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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 27/04/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERRARA
Sezione civile in persona della dott.ssa Monica Bighetti, in funzione di Giudice Unico, all'esito dell'udienza di discussione del 2 aprile 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art.281 sexies terzo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1141/2024 R.G. promossa
DA
• (C.F. rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. RINALDI ROMINA e dall'Avv. MANSERVISI ROBERTO entrambi del
Foro di Bologna
ATTORE
CONTRO
• (C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
VINCI FRANCESCO del Foro di Ferrara
CONVENUTO
OGGETTO: appalto pubblico – compensazione prezzi-subappalto
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
§1. Con atto di citazione notificato il 29 maggio 2024 la società Parte_1
ha convenuto in giudizio il per la condanna del medesimo al
[...] Controparte_1
1 pagamento della somma di € 41.309,15 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'integrale saldo.
Ha esposto la società di avere stipulato con il in data 25 febbraio Controparte_1
2021 cron.1396 un contratto di appalto per l'esecuzione di lavori di adeguamento antincendio del Palazzo del Vescovo, sede della biblioteca comunale, in qualità di mandataria e capo gruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con la società con sede di Occhiobello. Controparte_2
A seguito della regolare esecuzione dei lavori, dell'approvazione del conto finale e degli atti di contabilità redatti dalla Direzione lavori il Comune aveva emesso il
Certificato di Regolare esecuzione, oltre ad una relazione sul conto finale ed una relazione integrativa.
Nonostante la corretta esecuzione dei lavori e l'approvazione dei conti, il CP_1
non aveva erogato alla società la somma di €41.309,15 di cui
[...] Parte_1
€27.000 pari a quanto corrisposto da a favore del subappaltatore New Parte_1
Energy s.r.l. e quanto alla somma di €14.309,15 quale somma esplicitamente riconosciuta alla dalla Direzione Lavori a seguito di istanza di Parte_1 compensazione prezzi di cui all'art. 1 septies del d.l. 25 maggio 2021 n.73.
In punto di diritto l'attrice ha sostenuto di avere richiesto al Controparte_1
l'autorizzazione al subappalto inviando al medesimo la documentazione necessaria tra cui l'autodichiarazione di New Energy s.r.l. in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del d. lgs 50/2016 e che il non aveva risposto, formandosi CP_1
così il silenzio assenso. La società aveva pagato il subappaltatore il quale a sua volta aveva emesso una dichiarazione formale di manleva della stazione pubblica appaltante non avendo più nulla a pretendere dal . Ciononostante il Controparte_1 CP_1
non aveva rimborsato la somma alla Parte_1
Per ciò che concerne la somma di €14.309,15, essa era stata esplicitamente riconosciuta dalla Direzione Lavori a seguito dell'istanza di compensazione prezzi, di cui all'art.1 septies d.l. 73/2021, tempestivamente presentata dal RTI ai sensi del D.M.
4 maggio 2022 in data 25 maggio 2022. Il ha dichiarato di Controparte_1
essere venuto a conoscenza dell'istanza a termini scaduti (scadenza 27 maggio 2022) ossia il 5 luglio 2022, in quanto la mail di richiesta era stata inviata alla Direzione
Lavori e non all'Amministrazione Comunale, argomentazione questa pretestuosa e 2 contraria alla buona fede in quanto la Direzione Lavori assume la veste di agente per conto della Pubblica Amministrazione per cui si deve ritenere funzionalmente inserita, sia pure temporaneamente, nell'apparato organizzativo dell'Amministrazione.
§2. Si è costituito tempestivamente il eccependo il difetto di Controparte_1
giurisdizione per ciò che concerne la domanda di accertamento e condanna al pagamento della somma di €14.309,15 riferita all'istanza di compensazione prezzi ed in subordine per il suo rigetto. Ha resistito alla domanda di pagamento della somma di
€27.000 in quanto infondata.
Il ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario nei confronti CP_1
del Giudice Amministrativo, in quanto la domanda di controparte ha ad oggetto una speciale ipotesi di revisione straordinaria del prezzo di appalto ed è inquadrabile nelle controversie in materia di revisione prezzi, ai sensi dell'art. 133, co. 1, lett. e), cod. proc. amministrativo.
In subordine ha eccepito la decadenza dell'appaltatore dall'istanza di compensazione non essendo stata prodotta nei termini alla Stazione Appaltante.
Quanto alla richiesta di pagamento della somma erogata al subappaltatore – identificato in Newenergy di il ha eccepito che la società Per_1 CP_1
aveva violato l'art. 3 del contratto di subappalto, il quale prevedeva Parte_1 espressamente che i pagamenti all'impresa subappaltatrice sarebbero stati eseguiti direttamente dal oltre che il dettato normativo di cui all'art.105 comma 13 CP_1
lettera a) del codice dei contratti pubblici (d. lgs 50/2016) che prevede analoga disposizione. Ha allegato inoltre che alla doverosa verifica effettuata per il pagamento del subappaltatore in data 10 agosto 2022 e 24 agosto 2022 era emerso che New
Energy di Gatti Ugo fosse in debito con l'Erario per ingenti somme non potendo quindi il ai sensi dell'art.48 bis del DPR 602/73 dar corso ad alcun CP_1
pagamento.
Depositate le memorie di rito la causa era discussa oralmente all'udienza del 2 aprile
2025.
§ 3. Sul difetto di giurisdizione.
La parte attrice sostiene che la domanda di pagamento della somma di €14.309,15 a titolo di compensazione prezzi ai sensi dell'art.1 septies del d.l. 73/2021 appartiene alla giurisdizione ordinaria in quanto la pretesa si riferisce unicamente al quantum di
3 una prestazione già eseguita e concerne quindi una mera pretesa di adempimento contrattuale che comporta l'accertamento di un diritto soggettivo e ricade quindi nella giurisdizione ordinaria.
Non si concorda con tale tesi.
L'art. 1 septies - (Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici) del Decreto Legge del 25/05/2021 - N. 73 convertito in l.
106/2021 dispone quanto segue:
1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo
2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo
106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a).
3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori , ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.
4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di
4 pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data;
il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi. (omissis).
In punto di fatto risulta che in data 25 maggio 2022 abbia Parte_1
inviato via pec ad una istanza di compensazione prezzi per Parte_2
variazioni in aumento per vario materiale utilizzato (acciaio, cemento etc) chiedendo l'avvio del procedimento di compensazione da parte della Direzione Lavori e invitando il RUP a convalidare i conteggi effettuati dalla Direzione Lavori consentendo il pagamento dovuto (doc.11 allegato alla citazione).
Risulta altresì che il nelle note 12 agosto 2022 e 13 aprile 2023 abbia CP_1
eccepito che la richiesta non era stata presentata alla Stazione Appaltante, come invece previsto dall'art.1 septies comma 4 e che pertanto la società attrice era decaduta dall'istanza, non avendo la Direzione Lavori provveduto a trasmetterla nel termine del
27 maggio 2022 al (doc.7 allegato alla memoria di costituzione). In CP_1
particolare il Dirigente del settore Lavori Pubblici ha esposto di essere venuto a conoscenza solo incidentalmente della richiesta di compensazione prezzi durante un incontro avvenuto in data 5 luglio 2022 con i DDLL e le ditte esecutrici dei lavori. Il non aveva quindi potuto procedere nei termini perentori previsti dalla legge a CP_1
richiedere i fondi messi a disposizione dal d.l. 73/2021 per fare fronte alla richiesta Contr della
Ciò premesso in base all'analisi documentale, deve affermarsi che il CP_1
ha negato e nega l'an della pretesa avversa, eccependone la decadenza.
[...]
Non è condivisibile quindi la tesi della parte attrice, secondo la quale si tratterebbe di valutare nel caso di specie solo il quantum di una pretesa già riconosciuta nell'an dal
Al contrario il eccepisce proprio la debenza della somma, in CP_1 CP_1 relazione al mancato rispetto di termini previsti per l'istanza a pena di decadenza.
Sul punto, non può quindi non richiamarsi la consolidata giurisprudenza amministrativa la quale, rimarcando la struttura bifasica del procedimento di revisione prezzi – del tutto simile a questa compensazione tanto è vero che l'art.1 septies è rubricato: Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei
5 contratti pubblici - afferma che in capo all'appaltatore è configurabile una posizione di interesse legittimo rispetto all'attività autoritativa dell'amministrazione, in quanto volta all'accertamento dell'an della pretesa e di diritto soggettivo rispetto al quantum, una volta riconosciuta la spettanza di un compenso revisionale (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 22 giugno 2018, n. 3827; T.A.R. sez. I, 18 luglio 2024 n. 4294 e Pt_3
sez. II, 30 agosto 2107, n. 4204).
