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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 03/06/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 70 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
(p.i. ), con sede a Nuoro ed elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata a Sassari, presso lo studio dell'avv. Francesco Pisenti, che la rappresenta e difende giusta delega in atti,
appellante
nei confronti di
(p.i. ), elettivamente domiciliata a Controparte_1 P.IVA_2
Tortolì, presso lo studio dell'avv. Sabina Biancu, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
appellata
pagina 1 di 10 La causa è stata decisa sulle seguenti conclusioni:
CONCLUSIONI
Nell'interesse di voglia la Corte d'appello Parte_1
in via principale: a) accogliere in toto l'appello formulato con il presente atto da e per l'effetto b) annullare e riformare la sentenza Parte_1
a verbale n. 284/2024, pubblicata in data 24/01/2024, dal Tribunale di
Cagliari, Giudice Dottor Paolo Corso, a definizione del procedimento contraddistinto al R.G. n. 4691/2018, compresa la regolamentazione delle spese di lite;
c) condannare l'appellata al pagamento di euro 11.839,15 per la fattura n. 2015/502925698, oltre. agli interessi per il ritardato pagamento ai sensi del RSII;
in via subordinata: d) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti della sig.ra Parte_1 [...]
per la fornitura idrica eseguita in suo favore nel periodo Controparte_1
indicato nella fattura contestata n. 2015/502925698 pari a euro 11.839,15; e)
dichiarare che quest'ultima fosse tenuta al pagamento del credito così
determinato a favore di oltre interessi per ritardato Parte_1
pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e,
conseguentemente, f) condannare l'appellata al pagamento di euro
11.839,15 per la fattura n. 2015/502925698 oltre agli interessi per il ritardato pagamento ai sensi del RSII;
g) condannare l'appellata alla refusione delle spese lite, delle competenze professionali e degli oneri di legge relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.
Nell'interesse di voglia la Corte d'appello Controparte_1
1. rigettare nel merito il gravame proposto da perché Parte_1
pagina 2 di 10 infondato in fatto ed in diritto;
2. riformare la sentenza di primo grado n. 284/2024 del Tribunale di
Cagliari - resa nel procedimento distinto al R.G. 4691/2018 nella parte in cui dispone in ordine alle spese legali, per i motivi di cui all'espositiva che precede;
3. con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso delle spese come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 14 febbraio 2017, notificò alla Parte_1 Controparte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 1692/2017, avente ad oggetto la fattura
[...]
n. 2015/502925698 dell'importo di euro 11.839,15, per la fornitura di acqua potabile nel periodo compreso tra il 18 maggio e il 24 dicembre 2014.
La lamentò l'anomalia dei consumi rispetto ai costi storici CP_1
precedentemente fatturati e propose, per il tramite dell'associazione consumatori Federconsumatori, formale reclamo;
a seguito del rigetto da parte di inoltrò istanza di conciliazione. Pt_1
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la Controparte_1
propose opposizione avverso l'atto di ingiunzione notificatole da al Pt_1
fine di ottenere:
- in via preliminare, la dichiarazione di nullità e/o inesistenza e/o inefficacia dell'ingiunzione;
- nel merito, l'accertamento dell'esatto ammontare del corrispettivo dovuto nel periodo in questione sulla base del proprio profilo storico.
*
pagina 3 di 10 resistette, eccependo, preliminarmente, di aver provveduto ad Pt_1
annullare in via di autotutela l'ingiunzione fiscale, atteso che l'utente aveva promosso una conciliazione, e, nel merito, sostenne la correttezza del credito vantato per la fornitura idrica eseguita in favore dell'utente, nel periodo oggetto della fattura contestata.
*
Istruita la causa con produzioni documentali e c.t.u., con la sentenza n. 284,
pubblicata il 24 gennaio 2024, il Tribunale dichiarò cessata materia del contendere in relazione alla domanda formulata dall'attrice di annullamento dell'ingiunzione di pagamento e dichiarò non dovuta dall'opponente la somma di euro 11.839,15.
Il primo giudice ritenne che non avesse provato in causa il Pt_1
corretto adempimento delle sue obbligazioni - dovendosi ritenere prive di
riscontro probatorio le comunicazioni, provenienti dalla convenuta, relative ad
asserite perdite idriche nell'impianto interno dell'utente - e non ha messo a disposizione il contatore per le verifiche, opponendosi altresì all'espletamento
di una CTU al fine di procedere ad eventuali accertamenti tecnici sul contatore
indicato nella fattura e/o determinare i consumi medi.
In questa prospettiva, il giudice presume, in mancanza di prova contraria, il
difettoso funzionamento del contatore, esplicitamente contestato dall'attrice con l'azione di accertamento negativo del credito.
* * *
2. Avverso la sentenza R.G. n. 284/2024 ha proposto appello al Pt_1
fine di ottenerne l'integrale riforma.
pagina 4 di 10 2.1 Con un primo motivo d'appello, ha lamentato l'erronea Pt_1
valutazione operata dal giudice di primo grado delle risultanze istruttorie e del contenuto degli atti di causa, l'omessa e insufficiente contraddittoria motivazione nonché la violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. e,
infine, il travisamento dei fatti e degli elementi probatori emersi in primo grado.
L'appellante ha lamentato di avere dimostrato l'infondatezza della pretesa attrice di annullamento dell'ingiunzione di pagamento n. 1692/2017, in quanto già oggetto di annullamento in autotutela dal 27 febbraio 2017, ossia un anno e mezzo prima dell'introduzione del giudizio, e di avere altresì adempiuto tutti gli obblighi derivanti dal contratto di somministrazione sia nel momento in cui aveva avvisato l'utente delle anomalie presenti nei consumi sia all'atto della sostituzione del contatore, effettuata in data 23 novembre 2015, nella prospettiva di un generale ammodernamento degli impianti della intera
Regione ed esclusivamente per esigenze di rinnovo della strumentazione e non perché esso fosse malfunzionante.
Sottolineato come la società utente non avesse dato prova di avere ottemperato gli obblighi contrattuali previsti dall'art. B.35.2 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato (in sintesi, manutenzione dell'impianto dal contatore, verifica periodica del funzionamento del contatore, verifica dell'anomalia dei consumi), ha eccepito come l'attività istruttoria Pt_1
compiuta da Tribunale avesse consentito di accertare che dalla documentazione in possesso del c.t.u. non risultasse alcun versamento effettuato dalla attrice per la fattura oggetto di causa (risposta quesito 3 c.t.u.).
pagina 5 di 10 L'appellante ha censurato, inoltre, l'addebito rivoltole dalla sentenza di non
[aver] messo a disposizione il contatore per le verifiche e ha sottolineato come la causa fosse stata istruita proprio con la c.t.u. sul misuratore.
Dall'espletamento degli accertamenti -ha argomentato era Pt_1
risultato, attraverso una verifica presso un centro specializzato di Asti, che il misuratore non risultava correttamente funzionante ma che tale malfunzionamento andava a favore dell'utente poiché negativo.
2.2 Con un secondo motivo, ha denunciato la regolamentazione Pt_1
delle spese di lite del primo grado e ne ha chiesto la riforma come conseguenza dell'accoglimento del primo motivo di appello.
*
3. La ha resistito, concludendo per il rigetto del Controparte_1
gravame proposto da e ha formulato appello incidentale per la Pt_1
riforma della regolamentazione in sentenza delle spese di lite, stante il totale accoglimento della propria domanda, atteso che, con la memoria 183, n.1,
c.p.c., essa aveva rinunciato alla domanda pregiudiziale formulata con l'atto introduttivo.
***
4. L'appello è fondato e merita accoglimento.
Le doglianze svolte nei due motivi sono basate tutte sul travisamento dei fatti e degli elementi probatori emersi in primo grado e, per tale ragione,
possono essere trattate unitariamente.
Le argomentazioni poste a fondamento della decisione di primo grado, con la quale è stato dichiarato non dovuto l'importo indicato nella fattura contestata pagina 6 di 10 n. 2015/502925698, non trovano giustificazione negli atti di causa.
Secondo il primo giudice, in ragione del mancato assolvimento da parte di dell'onere probatorio volto a provare il corretto funzionamento del Pt_1
contatore relativo all'utenza idrica della parte attrice, avrebbero dovuto ritenersi fondate le doglianze circa il non corretto funzionamento del contatore.
