Art. 4.
Il Commissariato generale rappresenta il Governo italiano ai fini degli adempimenti previsti dalla convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24 , convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893 , modificata con protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948, reso esecutivo con la legge 13 giugno 1952, n. 687 , e con protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo con la legge 3 giugno 1978, n. 314 .
Il Commissariato generale rappresenta il Governo italiano ai fini degli adempimenti previsti dalla convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24 , convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893 , modificata con protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948, reso esecutivo con la legge 13 giugno 1952, n. 687 , e con protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo con la legge 3 giugno 1978, n. 314 .