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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 28/03/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A R.Gen. N. 723/2019
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 723/2019 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 23.05.2019 e posta in decisione all'udienza collegiale
del 16 ottobre 2024
OGGETTO: d a
[...]
(C.F. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
cod. 140041 (Svizzera), Via Filagni, 6,
rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'Avv. Gabriele
Calvetto (C.F. ) del Foro di Milano e dall'Avv. C.F._2
Andrea Aletto (C.F. ), con studio in Brescia, Via C.F._3
Diaz Armando n. 13/C, presso il quale è elettivamente domiciliato in forza di procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in data 27/01/2015 APPELLANTE
c o n t r o contumace in Controparte_1
secondo grado
APPELLATA
E c o n t r o
(C.F. e P.IVA n. , con sede legale in Controparte_2 P.IVA_1
(31015) Conegliano (Treviso), via Vittorio Alfieri n. 1, e per essa, giusta procura speciale in autentica Notaio dott.ssa Persona_1 [...]
(C.F. e P.IVA n. , con sede legale Controparte_3 P.IVA_2
in Milano (20159), via Valtellina nn. 15/17, qui rappresentata da
(C.F. e P.IVA n. , in Controparte_4 P.IVA_3
forza di procura speciale del 20.05.2019, con sede in Milano (20159), via
Valtellina nn. 15/17, in persona del procuratore speciale dott.
[...]
nato a [...] il [...], C.F. , CP_5 C.F._4
giusta procura del dott. nella sua qualità di Consigliere Controparte_6
della in forza di delibera del Consiglio di Controparte_4
Amministrazione del 24.07.2019,
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Fattori (C.F.
), e dall'avv. Matteo Camisasca (C.F. C.F._5
), entrambi del Foro di Milano, con studio sito in C.F._6
(20123) Milano, via Boccaccio n. 7, ove è eletto speciale domicilio.
INTERVENIENTE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 820/2019, pubblicata in data 22.03.2019
CONCLUSIONI
Per l'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, contrariis reiectis,
accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 820/2019 pubblicata in data 22 marzo
2019 dal Tribunale di Brescia a definizione del giudizio R.G. 2023/2015
e notificata in data 23 aprile 2019, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE:
- dichiarare illegittimo e/o nullo e/o annullabile e/o inefficace e pertanto revocare il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 9024/14 del
Tribunale di Brescia emesso in data 6.12.2014 e depositato in Cancelleria
il 9.12.2014 a favore di perché la Controparte_1
pretesa avversaria è inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto.
- in ogni caso dichiarare che l'appellante nulla deve al
[...]
per tutti i motivi dedotti con il presente appello, e in Controparte_1
particolare per la nullità della fideiussione.
IN VIA SUBORDINATA:
- richiamate le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa, dichiarare illegittimo e/o nullo e/o annullabile e/o inefficace e, pertanto, revocare il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 9024/14 del Tribunale di Brescia emesso in data 6.12.2014 e depositato in Cancelleria il 9.12.2014 a favore di Controparte_1 e, per l'effetto, rideterminare il saldo del conto corrente
[...]
n. 3241 nel minor importo di € 238.325,24;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- l'appellante Sig. richiamate le note di trattazione scritta Parte_1
in data 3.10.2021, insiste affinché la C.T.U. Dott.ssa venga Per_2
convocata, in contraddittorio con i C.T.P. di parte, per rendere chiarimenti in merito al proprio elaborato peritale, con fissazione di un'apposita udienza avanti all'Ill.ma Corte di Appello adita, procedendo, ove ritenuto necessario, anche l'integrazione scritta della consulenza tecnica già
depositata.
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i giudizi.”
Per l'interveniente
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
• in via preliminare: per le ragioni dedotte in atti, dichiarare, ex art. 348 bis
c.p.c., l'inammissibilità dell'impugnazione svolta dal sig. Parte_1
• in subordine, nel merito: per i motivi di fatto e di diritto dedotti in espositiva, respingere il gravame proposto dal sig. con Parte_1
integrale conferma della sentenza n. 820/2019 emessa dal Tribunale di
Brescia, Giudice dott.ssa Elisabetta Sampaolesi, R.G. n. 2023/2015, e, per l'effetto, del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 9024/14 del
Tribunale di Brescia emesso in data 06.12.2014 e depositato in Cancelleria
il 09.12.2014; • in via istruttoria: senza alcuna inversione dell'onere della prova,
[...]
chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello: CP_2
• voglia pronunciarsi per il rigetto della consulenza tecnica d'ufficio domandata da parte appellante, poiché dilatoria e priva di fondamento in fatto e in diritto;
• voglia pronunciarsi per il rigetto dell'ordine d'esibizione domandato da parte appellante.
In ogni caso: con piena vittoria di compensi professionali e anticipazioni del presente giudizio di appello e del primo grado, oltre rimborso spese generali e accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha proposto Parte_1
opposizione verso il decreto ingiuntivo n. 9024/2014 con cui il CP_1
, premesso di avere un credito nei confronti della società
[...] CP
[... dovuto ad un saldo in sofferenza del conto corrente n. 187/3241 pari a
€ -250.118,69 e dedotto che detta società era fallita, ha chiesto allo stesso,
in qualità di fideiussore, il pagamento della relativa somma.
L'opponente ha dedotto che la non avendo prodotto l'estratto conto CP_8
integrale ex art. 50 TUB, non avesse fornito la prova del credito;
che l'affidamento concesso alla società fosse stato CP
illegittimamente revocato in violazione del termine di preavviso previsto all'art. 1845 cc e senza la sussistenza di una giusta causa e che la fideiussione si fosse estinta ex art. 1957 c.c, atteso che la norma richiamata era inderogabile e che comunque la clausola derogatoria non era stata correttamente approvata ai sensi dell'art. 1341 c.c.
Ha chiesto, dunque, dichiarare nullo/inefficace e pertanto revocare il decreto ingiuntivo opposto, nonché, in via istruttoria, l'ammissione di una
CTU econometrica-contabile, con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione e risposta il ha chiesto il Controparte_1
rigetto di tutto quanto ex adverso dedotto. In particolare, ha esposto: di aver correttamente prodotto tutti gli estratti conto in conformità all'art. 50
T.U.B., nonchè di avere legittimamente revocato l'affidamento in conformità alla disciplina dei contratti a tempo indeterminato ex art. 1845
c. 3 c.c., senza la necessità di esplicitare la giusta causa e con termine di preavviso pattiziamente derogabile, come sostenuto dalla giurisprudenza.
Infine, ha aggiunto che la rinuncia preventiva all'art. 1957 cc. non integrasse un'ipotesi di clausola vessatoria e che, comunque, fosse stata pattuita in conformità all'art. 1341 c.c.
Ha chiesto, dunque, rigettarsi l'opposizione con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese.
All'udienza del 4.6.2015 il giudice, ritenuto trattarsi di materia sottoposta a mediazione obbligatoria, ha rinviato il giudizio al 12.11.2015.
In tale data, preso atto che la mediazione tra le parti aveva dato esito negativo, il Tribunale adito ha rinviato il procedimento al 15.9.2016,
assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.
Con la memoria ex art. 183 VI comma n.2 cpc, l'opponente ha dedotto che la Banca aveva applicato interessi anatocistici e usurari, come da CTP
prodotta. Precisate le conclusioni, all'udienza del 29.11.2018, la causa è stata posta in decisione, con concessione alle parti dei termini di legge.
Con comparsa conclusionale depositata il 28.1.19 la società CP_2
[...
tramite la , è intervenuta in giudizio ex art Controparte_3
111 cpc in qualità di cessionaria del credito per cui è causa.
Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 820/2019 pubblicata il 22.03.2019,
ha affermato:
- che il rilievo di Filini in ordine all'incompletezza degli estratti conto prodotti dalla banca in sede monitoria è superato dalla produzione nel giudizio di opposizione dell'estratto del conto corrente, tenuto conto che il giudizio di opposizione è un ordinario giudizio di cognizione in cui l'opposto può integrare la prova non fornita in sede monitoria;
- rispetto all'eccezione della pattuizione di interessi anatocistici, che il contratto è stato acceso nel 2009, pertanto, la giurisprudenza citata da parte attrice, in quanto riferita a contratti anteriori al 2000, risulta inconferente.
In ogni caso, come previsto dalla delibera CICR 9.2.2000, le parti hanno pattuito la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi con la medesima frequenza, con conseguente validità della clausola;
- con riferimento all'eccezione in ordine alla pattuizione di interessi usurari, che non ha allegato quale sarebbe stato il tasso soglia Pt_1
violato, circostanza che non consente né alla controparte né al giudice di avere contezza delle allegazioni in fatto dell'istante, e che avrebbe dovuto produrre in giudizio i decreti ministeriali relativi ai tassi soglia in precedenza individuati, non essendo applicabile il principio “iura novit curia” trattandosi di atti di natura amministrativa;
- che, essendo il contratto di affidamento concesso a tempo indeterminato,
la era legittimata a revocare l'affidamento a sua discrezione, purché CP_8
la revoca non fosse stata contraria a buona fede, requisito sussistente nel caso de quo, attesa l'insolvenza della debitrice principale;
- che la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti;
- che la clausola relativa alla rinuncia dell'applicazione dell'art. 1957 c.c.
non è vessatoria e, pertanto, per la pattuizione della stessa, non sono richiesti i requisiti di cui all'art. 1341 c.c.;
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, il Tribunale di Brescia
ha rigettato l'opposizione, condannando l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, liquidate in € 13.430,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Avverso la sentenza ha proposto appello , censurando la Parte_1
sentenza con sei motivi che riprendono le eccezioni formulate in primo grado, con l'aggiunta dell'eccezione di nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI;
ha chiesto, in via preliminare, dichiararsi illegittimo e/o nullo e/o annullabile e/o inefficace e pertanto revocarsi il decreto ingiuntivo n. 9024/14 e dichiararsi che nulla è dovuto al
[...]
e ha reiterato le istanze istruttorie formulate Controparte_1 in primo grado, con vittoria di spese di entrambi i giudizi.