La controversia appartiene quindi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, co. 1, lett. e, n. 2, del cod. proc. Amministrativo.
§3. Sul subappalto.
La Società attrice chiede la condanna del al pagamento in suo Controparte_1
favore di €27.000 quale corrispettivo del subappalto direttamente corrisposto al subappaltatore.
Un primo chiarimento si impone. Il contratto di subappalto stipulato il 24 marzo 2021
(doc.5 allegato alla comparsa di costituzione) intercorre tra la RTI di cui è capogruppo e l'impresa Newenergy di . Il subappaltatore è Parte_1 Per_1
quindi un imprenditore individuale e non una società di capitali quali la New Energy
s.r.l.
La dichiarazione sostitutiva inerente i requisiti di cui all'art.80 del d. lgvo 50/2016 è redatta a nome di nella sua qualità di “legale rappresentante dell'impresa Per_1
Newenergy di Gatti Ugo” e riguarda la sua persona (docc.6 a doc.6 b e 6c allegati alla memoria di costituzione).
La domanda di autorizzazione al subappalto redatta il 24 marzo 2021 (doc. 8 allegato alla citazione) concerne ovviamente la Newenergy di , ergo un imprenditore Per_1
individuale.
Ciò doverosamente premesso, la domanda della parte attrice è infondata.
L'Agenzia delle Entrate, in data 20 settembre 2022, ha infatti certificato che Per_1
è debitore dell'Amministrazione finanziaria per imposte dirette ed indirette dall'anno di imposta 2010 all'anno di imposta 2018 per un ammontare di €461.874,66. I relativi procedimenti sono definitivi e derivano dalle cartelle di pagamento identificate nel documento 8 prodotto dal . è altresì destinatario di altre Controparte_1 Per_1
cartelle di pagamento, relative a tributi dal 2010 al 2019, per debiti per i quali non
6 sono ancora decorsi i termini per la dichiarazione di definitività alla data del documento, per un importo di €66.347,74.
Orbene l'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 dispone quanto segue
(Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo (omissis).
E' evidente che il non potrebbe corrispondere alcunché a Controparte_1 Per_1
perché debitore dell'Erario di somme ben superiori ad €5000 e ciò per esplicito
[...]
disposto di legge che prevede che la Pubblica Amministrazione non debba provvedere al pagamento.
Se ciò che il deve corrispondere all'appaltatore è il rimborso di quanto CP_1
corrisposto al subappaltatore, il deve verificare i requisiti di merito del CP_1
subappaltatore al momento del pagamento, diversamente vi sarebbe una facile elusione della normativa proprio da parte della Pubblica Amministrazione.
La società assume di avere pagato il subappaltatore in buona fede. Parte_1
Tuttavia questo stato soggettivo cede a fronte del rispetto di norme imperative volte ad evitare che ricevano denari dalla Pubblica Amministrazione coloro che sono forti debitori a titolo di tributi. La buona fede deve essere, inoltre, incolpevole, mentre ha corrisposto il compenso al subappaltatore violando esplicitamente Parte_1
l'art.3 del contratto di subappalto, nonché l'art. 105 comma 13 lettera a) del d. lgs
50/2016 i quali prevedono entrambi il pagamento diretto da parte della Stazione appaltante, senza deroghe.
La domanda proposta da è quindi infondata. Controparte_4
7 Le spese eseguono la soccombenza ai sensi dell'art.91 c.p.c. e sono liquidate in €7716 secondo il DM 55/2014 compensi medi nella fascia di valore da 26.001 a 52.000.
p.q.m.
definitivamente decidendo dichiara il difetto di giurisdizione a favore del tribunale amministrativo regionale competente per territorio riguardo alla domanda di di Parte_1
condanna del al pagamento di somme a titolo di compensazione Controparte_1 prezzi di cui all'art.
1 -septies de. D.l. 25 maggio 2021 n.73 conv. in l.106/2021.
Respinge la domanda nel resto.
Condanna a corrispondere al le Parte_1 Controparte_1
spese di lite, che liquida in €7616,00 per compensi, oltre al 15% sui compensi per spese generali, oltre IVA e Cpa.
Così deciso in Ferrara il 27/04/2025
IL GIUDICE
Monica Bighetti
8