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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 04/02/2026, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 677/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 04/09/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SAMPERI MARIO, Giudice monocratico in data 04/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1104/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035562155000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4911/2025 depositato il 12/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la cartella in epigrafe, notificata il 20/11/2024 nei confronti di Società_1 s.p.a. in liquidazione e Agenzia delle Entrate Riscossione per i motivi spiegati nell'atto introduttivo del giudizio notificato il 17/01/2025.
Si costituiscono entrambe le parti resistenti contestando la fondatezza del ricorso del quale chiedono il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, deve osservarsi che l'ATO l ME 1 s.p.a. in liquidazione si è costituita in data 24/07/2025 e l'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 27/08/2025 e quindi senza il rispetto del termine di venti giorni prima della data d'udienza 04/09/2025, atteso che la sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto si applica anche per la costituzione in giudizio. Ne consegue che la documentazione è stata prodotta tardivamente dalle parti.
Indipendentemente da tale considerazione, il ricorso è fondato giacché la cartella si riferisce alle tasse di raccolta dei rifiuti per gli anni 2008-2009-2010-2011-2012.
Difatti, l'ultimo atto di intimazione, interruttivo della prescrizione, è stato emesso il 29/07/2019 e la postalizzazione non è andata neppure a buon fine, giacché nella ricevuta prodotta risulta “destinatario sconosciuto” alla data del 17/09/2019. Gli atti precedenti, idonei ad interrompere la prescrizione, sono stati consegnati oltre il termine di cinque anni dalla data di notifica della cartella eseguita il 20/11/2024.
Ne consegue che, anche a volere considerare utilizzabile processualmente la documentazione tardivamente prodotta, i crediti sono prescritti per il decorso del termine quinquennale previsto dalla legge
Gli altri motivi sono assorbiti per l'accoglimento della ragione più liquida.
Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico di Società_1 s.p.a. in liquidazione nella misura di euro 233,00 di cui 90,00 per fase studio, euro 53,00 per fase introduttiva ed euro 90,00 per fase decisionale, oltre contributo unificato se versato, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore.
Per quanto riguarda la posizione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, deve invece osservarsi che l'ente concessionario si è limitato ad emettere la cartella, dopo la formazione dei ruoli da parte dell'ente impositore.
Tale adempimento ha natura obbligatoria di talché l'ente delegato per l'esazione non può esimersi dall'emettere e notificare la cartella. Ciò giustifica l'orientamento seguito da questa Corte – a seguito di apposite riunioni sezionali – con la conseguente compensazione delle spese di giudizio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Messina, sezione 10, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla l'atto. Condanna l'ATO ME 1 s.p.a. in liquidazione al rimborso delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, liquidate in euro 233,00, oltre contributo unificato se versato, spese generali al 15%, IVA e
CP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore. Compensa le spese di giudizio nei confronti di
Agenzia delle Entrate Riscossione.
Messina 4.9.2025
Il giudice monocratico
AR SA
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 04/09/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SAMPERI MARIO, Giudice monocratico in data 04/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1104/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035562155000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4911/2025 depositato il 12/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la cartella in epigrafe, notificata il 20/11/2024 nei confronti di Società_1 s.p.a. in liquidazione e Agenzia delle Entrate Riscossione per i motivi spiegati nell'atto introduttivo del giudizio notificato il 17/01/2025.
Si costituiscono entrambe le parti resistenti contestando la fondatezza del ricorso del quale chiedono il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, deve osservarsi che l'ATO l ME 1 s.p.a. in liquidazione si è costituita in data 24/07/2025 e l'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 27/08/2025 e quindi senza il rispetto del termine di venti giorni prima della data d'udienza 04/09/2025, atteso che la sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto si applica anche per la costituzione in giudizio. Ne consegue che la documentazione è stata prodotta tardivamente dalle parti.
Indipendentemente da tale considerazione, il ricorso è fondato giacché la cartella si riferisce alle tasse di raccolta dei rifiuti per gli anni 2008-2009-2010-2011-2012.
Difatti, l'ultimo atto di intimazione, interruttivo della prescrizione, è stato emesso il 29/07/2019 e la postalizzazione non è andata neppure a buon fine, giacché nella ricevuta prodotta risulta “destinatario sconosciuto” alla data del 17/09/2019. Gli atti precedenti, idonei ad interrompere la prescrizione, sono stati consegnati oltre il termine di cinque anni dalla data di notifica della cartella eseguita il 20/11/2024.
Ne consegue che, anche a volere considerare utilizzabile processualmente la documentazione tardivamente prodotta, i crediti sono prescritti per il decorso del termine quinquennale previsto dalla legge
Gli altri motivi sono assorbiti per l'accoglimento della ragione più liquida.
Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico di Società_1 s.p.a. in liquidazione nella misura di euro 233,00 di cui 90,00 per fase studio, euro 53,00 per fase introduttiva ed euro 90,00 per fase decisionale, oltre contributo unificato se versato, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore.
Per quanto riguarda la posizione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, deve invece osservarsi che l'ente concessionario si è limitato ad emettere la cartella, dopo la formazione dei ruoli da parte dell'ente impositore.
Tale adempimento ha natura obbligatoria di talché l'ente delegato per l'esazione non può esimersi dall'emettere e notificare la cartella. Ciò giustifica l'orientamento seguito da questa Corte – a seguito di apposite riunioni sezionali – con la conseguente compensazione delle spese di giudizio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Messina, sezione 10, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla l'atto. Condanna l'ATO ME 1 s.p.a. in liquidazione al rimborso delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, liquidate in euro 233,00, oltre contributo unificato se versato, spese generali al 15%, IVA e
CP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore. Compensa le spese di giudizio nei confronti di
Agenzia delle Entrate Riscossione.
Messina 4.9.2025
Il giudice monocratico
AR SA