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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/06/2025, n. 3492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3492 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
3095/2019 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
V^ SEZIONE CIVILE
Nella seguente composizione:
dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 3095/2019 a margine indicato, assegnata in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 7 febbraio 2025, vertente
Tra
(cf. ) difesa dall'avv. SARA FUSI Parte_1 C.F._1
(cf. ), con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. C.F._2
Claudio Serangeli, sito in Roma, via Attilio Regolo n. 19
APPELLANTE
, attualmente in ON Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, codice fiscale e partita IVA rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Agostinelli, P.IVA_1
, e con domicilio eletto presso l'Avv. Giancarlo Muraca, con studio in Cisterna di Latina (LT), piazza Saffi n. 15
APPELLATO
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 2625 pubblicata il
31.10.18 nel procedimento RG 1242/12.
FATTO E DIRITTO
Il procedimento di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva la Parte_1
(di seguito ) dinanzi al Tribunale di ON Contr
Latina affinché quest'ultima venisse condannata a risarcire all'attore il danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente al sinistro occorso all'attore in data 22.08.10, in virtù della polizza infortuni n. 0401.10000099793 stipulata con la e con decorrenza dalle 24 del Contr
01.06.10; A sostegno della pretesa il procuratore della parte attrice Parte_1 rilevava che, in data 22 agosto del 2010, era stato tamponato da un'auto mentre era a bordo della sua bicicletta, riportando molteplici lesioni, risultanti dal referto del Pronto Soccorso, ove era stato trasferito con ambulanza subito dopo il sinistro, ed altresì certificate dai medici che lo avevano successivamente avuto in cura. L'attore presentava quindi le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente domanda, dichiarare che l'evento storico come narrato in premessa, consistente nell'infortunio come occorso all'odierno attore, radichi in capo alla l'obbligo risarcitorio Controparte_3 nei confronti del sig. ; per l'effetto, condannare la Parte_1 convenuta ai sensi della legge vigente, al risarcimento del complessivo danno patrimoniale e non patrimoniale subito e subendo, dall'odierno attore, che dovrà essere necessariamente liquidato in corso di causa, somma comprensiva di rivalutazione monetaria, e sul tutto gli interessi legali dal giorno della messa in mora sino all'effettivo soddisfo. Vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA e CPA e spese forfettarie, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.””
Si costituiva la deducendo che , allorché si era sottoposta Contr Parte_1 alla visita medico legale su richiesta della stessa compagnia assicurativa, aveva dichiarato che circa due anni prima della stipula della polizza aveva causato un incidente, circostanza taciuta al momento della stipula predetta.
La società assicurativa presentava quindi le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice, contrariis reiectis, nel merito: 1) in via principale: per tutti i motivi dedotti nella narrativa che precede, rigettare la pretesa risarcitoria avanzata ex adverso in ordine al danno presuntivamente risentito dal sig. , tenendo nel dovuto conto, Parte_1 oltre l'infondatezza – in fatto e in diritto – e la carenza probatoria della stessa, il fatto che l'istante, come dimostrato, in violazione degli artt. 1892 e 1893 c.c., al momento della sottoscrizione della polizza infortuni forniva all'assicuratore dichiarazioni inesatte,; con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA;
2) in via subordinata: qualora dall'istruttoria dovesse emergere che effettivamente il sig. si trovava in bicicletta Parte_1 lungo la Strada delle Cave in Latina e che, in quell'occasione rimaneva coinvolto in un sinistro stradale,considerate opportunamente le circostanze dedotte in ordine alle inesatte dichiarazioni della stessa, voglia il Giudicante, ai sensi dell'art. 1893, II comma, c.c. tenere conto di quanto taciuto dal sig. al momento della sottoscrizione della polizza Parte_1 infortuni e, per l'effetto, previo accertamento del danno e del nesso causale, ridurre proporzionalmente la pretesa avversaria ex adverso;
con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA;
3) in via alternativamente subordinata: accertato sempre il fatto storico, nel caso non creduto, in cui il Giudicante dovesse ritenere irrilevanti le inesatte dichiarazioni rese dall'assicurato, si chiede di appurare l'entità del danno dallo stesso lamentato ed ancor prima il nesso causale fra questo ed il sinistro narrato;
per l'effetto proporzionare alle predette risultanze istruttorie il quantum richiesto ex adverso.”
