Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/01/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
VERBALE D'UDIENZA con SENTENZA EX ART. 281 SEXIES c.p.c. nel giudizio n. 1456/2024 r.g. promosso da
, c.f. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avvocati Michela Marchiori e Elena Cescon
ATTORE nei confronti di
, c.f. rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2 dall'Avv. Vincenzo Grosso e dall'Avv. Marcello Coan
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2 CodiceFiscale_3
Alessandro Bortoluzzi
CONVENUTI
, c.f. CP_3 CodiceFiscale_4
CONVENUTA
***
Oggi 30/01/2025, davanti al Giudice Clarice Di Tullio, sono comparsi per Pt_1
l'avv. Michela Marchiori, per l'avv. Marcello Coan e, per
[...] Controparte_1
, l'avv. Paola Moretti in sostituzione dell'avv. Alessandro Bortoluzzi. CP_2
E' presente personalmente. CP_2
Sono presenti ai fini della pratica forense i dottori e Persona_1 Per_2
[...]
L'avv. Marchiori si riporta al ricorso;
ribadisce che il c.t.u. non ha risposto ai quesiti sia per quanto riguarda i vizi sia per quanto riguarda le servitù; ribadisce altresì le deduzioni in punto di errata applicazione dell'art. 52. Contesta la richiesta di CP_2
di rifusione delle spese processuali e chiede la compensazione delle spese
[...]
processuali in caso di rigetto. Precisa le conclusioni come da ricorso.
precisa le conclusioni come da comparsa.
L'avv. Moretti si riporta agli atti e conclude come da memoria. Ritiene che le spese debbano essere liquidate secondo soccombenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice, udita la discussione orale della causa e letto l'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia sentenza definitiva del giudizio, dando lettura della motivazione e del dispositivo in assenza dei procuratori delle parti allontanatisi dall'aula d'udienza.
***
ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002, Parte_1
avverso il decreto del 21.02.2024, con il quale il giudice istruttore del giudizio di divisione ereditaria n. 2641/2017 r.g. ha liquidato il compenso spettante al dott.
quale consulente tecnico d'ufficio. Controparte_1
L'opponente ha dedotto la non rispondenza dell'opera prestata dal c.t.u. e i quesiti formulati e l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della maggiorazione di cui all'art. 52 d.P.R. n. 115/2002.
Il convenuto e hanno chiesto il rigetto del ricorso. Controparte_1 CP_2
Non si è costituita in giudizio . CP_3
La causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e i procuratori delle parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nei rispettivi atti introduttivi.
L'opposizione è rigettata.
La deduzione del ricorrente secondo la quale il dott. non avrebbe dato CP_1
risposta al quesito formulato dal giudice istruttore è infondata e, per certi aspetti, inammissibile.
E' sufficiente confrontare i quesiti di cui ai punti da n. 7) a n. 12) dell'ordinanza ammissiva della c.t.u. con le pagine 16 e seguenti dell'integrazione peritale datata
13.09.2023 per appurare che il dott. ha dato piena ed esaustiva risposta a CP_1
ciascuna delle richieste formulate. Ed invero, nell'integrazione peritale, egli ha illustrato i profili di irregolarità urbanistica degli immobili oggetto di valutazione ed argomentato in ordine alla loro divisibilità, sì come richiesto dal giudice istruttore. Del pari, la lettura delle pagine 37 e 38 della relazione datata 4.05.2022 dimostra che il , diversamente da quanto lamentato dal , ha accertato le servitù CP_1 CP_2
esistenti e stimato il costo per l'eliminazione degli abusi (paragrafo: “pozzi”).
Le censure del ricorrente, a ben vedere, riguardano gli errori di valutazione in cui il c.t.u. sarebbe incorso: ed infatti il , in modo nemmeno tanto velato, si duole CP_2
del fatto che il progetto divisionale sarebbe “sbagliato e non conforme ai criteri di proporzionalità e omogeneità” (pagine 4 e 5 del ricorso), della non condivisibilità delle conclusioni del c.t.u. in punto di regolarizzazione degli abusi (pagina 5) e dell'erronea determinazione del valore degli immobili (v. pagina 5 e pagina 6 ove testualmente è scritto: “l'erroneità delle valutazioni e delle assegnazioni effettuate in perizia determina una violazione del diritto del sig. a vedersi Parte_1 assegnata la quota ereditaria di sua spettanza”).
Trattasi di deduzioni che riguardano il merito della controversia e che, pertanto, sono inammissibili in questa sede. E' noto invero che “nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso a favore del consulente tecnico d'ufficio, il giudice deve verificare se l'opera svolta dall'ausiliare sia rispondente ai quesiti posti con il conferimento dell'incarico, tenuto conto, quali parametri per la determinazione di detto compenso, ex art. 51 del d.P.R. n. 115 del 2002, della difficoltà, completezza e pregio della relazione peritale;
dall'accertamento è, invece, esclusa la valutazione circa l'utilità e la validità della consulenza tecnica, trattandosi di questioni attinenti al merito della causa, da fare, pertanto, valere nella relativa sede” (Cass. ord. n. 36396/2021).
Infondata è l'ulteriore deduzione dell'opponente.
Il giudice a quo ha liquidato il compenso spettante al nella misura massima CP_1
prevista (euro 7.548,07) e aumentato detto importo fino ad euro 10.000,00 ai sensi dell'art. 52 d.P.R. n. 115/2002 in ragione delle difficoltà tecniche illustrate dal c.t.u. nella propria istanza.
Ora, l'aumento previsto dall'art. 52 citato è consentito in presenza di prestazioni che, pur non presentando aspetti di unicità o quanto meno di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l'ausiliario in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà: la sua applicazione – che, a propria volta, presuppone il riconoscimento, in favore del consulente, del compenso massimo liquidabile sulla base delle tabelle – costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione e la cui decisione è insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata (Cass. ord. n. 21963/2017).
Nel caso di specie, i quesiti proposti (14) e le attività peritali sono stati complessi e articolati, riguardando la stima di immobili aventi differenti caratteristiche e usi
(terreni vitati, terreni a seminativo, casa colonica con pertinenza, casa di civile abitazione con pertinenze, opificio ad uso cantina), l'accertamento dello stato di fatto e della conformità urbanistico - edilizia (che ha ovviamente comportato anche verifiche presso l'amministrazione comunale), l'accertamento della regolarità dei vigneti e dei pozzi (con verifiche, rispettivamente, presso l e presso il CP_4
Genio Civile), la identificazione di lotti “similari” da assegnare ai condividenti, resa difficoltosa dal fatto che, per un verso, il vigneto risultava avere una “struttura compatta” e, per un altro verso, dalla esistenza di diverse unità colturali.
Queste circostanze, unitamente al valore del compendio (superiore allo scaglione massimo previsto: per la cui rilevanza si veda Cass. sent. 7915/2001), sono indicative della eccezionalità delle prestazioni e giustificano quindi l'aumento disposto dal giudice a quo (peraltro nemmeno fino al doppio).
Le spese processuali seguono la soccombenza del ricorrente nei rapporti con i convenuti costituiti e sono liquidate con applicazione dei parametri medi dello scaglione di valore compreso fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 per le fasi di studio e introduttiva e minimi per la fase decisoria.
Nulla è disposto sulle spese relativamente a . CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice
Clarice Di Tullio, definitivamente pronunciando all'udienza del 30/01/2025 sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 CP_2
e così provvede: CP_3
rigetta la domanda;
condanna alla rifusione, in favore di e di Parte_1 Controparte_1 CP_2
, della somma di euro 2.547,00 ciascuno, oltre rimborso spese forfetarie nella
[...]
misura del 15%, iva e cpa. Treviso 30/01/2025
Il Giudice
Clarice Di Tullio