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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel. Dr. Giorgio Sensale – Consigliere Dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4849 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2627/2019 pronunciata dal Tribunale di Napoli nord in data 9 ottobre 2019, vertente TRA
( , rappresentato e difeso dall'Avv. Amedeo Parte_1 C.F._1
Paone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aversa alla via E. De Filippo n. 18, giusta procura in atti appellante E
( , in Aversa (CE) alla Via San Lorenzo Controparte_1 P.IVA_1 n.100, in persona dell'Amministratore pro-tempore Avv. Controparte_2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Michele Melone con il quale elettivamente domicilia presso il suo studio in Casagiove alla Via Arcivescovo Pontillo n. 75 appellato CONCLUSIONI DELLE PARTI I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, note di trattazione scritta e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 6 ottobre 2017, conveniva in Parte_1 giudizio il dinanzi al Tribunale di Napoli Nord onde sentir Controparte_1
“in accoglimento delle domande formulate e disattesa ogni diversa e contraria istanza, pretesa ed eccezione, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e declarare la nullità e/o l'annullabilità della delibera dell'assemblea del 30 maggio 2017, adottata in seduta ordinaria dal sito in Aversa 81031 alla via San Lorenzo n. 100 e comunicato in Controparte_1 data 23/08/2017”. Premesso di essere proprietario di un'unità immobiliare sita Aversa alla via San Lorenzo n. 100 esponeva che gli era stato comunicato, in data 23 agosto 2017, dal ove era sito l'appartamento di proprietà dell'istante, il Controparte_1 verbale di assemblea condominiale ordinaria, alla cui seduta era assente, tenutasi alla data del 30 maggio 2017 e con il seguente ordine del giorno: “1) esame ed approvazione bilancio consuntivo esercizio finanziario 01/01/2016-31/12/2016 e relativi piani di riparto;
2) esame ed approvazione richiesta dei condomini del fabbricato G-H-I di costruzione di un condominio autonomo dal CP_1
per l'amministrazione delle proprie parti comuni (facciata edificio, impianti
[...] interni come ascensori, autoclavi), rimanendo vincolati al Super-condominio
[...]
[...]
[...] per le parti comuni a gli altri fabbricati, ossia asfalto, sottoservizi, aree verdi, CP_3 illuminazione, ingressi al parco, amministrazione ecc. si precisa che tale richiesta può essere estesa anche agli altri fabbricati;
3) esame ed approvazione bilancio preventivo esercizio finanziario 01/01/2017-31/12/2017 e relativo piano di riparto;
4) nomina amministratore;
5) esame ed approvazione interventi straordinari alle aree verdi, ovverosia potatura e/o abbattimento di n. 3 alberi lato Scala Q ed N;
6) varie ed eventuali”. Precisava che in relazione al punto n. 1 l'assemblea dei condomini aveva approvato il bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario 1/1/2016 - 31/12/2016 e relativo piano di riparto;
in relazione al punto n. 3, aveva approvato il preventivo dell'esercizio finanziario 1/1/2017-31/12/2017 e relativo piano di riparto;
in relazione al punto 4) aveva nominato il sig. quale amministratore delle parti Controparte_4 comuni del Condominio “nonché per i fabbricati escluso il G-H-I”, deliberando un compenso di € 12.000,00; in relazione al punto n. 5, l'Amministratore aveva concesso all'assemblea 30 giorni di tempo per presentare nominativi di società per occuparsi del taglio e del recupero del legname a titolo gratuito o a prezzo concorrenziale ed era stato autorizzato dall'assemblea a effettuare una derattizzazione per la presenza dei topi in condominio e a richiedere ai condomini di presentare preventivi di spesa. Infine, per quanto concerne il punto n. 2, il verbale non faceva alcuna menzione dell'approvazione, da parte dell'assemblea, della costituzione di un autonomo Condominio formato dai soli fabbricati come descritto all'ordine del giorno nel CP_5 medesimo punto. L'attore, precisato di non essere incorso in alcuna decadenza nell'impugnativa della predetta delibera condominiale essendosi allontanato dall'assemblea, deduceva a fondamento della relativa impugnativa l'omesso riscontro dell'Amministratore ai chiarimenti richiesti dallo stesso condomino, l'illegittima costituzione del Parte_1 condominio autonomo “10 maggio” per omessa relativa deliberazione dell'assemblea ed eccesso di deleghe e, infine, per omessa specificazione del compenso all'Amministratore. Radicato il contraddittorio, si costituiva il in persona Controparte_1 dell'Amministratore pro-tempore, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della impugnativa essendo decaduto per aver partecipato alla assemblea Parte_1 condominiale de qua e, quanto al merito, assumeva che il supercondominio “
[...]
” aveva diligentemente convocato tutti i condomini del CP_1 Parte_2
che avevano nominato quale loro rappresentante l'Amministratore
[...] CP_6 per vederli rappresentati all'assemblea ordinaria del 30.5.2017 ex art. 67
[...] disp. Att. C.c. e che il compenso dell'amministratore era stato determinato in € 12.000,00 onde l'infondatezza della impugnativa. Acquisita documentazione varia e respinte le istanze istruttorie giusta ordinanza pronunciata in data 4.10.2018, il Tribunale, in data 9 ottobre 2019, pronunciava la sentenza n. 2627/2019 con cui rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese di giudizio e, ai sensi dell'art. 8 d.lgs. n. 28/2010, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio per non aver partecipato, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione. In particolare, il Tribunale riteneva, quanto al primo motivo di impugnativa che “dal verbale assembleare si evince che l'amministratore ha dato lettura della nota del Parte_3 e reso tutti i chiarimenti del caso all'assemblea, che ha infatti anche dat
[...] all'amministratore di rispondere per iscritto alla predetta nota (nel verbale, infatti, si legge: “a
- 2 - questo punto l'amministratore legge una nota a firma del condomino sig. che si Parte_1 allega al presente verbale. L'amministratore fornisce all'assemblea tutti i hiesti. L'amministratore viene invitato dai condomini a dare una risposta a tale nota del sig. )”, Pt_1 quanto al secondo che “il condominio, infatti, viene in essere “ipso iure et facto”, se il titolo non dispone altrimenti, senza bisogno di apposite manifestazioni di volontà o altre esternazioni, e tanto meno di approvazioni assembleari, nel momento in cui l'unico proprietario di un edificio questo frazioni in più porzioni autonome la cui proprietà esclusiva trasferisca ad una pluralità di soggetti o anche solo al primo di essi, ovvero più soggetti costruiscano su un suolo comune, ovvero quando l'unico proprietario di un edificio ne ceda a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l'oggettiva condizione del frazionamento che ad esso dà origine” e, infine, quanto al terzo che “nel verbale assembleare si fa espressa menzione del compenso spettante all'amministratore di condominio pari ad euro 12.000,00”. Avverso detta sentenza proponeva appello, con atto di citazione notificato in data 6.11.2019, invocandone l'integrale riforma e reiterando a fondamento del Parte_1 gravame i motivi di impugnativa della delibera assembleare, mal interpretati dal giudice di prime cure. Si costituiva il instando per il rigetto dell'avverso gravame in CP_1 CP_1 quanto infondato chiedendone il rigetto con il favore delle spese di lite. Acquisito il fascicolo telematico del primo grado del giudizio, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 gennaio 2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, premessa la sostituzione del relatore, dr.ssa Regina Elefante, con la dr.ssa Assunta d'Amore, sul cui ruolo non vi erano cause da riservare in decisione della stessa annualità di quelle pendenti sul ruolo della dr.ssa Elefante, nel numero di circa 200 cause iscritte a ruolo entro il 31.12.2022, rientranti nel prossimo obiettivo del PNRR, la riservava in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., ridotto a quarantacinque giorni il primo termine per il deposito delle comparse conclusionali. L'appello appare infondato e non meritevole di accoglimento. Con il primo motivo l'appellante lamenta che, nonostante “in occasione dell'assemblea del 30 maggio 2017, ebbe anzitutto a richiedere all'amministratore di leggere delle note, con cui denunciava alcune gravi irregolarità poste in essere dalla gestione condominiale ed in relazione alle quali domandava i dovuti chiarimenti” e “al rifiuto dell'amministratore di dare immediata lettura delle proprie richieste, l'istante, impedito di esercitare i diritti propria competenza, si apprestava a lasciare definitivamente la riunione assembleare”, come accaduto in altre precedenti occasioni tanto da indurlo a sporgere denuncia-querela in data 23/4/2016 presso la Stazione dei Carabinieri di Aversa, aveva appreso dalla comunicazione del verbale assembleare che “a seguito della discussione del quinto ordine del giorno, l'amministratore avrebbe dato lettura a “una nota a firma del condomino sig. che si allega Pt_1 al presente verbale. L'amministratore fornisce all'assemblea tutti i chiarimenti richiesti. L'amministratore viene invitato dai condomini a dare una risposta a tale nota del sig. . Pt_1 Chiarimenti di cui, come detto, non c'è alcuna prova documentale”. Lamenta, quindi, che “Il giudice di prime cure, pertanto, accogliendo le eccezioni sollevate da questa difesa, avrebbe dovuto rilevare: 1) che nel verbale di assemblea non c'è alcuna traccia dei chiarimenti che l'amministratore avrebbe fornito alle censure sollevate dal 2) che gli Parte_3 Parte_1 scritti redatti dall'istante non sono stati debitamente allega onostante le affermazioni dell'amministratore. Di talché è ragionevole ritenere che il presunto avvenuto riscontro dell'amministratore alla richiesta di chiarimenti dell'istante è rimasta come affermazione di mero principio ed invero mai realizzatosi”.
- 3 - Il reiterata l'eccezione di decadenza dall'impugnativa dell'assemblea da CP_1 parte di ribadiva che la mancata lettura di una missiva che non Parte_1 riguardava minimamente l'ordine del giorno dell'assemblea dimostrava la carenza di un interesse ad agire, vieppiù, in considerazione della circostanza che giammai il giudice potrebbe entrare nel merito delle scelte discrezionali della assemblea condominiale. Il motivo non appare fondato, sebbene deve ritenersi che l'appellante non sia decaduto dal potere di impugnare la delibera de qua dato che il termine di legge non può che decorrere dalla data in cui il condomino, allontanatosi dall'assemblea, ne riceve comunicazione. E' pacifico, in punto di fatto, che l'odierno appellante, pur avendo partecipato all'assemblea condominiale in data 30.5.2017, prima dell'adozione della delibera assembleare sugli specifici punti fissati all'ordine del giorno, si era allontanato dal locale in cui si stava svolgendo l'assemblea, non partecipando alla conseguente votazione. Ebbene, qualora un condomino, nel corso della celebrazione di un'assemblea condominiale, si allontani e tale circostanza viene fatta annotare sul verbale, se è incontrovertibile che l'allontanamento non incide sui “quorum costitutivi” (che devono sussistere al momento iniziale), tale circostanza incide, altrettanto indiscutibilmente, su quelli deliberativi relativamente ai singoli punti all'ordine del giorno (nonché sui diritti dei distinti condomini) rispetto ai quali il singolo o più condomini abbiano deciso di non prendere parte alla discussione e alla conseguente delibera, e, quindi, di non partecipare alla votazione, rimanendo del tutto irrilevante la possibile udibilità (cfr. Cass. n. 1208/1999 che ha ritenuto che, in tema di ai fini del Parte_4 calcolo delle maggioranze prescritte dall'art. 1136 c.c. per l'approvazione delle delibere assembleari, non si può neanche tener conto dell'adesione espressa dal che Parte_3 si sia allontanato prima della votazione dichiarando di accettare la decisione della maggioranza perché solo il momento della votazione determina la fusione delle volontà dei singoli condomini formative dell'atto collegiale). Di conseguenza, il termine di 30 giorni previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c. per l'impugnazione delle delibere assembleari annullabili non può farsi coincidere come
“dies a quo” per il condomino, allontanatosi volontariamente dal luogo di svolgimento dell'assemblea, con relativa presa d'atto a verbale, senza partecipare quindi alla votazione, con quello del giorno di adozione della delibera stessa sui punti all'ordine del giorno rispetto alla cui discussione e deliberazione il condomino allontanatosi non ha voluto partecipare, dovendosi, a tutti gli effetti, quest'ultimo considerarsi assente (cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 4191 del 15/02/2024). Deve, quindi, ritenersi che l'odierno appellante non sia affatto decaduto dal potere di impugnare la delibera assembleare di cui ha avuto conoscenza solo in data 23.8.2017. Tuttavia, il motivo di impugnativa deve ritenersi infondato posto che, nonostante l'appellante si dolga dell'omessa considerazione da parte dell'assemblea delle note redatte dal medesimo, con cui denunciava alcune gravi irregolarità poste in essere dalla gestione condominiale e in relazione alle quali domandava i dovuti chiarimenti, nel corpo del deliberato è dato leggere, come evidenziato dal Tribunale, che “A questo punto, l'amministratore legge una nota a firma del condomino sig. che si allega al Parte_1 presente verbale. L'amministratore fornisce all'assemblea tu enti richiesti. L'amministratore viene invitato dai condomini a dare una risposta a tale nota del sig. . Pt_1 Delle note, di cui l'appellante lamenta che nel corso dell'assemblea non si sia tenuto conto, ne è stata data lettura e ai chiarimenti forniti dall'Amministratore, ritenuti
- 4 - verosimilmente soddisfacenti da parte dei condomini, questi ultimi lo invitavano a fornire risposta, data, peraltro, la sua assenza al momento dall'assemblea. In ogni caso trattasi di scelta di opportunità dell'assemblea condominiale non sindacabile dall'autorità giudiziaria il cui vaglio non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo del potere discrezionale che l'assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità delle delibere impugnate. Nell'ambito di tale valutazione l'eccesso di potere è ravvisabile solo quando la decisione dell'assemblea sia deviata dal suo modo di essere e comporti un grave pregiudizio per la cosa comune, perché in tal caso il giudice non controlla l'opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma deve stabilire solo che essa sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'organo deliberante. Il sindacato dell'autorità giudiziaria nel caso in esame non è ammissibile, atteso che in realtà non viene contestata la validità della delibera sotto il profilo della legittimità, ma soltanto l'opportunità della scelta operata dall'assemblea e perciò al di fuori dei casi in cui è ammesso l'intervento del giudice (cfr. in tal senso Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3938 del 26/04/1994 che ha confermato la decisione di giudici di merito che avevano respinto un'impugnativa con la quale si contestava l'opportunità della scelta operata dall'assemblea condominiale per aver approvato un preventivo di spesa per lavori straordinari in luogo di altro preventivo asseritamente più vantaggioso e Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20135 del 17/08/2017 quanto all'erogazione del compenso all'amministratore, alla stipulazione di un contratto di assicurazione e alla predisposizione di un fondo cassa per le spese legali). Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame con cui l'appellante lamenta l'illegittima costituzione del condominio parziale, denominato “10 Maggio”, non essendo stato approvato dall'assemblea e non essendo legittimato il condomino,
[...]
a rappresentare i componenti del neo-costituito condominio Controparte_6 nell'ambito dell'assemblea del 30/5/2017, come si ricaverebbe dall'allegato al verbale di assemblea, comunicato il 23/8/2017, contenente “una dichiarazione a firma di tal
“amministratore del , sig. il quale si autonomina Parte_2 Controparte_6
“rappresentante” di un “neo costituito condominio”, con relativa facoltà di nominare l'amministratore del super-condominio e di deliberare sulla sua gestione ordinaria. Più precisamente, il sig. dichiara “Riconoscendo comunque la possibilità a chiunque di CP_6 partecipare a suddett e di esprimere liberamente la propria opinione, resta sottinteso (??) che io rappresento tutti coloro che non vi prenderanno parte per scelta o impossibilità””. Lamenta, quindi, che “il giudice di prime cure ha omesso di rilevare che a rappresentare il
nell'ambito dell'adunanza del 30/05/2017 del Parte_2 CP_1
il quale riveste anche la carica d
[...] Controparte_6 del medesimo Non ha dato alcun credito alla circostanza che il ruolo di Parte_2 rappresentante ed amministratore è stato, quindi, svolto dallo stesso soggetto” e aggiunge di avere “richiesto al giudice di prime cure che l'avverso esibisse “le deleghe in forma CP_1 scritta conferite al sig. per l'assemblea del 30/05/2017, dai condomini” Controparte_6 senza che il Tribunale esaminasse detta richiesta. Sotto detto ultimo profilo occorre osservare che l'attuale art. 67 disp. Att. C.c., come modificato dalla legge n. 220/2012, richiede sempre la forma scritta per la delega, senza alcuna distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione per cui ogni condòmino può intervenire in assemblea anche a mezzo di rappresentante, purchè munito di delega scritta.
- 5 - Tuttavia, occorre considerare come i rapporti tra il rappresentante intervenuto in assemblea e il rappresentato vadano disciplinati in base alle regole sul Parte_3 mandato. Solo, dunque, il condomino delegante e quello che si ritenga falsamente rappresentato sono legittimati a far valere gli eventuali vizi della delega o la carenza del potere di rappresentanza, e non anche gli altri condomini, perché estranei a tale rapporto (cfr. Cass. Sez. 6, 25/6/2018 n. 16673; Cass., Sez. 2, 30/01/2013 , n. 2218; Cass. Sez. 2, 07/07/2004, n. 12466). Inoltre, sarebbe spettato all'odierno appellante dimostrare l'assenza delle deleghe per i condomini indicati nel verbale assembleare impugnato posto che esso offre una prova presuntiva dei fatti che afferma essersi in essa verificati, per modo che spetta al condomino che impugna la deliberazione assembleare contestando la rispondenza a verità di quanto riferito nel relativo verbale provare il suo assunto (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16774 del 12/08/2015). Invece, quanto alla contestata mancata approvazione del condominio parziale, va ricordato, a quanto già sostenuto dal Tribunale, il consolidato principio in forza del quale il condominio parziale deve ritenersi situazione volta alla semplificazione dei rapporti gestori interni alla collettività condominiale, che non incide affatto sulla rappresentanza del condominio nella sua unitarietà in capo all'amministratore. Invero, la Suprema Corte, in proposito, ha rilevato che deve ritenersi legittimamente configurabile la fattispecie del condominio parziale ex lege (come nell'ipotesi ordinaria, la costituzione del “condominio parziale” è automatica e deriva direttamente dal concreto verificarsi delle condizioni previste per la sua esistenza – cfr. Cass., sentenza n. 8136/2004) tutte le volte in cui un bene risulti, per obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato al servizio o al godimento in modo esclusivo di una parte soltanto dell'edificio in condominio, parte oggetto di un autonomo diritto di proprietà, venendo in tal caso meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini su quel bene (Cass. 24 novembre 2010, n. 23851; Cass. 28 aprile 2004, n. 8136). In linea di principio, quindi, il condominio parziale opera proprio sul piano della semplificazione dei rapporti gestori interni alla collettività condominiale per permettere che, quando all'ordine del giorno dell'assemblea vi siano argomenti che interessino la comunione di determinati beni o servizi limitati soltanto ad alcuni condomini, il quorum, tanto costitutivo quanto deliberativo, debba essere calcolato con esclusivo riferimento alle unità immobiliari e ai condomini direttamente interessati (Cass. 17 febbraio 2012, n. 2363 e, di recente, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4127 del 2/3/2016). Fermi tali principi, erra, quindi, l'appellante quando richiede l'approvazione dell'assemblea per la costituzione del all'interno Controparte_7 del anche in considerazione della circostanza che, Controparte_8 secondo quanto pacificamente affermato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 651 del 21/01/2000), il condominio parziale coesiste nell'edificio con la più vasta organizzazione configurata dal condominio con la conseguenza necessaria che la rappresentanza dell'amministratore del condominio non viene meno e non si rende necessaria la nomina di un nuovo amministratore. Di per sé, il condominio parziale non esige un fatto o atto costitutivo a sé, ma insorge ope legis, in presenza della condizione materiale o funzionale giuridicamente rilevante, finendo per coesistere nell'edificio con la più vasta organizzazione configurata dal condominio (cfr. Cass. 12641/2016).
- 6 - Appare, altresì, infondato anche il terzo e ultimo motivo con cui l'appellante eccepisce la nullità della delibera impugnata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1129, comma 4, c.c., per omessa specificazione del compenso, come prescritta dalla norma. Invero, nel processo verbale del 30.5.2017 viene chiaramente indicato che il compenso dell'Amministratore, Avv. , sarebbe stato pari a € 12.000,00 Controparte_4 per le parti comuni del e per i suoi fabbricati escluso il corpo Controparte_1 di fabbrica avendo lo stesso nominato un nuovo amministratore, ovverosia il CP_5 sig. . Controparte_6 Agli effetti dell'art. 1129 c.c., comma 14, secondo cui “l'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta", per la costituzione di un valido contratto di amministrazione condominiale occorre accertare la sussistenza di un documento, approvato dall'assemblea, recante, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso, l'elemento essenziale della analitica determinazione del corrispettivo, che non può ritenersi implicita nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto. La norma è evidentemente dettata di modo da rendere chiaro ai condomini riuniti in assemblea, fin dall'inizio, quali siano le condizioni economiche del rapporto contrattuale che il nominando amministratore si propone di eseguire, in modo da rendere possibile un confronto tra le varie proposte e poter poi verificare il rispetto degli accordi al momento della presentazione del rendiconto e, nella fattispecie in esame, la determinazione del compenso nella misura indicata nella delibera assembleare contenente espressamente la quantificazione del corrispettivo dovuto all'amministratore per l'attività a svolgersi appare rispettare il dettato normativo. Del tutto impropri appaiono, quindi, i richiami operati dall'appellante alla giurisprudenza di merito riferentisi a casi in cui la determinazione del compenso è stata esclusa con “la mera indicazione di una somma complessiva, per nulla dettagliata, inserita fra le voci del preventivo” posto che, come meglio precisato in detti precedenti “il preventivo di spesa costituisce una semplice stima che potrebbe anche essere variata in sede di consuntivo -e non rappresenta invece quell'assunzione di un obbligo negoziale da parte dell'amministratore in ordine al corrispettivo (che rappresenta l'obbligazione assunta dal condominio) che oggi appare indispensabile a mente del novellato art. 1129 cod. civ., a tutela della posizione contrattuale del mandante” o ancora mediante riferimento al compenso percepito dal precedente amministratore. L'infondatezza di tutti i motivi di impugnativa della delibera comporta il rigetto dell'appello e, quindi, la conferma della sentenza impugnata. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, non potendo trovare spazio la compensazione delle spese di giudizio, pur invocata dall'appellante in caso di rigetto dell'appello, “sia in ragione della peculiarità delle questioni trattate, sia in considerazione delle concrete ragioni che hanno indotto il soccombente, odierno appellante, ad incoare il gravame” non ravvisandosene ad avviso della Corte le ragioni posto che le questioni trattate non appaiono particolari e che nella pur sintetica motivazione il giudice di prime cure ha esaurientemente esaminato tutti i motivi di impugnativa. Le spese si liquidano tenendo conto del principio, di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 968/22 e Cass. 26113/2023), per il quale «l'art.
- 7 - 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore ad euro 260.000 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri “di regola” predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto
“all'oggetto e alla complessità della controversia”». Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del , in Parte_1 Controparte_1 persona dell'Amministratore pro-tempore, avverso la sentenza n. 2627/2019 pronunciata dal Tribunale di Napoli nord in data 9 ottobre 2019, così provvede: a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'appellato che si liquidano in € 2.906,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Così deciso in Napoli il 26 marzo 2025.
La Presidente est.
dr.ssa Assunta d'Amore
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