Il Tribunale di Latina, con la sentenza superiormente indicata, rigettava la domanda sul presupposto che : “L' eccezione della Compagnia convenuta in merito alla circostanza che il avrebbe riferito in fase di stipula Parte_1 notizie inesatte è fondata e merita accoglimento”, sul presupposto che “l' indirizzo giurisprudenziale secondo cui in tema di assicurazione contro gli infortuni, l'onere imposto dall'art. 1892, cod. civ., all'assicuratore, di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell'annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine suddetto ed ancora più quando il sinistro si verifichi prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in tali casi, per sottrarsi al pagamento dell' indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio ( cfr. Cass.civ. n. 16406/2010, Cass. civ. n.3135/2003).”
Il Giudizio di appello.
Avverso la sentenza di primo grado presentava appello , Parte_1 chiedendo la riforma della parte della sentenza del Tribunale di Latina n. 2625 pubblicata il 31.10.18 nel procedimento RG 1242/12 in cui il Giudice scrive “l'eccezione della Compagnia convenuta in merito alla circostanza che il avrebbe riferito in fase di stipula notizie inesatte è fondata Parte_1
e merita accoglimento. Quanto dedotto, oltre a essere provato per tabulas è stata confermato dallo stesso attore in fase di interpello, quando riferiva, con valenza confessoria, di essere stato coinvolto in un sinistro in data 15.07.2008 nel quale riportava lesioni fisiche;
precisava altresì che tale circostanza non veniva dichiarata al medico della compagnia in sede di visita medico legale”; nonché la riforma della parte della sentenza in cui il Giudice scrive “è evidente che l'aver omesso di dichiarare pregressi infortuni, oltre a qualificarsi come un comportamento posto in essere in palese violazione del principio di buona fede nella formazione del contratto costituisce un'omissione tale da incidere sulla corretta rappresentazione del rischio, atteso che avrebbe palesato una certa propensione dell'assicurato a subire infortuni, incidendo pertanto sul processo formativo della volontà negoziale della Compagnia convenuta in termini di effettiva conclusione del contratto o quanto meno sotto il profilo della quantificazione del premio assicurativo. Ne consegue pertanto il rigetto della domanda”.
L'appellante presentava quindi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza del Tribunale di Latina n. 2625 pubblicata il 31.10.18 nel procedimento RG 1242/12, nelle parti sopra indicate e per i motivi sopra esposti, e per l'effetto accogliere le richieste formulate in primo grado dal sig. e, pertanto, condannare la Parte_1 ON
, attualmente in persona del legale
[...] Controparte_2 rappresentante pro tempore a risarcire il sig. per tutti i danni Parte_1 subiti e subendi in conseguenza del sinistro del 22.08.10 e venga, altresì, condannata la a rifondere le spese legali del primo grado, con Contr restituzione anche di quanto eventualmente percepito, oltre le spese di CTU, oltre interessi e rivalutazione fino al saldo. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
Si costituiva , attualmente ON [...] insistendo per la sospensione del presente procedimento CP_2 ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c. alla luce della richiesta di rinvio a giudizio, svolta l'udienza preliminare del 29 gennaio 2016, il GUP presso il Tribunale di Latina nei confronti di , unitamente ad altri Parte_1 imputati nel procedimento n. 722/12 R.G. Notizie di Reato – n. 7407/14 R.G. GIP).
La parte appellata rilevava altresì preliminarmente l'inammissibilità dell'appello avversario, per violazione dell'art. 342 c.p.c. , come novellato, prevedendo che nella redazione dell'atto debbano essere indicate le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti ed alla pronuncia in diritto.
