero dovute concludere entro il termine di 180 giorni
dall'entrata in vigore della legge regionale 8/2012 e quindi entro il 19.07.2012. Con successivo
decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 546 del 18.07.2012, in attuazione della delibera n. 239
del 13 luglio 2012, veniva concessa alle gestioni commissariali in carica presso i Consorzi ASI in
liquidazione della Regione Siciliana l'applicazione della prorogatio per un termine di 45 giorni
decorrente dal 20.07.2012.
Il comma 4 dell'art. 19 l.r. n. 8/12 prevedeva che “I commissari devono chiudere le operazioni di
liquidazione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con l'approvazione
del bilancio finale di liquidazione e la definizione delle posizioni attive e passive della gestione
liquidatoria. Trascorso detto termine, nel rispetto di quanto previsto dal comma 8, la gestione dei
pagina 5 di 12 singoli Consorzi per le aree sviluppo industriale transita all'Istituto. La chiusura delle operazioni di
liquidazione di tutti i Consorzi è accertata con decreto dell'Assessore Regionale per le attività
produttive di concerto con l'Assessore Regionale per l'economia, da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana”.
Ancora, al successivo comma 8 del medesimo articolo, “trascorso infruttuosamente tale termine, i
rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale transitano in
apposite gestioni a contabilità separata presso l'Istituto (IRSAP) tale da garantire ed assicurare
l'assoluta distinzione delle masse patrimoniali, dei rapporti di credito e delle passività di ogni singolo
Consorzio soppresso, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione”.
Infine, al comma 12 dell'art. 19 l.r n. 8/12, “a decorrere dalla data di pubblicazione dell'ultimo dei
decreti di cui al comma 4, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, è abrogata la legge
regionale 4 gennaio 198 n. 1”.
Con Circolare dell'Assessorato Regionale Attività Produttive n. 1576 del 28.03.2012 venivano forniti i
necessari indirizzi applicativi in relazione alla fase di liquidazione dei Consorzi per le aree di sviluppo
industriale, regolata dall'art. 19 l.r. n. 8/2012, chiarendo appunto che: “dal 21.01.2012, i consorzi per
le aree di sviluppo industriale sono posti in liquidazione;
le gestioni liquidatorie mantengono la
propria autonoma soggettività giuridica, anche processuale, sino all'adozione del decreto assessoriale
ex art. 19, comma 4 terzo periodo della legge;
la successione tra Consorzi ASI in liquidazione
dell' ed è a titolo particolare”. Pt_6 Controparte_5
Nel caso di specie, dall'analisi della documentazione versata in atti, si evince che non è stato emanato
alcun decreto assessoriale in virtù di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 19 l.r. n. 8/12, con il quale
veniva accertata la chiusura delle operazioni di liquidazione dei Consorzi ASI in liquidazione, con
pagina 6 di 12 conseguente abrogazione - ai sensi del comma 12 dell'art. 19 l. r. 8/12 - della legge regionale n. 1 del
4 gennaio 1984 inerente alla “Disciplina dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei
di industrializzazione della Sicilia”.
Pertanto, la fase di liquidazione dei predetti Consorzi risulta essere ancora oggi in corso.
La legge n. 8/12, infatti, non ha portato all'immediata soppressione dei Consorzi ASI, ma ha
provveduto a sostituirli e trasformali con la denominazione Consorzi ASI in liquidazione, con
scioglimento degli organi consortili e contestuale nomina di un Commissario straordinario per lo
svolgimento delle attività di liquidazione da effettuarsi entro un termine prestabilito.
Trovando applicazione quanto previsto dalla l.r. n. 1/1984, normativa che non è stata immediatamente
abrogata con l'entrata in vigore della l. r. n. 8/12, i Consorzi ASI in liquidazione sono tenuti al
versamento del contributo annuo in conto esercizio – nel caso di specie oggetto del decreto ingiuntivo
opposto è proprio il contributo relativo all'anno 2012 – costituendo per l'appunto un mezzo di
finanziamento dell'Ente ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 1/1984.
Con la circolare n. 1576 del 28.03.2012 sono stati forniti i primi necessari indirizzi applicativi in
relazione alla fase di liquidazione dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale, chiarendo che “la
successione tra enti pubblici non è regolata in via generale dall'ordinamento e, pertanto, essa viene di
regola disciplinata dalla singole leggi che la dispongono;
la soppressione di un ente pubblico non
determina il venir meno della sua soggettività tutte le volte in cui, pur se la totalità dei rapporti che ad
esso facevano capo siano stati trasferiti, di una parte di questi ultimi sia prevista la liquidazione e tale
liquidazione, anziché essere svolta da organi ordinari dell'Ente subentrato nei rapporti da liquidare,
sia compiuta da un organo appositamente istituito in qualità di liquidatore dei rapporti pregressi”.
Dunque, “le singole gestioni liquidatorie manterranno la propria autonoma soggettività giuridica e ciò
pagina 7 di 12 sino alla conclusione delle operazioni di liquidazioni accertate con il decreto assessoriale di cui al
quarto comma dell'art.19 l.r. 8/12. Alle medesime conclusioni si giunge anche ove la gestione
liquidatoria non dovesse essere conclusa entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della
legge (19 luglio 20112), così come stabilito dal comma 4, primo periodo dell'art. 19 della legge. ed
infatti, così come stabilito dal comma 8 del medesimo articolo 19, trascorso il suddetto termine, tutti i
rapporti attivi e passivi dei Consorzi ASI – si tratta all'evidenza di una successione a titolo universale
– transitano in apposite gestioni separate presso l' , gestioni che mantengono la propria CP_2
soggettività giuridica e ciò sino a quando non verrà accertata la chiusura delle operazioni di
liquidazione con il decreto assessoriale.
Per ciò che concerne la fase di liquidazione, la circolare chiarisce che “una volta nominato il
commissario straordinario liquidatore, questo si sostituirà integralmente sia agli organi amministrativi
e di indirizzo, sia all'organo gestionale, assumendone le relative funzioni e competenze”.
In virtù di quanto previsto dall'art. 19, comma 2 l.r. 8/12 al commissario straordinario vengono
riconosciuti determinati poteri quali quelli relativi alla rinegoziazione dei debiti, alla cessione di
immobili, alla generale gestione dell'Ente. Inoltre, i direttori generali dei soppressi Consorzi ASI –
quali organi di gestione apicali dell'ente disciolto – avranno il compito di fornire un costante apporto
collaborativo al commissario straordinario nominato, al fine di garantire una agevole attività di
ricognizione di ogni rapporto attivo e passivo del soppresso ente e, soprattutto, al fine di procedere
nella maniera più celere possibile alle operazioni di liquidazione”.
Quanto esposto dal Tribunale di Caltagirone appare corretto ed esente da censura.
Ed invero, occorre prendere le mosse dal citato art.19 della L.R. 8/12 in forza del quale “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi e sono posti in liquidazione i pagina 8 di 12 Consorzi per le aree di sviluppo industriale esistenti, che assumono la denominazione di per CP_1
le aree di sviluppo industriale in liquidazione. […] si provvede allo scioglimento degli organi consortili di tutti i Consorzi ASI della Regione ed alla contestuale nomina, per lo svolgimento delle attività di liquidazione, di un commissario straordinario per ogni consorzio ASI […]”.
Con decreto del Presidente della Regione n. 148 del 3.4.2012 è stato disposto lo scioglimento degli organi consortili del per le aree di sviluppo industriale del e la nomina del CP_1 CP_1
Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività di liquidazione. Con successivo decreto n.
540 del 18.7.2012 è stata disposto in favore delle gestioni commissariali in carica presso i Consorzi
ASI in liquidazione della Regione Siciliana l'applicazione dell'istituto della prorogatio decretata per un termine di 45 giorni decorrente dal 20 luglio 2012. A tutt'oggi il consorzio ASI appellato non è stato soppresso.
Ciò premesso, va evidenziato che, a prescindere dal tenore equivoco della disposizione sopra trascritta,
che contempla simultaneamente la soppressione e la messa in liquidazione dei consorzi ASI, non vi è
dubbio che la fase avviata con l'entrata in vigore della L.R. 8/12 sia stata solo quella della liquidazione,
cui avrebbe dovuto fare seguito, nel rispetto della tempistica fissata dalla stessa legge, la successiva soppressione dei consorzi, allo stato ancora non intervenuta. Con la L.R. 8/2012 le funzioni già svolte dal Consorzi non sono state soppresse, ma attribuite ad un unico ente di nuova istituzione, l'Istituto
regionale di sviluppo delle attività produttive (IRSAP). Con la legge regionale, quindi, i consorzi ASI,
posti in liquidazione, sono rimasti in vita come enti che hanno lo scopo di definire i rapporti attivi e passivi ancora pendenti di cui sono titolari (crediti, debiti e diritti di proprietà su immobili con destinazione industriale o infrastrutturale) per pervenire, al termine della fase di liquidazione, alla dichiarazione di estinzione.
pagina 9 di 12 Se scopo precipuo della fase liquidatoria è quello di procedere alla definizione dei rapporti attivi e passivi, attraverso il recupero dei crediti ed il pagamento dei debiti, ciò non esclude, con particolare riguardo alla liquidazione del consorzio ASI appellato, che tra i compiti riservati al commissario liquidatore rientri anche quello di compiere ogni attività utile alla gestione del sino CP_1
all'approvazione del decreto di cui al comma 4 e alla celere definizione delle operazioni di dismissione.
Lo stesso comma 8 dell'art.19 prevede che “I rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriali della Regione permangono in capo agli stessi, posti in liquidazione, e ciò
sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione”.
In tale contesto è opinione di questa Corte che sino alla soppressione del consorzio Asi appellato è fatto obbligo all'ente appellante di procedere al versamento dei contributi in conto esercizio per l'anno 2012
in forza di quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto consortile.
Né, del resto, a diverse conclusioni consente di pervenire la Circolare dell'Assessorato Regionale
Attività Produttive n.1576 del 28.03.2012, pur richiamata dall'appellante, atteso che la stessa nulla dice in merito al perimetro delle attività di competenza delle gestioni liquidatorie, dovendosi, di contro,
rilevare che l'invocata “esclusiva ed unica finalità di chiudere tutti i rapporti attivi e passivi esistenti”
non può essere intesa nel senso di escludere anche la riscossione dei contributi annuali dovuti dai consorziati e ciò sino alla definitiva soppressione del , siccome statutariamente previsto. CP_1
Sempre con il primo motivo di appello la sentenza di primo grado è stata censurata nella parte in cui è
stato riconosciuto valore di atto di riconoscimento del debito alla nota con la quale l'ente appellante,
nel riscontrare la missiva del 28.05.2012 del Consorzi ASI in liquidazione, ha chiesto la documentazione necessaria per l'istruttoria della pratica – in particolare copia del conto consuntivo
2011, piano di riparto delle quote contributive per la copertura dei costi di esercizio e bilancio di pagina 10 di 12 previsione 2012, nonché i provvedimenti di approvazione” ed ha aggiunto che “stante la mancata approvazione del bilancio 2012 potrà provvedersi alla liquidazione dei contributi 2011, rinviando il pagamento dei contributi 2012 all'avvenuta approvazione del bilancio dell'Ente”.
La doglianza, seppure non influisce sul rigetto del motivo di appello, appare fondata, non potendosi riconoscere alla citata nota alcuna efficacia ex art.1988 cc in quanto la stessa, per la sua estrema genericità, risulta priva di valenza ricognitiva.
Con il secondo motivo di appello è stata denunciata “Violazione e/o falsa applicazione dell'art.19 l.r.
n.8/2012 – Violazione dell'art.112 c.p.c. – Omessa pronuncia”.
In particolare, l'ente appellante ha rappresentato di avere, in corso di causa, prospettato e richiesto, sia pure in via subordinata, che la richiesta di contributi per l'anno 2012 venisse limitata ai soli tre dodicesimi del contributo annuo, ritenuto che lo scioglimento degli organi consultivi è stato formalmente disposto far data dal 4/4/2012, in forza del D.P.R.S. n.148/S.G. di pari data.
Il motivo va rigettato atteso che, siccome rilevato dallo stesso appellante, l'omessa pronuncia da parte del primo Giudice deve essere intesa “come assorbimento implicito del motivo, stante che il decidente ha ritenuto che il contributo fosse dovuto per l'intero anno, se non addirittura anche per gli anni a venire, fino a quando l'attività liquidatoria non venga definitivamente definita”.
Con il terzo motivo, infine, l'appellante si è doluto della statuizione adottata dal primo Giudice in punto alle spese del giudizio.
Il motivo, oltre che inammissibile attesa la sua assoluta genericità, è infondato, avendo il Tribunale di
Caltagirone fatto buon governo delle norme processuali che disciplinano la materia, ponendo il pagamento delle spese a carico della parte soccombente.
Per tali motivi l'appello deve essere rigettato.
pagina 11 di 12 Nulla sulle spese attesa la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.502/23 del Tribunale di Caltagirone.
Nulla sulle spese.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c.1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'appello, il
21.5.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 264/2024
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. ALLERUZZO NICOLA ANTONINO GIUSEPPE giusta procura in atti.
APPELLANTE
pagina 1 di 12 CONTRO
(C.F. Controparte_1
). P.IVA_1
APPELLATO - CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 14.5.2025 del le parti hanno concluso come in verbale.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il (già Parte_2 Parte_3
e oggi ) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo
[...] Parte_1
n.92/2014 (R.G. n.224/2014), emesso dal Tribunale di Caltagirone, con il quale gli veniva ingiunto di pagare in favore del , gestione Parte_4
separata IRSAP, la somma di €.31.742,27, oltre interessi e spese, quale quota dovuta in conto esercizio per l'anno 2012.
L'opponente, nel chiedere la revoca del d.i. opposto, rassegnava le seguenti conclusioni: <
all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi su esposti, revocare, annullare e/o riformare l'opposto decreto ingiuntivo. Sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Spese, competenze ed onorari del presente giudizio di opposizione>>.
Si costituiva l'opposto, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Depositate le memorie ex art.183, co. 6, cpc, la causa veniva decisa con la sentenza n.502/2023 con la quale il Tribunale di Caltagirone così statuiva: <<
1. Rigetta l'opposizione per le motivazioni pagina 2 di 12 sopraesposte;
per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.92/14 reso dal Tribunale di Caltagirone in data 01.03.2014; 2. Condanna l'opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite del presente giudizio liquidate in euro 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e
CPA come per legge>>.
Avverso la superiore sentenza ha proposto appello il Parte_5
affidandolo a tre motivi e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello
adita, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione: accogliere, per le motivazioni e nei termini di cui
in premessa, l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, definitivamente
pronunciando, dichiarare la nullità e/o annullabilità della sentenza mediante una pronuncia che
affermi le prospettazioni in fatto ed in diritto di cui ai superiori motivi di appello, anche in
accoglimento delle conclusioni già rese in prime cure e in premessa pedissequamente riportate;
-
condannare, altresì, l'appellato alla restituzione delle somme di cui al condannatorio, anche
relativamente alle spese di lite, della sentenza di primo grado, ove in corso di causa si dovesse
procedere al pagamento delle stesse;
-con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, compresi,
trattandosi di avvocato di un ente pubblico, oneri accessori come per legge del presente giudizio e del
giudizio di primo grado”.
L'appellato, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza del 15.5.2024 questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
All'udienza del 14.5.2025 la causa, introdotta dopo l'entrata in vigore del D. L.vo 149/22, esaurita la discussione orale, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies cpc richiamato dall'art.350
bis cpc.
pagina 3 di 12 Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del Parte_4
, gestione separata non costituito seppure ritualmente citato.
[...] CP_2
L'appello è infondato e va rigettato.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato “Violazione e/o falsa applicazione dell'art.19 l.r.
n.8/2012 – Violazione e/o falsa applicazione degli artt.115 c.p.c. e 2697 c.c. – Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art.112 c.p.c.) – Violazione e/o falsa applicazione della Circolare dell'Assessorato Regionale Attività Produttive n. 1576 del 28.03.2012”.
L'appellante, muovendo dal disposto dell'art.19 L.R. 8/12, secondo cui “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi e sono posti in liquidazione i Consorzi per le aree di sviluppo industriale esistenti, che assumono la denominazione di " per le aree di sviluppo CP_1
industriale in liquidazione"”, ha sostenuto che l'istituzione delle gestioni liquidatorie (e successiva cessazione) ha l'esclusiva ed unica finalità di chiudere “tutti i rapporti attivi e passivi esistenti”,
mantenendo la legittimazione attiva e passiva di tali gestioni anche nei giudizi instaurati precedentemente alla disposta soppressione, a nulla rilevando che le funzioni siano state trasferite ad altro ente, con la conseguenza ulteriore che è venuta immediatamente meno per gli enti consorziati l'obbligazione giuridica di corrispondere i contributi di finanziamento e ciò perché la fase liquidatoria non ricomprende alcuna prorogatio dei poteri e delle funzioni operative e di amministrazione attiva un tempo affidati ai Consorzi, che, in forza della cit. l.r.8/2012, sono transitati a titolo successorio particolare all' CP_2
Il motivo non appare fondato e non può essere accolto.
Sul punto il primo Giudice ha così motivato: “È d'uopo premettere che, la legge regionale n. 8/2012
ha istituito l'Istituto al cui art. 19 prevede Controparte_3
pagina 4 di 12 che “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi e sono posti in
liquidazione i Consorzi per le aree di sviluppo industriale esistenti, che assumono la denominazione di
per le aree di sviluppo industriale in liquidazione. Al fine di consentire l'immediata CP_1
applicazione della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta
dell'Assessore regionale per le attività produttive, previa delibera della Giunta Regionale, si provvede
allo scioglimento degli organi consortili di tutti i Consorzi ASI della Regionale ed alla contestuale
nomina, per lo svolgimento delle attività di liquidazione, di un commissario straordinario per ogni
consorzio ASI scelto tra i dirigenti in servizio presso l'Amministrazione regionale ovvero tra i
presidenti dei disciolti consorzi ASI”.
Con decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 148 del 03.04.2012, in attuazione della delibera
della Giunta Regionale n. 88 del 22.03.2012, veniva decretato lo scioglimento degli organi consortili
del e la contestuale nomina del Commissario straordinario. Controparte_4
Le operazioni di liquidazione si sarebbero dovute concludere entro il termine di 180 giorni
dall'entrata in vigore della legge regionale 8/2012 e quindi entro il 19.07.2012. Con successivo
decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 546 del 18.07.2012, in attuazione della delibera n. 239
del 13 luglio 2012, veniva concessa alle gestioni commissariali in carica presso i Consorzi ASI in
liquidazione della Regione Siciliana l'applicazione della prorogatio per un termine di 45 giorni
decorrente dal 20.07.2012.
Il comma 4 dell'art. 19 l.r. n. 8/12 prevedeva che “I commissari devono chiudere le operazioni di
liquidazione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con l'approvazione
del bilancio finale di liquidazione e la definizione delle posizioni attive e passive della gestione
liquidatoria. Trascorso detto termine, nel rispetto di quanto previsto dal comma 8, la gestione dei
pagina 5 di 12 singoli Consorzi per le aree sviluppo industriale transita all'Istituto. La chiusura delle operazioni di
liquidazione di tutti i Consorzi è accertata con decreto dell'Assessore Regionale per le attività
produttive di concerto con l'Assessore Regionale per l'economia, da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana”.
Ancora, al successivo comma 8 del medesimo articolo, “trascorso infruttuosamente tale termine, i
rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale transitano in
apposite gestioni a contabilità separata presso l'Istituto (IRSAP) tale da garantire ed assicurare
l'assoluta distinzione delle masse patrimoniali, dei rapporti di credito e delle passività di ogni singolo
Consorzio soppresso, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione”.
Infine, al comma 12 dell'art. 19 l.r n. 8/12, “a decorrere dalla data di pubblicazione dell'ultimo dei
decreti di cui al comma 4, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, è abrogata la legge
regionale 4 gennaio 198 n. 1”.
Con Circolare dell'Assessorato Regionale Attività Produttive n. 1576 del 28.03.2012 venivano forniti i
necessari indirizzi applicativi in relazione alla fase di liquidazione dei Consorzi per le aree di sviluppo
industriale, regolata dall'art. 19 l.r. n. 8/2012, chiarendo appunto che: “dal 21.01.2012, i consorzi per
le aree di sviluppo industriale sono posti in liquidazione;
le gestioni liquidatorie mantengono la
propria autonoma soggettività giuridica, anche processuale, sino all'adozione del decreto assessoriale
ex art. 19, comma 4 terzo periodo della legge;
la successione tra Consorzi ASI in liquidazione
dell' ed è a titolo particolare”. Pt_6 Controparte_5
Nel caso di specie, dall'analisi della documentazione versata in atti, si evince che non è stato emanato
alcun decreto assessoriale in virtù di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 19 l.r. n. 8/12, con il quale
veniva accertata la chiusura delle operazioni di liquidazione dei Consorzi ASI in liquidazione, con
pagina 6 di 12 conseguente abrogazione - ai sensi del comma 12 dell'art. 19 l. r. 8/12 - della legge regionale n. 1 del
4 gennaio 1984 inerente alla “Disciplina dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei
di industrializzazione della Sicilia”.
Pertanto, la fase di liquidazione dei predetti Consorzi risulta essere ancora oggi in corso.
La legge n. 8/12, infatti, non ha portato all'immediata soppressione dei Consorzi ASI, ma ha
provveduto a sostituirli e trasformali con la denominazione Consorzi ASI in liquidazione, con
scioglimento degli organi consortili e contestuale nomina di un Commissario straordinario per lo
svolgimento delle attività di liquidazione da effettuarsi entro un termine prestabilito.
Trovando applicazione quanto previsto dalla l.r. n. 1/1984, normativa che non è stata immediatamente
abrogata con l'entrata in vigore della l. r. n. 8/12, i Consorzi ASI in liquidazione sono tenuti al
versamento del contributo annuo in conto esercizio – nel caso di specie oggetto del decreto ingiuntivo
opposto è proprio il contributo relativo all'anno 2012 – costituendo per l'appunto un mezzo di
finanziamento dell'Ente ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 1/1984.
Con la circolare n. 1576 del 28.03.2012 sono stati forniti i primi necessari indirizzi applicativi in
relazione alla fase di liquidazione dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale, chiarendo che “la
successione tra enti pubblici non è regolata in via generale dall'ordinamento e, pertanto, essa viene di
regola disciplinata dalla singole leggi che la dispongono;
la soppressione di un ente pubblico non
determina il venir meno della sua soggettività tutte le volte in cui, pur se la totalità dei rapporti che ad
esso facevano capo siano stati trasferiti, di una parte di questi ultimi sia prevista la liquidazione e tale
liquidazione, anziché essere svolta da organi ordinari dell'Ente subentrato nei rapporti da liquidare,
sia compiuta da un organo appositamente istituito in qualità di liquidatore dei rapporti pregressi”.
Dunque, “le singole gestioni liquidatorie manterranno la propria autonoma soggettività giuridica e ciò
pagina 7 di 12 sino alla conclusione delle operazioni di liquidazioni accertate con il decreto assessoriale di cui al
quarto comma dell'art.19 l.r. 8/12. Alle medesime conclusioni si giunge anche ove la gestione
liquidatoria non dovesse essere conclusa entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della
legge (19 luglio 20112), così come stabilito dal comma 4, primo periodo dell'art. 19 della legge. ed
infatti, così come stabilito dal comma 8 del medesimo articolo 19, trascorso il suddetto termine, tutti i
rapporti attivi e passivi dei Consorzi ASI – si tratta all'evidenza di una successione a titolo universale
– transitano in apposite gestioni separate presso l' , gestioni che mantengono la propria CP_2
soggettività giuridica e ciò sino a quando non verrà accertata la chiusura delle operazioni di
liquidazione con il decreto assessoriale.
Per ciò che concerne la fase di liquidazione, la circolare chiarisce che “una volta nominato il
commissario straordinario liquidatore, questo si sostituirà integralmente sia agli organi amministrativi
e di indirizzo, sia all'organo gestionale, assumendone le relative funzioni e competenze”.
In virtù di quanto previsto dall'art. 19, comma 2 l.r. 8/12 al commissario straordinario vengono
riconosciuti determinati poteri quali quelli relativi alla rinegoziazione dei debiti, alla cessione di
immobili, alla generale gestione dell'Ente. Inoltre, i direttori generali dei soppressi Consorzi ASI –
quali organi di gestione apicali dell'ente disciolto – avranno il compito di fornire un costante apporto
collaborativo al commissario straordinario nominato, al fine di garantire una agevole attività di
ricognizione di ogni rapporto attivo e passivo del soppresso ente e, soprattutto, al fine di procedere
nella maniera più celere possibile alle operazioni di liquidazione”.
Quanto esposto dal Tribunale di Caltagirone appare corretto ed esente da censura.
Ed invero, occorre prendere le mosse dal citato art.19 della L.R. 8/12 in forza del quale “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi e sono posti in liquidazione i pagina 8 di 12 Consorzi per le aree di sviluppo industriale esistenti, che assumono la denominazione di per CP_1
le aree di sviluppo industriale in liquidazione. […] si provvede allo scioglimento degli organi consortili di tutti i Consorzi ASI della Regione ed alla contestuale nomina, per lo svolgimento delle attività di liquidazione, di un commissario straordinario per ogni consorzio ASI […]”.
Con decreto del Presidente della Regione n. 148 del 3.4.2012 è stato disposto lo scioglimento degli organi consortili del per le aree di sviluppo industriale del e la nomina del CP_1 CP_1
Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività di liquidazione. Con successivo decreto n.
540 del 18.7.2012 è stata disposto in favore delle gestioni commissariali in carica presso i Consorzi
ASI in liquidazione della Regione Siciliana l'applicazione dell'istituto della prorogatio decretata per un termine di 45 giorni decorrente dal 20 luglio 2012. A tutt'oggi il consorzio ASI appellato non è stato soppresso.
Ciò premesso, va evidenziato che, a prescindere dal tenore equivoco della disposizione sopra trascritta,
che contempla simultaneamente la soppressione e la messa in liquidazione dei consorzi ASI, non vi è
dubbio che la fase avviata con l'entrata in vigore della L.R. 8/12 sia stata solo quella della liquidazione,
cui avrebbe dovuto fare seguito, nel rispetto della tempistica fissata dalla stessa legge, la successiva soppressione dei consorzi, allo stato ancora non intervenuta. Con la L.R. 8/2012 le funzioni già svolte dal Consorzi non sono state soppresse, ma attribuite ad un unico ente di nuova istituzione, l'Istituto
regionale di sviluppo delle attività produttive (IRSAP). Con la legge regionale, quindi, i consorzi ASI,
posti in liquidazione, sono rimasti in vita come enti che hanno lo scopo di definire i rapporti attivi e passivi ancora pendenti di cui sono titolari (crediti, debiti e diritti di proprietà su immobili con destinazione industriale o infrastrutturale) per pervenire, al termine della fase di liquidazione, alla dichiarazione di estinzione.
pagina 9 di 12 Se scopo precipuo della fase liquidatoria è quello di procedere alla definizione dei rapporti attivi e passivi, attraverso il recupero dei crediti ed il pagamento dei debiti, ciò non esclude, con particolare riguardo alla liquidazione del consorzio ASI appellato, che tra i compiti riservati al commissario liquidatore rientri anche quello di compiere ogni attività utile alla gestione del sino CP_1
all'approvazione del decreto di cui al comma 4 e alla celere definizione delle operazioni di dismissione.
Lo stesso comma 8 dell'art.19 prevede che “I rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriali della Regione permangono in capo agli stessi, posti in liquidazione, e ciò
sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione”.
In tale contesto è opinione di questa Corte che sino alla soppressione del consorzio Asi appellato è fatto obbligo all'ente appellante di procedere al versamento dei contributi in conto esercizio per l'anno 2012
in forza di quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto consortile.
Né, del resto, a diverse conclusioni consente di pervenire la Circolare dell'Assessorato Regionale
Attività Produttive n.1576 del 28.03.2012, pur richiamata dall'appellante, atteso che la stessa nulla dice in merito al perimetro delle attività di competenza delle gestioni liquidatorie, dovendosi, di contro,
rilevare che l'invocata “esclusiva ed unica finalità di chiudere tutti i rapporti attivi e passivi esistenti”
non può essere intesa nel senso di escludere anche la riscossione dei contributi annuali dovuti dai consorziati e ciò sino alla definitiva soppressione del , siccome statutariamente previsto. CP_1
Sempre con il primo motivo di appello la sentenza di primo grado è stata censurata nella parte in cui è
stato riconosciuto valore di atto di riconoscimento del debito alla nota con la quale l'ente appellante,
nel riscontrare la missiva del 28.05.2012 del Consorzi ASI in liquidazione, ha chiesto la documentazione necessaria per l'istruttoria della pratica – in particolare copia del conto consuntivo
2011, piano di riparto delle quote contributive per la copertura dei costi di esercizio e bilancio di pagina 10 di 12 previsione 2012, nonché i provvedimenti di approvazione” ed ha aggiunto che “stante la mancata approvazione del bilancio 2012 potrà provvedersi alla liquidazione dei contributi 2011, rinviando il pagamento dei contributi 2012 all'avvenuta approvazione del bilancio dell'Ente”.
La doglianza, seppure non influisce sul rigetto del motivo di appello, appare fondata, non potendosi riconoscere alla citata nota alcuna efficacia ex art.1988 cc in quanto la stessa, per la sua estrema genericità, risulta priva di valenza ricognitiva.
Con il secondo motivo di appello è stata denunciata “Violazione e/o falsa applicazione dell'art.19 l.r.
n.8/2012 – Violazione dell'art.112 c.p.c. – Omessa pronuncia”.
In particolare, l'ente appellante ha rappresentato di avere, in corso di causa, prospettato e richiesto, sia pure in via subordinata, che la richiesta di contributi per l'anno 2012 venisse limitata ai soli tre dodicesimi del contributo annuo, ritenuto che lo scioglimento degli organi consultivi è stato formalmente disposto far data dal 4/4/2012, in forza del D.P.R.S. n.148/S.G. di pari data.
Il motivo va rigettato atteso che, siccome rilevato dallo stesso appellante, l'omessa pronuncia da parte del primo Giudice deve essere intesa “come assorbimento implicito del motivo, stante che il decidente ha ritenuto che il contributo fosse dovuto per l'intero anno, se non addirittura anche per gli anni a venire, fino a quando l'attività liquidatoria non venga definitivamente definita”.
Con il terzo motivo, infine, l'appellante si è doluto della statuizione adottata dal primo Giudice in punto alle spese del giudizio.
Il motivo, oltre che inammissibile attesa la sua assoluta genericità, è infondato, avendo il Tribunale di
Caltagirone fatto buon governo delle norme processuali che disciplinano la materia, ponendo il pagamento delle spese a carico della parte soccombente.
Per tali motivi l'appello deve essere rigettato.
pagina 11 di 12 Nulla sulle spese attesa la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.502/23 del Tribunale di Caltagirone.
Nulla sulle spese.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c.1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'appello, il
21.5.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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