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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/02/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 210/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr.ssa Manuela Velotti Consigliere Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 210/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso da Avv. FERRETTI Parte_1 P.IVA_1
MARCO con domicilio eletto in BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. BIANCHET in VIA DON
MINZONI 4 APPELLANTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso da Avv. Controparte_1 P.IVA_2
FICORELLA ANGELO con domicilio eletto presso il proprio studio in AVEZZANO (AQ), VIA
MUZIO FEBONIO 28
APPELLATO
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 1282/2021 DEL TRIBUALE DI REGGIO NELL'EMILIA
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 1.10.2024 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
- Per l'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: In via principale In riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 1282/2021 pubblicata il 04.11.21 e non notificata, resa all'esito della causa n. 5829/2018 R.G respingersi le domande avanzate da CP
perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui alle premesse
[...] Controparte_1 dell'atto di citazione in appello;
In ogni caso in conseguenza dell'accoglimento dei motivi di appello ordinare a Controparte_1
, nonché in solido al socio accomandatario illimitatamente responsabile
[...] Controparte_1 l'integrale restituzione all'appellante, delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad € 61.554,48, oltre interessi, per i motivi esposti in premessa;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
- Per l'appellata
“Piaccia alla giustizia dell'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, che si impugnano, dichiarare improponibile, inammissibile e, comunque, rigettare siccome destituito di ogni fondamento, l'appello proposto dal avverso la Parte_1 sentenza nr. 1282/2021 resa dal Tribunale di Reggio Emilia;
con condanna della parte appellante al pagamento delle spese e dei compensi della presente fase di gravame, da distrarsi in favore, congiuntamente e disgiuntamente, degli Avv.ti Angelo Ficorella ed Angela Salucci, che qui si dichiarano antistatari.
Salvis iuribus”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 1282/2021, pubblicata in data 4.11.2021, il Tribunale di Reggio nell'Emilia accoglieva la domanda risarcitoria di (nel prosieguo Controparte_1 anche solo condannando alla restituzione di € CP Parte_1
50.000,00 per avere pagato n. 5 assegni, tratti sul conto corrente della società, recanti sottoscrizioni di palesemente contraffatte. Controparte_1
2.
Osservava il primo giudice che il dipendente dell'istituto di credito a cui i cinque assegni erano stati presentati per la negoziazione avrebbe dovuto accorgersi – utilizzando con diligenza le conoscenze del bancario medio – della falsità delle firme, trattandosi di alterazione, anche all'esito della disposta
CTU grafologica, rilevabile ictu oculi in quanto le difformità rispetto al modello di specimen depositato non potevano sfuggire all'operatore bancario accorto;
che ciò integrava un inadempimento contrattuale della banca per violazione dell'obbligo di diligenza professionale e che il danno derivava dalla negoziazione dell'assegno falso, non condividendo le argomentazioni di T_
secondo cui sarebbe mancata la prova del danno in quanto gli assegni erano stati incassati
[...] da società fornitrici della CP
3.
Con atto di citazione notificato via pec in data 7.2.2022 appellava innanzi a Parte_1 questa Corte la sentenza del Tribunale di Reggio nell'Emilia, formulando n. 2 motivi e chiedendo, in riforma integrale della sentenza impugnata, di respingersi le domande avanzate da CP in quanto infondate per non essere la falsificazione rilevabile ictu oculi, in assenza altresì di una adeguata prova dei danni subiti. Ritualmente costituita parte appellata chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato. Previo rigetto dell'istanza di sospensiva con ordinanza di questa Corte in data 7.6.2022, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate a udienza del 1.10.2024 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4. Con il primo motivo rubricato “irrilevabilità ictu oculi della falsificazione delle sottoscrizioni degli assegni” l'appellante deduce l'acritico recepimento da parte del giudice di prime cure delle risultanze della CTU, nella parte in cui ha ritenuto la rilevabilità ictu oculi delle sottoscrizioni apposte sugli assegni. Lamenta, in particolare, che da una comparazione tra le firme autentiche depositate con lo specimen e quelle presenti sugli assegni risulterebbe un'assoluta somiglianza tale da rendere la falsificazione non accertabile per il tramite della diligenza media richiesta al bancario accorto, essendo altresì le firme sovrapposte al timbro della società e quindi meno nitide.
Il motivo è infondato.
A prescindere dalle risultanze della CTU, da una comparazione tra le sottoscrizioni apposte sugli assegni e quelle depositate con lo specimen, l'alterazione risulta di immediata e facile percezione, anche agli occhi di un soggetto privo delle qualità di un esperto grafologo, qual è questo giudice, che opera nel proprio ruolo di peritus peritorum: la firma autentica della d'altronde, appare CP effettuata in un corsivo semplice e lineare, con forme arrotondate e prive di particolari personalizzazioni o vezzi stilistici, in cui tutte le lettere che compongono il nome e il cognome sono presenti e leggibili, mentre le firme sugli assegni, oltre ad apparire diverse tra loro in quanto presumibilmente provenienti da mani differenti, risultano più complesse, con alcune lettere del tutto assenti e altre stilizzate o comunque non facilmente identificabili (cfr. le tre sottoscrizioni comparate a p. 22 della CTU depositata). Il dipendente della banca, quindi, pur privo di particolari attrezzature strumentali e chimiche oltreché delle conoscenze tecniche di un grafologo professionista, poteva e doveva rilevare un'alterazione apprezzabile ictu oculi.
Di nessun pregio è il rilievo, sollevato dalla banca, per cui le firme fossero sovrapposte al timbro della società, in quanto tendenzialmente apposto nella parte superiore della sottoscrizione, apparendo questa nel complesso libera e leggibile, oltre che per essere il timbro talvolta sbiadito. Per queste ragioni, le conclusioni della CTU risultano pienamente condivisibili.
5. Con il secondo motivo rubricato “mancanza di prova circa l'esistenza di danni risarcibili” l'appellante deduce l'assenza di qualsivoglia elemento probatorio idoneo a dimostrare l'esistenza di un danno risarcibile da parte della la quale, al contrario, non avrebbe subito nocumento CP alcuno in quanto gli assegni sarebbero stati incassati da fornitori/creditori della società.
Il motivo è infondato.
Si rammenta preliminarmente che “l'azione risarcitoria promossa nei confronti di una banca per danni derivanti dal pagamento di un assegno con firma di traenza palesemente difforme da quella depositata dal correntista resta regolata dai principi generali in tema di prova, gravando sull'attore l'onere di dimostrare la falsità della firma di traenza e sulla banca, per converso, quello di provare l'efficacia liberatoria del pagamento per non essere la falsità rilevabile con l'ordinaria diligenza richiesta nell'esercizio dell'attività bancaria” (cfr. Cass. 12471/2001). Null'altro può, dunque, pretendersi dalla ltre all'allegazione dell'alterazione e al connesso onere probatorio, CP soddisfatto dal deposito degli assegni negoziati e dallo specimen custodito dalla banca, che dimostra come, nel caso di specie, non solo vi sia stata alterazione del titolo, ma anche che tale alterazione era rilevabile ictu oculi in base alle conoscenze del bancario medio. Alla responsabilità da contatto sociale qualificato, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c., si applica il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c, essendo quindi onere dell'obbligato fornire la prova che il dedotto inadempimento non gli è imputabile. Ora, poiché “nel caso di falsificazione di assegno bancario nella firma di traenza la misura della diligenza richiesta alla banca nel rilevamento di detta falsificazione è quella dell'accorto banchiere, avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata, alla stregua del paradigma di cui al secondo comma dell'art. 1176 c.c.” (cfr. Cass. 6513/2014), l'imputabilità alla banca dell'inadempimento origina direttamente dalla mancanza di diligenza apprestata dal dipendente che ha negoziato i cinque assegni. Ogni altro rilievo volto a escludere l'an del danno subito dalla in ragione della CP natura/qualità di fornitori/creditori dei beneficiari degli assegni, pertanto è irrilevante, oltre che assorbito dalla considerazione per cui, al di là della mera allegazione da parte di T_
, l'assunto è rimasto privo di qualsivoglia riscontro probatorio.
[...]
6.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla Corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (da € 26.001 a € 52.000) con riduzione del compenso per l'attività di trattazione/istruttoria, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di con atto di appello notificato in
[...] Controparte_1 data 7.2.2022, così provvede:
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA integralmente la sentenza resa dal Tribunale di Reggio nell'Emilia n. 1282/2021
CONDANNA al rimborso in favore di Parte_1 [...]
delle spese del grado di appello, che liquida in € 8.469,00 per compenso di Controparte_1 avvocato, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 31.1.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr.ssa Manuela Velotti Consigliere Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 210/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso da Avv. FERRETTI Parte_1 P.IVA_1
MARCO con domicilio eletto in BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. BIANCHET in VIA DON
MINZONI 4 APPELLANTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso da Avv. Controparte_1 P.IVA_2
FICORELLA ANGELO con domicilio eletto presso il proprio studio in AVEZZANO (AQ), VIA
MUZIO FEBONIO 28
APPELLATO
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 1282/2021 DEL TRIBUALE DI REGGIO NELL'EMILIA
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 1.10.2024 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
- Per l'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: In via principale In riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 1282/2021 pubblicata il 04.11.21 e non notificata, resa all'esito della causa n. 5829/2018 R.G respingersi le domande avanzate da CP
perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui alle premesse
[...] Controparte_1 dell'atto di citazione in appello;
In ogni caso in conseguenza dell'accoglimento dei motivi di appello ordinare a Controparte_1
, nonché in solido al socio accomandatario illimitatamente responsabile
[...] Controparte_1 l'integrale restituzione all'appellante, delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad € 61.554,48, oltre interessi, per i motivi esposti in premessa;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
- Per l'appellata
“Piaccia alla giustizia dell'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, che si impugnano, dichiarare improponibile, inammissibile e, comunque, rigettare siccome destituito di ogni fondamento, l'appello proposto dal avverso la Parte_1 sentenza nr. 1282/2021 resa dal Tribunale di Reggio Emilia;
con condanna della parte appellante al pagamento delle spese e dei compensi della presente fase di gravame, da distrarsi in favore, congiuntamente e disgiuntamente, degli Avv.ti Angelo Ficorella ed Angela Salucci, che qui si dichiarano antistatari.
Salvis iuribus”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 1282/2021, pubblicata in data 4.11.2021, il Tribunale di Reggio nell'Emilia accoglieva la domanda risarcitoria di (nel prosieguo Controparte_1 anche solo condannando alla restituzione di € CP Parte_1
50.000,00 per avere pagato n. 5 assegni, tratti sul conto corrente della società, recanti sottoscrizioni di palesemente contraffatte. Controparte_1
2.
Osservava il primo giudice che il dipendente dell'istituto di credito a cui i cinque assegni erano stati presentati per la negoziazione avrebbe dovuto accorgersi – utilizzando con diligenza le conoscenze del bancario medio – della falsità delle firme, trattandosi di alterazione, anche all'esito della disposta
CTU grafologica, rilevabile ictu oculi in quanto le difformità rispetto al modello di specimen depositato non potevano sfuggire all'operatore bancario accorto;
che ciò integrava un inadempimento contrattuale della banca per violazione dell'obbligo di diligenza professionale e che il danno derivava dalla negoziazione dell'assegno falso, non condividendo le argomentazioni di T_
secondo cui sarebbe mancata la prova del danno in quanto gli assegni erano stati incassati
[...] da società fornitrici della CP
3.
Con atto di citazione notificato via pec in data 7.2.2022 appellava innanzi a Parte_1 questa Corte la sentenza del Tribunale di Reggio nell'Emilia, formulando n. 2 motivi e chiedendo, in riforma integrale della sentenza impugnata, di respingersi le domande avanzate da CP in quanto infondate per non essere la falsificazione rilevabile ictu oculi, in assenza altresì di una adeguata prova dei danni subiti. Ritualmente costituita parte appellata chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato. Previo rigetto dell'istanza di sospensiva con ordinanza di questa Corte in data 7.6.2022, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate a udienza del 1.10.2024 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4. Con il primo motivo rubricato “irrilevabilità ictu oculi della falsificazione delle sottoscrizioni degli assegni” l'appellante deduce l'acritico recepimento da parte del giudice di prime cure delle risultanze della CTU, nella parte in cui ha ritenuto la rilevabilità ictu oculi delle sottoscrizioni apposte sugli assegni. Lamenta, in particolare, che da una comparazione tra le firme autentiche depositate con lo specimen e quelle presenti sugli assegni risulterebbe un'assoluta somiglianza tale da rendere la falsificazione non accertabile per il tramite della diligenza media richiesta al bancario accorto, essendo altresì le firme sovrapposte al timbro della società e quindi meno nitide.
Il motivo è infondato.
A prescindere dalle risultanze della CTU, da una comparazione tra le sottoscrizioni apposte sugli assegni e quelle depositate con lo specimen, l'alterazione risulta di immediata e facile percezione, anche agli occhi di un soggetto privo delle qualità di un esperto grafologo, qual è questo giudice, che opera nel proprio ruolo di peritus peritorum: la firma autentica della d'altronde, appare CP effettuata in un corsivo semplice e lineare, con forme arrotondate e prive di particolari personalizzazioni o vezzi stilistici, in cui tutte le lettere che compongono il nome e il cognome sono presenti e leggibili, mentre le firme sugli assegni, oltre ad apparire diverse tra loro in quanto presumibilmente provenienti da mani differenti, risultano più complesse, con alcune lettere del tutto assenti e altre stilizzate o comunque non facilmente identificabili (cfr. le tre sottoscrizioni comparate a p. 22 della CTU depositata). Il dipendente della banca, quindi, pur privo di particolari attrezzature strumentali e chimiche oltreché delle conoscenze tecniche di un grafologo professionista, poteva e doveva rilevare un'alterazione apprezzabile ictu oculi.
Di nessun pregio è il rilievo, sollevato dalla banca, per cui le firme fossero sovrapposte al timbro della società, in quanto tendenzialmente apposto nella parte superiore della sottoscrizione, apparendo questa nel complesso libera e leggibile, oltre che per essere il timbro talvolta sbiadito. Per queste ragioni, le conclusioni della CTU risultano pienamente condivisibili.
5. Con il secondo motivo rubricato “mancanza di prova circa l'esistenza di danni risarcibili” l'appellante deduce l'assenza di qualsivoglia elemento probatorio idoneo a dimostrare l'esistenza di un danno risarcibile da parte della la quale, al contrario, non avrebbe subito nocumento CP alcuno in quanto gli assegni sarebbero stati incassati da fornitori/creditori della società.
Il motivo è infondato.
Si rammenta preliminarmente che “l'azione risarcitoria promossa nei confronti di una banca per danni derivanti dal pagamento di un assegno con firma di traenza palesemente difforme da quella depositata dal correntista resta regolata dai principi generali in tema di prova, gravando sull'attore l'onere di dimostrare la falsità della firma di traenza e sulla banca, per converso, quello di provare l'efficacia liberatoria del pagamento per non essere la falsità rilevabile con l'ordinaria diligenza richiesta nell'esercizio dell'attività bancaria” (cfr. Cass. 12471/2001). Null'altro può, dunque, pretendersi dalla ltre all'allegazione dell'alterazione e al connesso onere probatorio, CP soddisfatto dal deposito degli assegni negoziati e dallo specimen custodito dalla banca, che dimostra come, nel caso di specie, non solo vi sia stata alterazione del titolo, ma anche che tale alterazione era rilevabile ictu oculi in base alle conoscenze del bancario medio. Alla responsabilità da contatto sociale qualificato, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c., si applica il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c, essendo quindi onere dell'obbligato fornire la prova che il dedotto inadempimento non gli è imputabile. Ora, poiché “nel caso di falsificazione di assegno bancario nella firma di traenza la misura della diligenza richiesta alla banca nel rilevamento di detta falsificazione è quella dell'accorto banchiere, avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata, alla stregua del paradigma di cui al secondo comma dell'art. 1176 c.c.” (cfr. Cass. 6513/2014), l'imputabilità alla banca dell'inadempimento origina direttamente dalla mancanza di diligenza apprestata dal dipendente che ha negoziato i cinque assegni. Ogni altro rilievo volto a escludere l'an del danno subito dalla in ragione della CP natura/qualità di fornitori/creditori dei beneficiari degli assegni, pertanto è irrilevante, oltre che assorbito dalla considerazione per cui, al di là della mera allegazione da parte di T_
, l'assunto è rimasto privo di qualsivoglia riscontro probatorio.
[...]
6.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla Corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (da € 26.001 a € 52.000) con riduzione del compenso per l'attività di trattazione/istruttoria, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di con atto di appello notificato in
[...] Controparte_1 data 7.2.2022, così provvede:
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA integralmente la sentenza resa dal Tribunale di Reggio nell'Emilia n. 1282/2021
CONDANNA al rimborso in favore di Parte_1 [...]
delle spese del grado di appello, che liquida in € 8.469,00 per compenso di Controparte_1 avvocato, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 31.1.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina