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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 10641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10641 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI OM
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MA ZI Presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 33576/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a OM (RM) in [...] Parte_1 C.F._1
28/11/2004, con il patrocinio dell' avv. MARIA ALESSIO, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a OM (RM) in [...] CP_1 C.F._2
02/06/1973, con il patrocinio dell'avv. IRENE MOLETTIERI, giusta procura in atti
RESISTENTE nonché contro
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_2 C.F._3 06/06/1973, con il patrocinio dell'avv. EMILIANO MAIO, giusta procura in atti
RESISTENTE
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10/08/2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, conveniva in giudizio i propri genitori, Parte_1
e chiedendo disporsi “- l'obbligo di CP_1 Controparte_2 corrispondere ad un assegno periodico da determinarsi nella misura Parte_1 ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla domanda;
- l'obbligo di corrispondere le spese mediche, di istruzione e sportive di nella misura del 50% ciascuno.” Pt_1
Si costituivano in giudizio e di fatto CP_3 Controparte_2 aderendo alle domande spiegate dalla ricorrente, seppur quantificando diversamente l'importo riconosciuto a titolo di assegno periodico.
All'udienza del 08/01/2025, il G.D. h ascoltato le parti le quali, all'esito di ampia discussione, hanno trovato un accordo e hanno chiesto la definizione del giudizio alle seguenti condizioni concordate:
“i sigg.ri verseranno alla figlia la somma mensile di euro 150,00 Pt_1 CP_2 oltre alle spese straordinarie divise al 50%, a decorrere da settembre 2024, da versarsi direttamente alla figlia entro il giorno 5 di ogni mese Il sig. CP_1 manifesta sin da ora il consenso a che la figlia si iscriva all'università, impegnandosi
a sostenerne le spese al 50%.”
Ritenuto che le condizioni concordate non risultano contrarie a norme imperative, il
Collegio dispone in conformità
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa n.r.g. 33576/2024, così decide:
-dispone in conformità alle condizioni così come concordate dalle parti e integralmente trascritte in parte motiva;
- spese compensate.
Così deciso in Roma, il 10/07/2025.
Il Presidente rel
MA ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI OM
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MA ZI Presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 33576/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a OM (RM) in [...] Parte_1 C.F._1
28/11/2004, con il patrocinio dell' avv. MARIA ALESSIO, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a OM (RM) in [...] CP_1 C.F._2
02/06/1973, con il patrocinio dell'avv. IRENE MOLETTIERI, giusta procura in atti
RESISTENTE nonché contro
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_2 C.F._3 06/06/1973, con il patrocinio dell'avv. EMILIANO MAIO, giusta procura in atti
RESISTENTE
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10/08/2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, conveniva in giudizio i propri genitori, Parte_1
e chiedendo disporsi “- l'obbligo di CP_1 Controparte_2 corrispondere ad un assegno periodico da determinarsi nella misura Parte_1 ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla domanda;
- l'obbligo di corrispondere le spese mediche, di istruzione e sportive di nella misura del 50% ciascuno.” Pt_1
Si costituivano in giudizio e di fatto CP_3 Controparte_2 aderendo alle domande spiegate dalla ricorrente, seppur quantificando diversamente l'importo riconosciuto a titolo di assegno periodico.
All'udienza del 08/01/2025, il G.D. h ascoltato le parti le quali, all'esito di ampia discussione, hanno trovato un accordo e hanno chiesto la definizione del giudizio alle seguenti condizioni concordate:
“i sigg.ri verseranno alla figlia la somma mensile di euro 150,00 Pt_1 CP_2 oltre alle spese straordinarie divise al 50%, a decorrere da settembre 2024, da versarsi direttamente alla figlia entro il giorno 5 di ogni mese Il sig. CP_1 manifesta sin da ora il consenso a che la figlia si iscriva all'università, impegnandosi
a sostenerne le spese al 50%.”
Ritenuto che le condizioni concordate non risultano contrarie a norme imperative, il
Collegio dispone in conformità
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa n.r.g. 33576/2024, così decide:
-dispone in conformità alle condizioni così come concordate dalle parti e integralmente trascritte in parte motiva;
- spese compensate.
Così deciso in Roma, il 10/07/2025.
Il Presidente rel
MA ZI