In realtà, all'udienza del 27 maggio 2021, il Tribunale dispose consulenza tecnica al fine di verificare -tra le altre cose- proprio il corretto funzionamento del contatore dell'utenza idrica di parte attrice.
In particolare, fu chiesto al tecnico di precisare, in caso di riscontrati difetti,
se essi avessero determinato la misurazione di maggiori o minori consumi e di ricalcolare, in caso di accertato malfunzionamento a svantaggio dell'utente, i consumi nel periodo dal 18 maggio-24 dicembre 2014, sulla base dei criteri indicati nel regolamento idrico integrato, con indicazione delle tipologie di somme dovute per la tipologia di utenza.
Al fine di evadere l'incarico ricevuto, esaminata la documentazione
allegata al fascicolo [il c.t.u.] ha provveduto a dare inizio alle operazioni
peritali, come stabilito in udienza, il giorno 10 giugno 2021 alle ore 12:00
presso il proprio ufficio;
nell'occasione si presentò il Sig. , Persona_1
dipendente che […] consegnò il contatore avente matricola Pt_1
02SE057060 (pag. 23 c.t.u.).
Il c.t.u. inviò il misuratore al laboratorio nazionale di taratura per contatori d'acqua di Asti, il quale in data 26 ottobre 2021 emise il rapporto di verifica n.
692/2021 (all.
1.1 alla c.t.u.).
A seguito delle citate verifiche, il c.t.u. rilevò che il contatore matricola
pagina 7 di 10 02SE057060 di portata nominale pari a 10 m3/h, con la normativa vigente al
momento del suo utilizzo non risulta[va] essere correttamente funzionante
poiché alla portata di (3.000 lt/h) intermedia tra la portata di transizione (800
lt/h) e la portata massima (20.000 lt/h) l'errore riscontrato eccedeva il limite di legge pari ± 2%, si precisa che detto eccesso era a favore dell'utente poiché
negativo (pag. 7).
Alla luce di tali accertamenti, deve ritenersi acquisita la prova della sussistenza del credito di Pt_1
Precisato come non sia stato neanche allegato il pagamento della fattura per cui è causa, occorre considerare come il dimostrato inadempimento della società fornitrice sotto il profilo dell'indicazione di una quantità d'acqua non rispondente a quella fatturata si sia risolto in un vantaggio per il cliente e in un danno per con sua conseguente irrilevanza ai fini della valutazione di Pt_1
fondatezza della pretesa creditoria (in tale senso, Cass., ord. 29 novembre
2019, n. 31221).
L'appello, pertanto, deve essere accolto con conseguente condanna della al pagamento in favore di dell'importo di Controparte_1 Pt_1
euro 11.839,15 di cui alla fattura n. 2015/502925698, oltre gli interessi per il ritardato pagamento ai sensi del R.S.I.I.
La riforma della sentenza di primo grado comporta la necessità di provvedere a una nuova regolamentazione delle spese di lite, con conseguente assorbimento del secondo motivo di appello di e dell'appello Pt_1
incidentale.
*
pagina 8 di 10 5. In considerazione del criterio della soccombenza, l'appellata deve essere condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali.
Sullo scaglione determinato sulla base del decisum, i compensi sono liquidati ai valori medi per tutte le fasi previste dal d.m. n. 55/2014 per il giudizio di primo grado, oltre le spese di c.t.u., e ai valori medi per le fasi introduttiva, studio e di decisione del presente grado di giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione:
1. in riforma della sentenza n. 284/2024, pubblicata in data 24 gennaio
2024, del Tribunale di Cagliari, condanna la Controparte_1
al pagamento in favore di dell'importo di euro
[...] Pt_1
11.839,15, oltre gli interessi per il ritardato pagamento ai sensi del
R.S.I.I.;
2. condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali, che liquida in a. euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. e spese di c.t.u. (liquidate con decreto del 14 marzo 2022) per il primo grado;
b. euro 3.966,00 per compensi, euro 382,50 per spese esenti, oltre pagina 9 di 10 spese generali, c.p.a. e i.v.a. per il presente grado;
3. dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Cagliari, 3 giugno 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 70 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
(p.i. ), con sede a Nuoro ed elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata a Sassari, presso lo studio dell'avv. Francesco Pisenti, che la rappresenta e difende giusta delega in atti,
appellante
nei confronti di
(p.i. ), elettivamente domiciliata a Controparte_1 P.IVA_2
Tortolì, presso lo studio dell'avv. Sabina Biancu, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
appellata
pagina 1 di 10 La causa è stata decisa sulle seguenti conclusioni:
CONCLUSIONI
Nell'interesse di voglia la Corte d'appello Parte_1
in via principale: a) accogliere in toto l'appello formulato con il presente atto da e per l'effetto b) annullare e riformare la sentenza Parte_1
a verbale n. 284/2024, pubblicata in data 24/01/2024, dal Tribunale di
Cagliari, Giudice Dottor Paolo Corso, a definizione del procedimento contraddistinto al R.G. n. 4691/2018, compresa la regolamentazione delle spese di lite;
c) condannare l'appellata al pagamento di euro 11.839,15 per la fattura n. 2015/502925698, oltre. agli interessi per il ritardato pagamento ai sensi del RSII;
in via subordinata: d) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti della sig.ra Parte_1 [...]
per la fornitura idrica eseguita in suo favore nel periodo Controparte_1
indicato nella fattura contestata n. 2015/502925698 pari a euro 11.839,15; e)
dichiarare che quest'ultima fosse tenuta al pagamento del credito così
determinato a favore di oltre interessi per ritardato Parte_1
pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e,
conseguentemente, f) condannare l'appellata al pagamento di euro
11.839,15 per la fattura n. 2015/502925698 oltre agli interessi per il ritardato pagamento ai sensi del RSII;
g) condannare l'appellata alla refusione delle spese lite, delle competenze professionali e degli oneri di legge relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.
Nell'interesse di voglia la Corte d'appello Controparte_1
1. rigettare nel merito il gravame proposto da perché Parte_1
pagina 2 di 10 infondato in fatto ed in diritto;
2. riformare la sentenza di primo grado n. 284/2024 del Tribunale di
Cagliari - resa nel procedimento distinto al R.G. 4691/2018 nella parte in cui dispone in ordine alle spese legali, per i motivi di cui all'espositiva che precede;
3. con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso delle spese come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 14 febbraio 2017, notificò alla Parte_1 Controparte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 1692/2017, avente ad oggetto la fattura
[...]
n. 2015/502925698 dell'importo di euro 11.839,15, per la fornitura di acqua potabile nel periodo compreso tra il 18 maggio e il 24 dicembre 2014.
La lamentò l'anomalia dei consumi rispetto ai costi storici CP_1
precedentemente fatturati e propose, per il tramite dell'associazione consumatori Federconsumatori, formale reclamo;
a seguito del rigetto da parte di inoltrò istanza di conciliazione. Pt_1
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la Controparte_1
propose opposizione avverso l'atto di ingiunzione notificatole da al Pt_1
fine di ottenere:
- in via preliminare, la dichiarazione di nullità e/o inesistenza e/o inefficacia dell'ingiunzione;
- nel merito, l'accertamento dell'esatto ammontare del corrispettivo dovuto nel periodo in questione sulla base del proprio profilo storico.
*
pagina 3 di 10 resistette, eccependo, preliminarmente, di aver provveduto ad Pt_1
annullare in via di autotutela l'ingiunzione fiscale, atteso che l'utente aveva promosso una conciliazione, e, nel merito, sostenne la correttezza del credito vantato per la fornitura idrica eseguita in favore dell'utente, nel periodo oggetto della fattura contestata.
*
Istruita la causa con produzioni documentali e c.t.u., con la sentenza n. 284,
pubblicata il 24 gennaio 2024, il Tribunale dichiarò cessata materia del contendere in relazione alla domanda formulata dall'attrice di annullamento dell'ingiunzione di pagamento e dichiarò non dovuta dall'opponente la somma di euro 11.839,15.
Il primo giudice ritenne che non avesse provato in causa il Pt_1
corretto adempimento delle sue obbligazioni - dovendosi ritenere prive di
riscontro probatorio le comunicazioni, provenienti dalla convenuta, relative ad
asserite perdite idriche nell'impianto interno dell'utente - e non ha messo a disposizione il contatore per le verifiche, opponendosi altresì all'espletamento
di una CTU al fine di procedere ad eventuali accertamenti tecnici sul contatore
indicato nella fattura e/o determinare i consumi medi.
In questa prospettiva, il giudice presume, in mancanza di prova contraria, il
difettoso funzionamento del contatore, esplicitamente contestato dall'attrice con l'azione di accertamento negativo del credito.
* * *
2. Avverso la sentenza R.G. n. 284/2024 ha proposto appello al Pt_1
fine di ottenerne l'integrale riforma.
pagina 4 di 10 2.1 Con un primo motivo d'appello, ha lamentato l'erronea Pt_1
valutazione operata dal giudice di primo grado delle risultanze istruttorie e del contenuto degli atti di causa, l'omessa e insufficiente contraddittoria motivazione nonché la violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. e,
infine, il travisamento dei fatti e degli elementi probatori emersi in primo grado.
L'appellante ha lamentato di avere dimostrato l'infondatezza della pretesa attrice di annullamento dell'ingiunzione di pagamento n. 1692/2017, in quanto già oggetto di annullamento in autotutela dal 27 febbraio 2017, ossia un anno e mezzo prima dell'introduzione del giudizio, e di avere altresì adempiuto tutti gli obblighi derivanti dal contratto di somministrazione sia nel momento in cui aveva avvisato l'utente delle anomalie presenti nei consumi sia all'atto della sostituzione del contatore, effettuata in data 23 novembre 2015, nella prospettiva di un generale ammodernamento degli impianti della intera
Regione ed esclusivamente per esigenze di rinnovo della strumentazione e non perché esso fosse malfunzionante.
Sottolineato come la società utente non avesse dato prova di avere ottemperato gli obblighi contrattuali previsti dall'art. B.35.2 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato (in sintesi, manutenzione dell'impianto dal contatore, verifica periodica del funzionamento del contatore, verifica dell'anomalia dei consumi), ha eccepito come l'attività istruttoria Pt_1
compiuta da Tribunale avesse consentito di accertare che dalla documentazione in possesso del c.t.u. non risultasse alcun versamento effettuato dalla attrice per la fattura oggetto di causa (risposta quesito 3 c.t.u.).
pagina 5 di 10 L'appellante ha censurato, inoltre, l'addebito rivoltole dalla sentenza di non
[aver] messo a disposizione il contatore per le verifiche e ha sottolineato come la causa fosse stata istruita proprio con la c.t.u. sul misuratore.
Dall'espletamento degli accertamenti -ha argomentato era Pt_1
risultato, attraverso una verifica presso un centro specializzato di Asti, che il misuratore non risultava correttamente funzionante ma che tale malfunzionamento andava a favore dell'utente poiché negativo.
2.2 Con un secondo motivo, ha denunciato la regolamentazione Pt_1
delle spese di lite del primo grado e ne ha chiesto la riforma come conseguenza dell'accoglimento del primo motivo di appello.
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3. La ha resistito, concludendo per il rigetto del Controparte_1
gravame proposto da e ha formulato appello incidentale per la Pt_1
riforma della regolamentazione in sentenza delle spese di lite, stante il totale accoglimento della propria domanda, atteso che, con la memoria 183, n.1,
c.p.c., essa aveva rinunciato alla domanda pregiudiziale formulata con l'atto introduttivo.
***
4. L'appello è fondato e merita accoglimento.
Le doglianze svolte nei due motivi sono basate tutte sul travisamento dei fatti e degli elementi probatori emersi in primo grado e, per tale ragione,
possono essere trattate unitariamente.
Le argomentazioni poste a fondamento della decisione di primo grado, con la quale è stato dichiarato non dovuto l'importo indicato nella fattura contestata pagina 6 di 10 n. 2015/502925698, non trovano giustificazione negli atti di causa.
Secondo il primo giudice, in ragione del mancato assolvimento da parte di dell'onere probatorio volto a provare il corretto funzionamento del Pt_1
contatore relativo all'utenza idrica della parte attrice, avrebbero dovuto ritenersi fondate le doglianze circa il non corretto funzionamento del contatore.