Nel merito la parte chiedeva il rigetto del gravame proposto dal sig.
perché infondato, e la conseguente conferma della Parte_1 sentenza n. 2625/18 emessa dal Tribunale di Latina.
L'appellato presentava quindi le seguenti conclusioni:
“in via preliminare: dichiarare la sospensione del presente procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c., in attesa che venga definito il procedimento penale n. 722/12 R.G. Notizie di Reato – n. 7407/14 R.G. GIP;
sempre in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito: rigettare il gravame proposto dal sig. perché Parte_1 infondato;
per l'effetto, confermare la sentenza n. 2625/18 emessa dal Tribunale di Latina. Il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge ”
La decisione della Corte
Deve preliminarmente essere rigettata la richiesta di inammissibilità dell'appello sollevata dalla compagnia assicuratrice in virtù di normativa entrata in vigore successivamente alla proposizione dello stesso, e quindi ex se inammissibile.
Va in primo luogo rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato con orientamento consolidato che «La causa di annullamento del contratto di assicurazione, prevista dall'art. 1892 cod. civ., esige il simultaneo concorso di tre elementi essenziali: a) una dichiarazione inesatta o una reticenza dell'assicurato; b) l'influenza di tale dichiarazione o reticenza ai fini della reale rappresentazione del rischio;
c) che la reticenza o la dichiarazione inesatta siano frutto del dolo o della colpa grave dell'assicurato » (ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 5115 del 25/05/1994, Rv. 486770 – 01; v. anche Cass. 25582 del 30/11/2011; Cass. ord. n. 11115 del 10/06/2020). Pertanto, prosegue la Corte di Cassazione, «non qualunque reticenza di circostanze conosciute dall'assicurato è causa di annullamento del contratto di assicurazione, ma l'annullamento è invocabile solo quando la dichiarazione falsa o reticente sia di tale natura che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non l'avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto l'esatta o completa verità» (Cass. n. 5115 del 1994 citata). Va, inoltre, rilevato che l'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni è a carico dell'assicuratore, atteso che i tre elementi essenziali citati costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa”.
Nel caso di specie, come si evince dalle risultanze in atti, la reticenza dell'appellante riguardava un incidente da lui stesso causato e non nel quale era vittima, ne consegue che non è configurabile “la propensione dell'assicurato a subire infortuni”, atteso che ha causato un Parte_1 sinistro, non lo ha subito.
Deve inoltre dedursi che quello in esame è un elemento isolato ed oggettivamente limitato, ex se inidoneo a costituire una oggettiva possibilità di condizionare il processo formativo della volontà negoziale della compagnia assicuratrice.
Deve quindi concludersi che non ha ON dimostrato la simultanea sussistenza dei citati tre elementi essenziali prodromici per la sussistenza dell'ipotesi normativa di cui all'art. 1892 c.c..
Va tuttavia evidenziato che non risulta offerta, dalla parte appellante, idonea prova della effettiva sussistenza del sinistro, poiché l'unico teste assunto e richiesto, , ha dichiarato di avere assistito al Testimone_1 sinistro trovandosi in strada dietro il veicolo BMW che avrebbe urtato la bicicletta dell'appellante ad una distanza di circa dieci metri.
Deve dedursi che il teste non poteva avere visto l'auto urtare da tergo, quindi la parte anteriore della vettura contro la parte posteriore della bicicletta, non potendo vedere cosa accadeva innanzi all'auto che gli era davanti, dovendo essere la visuale coperta dalla stessa, peraltro da una distanza di dieci metri.
Va altresì evidenziato in merito che quanto dichiarato dal teste è rimasto privo di riscontri oggettivi non essendo stata chiamata sul momento alcuna pubblica autorità per verificare l'effettiva sussistenza del sinistro, né l'appellante ha richiesto di sentire come teste il conducente del veicolo, il cui nome è espressamente indicato nell'atto di citazione.
L'appello va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Respinge l'appello;
- Condanna l'appellante a rimborsare le spese di lite per la somma di € 1.984,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % spese generali;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 9 maggio 2025
Il consigliere relatore
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori
Il Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta