Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 13/05/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 1119 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2023 vertente tra:
(CF ), in persona del Curatore p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Aurelio Marino ed elettivamente domiciliato presso lo studio di
Napoli, Riviera di Chiaia, 263.
ATTORE
E
(CF ), domiciliato in Benevento, alla via Croce Rossa, CP_2 C.F._1
33, Parco delle Rose
CONVENUTO – CONTUMACE
Avente ad oggetto : Risarcimento danni.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti:
Per il Fallimento attore: accoglimento della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 28 febbraio 2023, il conveniva in Controparte_1
giudizio il Sig. davanti a questo Tribunale esponendo che, con sentenza n. 7055 del CP_2
1995, il Tribunale di Santa Maria C.V. aveva dichiarato il fallimento della Controparte_1
detta società, prima della decozione, con atto rogato per notaio Dott. del 14 marzo Persona_1
1991 rep. 202178 racc. 18666, trascritto presso la CC.RR.II. di Benevento il 16/3/1991 ai numeri
2998- 2626, aveva acquistato la piena proprietà di un appartamento ubicato in Benevento, località
Capodimonte, via Croce Rossa, 45, parco delle Rose, fabbricato D, terzo piano, int. 8, al NCEU al foglio 32, p.lla 567, sub 8, cat. A/2, vani 4,5, nonché la proprietà di 2 garages di mq. 17 ciascuno, attigui il fabbricato D, al NCEU al foglio 32, p.lla 566, sub 1 e sub 2.
Parte attrice proseguiva riferendo che tali unità immobiliari risultavano occupate dal Sig.
[...]
, nato a [...] il [...], che opponeva di detenerli legittimamente in ragione di CP_2
preliminare di vendita perfezionato con la Sida Immobiliare s.p.a. l'11 maggio 1992 e registrato il 24 maggio 1992; tale affermazione contrastava con la circostanza che il Curatore, in forza l'art. 72 LF aveva provveduto allo scioglimento del vincolo contrattuale con raccomandata AR ricevuta dal Sig.
il 19 aprile 2014. CP_2
Poiché il convenuto non aveva provveduto né alla messa a disposizione del Fallimento dei CP_2
cespiti immobiliari descritti, né al pagamento di somme di denaro a fronte della occupazione divenuta sine titulo, parte attrice concludeva invocando l'emissione di sentenza di condanna del predetto convenuto al rilascio immediato degli immobili ed al pagamento di indennità di occupazione dal marzo 2018 sino alla data dell'effettiva riconsegna all'avente diritto.
Il GI, verificata la regolarità della notifica telematica dell'atto di citazione al convenuto, ne dichiarava la contumacia e concedeva i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c, allo spirare dei quali ammetteva l'interrogatorio formale di , il quale, pur raggiunto dalla notifica telematica CP_2 dell'atto di ammissione, non presenziava all'udienza fissata per il raccoglimento del mezzo istruttorio.
GI, ritenendo ultroneo l'espletamento di CTU, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale riservava la causa a sentenza, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'azione proposta dal attore merita accoglimento nei limiti di diritto e di ragione che si CP_1
indicheranno per i seguenti
MOTIVI 3
I fatti, come allegati da parte attrice, risultano provati, al di là di ogni dubbio, dalle allegazioni documentali versate in atti, ovvero la persistenza nella detenzione degli immobili perpetrata dallo anche dopo la comunicazione, da parte del Curatore, della risoluzione contrattuale ex art. 72 CP_2
LF e la proprietà degli stessi cespiti riconducibile alla decotta ed oggi ricadenti Controparte_1
nella massa attiva del . CP_1
Inoltre, il convenuto , pur raggiunto dalla notifica telematica dell'atto introduttivo, non ha CP_2
provveduto alla costituzione in giudizio e non si è presentato in udienza al fine di rispondere sui capitoli dell'interrogatorio formale deferitogli da parte attrice, inerenti proprio, in particolare, la persistenza nella detenzione degli immobili.
Ai sensi dell'art. 232 cpc, la mancata comparizione al fine di rendere il deferito interrogatorio non comporta un'automatica fictio confessoria: il giudice è, infatti, tenuto a valutare ogni altro elemento di prova per trarne il suo convincimento in ordine alla verità dei fatti dedotti nell'interrogatorio.
Nella fattispecie concreta, come detto, il complesso delle risultanze documentali in atti porta a concludere che effettivamente lo abbia detenuto continuativamente e senza soluzione di CP_2
continuità gli immobili oggetto di causa e che Egli si ritenga legittimato dal preliminare di vendita sottoscritto con la in bonis. Controparte_1
L'art. 72 LF attribuisce al Curatore la facoltà di optare per il subentro nei contratti in essere al momento della dichiarazione di fallimento dell'imprenditore o per lo scioglimento del vincolo negoziale.