In realtà, all'udienza del 27 maggio 2021, il Tribunale dispose consulenza tecnica al fine di verificare -tra le altre cose- proprio il corretto funzionamento del contatore dell'utenza idrica di parte attrice.
In particolare, fu chiesto al tecnico di precisare, in caso di riscontrati difetti,
se essi avessero determinato la misurazione di maggiori o minori consumi e di ricalcolare, in caso di accertato malfunzionamento a svantaggio dell'utente, i consumi nel periodo dal 18 maggio-24 dicembre 2014, sulla base dei criteri indicati nel regolamento idrico integrato, con indicazione delle tipologie di somme dovute per la tipologia di utenza.
Al fine di evadere l'incarico ricevuto, esaminata la documentazione
allegata al fascicolo [il c.t.u.] ha provveduto a dare inizio alle operazioni
peritali, come stabilito in udienza, il giorno 10 giugno 2021 alle ore 12:00
presso il proprio ufficio;
nell'occasione si presentò il Sig. , Persona_1
dipendente che […] consegnò il contatore avente matricola Pt_1
02SE057060 (pag. 23 c.t.u.).
Il c.t.u. inviò il misuratore al laboratorio nazionale di taratura per contatori d'acqua di Asti, il quale in data 26 ottobre 2021 emise il rapporto di verifica n.
692/2021 (all.
1.1 alla c.t.u.).
A seguito delle citate verifiche, il c.t.u. rilevò che il contatore matricola
pagina 7 di 10 02SE057060 di portata nominale pari a 10 m3/h, con la normativa vigente al
momento del suo utilizzo non risulta[va] essere correttamente funzionante
poiché alla portata di (3.000 lt/h) intermedia tra la portata di transizione (800
lt/h) e la portata massima (20.000 lt/h) l'errore riscontrato eccedeva il limite di legge pari ± 2%, si precisa che detto eccesso era a favore dell'utente poiché
negativo (pag. 7).
Alla luce di tali accertamenti, deve ritenersi acquisita la prova della sussistenza del credito di Pt_1
Precisato come non sia stato neanche allegato il pagamento della fattura per cui è causa, occorre considerare come il dimostrato inadempimento della società fornitrice sotto il profilo dell'indicazione di una quantità d'acqua non rispondente a quella fatturata si sia risolto in un vantaggio per il cliente e in un danno per con sua conseguente irrilevanza ai fini della valutazione di Pt_1
fondatezza della pretesa creditoria (in tale senso, Cass., ord. 29 novembre
2019, n. 31221).
L'appello, pertanto, deve essere accolto con conseguente condanna della al pagamento in favore di dell'importo di Controparte_1 Pt_1
euro 11.839,15 di cui alla fattura n. 2015/502925698, oltre gli interessi per il ritardato pagamento ai sensi del R.S.I.I.
La riforma della sentenza di primo grado comporta la necessità di provvedere a una nuova regolamentazione delle spese di lite, con conseguente assorbimento del secondo motivo di appello di e dell'appello Pt_1
incidentale.
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pagina 8 di 10 5. In considerazione del criterio della soccombenza, l'appellata deve essere condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali.
Sullo scaglione determinato sulla base del decisum, i compensi sono liquidati ai valori medi per tutte le fasi previste dal d.m. n. 55/2014 per il giudizio di primo grado, oltre le spese di c.t.u., e ai valori medi per le fasi introduttiva, studio e di decisione del presente grado di giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione:
1. in riforma della sentenza n. 284/2024, pubblicata in data 24 gennaio
2024, del Tribunale di Cagliari, condanna la Controparte_1
al pagamento in favore di dell'importo di euro
[...] Pt_1
11.839,15, oltre gli interessi per il ritardato pagamento ai sensi del
R.S.I.I.;
2. condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali, che liquida in a. euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. e spese di c.t.u. (liquidate con decreto del 14 marzo 2022) per il primo grado;
b. euro 3.966,00 per compensi, euro 382,50 per spese esenti, oltre pagina 9 di 10 spese generali, c.p.a. e i.v.a. per il presente grado;
3. dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Cagliari, 3 giugno 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
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