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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 2306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2306 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 06/03/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 21568/2023
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza 6 marzo 2025 è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da ambo le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott.ssa Flora Vollero N. 21568/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies e terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 21568 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, promossa con ricorso ex art 281 decies c.p.c. da:
AVV.TI (C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv.to Simona Magazzeno, presso il cui studio C.F._2 elettivamente domiciliano in Battipaglia, alla Via Trieste, come da mandato in atti
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Giuseppe Sauchella e Francesca Maffei, come da procura in atti
CONVENUTA
Oggetto: liquidazione compensi di avvocato;
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 6 marzo 2025
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies e ss c.p.c. ed ex 14 D.Lgs. n. 150/11, depositato in data 23.10.2023, gli avv.ti e chiedevano liquidarsi le competenze di avvocato maturate per Parte_1 Parte_2 la difesa da loro prestata nell'interesse della nell'ambito del Controparte_1 giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Napoli, Sez. Imprese, n. R.G. 7266/2019, avente ad oggetto azione di risarcimento danni da “cartello” in violazione dell'art. 101 del TFUE, nonché per l'assistenza stragiudiziale prestata per l'avvio della procedura di negoziazione assistita. Esponevano gli attori di aver instaurato il predetto giudizio e di aver espletato il proprio incarico sino all'abbandono dello stesso a seguito di rinuncia all'azione, depositata dai suddetti avvocati su richiesta della propria assistita.
Deducevano ancora i ricorrenti che per l'attività da loro svolta la convenuta non aveva versato alcunchè e che vano era risultato ogni sollecito di pagamento delle proprie competenze. Invocando, pertanto, l'applicazione dei parametri di cui al D.m. n. 55/2014, aggiornato al D.M. del 13.08.2022, considerando lo scaglione del valore indeterminabile a “complessità ALTA”, chiedevano al Tribunale di
Napoli di liquidare i compensi a loro spettanti in euro 27.102,00, oltre accessori di legge, e di condannare di conseguenza la convenuta al pagamento della predetta somma o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Vinte le spese della presente procedura.
Costituita in giudizio, la convenuta evidenziava che in data 10.01.2019 le parti sottoscrivevano un accordo sul compenso, in forza del quale pattuivano, in caso di revoca dell'incarico, l'applicazione degli onorari medi relativi alloscaglione indicato in atti, con la conseguenza che, in considerazione delle fasi processuali svolte, l'applicazione dei valori medi comportava la debenza del minor importo complessivo pari a euro 9.985,23. Peraltro, la convenuta deduceva che i ricorrenti avevano già ricevuto in acconto la somma lorda di euro 6.377,36 (netto a pagare euro 5.687,36), emettendo la fattura n° 9/2019 dell'11.02.2019, saldata con bonifico del 05.03.2019 e che, pertanto, l'ammontare complessivo del compenso dovuto agli istanti era pari ad euro 4.297,84 (9.985,23-5.687,36). Deducava, inoltre, la resistente l'illegittimità e/o inammissibilità della richiesta di condanna al pagamento della somma di euro 1.738,80 per la fase di assistenza legale stragiudiziale e di negoziazione assistita, atteso che l'infondatezza all'80% della domanda comporta il rigetto di ogni ulteriore domanda conseguenziale e che tale pretesa appare incongrua, essendosi l'attività di mediazione fermata alla fase iniziale, i cui parametri minimi sono pari ad euro 221,00.
In forza di tali fatti, la convenuta concludeva chiedendo la riduzione della liquidazione dei compensi, con il rigetto di qualsiasi altra domanda, tenuto conto degli accordi intercorsi tra le parti e degli acconti versati. Vinte le spese di lite.
La causa, introdotta con ricorso per rito semplificato, non necessitando di ulteriore istruttoria, viene, all'esito del deposito da ambo le parti delle note di trattazione scritta autorizzate in sostituzione dell'udienza di discussione, direttamente decisa con la presente sentenza, resa ai sensi degli artt. 281 decies e terdecies c.p.c.
Rileva immediatamente il Tribunale che parte convenuta in corso di causa risulta aver provveduto al versamento, a mezzo bonifico, in favore degli attori dell'importo di euro 4.581,84, somma corrispondente ai compensi che tale parte ritiene dovuti in applicazione delle pattuzioni contrattuali innanzi richiamate.
Cià posto, osserva il Tribunale che non sorge contestazione quanto ad esistenza del rapporto di patrocinio sulla cui base gli avv.ti e formulano l'odierna domanda. Pt_1 Parte_2
Per vero, documentato è anche il conferimento da parte della del mandato alle liti in CP_1 favore degli avv.ti e per l'espletamento dell'attività di assistenza e difesa nell'ambito Pt_1 Parte_2 del giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Napoli, Sez. Imprese, al n. r.g. 7266/2019 (v. mandato in calce all'atto di citazione;
cfr. doc. 3 produzione parte ricorrente), come documentata è l'attività processuale di cui è dedotto l'espletamento, stante la produzione di copia dell'atto di citazione depositata dai ricorrenti, delle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1 e 2, c.p.c. depositate nel predetto giudizio, dell'ordinanza di nomina CTU, delle osservazioni alla CTU, del deposito della CTU, nonché della rinuncia all'azione depositata dai ricorrenti (v. fascicolo di parte ricorrente).
Parte ricorrente ha altresì documentato di aver dato avvio alla procedura di negoziazione assistita (cfr. doc. 2, fasc. parte ricorrente), in ragione della quale richiede la liquidazione di autonomi compensi.
Posto poi che il giudizio di cui trattasi, recante n. R.G. 7266/2019, risulta proseguito sino al 21 dicembre 2022, data in cui veniva depositata rinuncia all'azione, devono ritenersi applicabili i parametri di cui al D.M n. 55/2014, come modificati D.M. n. 147/2022 al D.M., atteso che l'estinzione o comunque la definizione del processo deve ritenersi successiva all'entrata in vigore del predetto decreto ministeriale.
Dunque, dall'esame degli atti emerge che l'attività espletata dai ricorrenti è consistita nelle seguenti: fase di studio della controversia;
fase introduttiva del giudizio;
fase di trattazione;
fase istruttoria
(conferimento incarico CTU deposito CTU).
Ciò posto, nella liquidazione delle competenze spettanti agli attori occorre prendere atto dell'esistenza di un accordo sui compensi sottoscritto dalle parti in data 10.01.2019, in forza del quale le stesse pattuivano, tra l'altro, l'applicazione dei valori medi per il caso di revoca del mandato, e non di quelli massimi invocati, invece, dai ricorrenti (cfr. doc. 2 prod. Parte resistente).
A fronte di detta produzione, i ricorrenti nulla hanno dedotto sul relativo valore probatorio, non negando la stipulazione dell'accordo.
A nulla rileva, ai fini della applicabilità della predetta previsione negoziale, poi, la contestazione circa la nullità di tale accordo, in quanto contenente, anche, un patto quota lite, come tale vietato dalla legge. In disparte ogni considerazione circa i dubbi sulla possibilità di qualificare il patto di cui trattasi come affetto da nullità, si rileva, infatti, che detto patto è previsto all'articolo 1 dell'accordo sottoscritto dalle parti e non può trovare alcuna attuazione, posto che il processo innanzi al Tribunale delle Imprese di
Napoli non ha trovato conclusione con una pronuncia di accoglimento.
Viene, piuttosto, in rilievo, nel caso di specie, solo quanto previsto all'articolo 2 di tale accordo, che prevede l'applicazione dei valori medi in caso di revoca dell'incarico, non dovuto a imperizia o negligenza dei legali. Ipotesi, questa, alla quale andrà senz'altro equiparata quella del caso in esame, consistita nella rinuncia all'azione depositata dai ricorrenti su richiesta della resistente.
Alcun divieto di legge incontra tale pattuizione sulla determinazione del compenso e, tra l'altro, mette conto evidenziare che i ricorrenti non hanno contestato l'applicabilità di tale specifica previsione, né fornito una interpretazione alternativa, incompatibile con quella indicata dalla resistente, con riguardo al relativo rilievo ai fini della decisione dell'odierna lite.
Dunque, tenuto conto degli accordi summenzionati, per la liquidazione dei compensi spettanti ai ricorrenti dovranno trovare applicazione i parametri medi dello scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminabile ed alta complessità, come indicato pacificamente da ambo le parti.
Alla luce di quanto esposto, l'ammontare dei compensi liquidabili andrà rideterminato, rispetto a quanto oggetto di domanda, nei termini che seguono, con espunzione della fase decisionale, in quanto non espletata:
Fase studio euro 2.552,00
Fase introduttiva euro 1.628,00
Fase istruttoria/trattazione euro 5.670,00
Per un totale competenze di euro 9.850,00.
Spetta ancora ai ricorrenti per l'attività prestata per l'avvio della procedura di negoziazione assistita l' importo di euro 1.008,00 ( parametri medi medesimo scaglione).
Tali somme andranno decurtate dell'acconto pacificamente incassato dai professionisti, pari ad euro
2.843,00.
Ed invero, a fronte dell'eccezione, sollevata dalla resistente, di avvenuto parziale pagamento dei suddetti compensi per l'attività espletata, per un importo pari ad euro 5.687,36 (cfr. doc. 4 prod. Parte resistente), dovuto in forza di emissione di fattura n. 9/2019 (cfr. doc. 3 prod. Parte resistente), i ricorrenti hanno rilevato che la suddetta fattura, sotto la dicitura “motivi”, faceva espresso riferimento a due pratiche: (oggetto del presente giudizio) e TA (estranea al presente giudizio), Pt_3 riconoscendo espressamente di aver ricevuto per l'attività espletata, oggetto del presente giudizio,
l'importo di euro 2.843,00.
Orbene, è pertanto da ritenersi che i ricorrenti abbiano ricevuto in acconto per le causali di questo giudizio la minor somma di euro 2.843,00.
Atteso poi che nelle more del presente giudizio la resistente ha provveduto a versare in favore dei ricorrenti l'ulteriore somma di euro 4.581,84, ne deriva che in favore degli attori deve ad oggi riconoscersi, a titolo di competenze professionali, la residuale somma di euro 3433,16 ( 9.850,00 +
1.008,00 - 2843,00 - 4.581,84), cui aggiungere IVA e CPA di legge e rimb. spese forf. nella misura del
15% di detto compenso.
Consegue, dunque, la condanna di cui al dispositivo.
Le spese di lite della presente procedura seguono la soccombenza della resistente e si liquidano, in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (aggiornati dal D.M. 147/22), tenendo conto della media complessità delle questioni controverse e dell'effettiva attività processuale espletata. Va espunta dalla liquidazione la fase di trattazione/istruzione, perché non espletata. Lo scaglione di riferimento viene individuato sulla base del valore della causa, come da decisum ex art 5 d.m. n. 55/2014 cit., tenuto conto del valore della liquidazione oggetto di riconoscimento giudiziale ( scaglione: cause di valore da euro 5201,00 ad euro 26.000,00)
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, definitivamente pronunciando nella controversia, di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto, condanna Controparte_1 al pagamento in favore degli avv.ti e dell'importo di euro
[...] Parte_1 Parte_2
3433,16, per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, nella misura del 15%.
2) condanna al pagamento in favore degli avv.ti e Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite della presente procedura, che liquida in euro 2.547,00 per compensi Parte_2 di avvocato, euro 545,00 per esborsi, cui aggiungere IVA e CPA di legge, nonché rimb. spese forf nella misura del 15% del compenso, da distrarsi in favore dell'avv.to Simona Magazzeno per dichiarato anticipo.
Così deciso in Napoli il 6 marzo 2025
IL GIUDICE
dott. ssa Flora Vollero
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 06/03/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 21568/2023
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza 6 marzo 2025 è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da ambo le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott.ssa Flora Vollero N. 21568/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies e terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 21568 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, promossa con ricorso ex art 281 decies c.p.c. da:
AVV.TI (C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv.to Simona Magazzeno, presso il cui studio C.F._2 elettivamente domiciliano in Battipaglia, alla Via Trieste, come da mandato in atti
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Giuseppe Sauchella e Francesca Maffei, come da procura in atti
CONVENUTA
Oggetto: liquidazione compensi di avvocato;
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 6 marzo 2025
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies e ss c.p.c. ed ex 14 D.Lgs. n. 150/11, depositato in data 23.10.2023, gli avv.ti e chiedevano liquidarsi le competenze di avvocato maturate per Parte_1 Parte_2 la difesa da loro prestata nell'interesse della nell'ambito del Controparte_1 giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Napoli, Sez. Imprese, n. R.G. 7266/2019, avente ad oggetto azione di risarcimento danni da “cartello” in violazione dell'art. 101 del TFUE, nonché per l'assistenza stragiudiziale prestata per l'avvio della procedura di negoziazione assistita. Esponevano gli attori di aver instaurato il predetto giudizio e di aver espletato il proprio incarico sino all'abbandono dello stesso a seguito di rinuncia all'azione, depositata dai suddetti avvocati su richiesta della propria assistita.
Deducevano ancora i ricorrenti che per l'attività da loro svolta la convenuta non aveva versato alcunchè e che vano era risultato ogni sollecito di pagamento delle proprie competenze. Invocando, pertanto, l'applicazione dei parametri di cui al D.m. n. 55/2014, aggiornato al D.M. del 13.08.2022, considerando lo scaglione del valore indeterminabile a “complessità ALTA”, chiedevano al Tribunale di
Napoli di liquidare i compensi a loro spettanti in euro 27.102,00, oltre accessori di legge, e di condannare di conseguenza la convenuta al pagamento della predetta somma o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Vinte le spese della presente procedura.
Costituita in giudizio, la convenuta evidenziava che in data 10.01.2019 le parti sottoscrivevano un accordo sul compenso, in forza del quale pattuivano, in caso di revoca dell'incarico, l'applicazione degli onorari medi relativi alloscaglione indicato in atti, con la conseguenza che, in considerazione delle fasi processuali svolte, l'applicazione dei valori medi comportava la debenza del minor importo complessivo pari a euro 9.985,23. Peraltro, la convenuta deduceva che i ricorrenti avevano già ricevuto in acconto la somma lorda di euro 6.377,36 (netto a pagare euro 5.687,36), emettendo la fattura n° 9/2019 dell'11.02.2019, saldata con bonifico del 05.03.2019 e che, pertanto, l'ammontare complessivo del compenso dovuto agli istanti era pari ad euro 4.297,84 (9.985,23-5.687,36). Deducava, inoltre, la resistente l'illegittimità e/o inammissibilità della richiesta di condanna al pagamento della somma di euro 1.738,80 per la fase di assistenza legale stragiudiziale e di negoziazione assistita, atteso che l'infondatezza all'80% della domanda comporta il rigetto di ogni ulteriore domanda conseguenziale e che tale pretesa appare incongrua, essendosi l'attività di mediazione fermata alla fase iniziale, i cui parametri minimi sono pari ad euro 221,00.
In forza di tali fatti, la convenuta concludeva chiedendo la riduzione della liquidazione dei compensi, con il rigetto di qualsiasi altra domanda, tenuto conto degli accordi intercorsi tra le parti e degli acconti versati. Vinte le spese di lite.
La causa, introdotta con ricorso per rito semplificato, non necessitando di ulteriore istruttoria, viene, all'esito del deposito da ambo le parti delle note di trattazione scritta autorizzate in sostituzione dell'udienza di discussione, direttamente decisa con la presente sentenza, resa ai sensi degli artt. 281 decies e terdecies c.p.c.
Rileva immediatamente il Tribunale che parte convenuta in corso di causa risulta aver provveduto al versamento, a mezzo bonifico, in favore degli attori dell'importo di euro 4.581,84, somma corrispondente ai compensi che tale parte ritiene dovuti in applicazione delle pattuzioni contrattuali innanzi richiamate.
Cià posto, osserva il Tribunale che non sorge contestazione quanto ad esistenza del rapporto di patrocinio sulla cui base gli avv.ti e formulano l'odierna domanda. Pt_1 Parte_2
Per vero, documentato è anche il conferimento da parte della del mandato alle liti in CP_1 favore degli avv.ti e per l'espletamento dell'attività di assistenza e difesa nell'ambito Pt_1 Parte_2 del giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Napoli, Sez. Imprese, al n. r.g. 7266/2019 (v. mandato in calce all'atto di citazione;
cfr. doc. 3 produzione parte ricorrente), come documentata è l'attività processuale di cui è dedotto l'espletamento, stante la produzione di copia dell'atto di citazione depositata dai ricorrenti, delle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1 e 2, c.p.c. depositate nel predetto giudizio, dell'ordinanza di nomina CTU, delle osservazioni alla CTU, del deposito della CTU, nonché della rinuncia all'azione depositata dai ricorrenti (v. fascicolo di parte ricorrente).
Parte ricorrente ha altresì documentato di aver dato avvio alla procedura di negoziazione assistita (cfr. doc. 2, fasc. parte ricorrente), in ragione della quale richiede la liquidazione di autonomi compensi.
Posto poi che il giudizio di cui trattasi, recante n. R.G. 7266/2019, risulta proseguito sino al 21 dicembre 2022, data in cui veniva depositata rinuncia all'azione, devono ritenersi applicabili i parametri di cui al D.M n. 55/2014, come modificati D.M. n. 147/2022 al D.M., atteso che l'estinzione o comunque la definizione del processo deve ritenersi successiva all'entrata in vigore del predetto decreto ministeriale.
Dunque, dall'esame degli atti emerge che l'attività espletata dai ricorrenti è consistita nelle seguenti: fase di studio della controversia;
fase introduttiva del giudizio;
fase di trattazione;
fase istruttoria
(conferimento incarico CTU deposito CTU).
Ciò posto, nella liquidazione delle competenze spettanti agli attori occorre prendere atto dell'esistenza di un accordo sui compensi sottoscritto dalle parti in data 10.01.2019, in forza del quale le stesse pattuivano, tra l'altro, l'applicazione dei valori medi per il caso di revoca del mandato, e non di quelli massimi invocati, invece, dai ricorrenti (cfr. doc. 2 prod. Parte resistente).
A fronte di detta produzione, i ricorrenti nulla hanno dedotto sul relativo valore probatorio, non negando la stipulazione dell'accordo.
A nulla rileva, ai fini della applicabilità della predetta previsione negoziale, poi, la contestazione circa la nullità di tale accordo, in quanto contenente, anche, un patto quota lite, come tale vietato dalla legge. In disparte ogni considerazione circa i dubbi sulla possibilità di qualificare il patto di cui trattasi come affetto da nullità, si rileva, infatti, che detto patto è previsto all'articolo 1 dell'accordo sottoscritto dalle parti e non può trovare alcuna attuazione, posto che il processo innanzi al Tribunale delle Imprese di
Napoli non ha trovato conclusione con una pronuncia di accoglimento.
Viene, piuttosto, in rilievo, nel caso di specie, solo quanto previsto all'articolo 2 di tale accordo, che prevede l'applicazione dei valori medi in caso di revoca dell'incarico, non dovuto a imperizia o negligenza dei legali. Ipotesi, questa, alla quale andrà senz'altro equiparata quella del caso in esame, consistita nella rinuncia all'azione depositata dai ricorrenti su richiesta della resistente.
Alcun divieto di legge incontra tale pattuizione sulla determinazione del compenso e, tra l'altro, mette conto evidenziare che i ricorrenti non hanno contestato l'applicabilità di tale specifica previsione, né fornito una interpretazione alternativa, incompatibile con quella indicata dalla resistente, con riguardo al relativo rilievo ai fini della decisione dell'odierna lite.
Dunque, tenuto conto degli accordi summenzionati, per la liquidazione dei compensi spettanti ai ricorrenti dovranno trovare applicazione i parametri medi dello scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminabile ed alta complessità, come indicato pacificamente da ambo le parti.
Alla luce di quanto esposto, l'ammontare dei compensi liquidabili andrà rideterminato, rispetto a quanto oggetto di domanda, nei termini che seguono, con espunzione della fase decisionale, in quanto non espletata:
Fase studio euro 2.552,00
Fase introduttiva euro 1.628,00
Fase istruttoria/trattazione euro 5.670,00
Per un totale competenze di euro 9.850,00.
Spetta ancora ai ricorrenti per l'attività prestata per l'avvio della procedura di negoziazione assistita l' importo di euro 1.008,00 ( parametri medi medesimo scaglione).
Tali somme andranno decurtate dell'acconto pacificamente incassato dai professionisti, pari ad euro
2.843,00.
Ed invero, a fronte dell'eccezione, sollevata dalla resistente, di avvenuto parziale pagamento dei suddetti compensi per l'attività espletata, per un importo pari ad euro 5.687,36 (cfr. doc. 4 prod. Parte resistente), dovuto in forza di emissione di fattura n. 9/2019 (cfr. doc. 3 prod. Parte resistente), i ricorrenti hanno rilevato che la suddetta fattura, sotto la dicitura “motivi”, faceva espresso riferimento a due pratiche: (oggetto del presente giudizio) e TA (estranea al presente giudizio), Pt_3 riconoscendo espressamente di aver ricevuto per l'attività espletata, oggetto del presente giudizio,
l'importo di euro 2.843,00.
Orbene, è pertanto da ritenersi che i ricorrenti abbiano ricevuto in acconto per le causali di questo giudizio la minor somma di euro 2.843,00.
Atteso poi che nelle more del presente giudizio la resistente ha provveduto a versare in favore dei ricorrenti l'ulteriore somma di euro 4.581,84, ne deriva che in favore degli attori deve ad oggi riconoscersi, a titolo di competenze professionali, la residuale somma di euro 3433,16 ( 9.850,00 +
1.008,00 - 2843,00 - 4.581,84), cui aggiungere IVA e CPA di legge e rimb. spese forf. nella misura del
15% di detto compenso.
Consegue, dunque, la condanna di cui al dispositivo.
Le spese di lite della presente procedura seguono la soccombenza della resistente e si liquidano, in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (aggiornati dal D.M. 147/22), tenendo conto della media complessità delle questioni controverse e dell'effettiva attività processuale espletata. Va espunta dalla liquidazione la fase di trattazione/istruzione, perché non espletata. Lo scaglione di riferimento viene individuato sulla base del valore della causa, come da decisum ex art 5 d.m. n. 55/2014 cit., tenuto conto del valore della liquidazione oggetto di riconoscimento giudiziale ( scaglione: cause di valore da euro 5201,00 ad euro 26.000,00)
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, definitivamente pronunciando nella controversia, di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto, condanna Controparte_1 al pagamento in favore degli avv.ti e dell'importo di euro
[...] Parte_1 Parte_2
3433,16, per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, nella misura del 15%.
2) condanna al pagamento in favore degli avv.ti e Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite della presente procedura, che liquida in euro 2.547,00 per compensi Parte_2 di avvocato, euro 545,00 per esborsi, cui aggiungere IVA e CPA di legge, nonché rimb. spese forf nella misura del 15% del compenso, da distrarsi in favore dell'avv.to Simona Magazzeno per dichiarato anticipo.
Così deciso in Napoli il 6 marzo 2025
IL GIUDICE
dott. ssa Flora Vollero