Quanto agli effetti della scelta operata dal Curatore per lo scioglimento, questi avranno decorso dal momento che l'opzione viene comunicata al promissario acquirente, come chiarito in Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6018 del 16 aprile 2003 “La domanda risarcitoria per ritardata restituzione di un immobile, proposta dalla curatela fallimentare che, nell'esercizio della facoltà riconosciuta dall'art. 72 L. fall., abbia optato per lo scioglimento di un contratto preliminare di compravendita per effetto del quale il fallito, promittente venditore, abbia già trasferito il possesso del bene al promissario acquirente, si fonda sul regime normativo segnato dagli artt. 2033, 2040 c.c., in forza dei quali l'obbligo di riconsegna di un bene è adempiuto compiutamente se risulti contestualmente soddisfatto anche il diritto al risarcimento del danno maturato per l'eventuale, ingiustificato ritardo.
Pertanto, dovendosi far risalire alla determinazione del curatore (e non alla sentenza che lo pronunci) gli effetti dello scioglimento del vincolo contrattuale, l'obbligo restitutorio non può che coincidere, quoad tempus con quella, nessuna incidenza avendo, al riguardo, la pronuncia del 4
giudice (della quale va, pertanto, esclusa la natura costitutiva), non essendo in alcun modo assimilabile la facoltà di scioglimento ex art. 72 cit. agli istituti della risoluzione e del recesso contrattuale.”
Correttamente, la Curatela attrice chiede che il risarcimento del danno subito dalla massa a causa della mancata restituzione degli immobili decorra dal marzo 2018 e, così fissato ed accertato l'an debeatur della domanda attorea, è necessario procedere alla sua quantificazione in termini economici.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la massima n. 33645 del 15 novembre 2022 hanno fissato chiari principi in tema di occupazione sine titulo di immobile, ovvero, in caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta e se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Nel caso di specie, la Curatela attrice ha depositato in atti rilevazioni parametriche riferite all'andamento del mercato delle locazioni abitative per la zona della città di Benevento ove sono ubicati gli immobili e le relative risultanze, con valutazione fondata sull'id quod plerumque accidit, appaiono ragionevoli e condivisibili, anche a fronte della scelta del convenuto di non provvedere ad opporre ragione alcuna a confutazione di tali dati con la perpetrata contumacia.
In conclusione, deve disporsi il rilascio degli immobili in favore della Curatela attrice e condannare il convenuto al pagamento della somma di € 560,00 mensili per l'appartamento ed € CP_2
180,00 per i due garage a far data dal 1 aprile 2028 fino all'effettiva riconsegna all'avente diritto, oltre interessi come per legge.
Le suddette argomentazioni assorbono ogni questione indotta in giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 5
1) Accoglie la domanda proposta dal in persona del curatore CP_1 Controparte_1
p.t. nei confronti di e, condanna quest'ultimo al rilascio ed alla riconsegna al CP_2
Curatore, entro il 30 giugno 2025, dei seguenti beni immobili: 1) appartamento ubicato in
Benevento, località Capodimonte, via Croce Rossa, 45, parco delle Rose, fabbricato D, terzo piano, int. 8, al NCEU al foglio 32, p.lla 567, sub 8, cat. A/2, vani 4,5. 2) Due garage di mq.
17, attigui al fabbricato D, al NCEU al foglio 32, p.lla 566, sub 1 e sub 2.
2) Condanna al pagamento in favore del in CP_2 Controparte_1 Controparte_1 persona del curatore p.t. della somma di € 560,00 mensili a far data dal 1 aprile 2018 fino al rilascio per l'occupazione senza titolo dell'appartamento ubicato in Benevento, località
Capodimonte, via Croce Rossa, 45, parco delle Rose, fabbricato D, terzo piano, int. 8, al
NCEU al foglio 32, p.lla 567, sub 8, cat. A/2, vani 4,5.
3) Condanna al pagamento in favore del in CP_2 Controparte_1 persona del curatore p.t. della somma di € 180,00 mensili a far data dal 1 aprile 2018 fino al rilascio per l'occupazione senza titolo dei due garage di mq. 17, attigui al fabbricato D, al NCEU al foglio 32, p.lla 566, sub 1 e sub 2
4) Condanna alla refusione in favore di parte attrice delle competenze di CP_2
giudizio, quantificate in Euro 545,00 per esborsi ed Euro 4.200,00 per tutte le fasi del giudizio, rimborso spese generali 15 % su tali competenze, oltre IVA e contributo CNF come per legge, se dovuti.
Benevento, li 12 maggio 2025.
Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio