CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 99/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE BIASE FREZZA COSTANZA-GERALDINA, Presidente
DE LUCA SILVIO, Relatore
D'AURIA DONATO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 546/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Impruneta - Piazza Buondelmonti 41 50023 Impruneta FI
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT. 8167 - PROVV N. 299 IMU 2021 - sul ricorso n. 547/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Impruneta - Piazza Buondelmonti 41 50023 Impruneta FI
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT. 8167 - PROVV 121 IMU 2020
- sul ricorso n. 608/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2020FI0066321 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 807/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 30/05/2025 Ricorrente_1 ha notificato ricorso avverso l'avviso di accertamento prot. N. 8167 del 27/03/2025, provvedimento n. 121 del 27/03/2025, con cui il Comune di Impruneta ha recuperato l'IMU relativa all'immobile sito in Indirizzo_1 per l'anno 2020. L'atto impositivo nasceva da una rettifica catastale operata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale
Firenze, che, a seguito della verifica della dichiarazione DOCFA prot. N. FI0107176 del 30/09/2019, modificava il classamento proposto dalla parte da categoria A3 classe 3 in categoria A8 classe 2.
In particolare, il ricorrente procedeva a notificare all'Ufficio ricorso sia avverso l'avviso di accertamento catastale sia avverso l'avviso di accertamento IMU, in ragione del rapporto di consequenzialità che lega i due atti.
La motivazione su cui si fonda il ricorso contro l'accertamento emesso dal Comune di Impruneta, infatti, è la mancata notifica dell'avviso di accertamento catastale prodromico all'IMU.
Si è costituita nei termini di legge l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Firenze chiedendo in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente al recupero dell'IMU e, nel merito, il rigetto del ricorso.
La CGT ritiene che i ricorsi riuniti vadano entrambi rigettati e, in via preliminare, vada dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Firenze nel presente giudizio, relativamente all'avviso di accertamento impugnato concernente un'imposta, quale l'IMU, di competenza esclusiva dell'altro ente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha presentato ricorso avverso l'avviso di accertamento di cui in epigrafe che rettificava la categoria proposta in A/8 cl. 2 i seguenti motivi:
- Carenza assoluta di motivazione;
- Assenza di sopralluogo;
- Caratteristiche dell'immobile diverse da quelle proprie delle “ville”;
- Comparazione con le unità portate a paragone dall'Agenzia;
- Comparazione con le unità tipo.
Quanto al primo motivo l'atto impugnato (concernente la notifica del classamento) costituisce la conclusione di un iter preciso di modalità di aggiornamento della banca dati catastale definito dal D.M. 701/94, che inizia con una dichiarazione di parte a firma congiunta della proprietà e del tecnico da questa incaricato (cosiddetta
Docfa) nella quale vengono fornite, oltre le planimetrie, tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche riguardanti le UIU e che supportano e giustificano il classamento proposto. L'ufficio resistete, in fase di verifica di tale dichiarazione, sulla base delle stesse caratteristiche e delle stesse planimetrie, attribuisce alle UIU, se non ritiene congrua la rendita proposta, un diverso classamento, comunicando al dichiarante i nuovi dati di classamento accertati. Dunque una procedura partecipata ove la notifica va inquadrata in tale iter e letta unitamente alla dichiarazione Docfa della quale fa parte integrante, e non estrapolata e considerata a se stante.
Dopo una prima oscillazione della giurisprudenza di legittimità (v. sent. n. 23237/2014; n. 5580/2015), la
Suprema Corte ha statuito “In tal modo, peraltro, la sentenza impugnata si è posta in contrasto con la più recente giurisprudenza di questa Corte in materia, che ha avuto modo di chiarire che in tema di attribuzione di rendita catastale a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. n. 16/1993, convertito in 1. n.
75/1993, e dal d.m. n. 701/1994 (c.d. procedura DOCFA), l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento può intendersi soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita «solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione deve specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso» (così Ord. Cass.
n. 29708 del 19/11/2018; conf. Cass. sez. 5, ord. 23 maggio 2018, n. 12777; Cass. sez. 6-5, ord. 9 marzo
2017, n. 6065; Cass. sez. 6-5, ord. 16 giugno 2016, n. 12497; Cass. sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass. sez. 6-5, ord. 13 febbraio 2014, n. 3394).
In ossequio alle osservazioni della Suprema Corte l'Ufficio resistente ha provveduto ad integrate le motivazioni degli avvisi di accertamento catastali, introducendo una nuova parte motivazionale comprensiva dell'indicazione di beni comparabili. La motivazione dell'avviso impugnato contiene elementi idonei a giustificare il nuovo classamento con riferimento alle caratteristiche dell'immobile, tipologie costruttive ed indicazione di comparabili (proprio in applicazione dei criteri indicati dalla citata ordinanza ha motivato in maniera adeguata l'atto).
Quanto all'assenza di sopralluogo negli accertamenti catastali esso non è più obbligatorio già da tempo, come previsto all'art. 4 punto 21 del D.L. 19.12.1984 n. 853 convertito in L.17/1985 e all'art. 11 D.L. 14.03.1988
n. 70 convertito in L. 154/1988. Tant'è che anche l'attuale procedura Docfa di cui al D.M.
701/94, all'art. 1 c.2 recita che “le dichiarazioni […] contengono dati e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita catastale senza visita sopralluogo”.
Anche in tal caso l'Ufficio ha seguito la statuizione dell'Ord. Cass. n. 5600/2017 e, comunque, ha provveduto, in data 29/09/2025, ad effettuare un sopralluogo, all'esito del quale ha ritenuto di confermare l'attribuzione della categoria A/8.
Quanto al terzo motivo del ricorso il riferimento della ricorrente a “vani ampi ben illuminati”, “più finestre per ogni ambiente”, “facciate eleganti e regolari decorate con fregi”, che non si riscontrerebbero nell'edificio in oggetto, che avrebbe caratteristiche ben più modeste, la CGT osserva: l'unità in oggetto deriva da un complesso immobiliare (Atti_Catastali_1) accatastato in A/8 cl. 4 all'impianto meccanografico. Come si evince dalle planimetrie allegate alle controdeduzioni dell'0Ufficio, l'unità de qua è composta da una parte del complesso immobiliare originario (ossia due stanze di ampie dimensioni situate al piano terreno) che sono state scorporate dall'originaria “Villa” e accorpate all'immobile di cui si discute. Come è evidente, le due stanze di maggior dimensioni situate al piano terra nell'originaria Atti_Catastali_1 sono state accorpate all'unità identificata dal Atti_Catastali_2, costituendo, ad oggi, le stanze di cui alle immagini sottostanti.
Pertanto, l'unità in questione ha “ereditato” parte di un complesso classificato sin dall'origine come “villa”.
Quanto alle caratteristiche delle “abitazioni in villa” elencate nel ricorso, esse non sono enunciate in alcun atto legislativo ma fanno riferimento alle Unità Tipo del Comune di appartenenza dell'unità da censire per cui variano da Comune a Comune, tanto che le tariffe d'estimo della categoria A/8 sono diverse in ogni
Comune.
La descrizione delle caratteristiche delle abitazioni iscrivibili nella categoria A/8 indicate nel ricorso non corrispondono a quanto previsto dalla normativa catastale vigente. Infatti, la categoria catastale dipende dalle caratteristiche intrinseche tipologiche, in relazione al contesto di ubicazione (art. 61 e 62 D.P.R. 1142/49).
La definizione di Categoria Catastale si ricava dall' art. 6 DPR 1° dicembre 1949, n. 1142 in combinato disposto con le Istruzioni all'epoca emanate per la formazione del Catasto. Trova altresì applicazione il disposto di cui all'art. 61 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, ed ancora l'art. 62 DPR 1142/1949 .
La congruità del classamento accertato, pertanto, si basa sul principio della perequazione fondiaria, attraverso la comparazione con altre unità immobiliari urbane presenti nella stessa zona aventi simili caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifinitura e censite correttamente nella categoria A/8, come la villa de qua.
Proprio le caratteristiche dell'immobile risultanti dalla documentazione fotografica allegata dimostrano come l'immobile abbia finiture e ornamenti che non possono ritenersi appartenenti alle “abitazioni di tipo economico” voluta dal ricorrente. Per quanto l'immobile appaia trascurato, dalle foto è evidente che esso sia dotato di vani di ampie dimensioni e notevoli altezze, pavimenti in cotto, soffitti con travi in legno a vista, ampi spazi esterni. Si tratta di caratteristiche ben lontane da quelle che potrebbero appartenere ad abitazioni di tipo economico. Quanto poi alla contestazione relativa alle unità portate a paragone dall'Ufficio, (Atti_Catastali_3 – Atti_Catastali_4) che ad avviso della ricorrente concernerebbe, al pari dell'unità de qua, un immobile originariamente adiacente all'originaria Villa, occupante, anch'essa, quelli che all'impianto erano ambienti rurali, accatastata in A/7, deve rilevarsi come essa viene ad avallare l'operato dell'Ufficio in quanto, diversamente da quanto affermato dalla parte ricorrente, si tratta di unità in A/8 classe 2, come è dato evincersi dalla visura allegata alle controdeduzioni dell'Ufficio.
Pertanto, il fatto che si sia in presenza di un immobile avente, per stessa ammissione di parte ricorrente, caratteristiche simili a quello oggetto del presente contenzioso, conferma la correttezza dell'accatastamento dell'Ufficio.
Quanto all'unità Atti_Catastali_5 che secondo lassunto della ricorrente deriva dal frazionamento di un'unica villa e, pertanto, trovandosi all'interno del fabbricato censito con categoria “Villa”, presenterebbe caratteristiche tipiche delle Ville, si tratta di un'affermazione che non ha alcun riscontro fattuale.
L'unità abitativa del ricorrente accorpa parte di un complesso abitativo accatastato in A/8.
Inoltre, che l'unità derivi dal frazionamento di una villa o accorpi parte di essa non incide sulla valutazione delle caratteristiche che, ad ogni modo, risultano simili a quelle dell'unità oggetto del giudizio.
Nella stessa zona, peraltro, sono presenti altri immobili con caratteristiche similari a quella oggetto di contenzioso, che sono in categoria A/8, validata dall'Ufficio o autoattribuita, come si evince dalle abitazioni riportate a titolo esemplificativo, nellecoontrodeduzioni.
Quanto alla comparazione con le unità tipo in A/8 presenti nella zona di Impruneta, al fine di evidenziare la diversità tra le loro caratteristiche e quelle dell'immobile di proprietà dello Ricorrente_1 deve osservarsi come In realtà, le unità tipo elencate dal ricorrente hanno caratteristiche similari se non in alcuni casi inferiori rispetto a quelle dell'immobile oggetto del presente contenzioso.
Con specifico riferimento all'Unità Tipo in A/8 classe 2 (ossia quella attribuita dall'Ufficio all'unità de qua), trattasi di un immobile sito in Indirizzo_2. Le caratteristiche individuate sono le seguenti: 12 vani principali, 6 accessori diretti, 2 accessori complementari e dipendenze ad uso esclusivo.
Quanto alle caratteristiche proprie dell'immobile del ricorrente, esse sono indi cate nella DOCFA: 6 vani principali, 11 vani accessori, dipendenze ad uso esclusivo di 55 mq.. Non si notano grandi divergenze tra le unità a confronto.
La parte, inoltre, presenta documentazione fotografica non veritiera in ordine alle Unità Tipo. L'allegato 12, infatti, conterrebbe le foto delle Unità Tipo A/8 cl. 2 e 3 della zona.
Ebbene, quanto alla Categoria A/8 cl. 2 – che qui interessa - la foto allegata dal contribuente concerne l'unità abitativa situata in Indirizzo_2. Il ricorrente ha proposto una categoria A/3 cl. 3: si Tratta di immobile indubbiamente più piccolo di quello di cui si discute, privo di accessori complementari e di dipendenze esclusive in zona centrale e in stato manutentivo ottimo.
Se l'Unità tipo – come voluto dal ricorrente – deve essere posta a base dell'attribuzione della categoria, non
è possibile assimilare l'unità di cui è proprietario ad un A3, stante le caratteristiche proprie delle abitazioni di tipo economico, che si desumono dalla illustrata “unità tipo” e che appaiono completamente diverse da quelle dell'immobile di cui si discute.
In conclusione i ricorsi vanno rigettati, nel merito, per quel che concerne il classamento catastale e, in via preliminare, per carenza di legittimazione passiva dell'Ufficio resistente per quel che concerne la richiesta di recupero dell'IMU.
La parte ricorrente va, altresì, condannata alle spese del giudizio che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara la carenza di legittimazione ad agire della Agenzia delle Entrate evocata nei giudizi R.g.
r. nn. 546/2025 e 547/2025; nel merito rigetta i ricorsi riuniti. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in €.500,00 oltre spese generali nella misura del 15% a favore di caiascuna delle parti resistenti.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE BIASE FREZZA COSTANZA-GERALDINA, Presidente
DE LUCA SILVIO, Relatore
D'AURIA DONATO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 546/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Impruneta - Piazza Buondelmonti 41 50023 Impruneta FI
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT. 8167 - PROVV N. 299 IMU 2021 - sul ricorso n. 547/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Impruneta - Piazza Buondelmonti 41 50023 Impruneta FI
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT. 8167 - PROVV 121 IMU 2020
- sul ricorso n. 608/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2020FI0066321 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 807/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 30/05/2025 Ricorrente_1 ha notificato ricorso avverso l'avviso di accertamento prot. N. 8167 del 27/03/2025, provvedimento n. 121 del 27/03/2025, con cui il Comune di Impruneta ha recuperato l'IMU relativa all'immobile sito in Indirizzo_1 per l'anno 2020. L'atto impositivo nasceva da una rettifica catastale operata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale
Firenze, che, a seguito della verifica della dichiarazione DOCFA prot. N. FI0107176 del 30/09/2019, modificava il classamento proposto dalla parte da categoria A3 classe 3 in categoria A8 classe 2.
In particolare, il ricorrente procedeva a notificare all'Ufficio ricorso sia avverso l'avviso di accertamento catastale sia avverso l'avviso di accertamento IMU, in ragione del rapporto di consequenzialità che lega i due atti.
La motivazione su cui si fonda il ricorso contro l'accertamento emesso dal Comune di Impruneta, infatti, è la mancata notifica dell'avviso di accertamento catastale prodromico all'IMU.
Si è costituita nei termini di legge l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Firenze chiedendo in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente al recupero dell'IMU e, nel merito, il rigetto del ricorso.
La CGT ritiene che i ricorsi riuniti vadano entrambi rigettati e, in via preliminare, vada dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Firenze nel presente giudizio, relativamente all'avviso di accertamento impugnato concernente un'imposta, quale l'IMU, di competenza esclusiva dell'altro ente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha presentato ricorso avverso l'avviso di accertamento di cui in epigrafe che rettificava la categoria proposta in A/8 cl. 2 i seguenti motivi:
- Carenza assoluta di motivazione;
- Assenza di sopralluogo;
- Caratteristiche dell'immobile diverse da quelle proprie delle “ville”;
- Comparazione con le unità portate a paragone dall'Agenzia;
- Comparazione con le unità tipo.
Quanto al primo motivo l'atto impugnato (concernente la notifica del classamento) costituisce la conclusione di un iter preciso di modalità di aggiornamento della banca dati catastale definito dal D.M. 701/94, che inizia con una dichiarazione di parte a firma congiunta della proprietà e del tecnico da questa incaricato (cosiddetta
Docfa) nella quale vengono fornite, oltre le planimetrie, tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche riguardanti le UIU e che supportano e giustificano il classamento proposto. L'ufficio resistete, in fase di verifica di tale dichiarazione, sulla base delle stesse caratteristiche e delle stesse planimetrie, attribuisce alle UIU, se non ritiene congrua la rendita proposta, un diverso classamento, comunicando al dichiarante i nuovi dati di classamento accertati. Dunque una procedura partecipata ove la notifica va inquadrata in tale iter e letta unitamente alla dichiarazione Docfa della quale fa parte integrante, e non estrapolata e considerata a se stante.
Dopo una prima oscillazione della giurisprudenza di legittimità (v. sent. n. 23237/2014; n. 5580/2015), la
Suprema Corte ha statuito “In tal modo, peraltro, la sentenza impugnata si è posta in contrasto con la più recente giurisprudenza di questa Corte in materia, che ha avuto modo di chiarire che in tema di attribuzione di rendita catastale a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. n. 16/1993, convertito in 1. n.
75/1993, e dal d.m. n. 701/1994 (c.d. procedura DOCFA), l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento può intendersi soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita «solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione deve specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso» (così Ord. Cass.
n. 29708 del 19/11/2018; conf. Cass. sez. 5, ord. 23 maggio 2018, n. 12777; Cass. sez. 6-5, ord. 9 marzo
2017, n. 6065; Cass. sez. 6-5, ord. 16 giugno 2016, n. 12497; Cass. sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass. sez. 6-5, ord. 13 febbraio 2014, n. 3394).
In ossequio alle osservazioni della Suprema Corte l'Ufficio resistente ha provveduto ad integrate le motivazioni degli avvisi di accertamento catastali, introducendo una nuova parte motivazionale comprensiva dell'indicazione di beni comparabili. La motivazione dell'avviso impugnato contiene elementi idonei a giustificare il nuovo classamento con riferimento alle caratteristiche dell'immobile, tipologie costruttive ed indicazione di comparabili (proprio in applicazione dei criteri indicati dalla citata ordinanza ha motivato in maniera adeguata l'atto).
Quanto all'assenza di sopralluogo negli accertamenti catastali esso non è più obbligatorio già da tempo, come previsto all'art. 4 punto 21 del D.L. 19.12.1984 n. 853 convertito in L.17/1985 e all'art. 11 D.L. 14.03.1988
n. 70 convertito in L. 154/1988. Tant'è che anche l'attuale procedura Docfa di cui al D.M.
701/94, all'art. 1 c.2 recita che “le dichiarazioni […] contengono dati e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita catastale senza visita sopralluogo”.
Anche in tal caso l'Ufficio ha seguito la statuizione dell'Ord. Cass. n. 5600/2017 e, comunque, ha provveduto, in data 29/09/2025, ad effettuare un sopralluogo, all'esito del quale ha ritenuto di confermare l'attribuzione della categoria A/8.
Quanto al terzo motivo del ricorso il riferimento della ricorrente a “vani ampi ben illuminati”, “più finestre per ogni ambiente”, “facciate eleganti e regolari decorate con fregi”, che non si riscontrerebbero nell'edificio in oggetto, che avrebbe caratteristiche ben più modeste, la CGT osserva: l'unità in oggetto deriva da un complesso immobiliare (Atti_Catastali_1) accatastato in A/8 cl. 4 all'impianto meccanografico. Come si evince dalle planimetrie allegate alle controdeduzioni dell'0Ufficio, l'unità de qua è composta da una parte del complesso immobiliare originario (ossia due stanze di ampie dimensioni situate al piano terreno) che sono state scorporate dall'originaria “Villa” e accorpate all'immobile di cui si discute. Come è evidente, le due stanze di maggior dimensioni situate al piano terra nell'originaria Atti_Catastali_1 sono state accorpate all'unità identificata dal Atti_Catastali_2, costituendo, ad oggi, le stanze di cui alle immagini sottostanti.
Pertanto, l'unità in questione ha “ereditato” parte di un complesso classificato sin dall'origine come “villa”.
Quanto alle caratteristiche delle “abitazioni in villa” elencate nel ricorso, esse non sono enunciate in alcun atto legislativo ma fanno riferimento alle Unità Tipo del Comune di appartenenza dell'unità da censire per cui variano da Comune a Comune, tanto che le tariffe d'estimo della categoria A/8 sono diverse in ogni
Comune.
La descrizione delle caratteristiche delle abitazioni iscrivibili nella categoria A/8 indicate nel ricorso non corrispondono a quanto previsto dalla normativa catastale vigente. Infatti, la categoria catastale dipende dalle caratteristiche intrinseche tipologiche, in relazione al contesto di ubicazione (art. 61 e 62 D.P.R. 1142/49).
La definizione di Categoria Catastale si ricava dall' art. 6 DPR 1° dicembre 1949, n. 1142 in combinato disposto con le Istruzioni all'epoca emanate per la formazione del Catasto. Trova altresì applicazione il disposto di cui all'art. 61 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, ed ancora l'art. 62 DPR 1142/1949 .
La congruità del classamento accertato, pertanto, si basa sul principio della perequazione fondiaria, attraverso la comparazione con altre unità immobiliari urbane presenti nella stessa zona aventi simili caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifinitura e censite correttamente nella categoria A/8, come la villa de qua.
Proprio le caratteristiche dell'immobile risultanti dalla documentazione fotografica allegata dimostrano come l'immobile abbia finiture e ornamenti che non possono ritenersi appartenenti alle “abitazioni di tipo economico” voluta dal ricorrente. Per quanto l'immobile appaia trascurato, dalle foto è evidente che esso sia dotato di vani di ampie dimensioni e notevoli altezze, pavimenti in cotto, soffitti con travi in legno a vista, ampi spazi esterni. Si tratta di caratteristiche ben lontane da quelle che potrebbero appartenere ad abitazioni di tipo economico. Quanto poi alla contestazione relativa alle unità portate a paragone dall'Ufficio, (Atti_Catastali_3 – Atti_Catastali_4) che ad avviso della ricorrente concernerebbe, al pari dell'unità de qua, un immobile originariamente adiacente all'originaria Villa, occupante, anch'essa, quelli che all'impianto erano ambienti rurali, accatastata in A/7, deve rilevarsi come essa viene ad avallare l'operato dell'Ufficio in quanto, diversamente da quanto affermato dalla parte ricorrente, si tratta di unità in A/8 classe 2, come è dato evincersi dalla visura allegata alle controdeduzioni dell'Ufficio.
Pertanto, il fatto che si sia in presenza di un immobile avente, per stessa ammissione di parte ricorrente, caratteristiche simili a quello oggetto del presente contenzioso, conferma la correttezza dell'accatastamento dell'Ufficio.
Quanto all'unità Atti_Catastali_5 che secondo lassunto della ricorrente deriva dal frazionamento di un'unica villa e, pertanto, trovandosi all'interno del fabbricato censito con categoria “Villa”, presenterebbe caratteristiche tipiche delle Ville, si tratta di un'affermazione che non ha alcun riscontro fattuale.
L'unità abitativa del ricorrente accorpa parte di un complesso abitativo accatastato in A/8.
Inoltre, che l'unità derivi dal frazionamento di una villa o accorpi parte di essa non incide sulla valutazione delle caratteristiche che, ad ogni modo, risultano simili a quelle dell'unità oggetto del giudizio.
Nella stessa zona, peraltro, sono presenti altri immobili con caratteristiche similari a quella oggetto di contenzioso, che sono in categoria A/8, validata dall'Ufficio o autoattribuita, come si evince dalle abitazioni riportate a titolo esemplificativo, nellecoontrodeduzioni.
Quanto alla comparazione con le unità tipo in A/8 presenti nella zona di Impruneta, al fine di evidenziare la diversità tra le loro caratteristiche e quelle dell'immobile di proprietà dello Ricorrente_1 deve osservarsi come In realtà, le unità tipo elencate dal ricorrente hanno caratteristiche similari se non in alcuni casi inferiori rispetto a quelle dell'immobile oggetto del presente contenzioso.
Con specifico riferimento all'Unità Tipo in A/8 classe 2 (ossia quella attribuita dall'Ufficio all'unità de qua), trattasi di un immobile sito in Indirizzo_2. Le caratteristiche individuate sono le seguenti: 12 vani principali, 6 accessori diretti, 2 accessori complementari e dipendenze ad uso esclusivo.
Quanto alle caratteristiche proprie dell'immobile del ricorrente, esse sono indi cate nella DOCFA: 6 vani principali, 11 vani accessori, dipendenze ad uso esclusivo di 55 mq.. Non si notano grandi divergenze tra le unità a confronto.
La parte, inoltre, presenta documentazione fotografica non veritiera in ordine alle Unità Tipo. L'allegato 12, infatti, conterrebbe le foto delle Unità Tipo A/8 cl. 2 e 3 della zona.
Ebbene, quanto alla Categoria A/8 cl. 2 – che qui interessa - la foto allegata dal contribuente concerne l'unità abitativa situata in Indirizzo_2. Il ricorrente ha proposto una categoria A/3 cl. 3: si Tratta di immobile indubbiamente più piccolo di quello di cui si discute, privo di accessori complementari e di dipendenze esclusive in zona centrale e in stato manutentivo ottimo.
Se l'Unità tipo – come voluto dal ricorrente – deve essere posta a base dell'attribuzione della categoria, non
è possibile assimilare l'unità di cui è proprietario ad un A3, stante le caratteristiche proprie delle abitazioni di tipo economico, che si desumono dalla illustrata “unità tipo” e che appaiono completamente diverse da quelle dell'immobile di cui si discute.
In conclusione i ricorsi vanno rigettati, nel merito, per quel che concerne il classamento catastale e, in via preliminare, per carenza di legittimazione passiva dell'Ufficio resistente per quel che concerne la richiesta di recupero dell'IMU.
La parte ricorrente va, altresì, condannata alle spese del giudizio che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara la carenza di legittimazione ad agire della Agenzia delle Entrate evocata nei giudizi R.g.
r. nn. 546/2025 e 547/2025; nel merito rigetta i ricorsi riuniti. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in €.500,00 oltre spese generali nella misura del 15% a favore di caiascuna delle parti resistenti.