Si è costituita in giudizio in qualità di Controparte_3
procuratrice di cessionaria dei crediti di Controparte_2 CP_1
, contestando la fondatezza dell'appello chiedendone il rigetto.
[...]
All'udienza del 23.10.2019, nonostante la regolarità della notifica,
[...]
non è comparso e ne è stata dichiarata la contumacia. CP_1
Precisate, dunque, le conclusioni all'udienza dell'8.03.2023, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del giorno 19.7.2023 la causa è stata rimessa sul ruolo ed è
stata disposta c.t.u.
Depositata la CTU, all'udienza del 16 ottobre 2024, sostituita ex art. 127
ter cpc con il deposito di note scritte, le parti hanno precisato telematicamente le conclusioni e la Corte ha trattenuto nuovamente in decisione il giudizio concedendo termine ex art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura quella parte della sentenza in cui il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente la prova scritta in ordine al credito azionato, avendo la prodotto nel giudizio di opposizione CP_8
l'estratto del conto corrente.
In particolare, il rileva di aver contestato sin da subito l'insussistenza Pt_1
dei presupposti prescritti dal per l'emissione del provvedimento Pt_2
monitorio ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 117 T.U.B. e all'art. 50 T.U.B., avendo rilevato che “la banca nel corso del giudizio di
primo grado non forniva la prova scritta del credito azionato, prova che andava soddisfatta con il deposito dei contratti bancari in forma scritta
ed integrale, così come degli estratti conto completi dall'inizio del
rapporto, estratti che avrebbero dovuto esporre i movimenti, gli interessi
applicati, le commissioni e le spese addebitate.”.
Secondo l' appellante, dunque, la banca non avrebbe soddisfatto l'onere probatorio a proprio carico in quanto, sia nella fase monitoria sia nel successivo giudizio di opposizione, si sarebbe limitata a produrre degli estratti parziali, dai quali non era dato desumere alcunché in merito alle effettive operazioni svolte in conto corrente dalla società e al CP
formarsi del relativo saldo azionato in via monitoria nei confronti del
Filini.
Rileva che in sede monitoria, l'unico documento idoneo ex art. 50 T.U.B.
è quello corrispondente all'analitica comunicazione scritta inviata periodicamente al cliente, mentre la aveva prodotto solo il vecchio CP_8
“saldaconto” previsto dalla normativa previgente;
sostiene che nel giudizio di opposizione la banca avrebbe omesso la produzione di tutti gli estratti conto non essendo sufficiente il mero riferimento, negli atti di causa, all'invio degli estratti conto al cliente e alla non contestazione di essi e della loro ricezione da parte di quest'ultimo, perché l'indisponibilità
degli estratti conto ha impedito di verificare le operazioni contabilizzate e il modo in cui si è determinata la posizione debitoria del correntista;
aggiunge che quanto prodotto da controparte nel corso del giudizio di opposizione (doc. n. 2 di cui al fascicolo di primo grado di parte appellata)
non avrebbe nemmeno consentito di appurare l'imputazione esatta delle somme indicate a capitale o interessi corrispettivi, né tanto meno a spese o commissioni, vista l'incompletezza della documentazione.
Per queste ragioni, chiede dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto ed insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie, già
formulate in primo grado, precisamente una C.T.U. contabile al fine di ricostruire i corretti rapporti dare/avere intercorsi tra la e il CP
, previo ordine di esibizione ex art. 210 Controparte_1
c.p.c. alla banca di tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto con la
, nonché dei contratti bancari sottoscritti con la suddetta società. CP
Il motivo è infondato.
Sul punto il Tribunale afferma che “Il rilievo è superato dalla produzione
nel giudizio di opposizione dell'estratto del conto corrente. La
giurisprudenza ritiene, infatti, che il giudizio di opposizione sia un
ordinario giudizio di cognizione in cui l'opposto possa integrare la prova
non fornita in sede monitoria e che in caso di soccombenza dell'opponente
il decreto non possa essere revocato a causa della prova incompleta
offerta in sede monitoria”.
La conclusione è condivisibile.
L'art 50 T.U.B. prevede che le banche possano chiedere l'emissione del decreto ingiuntivo sulla base del solo estratto conto certificato ex art 50
T.U.B., e cioè “in base all'estratto conto, certificato conforme alle
scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale
deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'Istituto di Credito ha correttamente allegato al decreto ingiuntivo l'estratto conto ex art 50 TUB
del 19.11.2014, rilasciato dal funzionario a ciò autorizzato dalla Banca, in cui il funzionario certifica che “il presente estratto conto è conforme alle
scritture contabili del , e dichiara Controparte_1
altresì che il credito sopraindicato è vero e liquido”.
Tale documentazione, nella fase monitoria, era, dunque, sufficiente ai sensi dell'anzidetta norma per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Nella successiva fase di cognizione la banca ha poi depositato, in supporto
USB, il contratto di conto corrente n. 187/3241 sottoscritto dalla società
correntista, il contratto di fideiussione sottoscritto dal e tutti gli Pt_1
estratti conto e gli scalari dall'inizio (6.10.2009) fino alla fine del rapporto
(12.8.2014).
L'onere probatorio da parte della è stato, dunque, interamente CP_8
soddisfatto.
A nulla rilevano, poi, le considerazioni svolte dal CTP di parte appellante,
riproposte dal difensore del con la comparsa conclusionale, in ordine Pt_1
al fatto che la non avrebbe prodotto i conti di anticipo fatture e di CP_8
apertura di credito, con la conseguenza che andrebbero espunti tutti gli addebiti sul conto corrente provenienti da quei conti.
Con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e con la seconda memoria ex art 183, comma VI, cpc, il ha eccepito la nullità esclusivamente Pt_1
delle clausole relative al conto corrente n. 187/3241. L'accertamento non può quindi essere esteso ad altri rapporti intrattenuti dalla società con la banca, anche se essi hanno generato addebiti sul conto corrente per cui è causa, atteso che il non ha eccepito la nullità degli altri rapporti Pt_1
(apertura di crediti, conti anticipi, ecc) per difetto di prova scritta né delle relative clausole da cui sono derivate alcune delle poste passive registrate sul conto corrente de quo.
Con il secondo motivo l'appellante censura quella parte della sentenza in cui il giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione in ordine alla pattuizione di interessi anatocistici sul presupposto che il contratto di conto corrente è stato acceso nel 2009, ossia in momento successivo rispetto all'intervento della delibera CICR del 2000 e le parti avevano pattuito la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi con la medesima frequenza, con conseguente validità della causa.
In particolare, il rileva che la banca ha “violato il principio di Pt_1
reciprocità e, dunque, della pari capitalizzazione di interessi creditori e
debitori, principio essenziale per poter derogare al divieto di anatocismo,
così come sancito dalla delibera CICR del 09/02/2000” (pag. 24 di cui al doc. n. 4 di cui al fascicolo di primo grado di parte appellante).
Il motivo è fondato per le ragioni che seguono.
Con ordinanza del 12.07.2023 questa Corte, a fronte dell'eccezione sollevata dal fideiussore appellante in ordine all'illiceità della capitalizzazione per violazione della pari reciprocità della stessa, visto il principio di diritto enunciato dalla pronuncia della SC n. 4321/2022, ha rilevato che nel caso di specie, “come si evince dal contratto di conto
corrente del 22.09.2009 depositato in atti la capitalizzazione degli
interessi attivi e passivi è stata pattuita ma sono stati indicati un TAN e un TAE identici”.
Condizione di legittimità della capitalizzazione è, infatti, anche l'indicazione del tasso rapportato su base annua, in quanto, oltre al T.A.N.
(tasso annuo nominale), i contratti devono indicare il T.A.E. (tasso annuo effettivo) che include l'effetto della capitalizzazione infrannuale.
Nel caso di specie, nel contratto non si dà conto, con riferimento al tasso creditore, dell'effetto della capitalizzazione infrannuale: viene infatti indicato un tasso di interesse creditore annuo nominale (TAN) coincidente con quello effettivo (TAE), pari allo 0,0010% e un tasso di interesse debitore annuo annuale pari a 11,9000% e effettivo pari a 12,4416%.
La reciprocità della pari capitalizzazione è, pertanto, solo apparente, e la clausola anatocistica pattuita in contratto va dichiarata nulla con la conseguenza che il conto va epurato da qualsiasi forma di capitalizzazione per tutta la durata del rapporto.
Ciò in ossequio al principio affermato dalla Suprema Corte, al quale questo Collegio ritiene di aderire (cfr. sentenza n. 4321 del 10/2/2022, in motivazione) secondo cui: “La Delib. CICR 9 febbraio 2000, art. 3, dopo
aver prescritto, al comma 1, che nel conto corrente l'accredito e l'addebito
degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità
contrattualmente stabiliti, ha stabilito, al comma 2, che "(n)ell'ambito di
ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel
conteggio degli interessi creditori e debitori".
La stessa Delib., art. 6, ha previsto, poi: "I contratti relativi alle
operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di
capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in
cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il
valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti
della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli
interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per
iscritto".
La Delib. CICR, cui l'art. 120 t.u.b., comma 2, ha demandato (la
fissazione) di fissare "modalità e criteri per la produzione di interessi sugli
interessi" nelle operazioni bancarie, ha pertanto subordinato
l'anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della
stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma
anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione,
suggerita da una esigenza di trasparenza, della indicazione, nel contratto,
del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa.
In tal senso, l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo
dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un
tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non
capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola
anatocistica riferita agli interessi attivi - giacché sconfessa, nei fatti, che
detti interessi siano soggetti a capitalizzazione - e non soddisfa, per altro
verso, quanto esige il cit. art.
6. A tale ultimo proposito occorre infatti
considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo
corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad
ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una
qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto
corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle
condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione
dell'anatocismo”.
L'enunciato principio è stato, peraltro, ribadito dalla successiva sentenza della SC n.18664/23, che rigettando sul punto la tesi di un istituto bancario, ha statuito che: “le condizioni in presenza delle quali, a mente
dell'art. 120 TUB può operarsi la capitalizzazione degli interessi passivi
sono indicate dal CICR e la cit. delib. del 9 febbraio 2000, dopo aver
stabilito che gli interessi possono produrre a loro volta interessi secondo
le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono (art. 1), ha
precisato che la capitalizzazione infrannuale esige l'indicazione del
valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti
della capitalizzazione (art. 6). Una volta chiarito che l'indicazione di un
tasso creditore (un tasso annuo effettivo) che non evidenzi l'incremento
determinato dalla capitalizzazione non soddisfa quest'ultima condizione,
è agevole comprendere che in una siffatta evenienza non risulta integrato
uno dei presupposti di cui l'art. 1 delib. CICR, in attuazione dell'art. 120,
comma 2 t.u.b., subordina la pratica dell'anatocismo”.
Per questa ragione, il CTU ha correttamente epurato dal saldo in sofferenza la somma di 11.793,45 €, con conseguente ricalcolo del saldo in euro -€ 238.325,24, anziché - € 250.118,69. Con il terzo motivo di appello, l'appellante censura quella parte della sentenza in cui il giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione in ordine alla pattuizione di tassi di interesse usurari per carenza di allegazione,
dovuta alla mancata indicazione da parte del Filini del tasso soglia violato e della categoria di appartenenza del contratto, e per carenza probatoria,
stante la mancata produzione dei decreti ministeriali attuativi della L.
7.03.1996 n. 108.
Il fideiussore in particolare, rileva che, alla luce della CTP prodotta,
emerge che “i tassi applicati, apparentemente entro soglia, venivano
gravati da commissioni e da spese riferibili all'utilizzo del fido, che ne
hanno determinato un incremento oltre i limiti previsti dalla legge (vedi
legge 108/96 e successive)”, tant'è che il tecnico incaricato riteneva
applicabile al caso di specie “il chiarissimo disposto dell'art. 1815,
secondo comma, c.c. a mente del quale “se sono convenuti interessi
usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
In relazione alla omessa produzione dei decreti ministeriali, come sollevata dal giudice di prime cure, l'appellante chiede di ritenere superflua la produzione a fronte delle risultanze della consulenza tecnica sopra sintetizzata, atteso che il CTP nel proprio elaborato peritale prodotto nel giudizio di primo grado ha tenuto in debita considerazione tali decreti.
Il motivo è infondato, seppure per motivi diversi da quelli espressi dal primo giudice.
La SC, con sentenza n.8883/2010, ha in motivazione affermato quanto segue: “In proposito, occorre svolgere alcune considerazioni sulla normativa introdotta dal legislatore in materia. La prova
dell'applicazione dei tassi usurari richiede un'allegazione di parte sul
superamento del tasso-soglia nel corso del rapporto contrattuale,
dopodiché può ritenersi presunta la natura usuraria degli interessi
applicati, in base all'art. 644 cod. pen., comma 3, prima parte, e all'art.
1815 cod. civ., che dovranno pertanto essere espunti nella misura in cui,
nel corso del rapporto, essi hanno inciso negativamente sulla posizione
del debitore, tenuto comunque a ricevere in restituzione il tantundem
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19282 del 12/09/2014 (Rv. 632998 - 01)). La
misura del tasso-soglia è determinata periodicamente con apposito
decreto del Ministro del Tesoro, emanato ai sensi della L. n. 108 del 1996,
art.
1. Pertanto, per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia
rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -,
Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 21243 del
09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto
superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta
indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità
dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento
giudiziale sul punto, ex art. 100 cod. proc. civ. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6
- 2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità
testamentaria).[…]Allo scopo, non deve tuttavia considerarsi necessario,
sulla base del principio di allegazione, che la parte supporti la deduzione
di nullità producendo i D.M. che nel tempo hanno fissato i tassi soglia,
solo sull'assunto che detti atti, nella gerarchia delle fonti del diritto, non costituiscono provvedimenti aventi forza di legge, avendo essi natura di
provvedimento amministrativo a' sensi della L.400/1988 che il giudice,
pertanto, non è tenuto a conoscere in via autonoma. Il principio affermato
in tale materia, in più occasioni, non si spinge però ad assumere che la
mancata produzione in giudizio delle norme secondarie, attestanti i tassi
soglia determinati nel tempo, non autorizzi il Giudice ad acquisirne
diretta conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalla parte
deducente la nullità degli interessi applicati. Conformemente a quanto
ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte, in più occasioni, con
riguardo al giudizio di merito, il Giudice di merito ha un potere-dovere di
acquisizione in materia (v. Cass. 4372/02, Cass. 10561/01; Cass. 2563/09,
12561/02; Cass. 29 agosto 2006, n. 18861; Cass. 2563/09; Sez. 2,
Sentenza n. 14446 del 2010; Cass. Sez. L., Sentenza n. 15065 del
02/07/2014 per la materia giuslavoristica;
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19360
del 20/07/2018, per quanto riguarda i regolamenti comunali in materia
edilizia)”.
In applicazione di tale principio di diritto, pertanto, “il Giudice del merito
non avrebbe dovuto dare rilievo, ai fini della prova dell'illecita pattuizione
o applicazione di interessi usurari, alla mancata produzione dei D.M. in
parola nel corso del giudizio di merito, potendo acquisirne conoscenza, o
attraverso la sua scienza personale o attraverso la collaborazione delle
parti, ovvero anche attraverso la richiesta di informazioni alla pubblica
amministrazione o l'acquisizione di una CTU tecnico-contabile.” (Cass.
sent. n.8883/2010). L'orientamento in tal senso ha trovato di recente conferma in Cass.
29240/2021, la quale, in motivazione, ha affermato quanto segue: “Al
riguardo, è stato affermato che le prescrizioni dei decreti ministeriali sulla
fissazione del tasso soglia rilevante ai fini dell'individuazione
dell'usurarietà degli interessi concernenti i rapporti bancari hanno, nella
fase dei giudizi di merito, natura integrativa della legge penale e civile e,
pertanto, devono esser conosciute dal giudice ed applicate alla fattispecie,
indipendentemente dall'attività probatoria delle parti che le abbiano
invocate, essendo delle disposizioni di carattere secondario,
continuamente aggiornate, che completano il precetto normativo. Detto
giudice, quindi, a prescindere dalla mancata produzione dei menzionati
decreti, può acquisirne conoscenza o attraverso la sua scienza personale
o con la collaborazione delle parti o con la richiesta di informazioni alla
P.A. o con una CTU contabile”.
Ritenuto, dunque, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice,
soddisfatto l'onere di allegazione e probatorio incombente sul la Pt_1
Corte non ha motivi di discostarsi dalle risultanze del CTU.
Il consulente, dopo aver escluso la sussistenza di un'ipotesi di usura ab
origine, ha escluso anche la sussistenza dell'ipotesi di usura sopravvenuta,
precisando che “Dai conteggi svolti, la scrivente ha potuto rilevare che il
TEG trimestrale applicato dall'istituto di credito, calcolato secondo le
premesse sopra indicate, è risultato sempre inferiore rispetto al relativo
tasso soglia usura (Tsu), escludendo pertanto la presenza della cd Usura
sopravvenuta”. Sul punto, non risultano condivisibili le contestazioni formulate dal CTP
di parte appellante nei confronti dell'espletata CTU, secondo cui quest'ultimo avrebbe: “arbitrariamente (lei stessa scrive di non avere
documentazione comprovante la precisa distinzione delle singole linee di
fido) deciso di inserire nella formula del calcolo del TEG, già a far data
dall'apertura del Conto, e quindi già al termine dell'ultimo trimestre del
2009, un valore di affidamento accordato dalla Banca per un totale di €
490.000.00 (!), quando l'analisi tecnica degli estratti del Conto – unico
documento messo a disposizione dalla - smentisce questo dato, CP_8
come da lei stessa, peraltro, poi riportato nei conteggi” (cfr. pag. 16 di
cui alle osservazioni della Dott.ssa ).” Per_3
Si conviene, infatti, con quanto replicato dal CTU secondo cui “l'importo
utilizzato nella formula di calcolo del Teg è stato quello desumibile in via
certa dall'importo additato trimestralmente a titolo di CMDF (pari allo
0,50% del complessivo fido utilizzato nel corso di ogni trimestre da parte
del correntista). Dal calcolo sopra indicato è stato possibile desumere con
certezza che il complessivo fido concesso a favore del correntista fosse
appunto pari ad €.490.000,00# dall'inizio del rapporto fino al II trimestre
2012 compreso (dal III trimestre 2012 il rapporto risultava non più
affidato)”.
Il motivo va, quindi, respinto.
Con il quarto motivo l'appellante censura quella parte della sentenza in cui il giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione in ordine all'illegittimità della revoca dell'affidamento affermando che “Trattandosi di affidamento concesso a tempo indeterminato, la era CP_8
legittimata a revocare l'affidamento a sua discrezione, purché la revoca
non fosse stata contraria a buona fede. Tenuto conto che la debitrice
principale era insolvente tanto è vero che è stata poi dichiarata fallita, e
che l'odierno opponente aveva trasferito ad un trust la quasi totalità dei
propri beni, reputa questo Tribunale che non si possa ritenere che la
Banca, revocando la linea di credito concessa, avesse abusato del proprio
diritto potestativo.”
L'appellante contesta la suddetta argomentazione evidenziando che la comunicazione della banca (doc. 5 fascicolo monitorio) sarebbe stata inviata senza il rispetto del termine di preavviso di 15 giorni stabilito dall'art. 1845 c. 3 c.c. e che le clausole che attribuiscono alla banca il diritto di recedere da contratti bancari a tempo indeterminato in mancanza di un giustificato motivo e senza un ragionevole preavviso devono ritenersi vessatorie ai sensi dell'art. 1469 bis.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 1845 cc “Salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa.
Il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori.
Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può
recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni”. La disposizione è liberamente derogabile dalle parti, come risulta evidente dalla previsione della possibilità di un “patto contrario” e come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “nel contratto
di apertura di credito bancario il termine previsto per il preavviso di
recesso dall'art. 1845 cod. civ., essendo relativo allo svolgimento di un
rapporto di carattere patrimoniale tra privati, può essere
convenzionalmente derogato alle parti” (Cass, sen. 9307/1994).
Tale deroga non è consentita dall'ordinamento solo nel caso di contratti conclusi dai consumatori, essendo notoriamente questi ultimi considerati parte debole da rapporto da tutelare. In quest'ultimo caso, previsioni in deroga a quanto disposto dall'art. 1845 c.c. hanno natura vessatoria ex art. 33 cod. cons, con la conseguenza che potrà ottenersi una dichiarazione di invalidità delle stesse in presenza di determinate condizioni.
Tuttavia, tale disciplina non può trovare applicazione nella presente fattispecie, atteso che non può essere qualificato quale consumatore, Pt_1
in quanto il fideiussore può essere considerato consumatore solo laddove abbia stipulato la relativa garanzia per finalità estranee alla propria attività
professionale (ex multis, Cass. ord. 5868/2023), il che deve escludersi nel caso in cui il fideiussore sia, come nella specie, legale rappresentante della società debitrice garantita.
Ciò posto, all'art. 6 lett. c) del contratto di conto corrente n. 3241 del
22.9.2009 le parti hanno espressamente derogato al disposto dell'art. 1845
cc pattuendo quanto segue: “Anche la ha la facoltà di recedere in CP_8
qualsiasi momento dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o sospenderla;
per il pagamento di quanto
dovuto sarò dato al Correntista, con lettera raccomandata, un preavviso
non inferiore ad un giorno.”.
La clausola, anche ove se ne volesse condividere la natura vessatoria invocata dall'appellante, risulta approvata specificatamente per iscritto ai sensi dell'art 1341 cc, in piena conformità alla giurisprudenza di legittimità la quale afferma che “Nel caso di condizioni generali di
contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma
dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso
di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo,
salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da
un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia
prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto”.
La clausola di cui all'art. 6 lett. c), infatti, benché inserita cumulativamente ad altre clausole potenzialmente vessatorie, è espressamente indicata, in calce al contratto, con un richiamo numerico e ed è sinteticamente indicato il contenuto della stessa (“Facoltà di recesso dall'apertura di credito,
immediata sospensione del suo utilizzo e od obbligo di restituzione con
preavviso di un giorno”).
In ogni caso, rileva la Corte che l'appellante non ha censurato l'affermazione del Tribunale in ordine alla natura a tempo indeterminato dell'affidamento di cui si discute, con la conseguenza che, anche in base al disposto dell'art. 1845 cc la avrebbe potuto recedere dal contratto CP_8
senza alcuna giustificazione dandone preavviso all'altra parte nel termine stabilito dal contratto (un giorno), ampiamente rispettato atteso che con la missiva del 3 luglio 2012 (cfr. doc. 5 della Banca) l'istituto di credito ha concesso termine di 5 giorni per provvedere al rientro.
La revoca dell'affidamento non può, dunque, considerarsi illegittima.
Con il quinto motivo di gravame l'appellante censura quella parte della sentenza in cui il giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione relativa all'intervenuta decadenza della dalla garanzia del fideiussore ai CP_8
sensi dell'art. 1957 c.c. affermando trattarsi di norma derogabile dalle parti, ben potendo il fideiussore preventivamente rinunciare alla preventiva azione contro il debitore principale, senza necessità di specifica approvazione per iscritto della clausola.
Sostiene l'appellante che, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza di prime cure, “la banca era decaduta da qualsiasi diritto nei
confronti del sig. per il decorso del termine fissato ai sensi dell'art. Pt_1
1957 c.c., la cui deroga e rinuncia preventiva dovevano reputarsi precluse
ai sensi del combinato disposto degli artt. 2937 c.c. e 1964 c.c. Peraltro,
la rinuncia preventiva all'operatività del termine fissato ai sensi dell'art.
1957 c.c. sarebbe conseguita solo alla specifica approvazione di una
clausola vessatoria” ed esclude che nella specie essa sia ravvisabile.
Aggiunge, altresì, che “la deroga all'art. 1957 c.c., ove ritenuta
ammissibile senza necessità di specifica approvazione, trova comunque
un limite nel principio di buona fede, ponendo altrimenti il garante in
totale balia della banca senza sapere quando questa agirà nei suoi
confronti”; sostiene di essere venuto a conoscenza della revoca dell'affidamento asseritamente comunicata a mezzo posta soltanto con la notifica del decreto ingiuntivo in data 27/01/2015, con la conseguenza che a quell'epoca non poteva più ritenersi obbligato nei confronti della banca,
posto che erano stati ampiamente superati i termini di cui all'art. 1957 c.c.
Il motivo è infondato.
Con l'art. 6 del contratto di fideiussione le parti hanno espressamente derogato a tale disposizione prevedendo che “I diritti derivanti alla banca
dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo
credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore
o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i
termini previsti dall'art. 1957 cod.civ., che si intende derogato.”
Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, l'art. 1957 c.c. è derogabile dalle parti e la clausola non ha natura vessatoria.
Secondo il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, infatti,
“la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è
posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere
derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr. Cass. n. 31509/2021 cit.)”
(cfr. Cass. 13.1.2025 n 835) e “La doglianza sulla mancata specifica
approvazione della rinuncia alla decadenza non considera che la clausola
in esame non è considerata vessatoria (Cass. n. 2034/1974 e Cass. n.
9245/2007)” (cfr. da ultimo Cass. 17/02/2025, n.3989).
Ad ogni modo, come già si è detto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. sarebbe stato comunque rispettato atteso che il richiamo numerico cumulativo a clausole, onerose e non, risulta accompagnato alla indicazione, benché sommaria, del loro contenuto (cfr. da ultimo: Cass. n. 4126/2024; Cass. 17.0.2025 n. 3989,
cit.)
Inoltre, la deroga all'art. 1957 non può essere considerata vessatoria nel caso di specie neppure ai sensi dell'art. 33 cod. cons., atteso che la disciplina consumeristica non può essere estesa al non trattandosi Pt_1
di consumatore in quanto fideiussore per ragioni legate all'attività della società, come già sopra argomentato.
Infine, la ricostruzione del secondo cui egli non sarebbe venuto a Pt_1
conoscenza della revoca dell'affidamento è sconfessata dalla produzione in atti della comunicazione del recesso inviata dalla banca tramite raccomandata del 13.07.2012, notificata per compiuta giacenza allo stesso nonché a Suretech S.p.a., di cui egli era legale rappresentante.
Anche il quinto motivo va, quindi, respinto.
Con il sesto motivo l'appellante chiede dichiararsi la nullità della fideiussione omnibus sottoscritta dal in quanto redatta in conformità Pt_1
allo schema ABI, dichiarato nullo da un provvedimento n. 55/2005 della
Banca D'Italia per violazione della normativa antitrust che produce unitamente al parere della AGCOM del 20.4.2005 n. 14251.
Il motivo è destituito di fondamento.
Si osserva, innanzitutto, che tale questione è del tutto nuova, essendo stata per la prima volta tardivamente dedotta nel presente grado di giudizio;
alcun riferimento vi era al tema della nullità della fideiussioni per violazione della intesa anticoncorrenziale nei precedenti scritti difensivi e tale questione non ha costituito un tema dibattuto tra le parti nel corso del processo di primo grado.
È vero tuttavia che il rilievo della nullità può avvenire in ogni stato e grado anche d'ufficio, quindi anche da parte del giudice del gravame, ma deve risultare ex actis, ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio.
In ogni caso, la questione è infondata.
Le Sezioni Unite con la pronuncia n. 41994/2021 hanno risolto un contrasto emerso in ordine alla natura assoluta o parziale della nullità in esame, come segue: “i contratti di fideiussione "a valle" di intese
dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole
clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del
1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2,
comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole
clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -
, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una
diversa volontà delle parti.”
Esclusa quindi la nullità assoluta della fideiussione, parimenti non è
ravvisabile la nullità parziale atteso che non si può presumere la qualificazione tout court delle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione quali intese illecite, posto che il provvedimento di
Banca d'Italia ha riguardato lo specifico schema ABI, risultato contrario alla normativa antitrust, e non il complessivo apparato di tali norme in tema di fideiussione. Inoltre, l'accertamento dell'intesa illecita da parte dell'Autorità di vigilanza risale al maggio del 2005 e si fonda su un'istruttoria avviata nel novembre del 2003, ai sensi degli artt. 2 e 14
della legge n. 287/1990.
Dal parere espresso sul modulo ABI da parte dell'Agcm si ricava come tale istruttoria abbia permesso di appurare che il contenuto dello schema fosse stato replicato nei contratti delle banche interpellate e come la diffusione su larga scala delle clausole esaminate non fosse un fenomeno
“spontaneo” del mercato, bensì il frutto di un'intesa esistente tra le banche in tema di contratti.
Come esposto, la fideiussione in questione è stata sottoscritta il
22.09.2009, in epoca di molto successiva a quella oggetto di osservazione e di rilievo da parte dell'autorità amministrativa.
Al riguardo, non si può attribuire al provvedimento di Banca d'Italia n.
55/2005 valore di prova presuntiva, posto che tale valenza può essere riconosciuta solo con riferimento al comportamento accertato e alla posizione rivestita sul mercato ed al suo abuso per il periodo 2002-2005,
ma non riguardo ad una eventuale sussistenza dell'intesa restrittiva con riguardo alle fideiussioni in esame, stipulate in un periodo ben lontano.
Il mero richiamo al provvedimento di Banca d'Italia, nonché la presenza di tali clausole in tutte le fideiussioni in questione o in altre fideiussioni stipulate dalle parti in causa, ma non oggetto della controversia in esame,
non possono ritenersi elementi sufficienti al fine di provare gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito anticoncorrenziale da parte dell'istituto di credito.
Infatti, la presenza nei contratti di garanzia delle clausole oggetto di esame, la cui liceità è pacifica, ben può ricondursi all'esercizio del potere contrattuale del contraente predisponente le condizioni generali del contratto di inserire delle condizioni derogatorie rispetto al regime civilistico e a tutela del credito oggetto di garanzia, interesse senz'altro meritevole ai sensi dell'art. 1322 co. 2 c.c., senza che ciò possa ritenersi necessariamente frutto della persistenza della intesa anticoncorrenziale lesiva del mercato accertata nel 2005 o di una nuova intesa fondata tra operatori del medesimo settore finalizzata a compromettere la concorrenzialità del mercato.
In sostanza, la giustificazione della presenza delle predette clausole, a distanza di anni dal provvedimento della Banca d'Italia, non può essere necessariamente correlata alla intesa oggetto di quell'accertamento, alla protrazione dei suoi effetti ovvero alla esistenza di una nuova intesa lesiva del mercato, di cui non si hanno elementi se non l'invocato provvedimento quale “prova privilegiata”, ben potendo tale giustificazione essere rinvenuta nella rilevanza di tale clausole nell'economia del contratto attesa la liceità in sé del comportamento dell'istituto bancario nel predisporre un regolamento contrattuale derogativo del sistema codicistico e di maggior tutela rispetto alle ragioni del proprio credito.
La conclusione che precede ha trovato conferma nella recentissima pronuncia della SC (Cass. sent. 1851/2025), secondo cui una delle circostanze fattuali necessarie all'integrazione della nullità parziale e della sua conseguente rilevazione ufficiosa è “l'epoca di stipulazione della
fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al
quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente
essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto
consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il
pregresso accordo anticoncorrenziale, di modo che, in caso di
compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben
può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non
certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e
specifica prova”.
Nel caso di specie, si è limitato a dedurre la conformità delle clausole Pt_1
presenti nella propria fideiussione allo schema ABI e la conseguente nullità della fideiussione, riportando la giurisprudenza in materia, senza null'altro aggiungere in merito e offrire di provare in altro modo che la dedotta intesa anticoncorrenziale.
Per le ragioni esposte, le clausole in questione devono ritenersi valide ed efficaci.
Il motivo va dunque respinto.
***
La sentenza va, quindi, riformata nei limiti anzidetti e, per l'effetto va epurato dal saldo in sofferenza la somma di 11.793,45 €, con conseguente ricalcolo del saldo in -€ 238.325,24, anziché - € 250.118,69.
Deve, dunque, procedersi ad un nuovo regolamento delle spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, in conformità dell'indirizzo giurisprudenziale di legittimità consolidato secondo cui, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Sez.
1, Ord. n. 14916 del 2020, Cass. 24.11.2021 n. 36395, Cass. 18.3.2021 n.
7616; Cass.
2.10.2020 n. 21139; Cass. 13.12.2019 n. 32778).
Ciò posto, secondo il principio della soccombenza le spese di entrambi i gradi del giudizio devono essere compensate tra le parti nella misura di ¼,
condannando per il residuo alla rifusione delle spese alla Parte_1
controparte, liquidate come da dispositivo (valori medi dello scaglione da
€ 52.001 a € 260.000, valori minimi solo per la fase di trattazione di primo grado, tenuto conto dell'attività difensiva svolta).
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia
n. 820/2019 pubblicata il 22.03.2019, appellata da : Parte_1
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 9024/2014;
- condanna a versare a la minor somma Parte_1 Controparte_2
risultata dal saldo a sofferenza del conto corrente n. 187/3241, pari a € 238.325,24, oltre interessi come da domanda al saldo;
- compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di ¼, e condanna alla rifusione delle residue spese in favore Parte_1
di , che nel complesso si liquidano in euro 2.552,00 per Controparte_2
la fase di studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro 2.835,00 per la fase istruttoria ed euro 4.253,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie, Iva e cpa, per il giudizio di primo grado, e in euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro 4.326,00 per la fase istruttoria, euro 5.103,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa, per il presente grado del giudizio;
-pone definitivamente a carico della parte appellante l'integrale pagamento delle spese di c.t.u. nella misura liquidata in atti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19.03.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 723/2019 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 23.05.2019 e posta in decisione all'udienza collegiale
del 16 ottobre 2024
OGGETTO: d a
[...]
(C.F. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
cod. 140041 (Svizzera), Via Filagni, 6,
rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'Avv. Gabriele
Calvetto (C.F. ) del Foro di Milano e dall'Avv. C.F._2
Andrea Aletto (C.F. ), con studio in Brescia, Via C.F._3
Diaz Armando n. 13/C, presso il quale è elettivamente domiciliato in forza di procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in data 27/01/2015 APPELLANTE
c o n t r o contumace in Controparte_1
secondo grado
APPELLATA
E c o n t r o
(C.F. e P.IVA n. , con sede legale in Controparte_2 P.IVA_1
(31015) Conegliano (Treviso), via Vittorio Alfieri n. 1, e per essa, giusta procura speciale in autentica Notaio dott.ssa Persona_1 [...]
(C.F. e P.IVA n. , con sede legale Controparte_3 P.IVA_2
in Milano (20159), via Valtellina nn. 15/17, qui rappresentata da
(C.F. e P.IVA n. , in Controparte_4 P.IVA_3
forza di procura speciale del 20.05.2019, con sede in Milano (20159), via
Valtellina nn. 15/17, in persona del procuratore speciale dott.
[...]
nato a [...] il [...], C.F. , CP_5 C.F._4
giusta procura del dott. nella sua qualità di Consigliere Controparte_6
della in forza di delibera del Consiglio di Controparte_4
Amministrazione del 24.07.2019,
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Fattori (C.F.
), e dall'avv. Matteo Camisasca (C.F. C.F._5
), entrambi del Foro di Milano, con studio sito in C.F._6
(20123) Milano, via Boccaccio n. 7, ove è eletto speciale domicilio.
INTERVENIENTE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 820/2019, pubblicata in data 22.03.2019
CONCLUSIONI
Per l'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, contrariis reiectis,
accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 820/2019 pubblicata in data 22 marzo
2019 dal Tribunale di Brescia a definizione del giudizio R.G. 2023/2015
e notificata in data 23 aprile 2019, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE:
- dichiarare illegittimo e/o nullo e/o annullabile e/o inefficace e pertanto revocare il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 9024/14 del
Tribunale di Brescia emesso in data 6.12.2014 e depositato in Cancelleria
il 9.12.2014 a favore di perché la Controparte_1
pretesa avversaria è inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto.
- in ogni caso dichiarare che l'appellante nulla deve al
[...]
per tutti i motivi dedotti con il presente appello, e in Controparte_1
particolare per la nullità della fideiussione.
IN VIA SUBORDINATA:
- richiamate le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa, dichiarare illegittimo e/o nullo e/o annullabile e/o inefficace e, pertanto, revocare il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 9024/14 del Tribunale di Brescia emesso in data 6.12.2014 e depositato in Cancelleria il 9.12.2014 a favore di Controparte_1 e, per l'effetto, rideterminare il saldo del conto corrente
[...]
n. 3241 nel minor importo di € 238.325,24;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- l'appellante Sig. richiamate le note di trattazione scritta Parte_1
in data 3.10.2021, insiste affinché la C.T.U. Dott.ssa venga Per_2
convocata, in contraddittorio con i C.T.P. di parte, per rendere chiarimenti in merito al proprio elaborato peritale, con fissazione di un'apposita udienza avanti all'Ill.ma Corte di Appello adita, procedendo, ove ritenuto necessario, anche l'integrazione scritta della consulenza tecnica già
depositata.
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i giudizi.”
Per l'interveniente
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
• in via preliminare: per le ragioni dedotte in atti, dichiarare, ex art. 348 bis
c.p.c., l'inammissibilità dell'impugnazione svolta dal sig. Parte_1
• in subordine, nel merito: per i motivi di fatto e di diritto dedotti in espositiva, respingere il gravame proposto dal sig. con Parte_1
integrale conferma della sentenza n. 820/2019 emessa dal Tribunale di
Brescia, Giudice dott.ssa Elisabetta Sampaolesi, R.G. n. 2023/2015, e, per l'effetto, del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 9024/14 del
Tribunale di Brescia emesso in data 06.12.2014 e depositato in Cancelleria
il 09.12.2014; • in via istruttoria: senza alcuna inversione dell'onere della prova,
[...]
chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello: CP_2
• voglia pronunciarsi per il rigetto della consulenza tecnica d'ufficio domandata da parte appellante, poiché dilatoria e priva di fondamento in fatto e in diritto;
• voglia pronunciarsi per il rigetto dell'ordine d'esibizione domandato da parte appellante.
In ogni caso: con piena vittoria di compensi professionali e anticipazioni del presente giudizio di appello e del primo grado, oltre rimborso spese generali e accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha proposto Parte_1
opposizione verso il decreto ingiuntivo n. 9024/2014 con cui il CP_1
, premesso di avere un credito nei confronti della società
[...] CP
[... dovuto ad un saldo in sofferenza del conto corrente n. 187/3241 pari a
€ -250.118,69 e dedotto che detta società era fallita, ha chiesto allo stesso,
in qualità di fideiussore, il pagamento della relativa somma.
L'opponente ha dedotto che la non avendo prodotto l'estratto conto CP_8
integrale ex art. 50 TUB, non avesse fornito la prova del credito;
che l'affidamento concesso alla società fosse stato CP
illegittimamente revocato in violazione del termine di preavviso previsto all'art. 1845 cc e senza la sussistenza di una giusta causa e che la fideiussione si fosse estinta ex art. 1957 c.c, atteso che la norma richiamata era inderogabile e che comunque la clausola derogatoria non era stata correttamente approvata ai sensi dell'art. 1341 c.c.
Ha chiesto, dunque, dichiarare nullo/inefficace e pertanto revocare il decreto ingiuntivo opposto, nonché, in via istruttoria, l'ammissione di una
CTU econometrica-contabile, con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione e risposta il ha chiesto il Controparte_1
rigetto di tutto quanto ex adverso dedotto. In particolare, ha esposto: di aver correttamente prodotto tutti gli estratti conto in conformità all'art. 50
T.U.B., nonchè di avere legittimamente revocato l'affidamento in conformità alla disciplina dei contratti a tempo indeterminato ex art. 1845
c. 3 c.c., senza la necessità di esplicitare la giusta causa e con termine di preavviso pattiziamente derogabile, come sostenuto dalla giurisprudenza.
Infine, ha aggiunto che la rinuncia preventiva all'art. 1957 cc. non integrasse un'ipotesi di clausola vessatoria e che, comunque, fosse stata pattuita in conformità all'art. 1341 c.c.
Ha chiesto, dunque, rigettarsi l'opposizione con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese.
All'udienza del 4.6.2015 il giudice, ritenuto trattarsi di materia sottoposta a mediazione obbligatoria, ha rinviato il giudizio al 12.11.2015.
In tale data, preso atto che la mediazione tra le parti aveva dato esito negativo, il Tribunale adito ha rinviato il procedimento al 15.9.2016,
assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.
Con la memoria ex art. 183 VI comma n.2 cpc, l'opponente ha dedotto che la Banca aveva applicato interessi anatocistici e usurari, come da CTP
prodotta. Precisate le conclusioni, all'udienza del 29.11.2018, la causa è stata posta in decisione, con concessione alle parti dei termini di legge.
Con comparsa conclusionale depositata il 28.1.19 la società CP_2
[...
tramite la , è intervenuta in giudizio ex art Controparte_3
111 cpc in qualità di cessionaria del credito per cui è causa.
Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 820/2019 pubblicata il 22.03.2019,
ha affermato:
- che il rilievo di Filini in ordine all'incompletezza degli estratti conto prodotti dalla banca in sede monitoria è superato dalla produzione nel giudizio di opposizione dell'estratto del conto corrente, tenuto conto che il giudizio di opposizione è un ordinario giudizio di cognizione in cui l'opposto può integrare la prova non fornita in sede monitoria;
- rispetto all'eccezione della pattuizione di interessi anatocistici, che il contratto è stato acceso nel 2009, pertanto, la giurisprudenza citata da parte attrice, in quanto riferita a contratti anteriori al 2000, risulta inconferente.
In ogni caso, come previsto dalla delibera CICR 9.2.2000, le parti hanno pattuito la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi con la medesima frequenza, con conseguente validità della clausola;
- con riferimento all'eccezione in ordine alla pattuizione di interessi usurari, che non ha allegato quale sarebbe stato il tasso soglia Pt_1
violato, circostanza che non consente né alla controparte né al giudice di avere contezza delle allegazioni in fatto dell'istante, e che avrebbe dovuto produrre in giudizio i decreti ministeriali relativi ai tassi soglia in precedenza individuati, non essendo applicabile il principio “iura novit curia” trattandosi di atti di natura amministrativa;
- che, essendo il contratto di affidamento concesso a tempo indeterminato,
la era legittimata a revocare l'affidamento a sua discrezione, purché CP_8
la revoca non fosse stata contraria a buona fede, requisito sussistente nel caso de quo, attesa l'insolvenza della debitrice principale;
- che la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti;
- che la clausola relativa alla rinuncia dell'applicazione dell'art. 1957 c.c.
non è vessatoria e, pertanto, per la pattuizione della stessa, non sono richiesti i requisiti di cui all'art. 1341 c.c.;
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, il Tribunale di Brescia
ha rigettato l'opposizione, condannando l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, liquidate in € 13.430,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Avverso la sentenza ha proposto appello , censurando la Parte_1
sentenza con sei motivi che riprendono le eccezioni formulate in primo grado, con l'aggiunta dell'eccezione di nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI;
ha chiesto, in via preliminare, dichiararsi illegittimo e/o nullo e/o annullabile e/o inefficace e pertanto revocarsi il decreto ingiuntivo n. 9024/14 e dichiararsi che nulla è dovuto al
[...]
e ha reiterato le istanze istruttorie formulate Controparte_1 in primo grado, con vittoria di spese di entrambi i giudizi.
Si è costituita in giudizio in qualità di Controparte_3
procuratrice di cessionaria dei crediti di Controparte_2 CP_1
, contestando la fondatezza dell'appello chiedendone il rigetto.
[...]
All'udienza del 23.10.2019, nonostante la regolarità della notifica,
[...]
non è comparso e ne è stata dichiarata la contumacia. CP_1
Precisate, dunque, le conclusioni all'udienza dell'8.03.2023, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del giorno 19.7.2023 la causa è stata rimessa sul ruolo ed è
stata disposta c.t.u.
Depositata la CTU, all'udienza del 16 ottobre 2024, sostituita ex art. 127
ter cpc con il deposito di note scritte, le parti hanno precisato telematicamente le conclusioni e la Corte ha trattenuto nuovamente in decisione il giudizio concedendo termine ex art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura quella parte della sentenza in cui il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente la prova scritta in ordine al credito azionato, avendo la prodotto nel giudizio di opposizione CP_8
l'estratto del conto corrente.
In particolare, il rileva di aver contestato sin da subito l'insussistenza Pt_1
dei presupposti prescritti dal per l'emissione del provvedimento Pt_2
monitorio ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 117 T.U.B. e all'art. 50 T.U.B., avendo rilevato che “la banca nel corso del giudizio di
primo grado non forniva la prova scritta del credito azionato, prova che andava soddisfatta con il deposito dei contratti bancari in forma scritta
ed integrale, così come degli estratti conto completi dall'inizio del
rapporto, estratti che avrebbero dovuto esporre i movimenti, gli interessi
applicati, le commissioni e le spese addebitate.”.
Secondo l' appellante, dunque, la banca non avrebbe soddisfatto l'onere probatorio a proprio carico in quanto, sia nella fase monitoria sia nel successivo giudizio di opposizione, si sarebbe limitata a produrre degli estratti parziali, dai quali non era dato desumere alcunché in merito alle effettive operazioni svolte in conto corrente dalla società e al CP
formarsi del relativo saldo azionato in via monitoria nei confronti del
Filini.
Rileva che in sede monitoria, l'unico documento idoneo ex art. 50 T.U.B.
è quello corrispondente all'analitica comunicazione scritta inviata periodicamente al cliente, mentre la aveva prodotto solo il vecchio CP_8
“saldaconto” previsto dalla normativa previgente;
sostiene che nel giudizio di opposizione la banca avrebbe omesso la produzione di tutti gli estratti conto non essendo sufficiente il mero riferimento, negli atti di causa, all'invio degli estratti conto al cliente e alla non contestazione di essi e della loro ricezione da parte di quest'ultimo, perché l'indisponibilità
degli estratti conto ha impedito di verificare le operazioni contabilizzate e il modo in cui si è determinata la posizione debitoria del correntista;
aggiunge che quanto prodotto da controparte nel corso del giudizio di opposizione (doc. n. 2 di cui al fascicolo di primo grado di parte appellata)
non avrebbe nemmeno consentito di appurare l'imputazione esatta delle somme indicate a capitale o interessi corrispettivi, né tanto meno a spese o commissioni, vista l'incompletezza della documentazione.
Per queste ragioni, chiede dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto ed insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie, già
formulate in primo grado, precisamente una C.T.U. contabile al fine di ricostruire i corretti rapporti dare/avere intercorsi tra la e il CP
, previo ordine di esibizione ex art. 210 Controparte_1
c.p.c. alla banca di tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto con la
, nonché dei contratti bancari sottoscritti con la suddetta società. CP
Il motivo è infondato.
Sul punto il Tribunale afferma che “Il rilievo è superato dalla produzione
nel giudizio di opposizione dell'estratto del conto corrente. La
giurisprudenza ritiene, infatti, che il giudizio di opposizione sia un
ordinario giudizio di cognizione in cui l'opposto possa integrare la prova
non fornita in sede monitoria e che in caso di soccombenza dell'opponente
il decreto non possa essere revocato a causa della prova incompleta
offerta in sede monitoria”.
La conclusione è condivisibile.
L'art 50 T.U.B. prevede che le banche possano chiedere l'emissione del decreto ingiuntivo sulla base del solo estratto conto certificato ex art 50
T.U.B., e cioè “in base all'estratto conto, certificato conforme alle
scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale
deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'Istituto di Credito ha correttamente allegato al decreto ingiuntivo l'estratto conto ex art 50 TUB
del 19.11.2014, rilasciato dal funzionario a ciò autorizzato dalla Banca, in cui il funzionario certifica che “il presente estratto conto è conforme alle
scritture contabili del , e dichiara Controparte_1
altresì che il credito sopraindicato è vero e liquido”.
Tale documentazione, nella fase monitoria, era, dunque, sufficiente ai sensi dell'anzidetta norma per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Nella successiva fase di cognizione la banca ha poi depositato, in supporto
USB, il contratto di conto corrente n. 187/3241 sottoscritto dalla società
correntista, il contratto di fideiussione sottoscritto dal e tutti gli Pt_1
estratti conto e gli scalari dall'inizio (6.10.2009) fino alla fine del rapporto
(12.8.2014).
L'onere probatorio da parte della è stato, dunque, interamente CP_8
soddisfatto.
A nulla rilevano, poi, le considerazioni svolte dal CTP di parte appellante,
riproposte dal difensore del con la comparsa conclusionale, in ordine Pt_1
al fatto che la non avrebbe prodotto i conti di anticipo fatture e di CP_8
apertura di credito, con la conseguenza che andrebbero espunti tutti gli addebiti sul conto corrente provenienti da quei conti.
Con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e con la seconda memoria ex art 183, comma VI, cpc, il ha eccepito la nullità esclusivamente Pt_1
delle clausole relative al conto corrente n. 187/3241. L'accertamento non può quindi essere esteso ad altri rapporti intrattenuti dalla società con la banca, anche se essi hanno generato addebiti sul conto corrente per cui è causa, atteso che il non ha eccepito la nullità degli altri rapporti Pt_1
(apertura di crediti, conti anticipi, ecc) per difetto di prova scritta né delle relative clausole da cui sono derivate alcune delle poste passive registrate sul conto corrente de quo.
Con il secondo motivo l'appellante censura quella parte della sentenza in cui il giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione in ordine alla pattuizione di interessi anatocistici sul presupposto che il contratto di conto corrente è stato acceso nel 2009, ossia in momento successivo rispetto all'intervento della delibera CICR del 2000 e le parti avevano pattuito la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi con la medesima frequenza, con conseguente validità della causa.
In particolare, il rileva che la banca ha “violato il principio di Pt_1
reciprocità e, dunque, della pari capitalizzazione di interessi creditori e
debitori, principio essenziale per poter derogare al divieto di anatocismo,
così come sancito dalla delibera CICR del 09/02/2000” (pag. 24 di cui al doc. n. 4 di cui al fascicolo di primo grado di parte appellante).
Il motivo è fondato per le ragioni che seguono.
Con ordinanza del 12.07.2023 questa Corte, a fronte dell'eccezione sollevata dal fideiussore appellante in ordine all'illiceità della capitalizzazione per violazione della pari reciprocità della stessa, visto il principio di diritto enunciato dalla pronuncia della SC n. 4321/2022, ha rilevato che nel caso di specie, “come si evince dal contratto di conto
corrente del 22.09.2009 depositato in atti la capitalizzazione degli
interessi attivi e passivi è stata pattuita ma sono stati indicati un TAN e un TAE identici”.
Condizione di legittimità della capitalizzazione è, infatti, anche l'indicazione del tasso rapportato su base annua, in quanto, oltre al T.A.N.
(tasso annuo nominale), i contratti devono indicare il T.A.E. (tasso annuo effettivo) che include l'effetto della capitalizzazione infrannuale.
Nel caso di specie, nel contratto non si dà conto, con riferimento al tasso creditore, dell'effetto della capitalizzazione infrannuale: viene infatti indicato un tasso di interesse creditore annuo nominale (TAN) coincidente con quello effettivo (TAE), pari allo 0,0010% e un tasso di interesse debitore annuo annuale pari a 11,9000% e effettivo pari a 12,4416%.
La reciprocità della pari capitalizzazione è, pertanto, solo apparente, e la clausola anatocistica pattuita in contratto va dichiarata nulla con la conseguenza che il conto va epurato da qualsiasi forma di capitalizzazione per tutta la durata del rapporto.
Ciò in ossequio al principio affermato dalla Suprema Corte, al quale questo Collegio ritiene di aderire (cfr. sentenza n. 4321 del 10/2/2022, in motivazione) secondo cui: “La Delib. CICR 9 febbraio 2000, art. 3, dopo
aver prescritto, al comma 1, che nel conto corrente l'accredito e l'addebito
degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità
contrattualmente stabiliti, ha stabilito, al comma 2, che "(n)ell'ambito di
ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel
conteggio degli interessi creditori e debitori".
La stessa Delib., art. 6, ha previsto, poi: "I contratti relativi alle
operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di
capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in
cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il
valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti
della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli
interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per
iscritto".
La Delib. CICR, cui l'art. 120 t.u.b., comma 2, ha demandato (la
fissazione) di fissare "modalità e criteri per la produzione di interessi sugli
interessi" nelle operazioni bancarie, ha pertanto subordinato
l'anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della
stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma
anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione,
suggerita da una esigenza di trasparenza, della indicazione, nel contratto,
del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa.
In tal senso, l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo
dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un
tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non
capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola
anatocistica riferita agli interessi attivi - giacché sconfessa, nei fatti, che
detti interessi siano soggetti a capitalizzazione - e non soddisfa, per altro
verso, quanto esige il cit. art.
6. A tale ultimo proposito occorre infatti
considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo
corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad
ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una
qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto
corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle
condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione
dell'anatocismo”.
L'enunciato principio è stato, peraltro, ribadito dalla successiva sentenza della SC n.18664/23, che rigettando sul punto la tesi di un istituto bancario, ha statuito che: “le condizioni in presenza delle quali, a mente
dell'art. 120 TUB può operarsi la capitalizzazione degli interessi passivi
sono indicate dal CICR e la cit. delib. del 9 febbraio 2000, dopo aver
stabilito che gli interessi possono produrre a loro volta interessi secondo
le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono (art. 1), ha
precisato che la capitalizzazione infrannuale esige l'indicazione del
valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti
della capitalizzazione (art. 6). Una volta chiarito che l'indicazione di un
tasso creditore (un tasso annuo effettivo) che non evidenzi l'incremento
determinato dalla capitalizzazione non soddisfa quest'ultima condizione,
è agevole comprendere che in una siffatta evenienza non risulta integrato
uno dei presupposti di cui l'art. 1 delib. CICR, in attuazione dell'art. 120,
comma 2 t.u.b., subordina la pratica dell'anatocismo”.
Per questa ragione, il CTU ha correttamente epurato dal saldo in sofferenza la somma di 11.793,45 €, con conseguente ricalcolo del saldo in euro -€ 238.325,24, anziché - € 250.118,69. Con il terzo motivo di appello, l'appellante censura quella parte della sentenza in cui il giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione in ordine alla pattuizione di tassi di interesse usurari per carenza di allegazione,
dovuta alla mancata indicazione da parte del Filini del tasso soglia violato e della categoria di appartenenza del contratto, e per carenza probatoria,
stante la mancata produzione dei decreti ministeriali attuativi della L.
7.03.1996 n. 108.
Il fideiussore in particolare, rileva che, alla luce della CTP prodotta,
emerge che “i tassi applicati, apparentemente entro soglia, venivano
gravati da commissioni e da spese riferibili all'utilizzo del fido, che ne
hanno determinato un incremento oltre i limiti previsti dalla legge (vedi
legge 108/96 e successive)”, tant'è che il tecnico incaricato riteneva
applicabile al caso di specie “il chiarissimo disposto dell'art. 1815,
secondo comma, c.c. a mente del quale “se sono convenuti interessi
usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
In relazione alla omessa produzione dei decreti ministeriali, come sollevata dal giudice di prime cure, l'appellante chiede di ritenere superflua la produzione a fronte delle risultanze della consulenza tecnica sopra sintetizzata, atteso che il CTP nel proprio elaborato peritale prodotto nel giudizio di primo grado ha tenuto in debita considerazione tali decreti.
Il motivo è infondato, seppure per motivi diversi da quelli espressi dal primo giudice.
La SC, con sentenza n.8883/2010, ha in motivazione affermato quanto segue: “In proposito, occorre svolgere alcune considerazioni sulla normativa introdotta dal legislatore in materia. La prova
dell'applicazione dei tassi usurari richiede un'allegazione di parte sul
superamento del tasso-soglia nel corso del rapporto contrattuale,
dopodiché può ritenersi presunta la natura usuraria degli interessi
applicati, in base all'art. 644 cod. pen., comma 3, prima parte, e all'art.
1815 cod. civ., che dovranno pertanto essere espunti nella misura in cui,
nel corso del rapporto, essi hanno inciso negativamente sulla posizione
del debitore, tenuto comunque a ricevere in restituzione il tantundem
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19282 del 12/09/2014 (Rv. 632998 - 01)). La
misura del tasso-soglia è determinata periodicamente con apposito
decreto del Ministro del Tesoro, emanato ai sensi della L. n. 108 del 1996,
art.
1. Pertanto, per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia
rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -,
Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 21243 del
09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto
superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta
indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità
dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento
giudiziale sul punto, ex art. 100 cod. proc. civ. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6
- 2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità
testamentaria).[…]Allo scopo, non deve tuttavia considerarsi necessario,
sulla base del principio di allegazione, che la parte supporti la deduzione
di nullità producendo i D.M. che nel tempo hanno fissato i tassi soglia,
solo sull'assunto che detti atti, nella gerarchia delle fonti del diritto, non costituiscono provvedimenti aventi forza di legge, avendo essi natura di
provvedimento amministrativo a' sensi della L.400/1988 che il giudice,
pertanto, non è tenuto a conoscere in via autonoma. Il principio affermato
in tale materia, in più occasioni, non si spinge però ad assumere che la
mancata produzione in giudizio delle norme secondarie, attestanti i tassi
soglia determinati nel tempo, non autorizzi il Giudice ad acquisirne
diretta conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalla parte
deducente la nullità degli interessi applicati. Conformemente a quanto
ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte, in più occasioni, con
riguardo al giudizio di merito, il Giudice di merito ha un potere-dovere di
acquisizione in materia (v. Cass. 4372/02, Cass. 10561/01; Cass. 2563/09,
12561/02; Cass. 29 agosto 2006, n. 18861; Cass. 2563/09; Sez. 2,
Sentenza n. 14446 del 2010; Cass. Sez. L., Sentenza n. 15065 del
02/07/2014 per la materia giuslavoristica;
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19360
del 20/07/2018, per quanto riguarda i regolamenti comunali in materia
edilizia)”.
In applicazione di tale principio di diritto, pertanto, “il Giudice del merito
non avrebbe dovuto dare rilievo, ai fini della prova dell'illecita pattuizione
o applicazione di interessi usurari, alla mancata produzione dei D.M. in
parola nel corso del giudizio di merito, potendo acquisirne conoscenza, o
attraverso la sua scienza personale o attraverso la collaborazione delle
parti, ovvero anche attraverso la richiesta di informazioni alla pubblica
amministrazione o l'acquisizione di una CTU tecnico-contabile.” (Cass.
sent. n.8883/2010). L'orientamento in tal senso ha trovato di recente conferma in Cass.
29240/2021, la quale, in motivazione, ha affermato quanto segue: “Al
riguardo, è stato affermato che le prescrizioni dei decreti ministeriali sulla
fissazione del tasso soglia rilevante ai fini dell'individuazione
dell'usurarietà degli interessi concernenti i rapporti bancari hanno, nella
fase dei giudizi di merito, natura integrativa della legge penale e civile e,
pertanto, devono esser conosciute dal giudice ed applicate alla fattispecie,
indipendentemente dall'attività probatoria delle parti che le abbiano
invocate, essendo delle disposizioni di carattere secondario,
continuamente aggiornate, che completano il precetto normativo. Detto
giudice, quindi, a prescindere dalla mancata produzione dei menzionati
decreti, può acquisirne conoscenza o attraverso la sua scienza personale
o con la collaborazione delle parti o con la richiesta di informazioni alla
P.A. o con una CTU contabile”.
Ritenuto, dunque, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice,
soddisfatto l'onere di allegazione e probatorio incombente sul la Pt_1
Corte non ha motivi di discostarsi dalle risultanze del CTU.
Il consulente, dopo aver escluso la sussistenza di un'ipotesi di usura ab
origine, ha escluso anche la sussistenza dell'ipotesi di usura sopravvenuta,
precisando che “Dai conteggi svolti, la scrivente ha potuto rilevare che il
TEG trimestrale applicato dall'istituto di credito, calcolato secondo le
premesse sopra indicate, è risultato sempre inferiore rispetto al relativo
tasso soglia usura (Tsu), escludendo pertanto la presenza della cd Usura
sopravvenuta”. Sul punto, non risultano condivisibili le contestazioni formulate dal CTP
di parte appellante nei confronti dell'espletata CTU, secondo cui quest'ultimo avrebbe: “arbitrariamente (lei stessa scrive di non avere
documentazione comprovante la precisa distinzione delle singole linee di
fido) deciso di inserire nella formula del calcolo del TEG, già a far data
dall'apertura del Conto, e quindi già al termine dell'ultimo trimestre del
2009, un valore di affidamento accordato dalla Banca per un totale di €
490.000.00 (!), quando l'analisi tecnica degli estratti del Conto – unico
documento messo a disposizione dalla - smentisce questo dato, CP_8
come da lei stessa, peraltro, poi riportato nei conteggi” (cfr. pag. 16 di
cui alle osservazioni della Dott.ssa ).” Per_3
Si conviene, infatti, con quanto replicato dal CTU secondo cui “l'importo
utilizzato nella formula di calcolo del Teg è stato quello desumibile in via
certa dall'importo additato trimestralmente a titolo di CMDF (pari allo
0,50% del complessivo fido utilizzato nel corso di ogni trimestre da parte
del correntista). Dal calcolo sopra indicato è stato possibile desumere con
certezza che il complessivo fido concesso a favore del correntista fosse
appunto pari ad €.490.000,00# dall'inizio del rapporto fino al II trimestre
2012 compreso (dal III trimestre 2012 il rapporto risultava non più
affidato)”.
Il motivo va, quindi, respinto.
Con il quarto motivo l'appellante censura quella parte della sentenza in cui il giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione in ordine all'illegittimità della revoca dell'affidamento affermando che “Trattandosi di affidamento concesso a tempo indeterminato, la era CP_8
legittimata a revocare l'affidamento a sua discrezione, purché la revoca
non fosse stata contraria a buona fede. Tenuto conto che la debitrice
principale era insolvente tanto è vero che è stata poi dichiarata fallita, e
che l'odierno opponente aveva trasferito ad un trust la quasi totalità dei
propri beni, reputa questo Tribunale che non si possa ritenere che la
Banca, revocando la linea di credito concessa, avesse abusato del proprio
diritto potestativo.”
L'appellante contesta la suddetta argomentazione evidenziando che la comunicazione della banca (doc. 5 fascicolo monitorio) sarebbe stata inviata senza il rispetto del termine di preavviso di 15 giorni stabilito dall'art. 1845 c. 3 c.c. e che le clausole che attribuiscono alla banca il diritto di recedere da contratti bancari a tempo indeterminato in mancanza di un giustificato motivo e senza un ragionevole preavviso devono ritenersi vessatorie ai sensi dell'art. 1469 bis.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 1845 cc “Salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa.
Il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori.
Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può
recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni”. La disposizione è liberamente derogabile dalle parti, come risulta evidente dalla previsione della possibilità di un “patto contrario” e come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “nel contratto
di apertura di credito bancario il termine previsto per il preavviso di
recesso dall'art. 1845 cod. civ., essendo relativo allo svolgimento di un
rapporto di carattere patrimoniale tra privati, può essere
convenzionalmente derogato alle parti” (Cass, sen. 9307/1994).
Tale deroga non è consentita dall'ordinamento solo nel caso di contratti conclusi dai consumatori, essendo notoriamente questi ultimi considerati parte debole da rapporto da tutelare. In quest'ultimo caso, previsioni in deroga a quanto disposto dall'art. 1845 c.c. hanno natura vessatoria ex art. 33 cod. cons, con la conseguenza che potrà ottenersi una dichiarazione di invalidità delle stesse in presenza di determinate condizioni.
Tuttavia, tale disciplina non può trovare applicazione nella presente fattispecie, atteso che non può essere qualificato quale consumatore, Pt_1
in quanto il fideiussore può essere considerato consumatore solo laddove abbia stipulato la relativa garanzia per finalità estranee alla propria attività
professionale (ex multis, Cass. ord. 5868/2023), il che deve escludersi nel caso in cui il fideiussore sia, come nella specie, legale rappresentante della società debitrice garantita.
Ciò posto, all'art. 6 lett. c) del contratto di conto corrente n. 3241 del
22.9.2009 le parti hanno espressamente derogato al disposto dell'art. 1845
cc pattuendo quanto segue: “Anche la ha la facoltà di recedere in CP_8
qualsiasi momento dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o sospenderla;
per il pagamento di quanto
dovuto sarò dato al Correntista, con lettera raccomandata, un preavviso
non inferiore ad un giorno.”.
La clausola, anche ove se ne volesse condividere la natura vessatoria invocata dall'appellante, risulta approvata specificatamente per iscritto ai sensi dell'art 1341 cc, in piena conformità alla giurisprudenza di legittimità la quale afferma che “Nel caso di condizioni generali di
contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma
dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso
di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo,
salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da
un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia
prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto”.
La clausola di cui all'art. 6 lett. c), infatti, benché inserita cumulativamente ad altre clausole potenzialmente vessatorie, è espressamente indicata, in calce al contratto, con un richiamo numerico e ed è sinteticamente indicato il contenuto della stessa (“Facoltà di recesso dall'apertura di credito,
immediata sospensione del suo utilizzo e od obbligo di restituzione con
preavviso di un giorno”).
In ogni caso, rileva la Corte che l'appellante non ha censurato l'affermazione del Tribunale in ordine alla natura a tempo indeterminato dell'affidamento di cui si discute, con la conseguenza che, anche in base al disposto dell'art. 1845 cc la avrebbe potuto recedere dal contratto CP_8
senza alcuna giustificazione dandone preavviso all'altra parte nel termine stabilito dal contratto (un giorno), ampiamente rispettato atteso che con la missiva del 3 luglio 2012 (cfr. doc. 5 della Banca) l'istituto di credito ha concesso termine di 5 giorni per provvedere al rientro.
La revoca dell'affidamento non può, dunque, considerarsi illegittima.
Con il quinto motivo di gravame l'appellante censura quella parte della sentenza in cui il giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione relativa all'intervenuta decadenza della dalla garanzia del fideiussore ai CP_8
sensi dell'art. 1957 c.c. affermando trattarsi di norma derogabile dalle parti, ben potendo il fideiussore preventivamente rinunciare alla preventiva azione contro il debitore principale, senza necessità di specifica approvazione per iscritto della clausola.
Sostiene l'appellante che, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza di prime cure, “la banca era decaduta da qualsiasi diritto nei
confronti del sig. per il decorso del termine fissato ai sensi dell'art. Pt_1
1957 c.c., la cui deroga e rinuncia preventiva dovevano reputarsi precluse
ai sensi del combinato disposto degli artt. 2937 c.c. e 1964 c.c. Peraltro,
la rinuncia preventiva all'operatività del termine fissato ai sensi dell'art.
1957 c.c. sarebbe conseguita solo alla specifica approvazione di una
clausola vessatoria” ed esclude che nella specie essa sia ravvisabile.
Aggiunge, altresì, che “la deroga all'art. 1957 c.c., ove ritenuta
ammissibile senza necessità di specifica approvazione, trova comunque
un limite nel principio di buona fede, ponendo altrimenti il garante in
totale balia della banca senza sapere quando questa agirà nei suoi
confronti”; sostiene di essere venuto a conoscenza della revoca dell'affidamento asseritamente comunicata a mezzo posta soltanto con la notifica del decreto ingiuntivo in data 27/01/2015, con la conseguenza che a quell'epoca non poteva più ritenersi obbligato nei confronti della banca,
posto che erano stati ampiamente superati i termini di cui all'art. 1957 c.c.
Il motivo è infondato.
Con l'art. 6 del contratto di fideiussione le parti hanno espressamente derogato a tale disposizione prevedendo che “I diritti derivanti alla banca
dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo
credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore
o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i
termini previsti dall'art. 1957 cod.civ., che si intende derogato.”
Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, l'art. 1957 c.c. è derogabile dalle parti e la clausola non ha natura vessatoria.
Secondo il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, infatti,
“la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è
posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere
derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr. Cass. n. 31509/2021 cit.)”
(cfr. Cass. 13.1.2025 n 835) e “La doglianza sulla mancata specifica
approvazione della rinuncia alla decadenza non considera che la clausola
in esame non è considerata vessatoria (Cass. n. 2034/1974 e Cass. n.
9245/2007)” (cfr. da ultimo Cass. 17/02/2025, n.3989).
Ad ogni modo, come già si è detto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. sarebbe stato comunque rispettato atteso che il richiamo numerico cumulativo a clausole, onerose e non, risulta accompagnato alla indicazione, benché sommaria, del loro contenuto (cfr. da ultimo: Cass. n. 4126/2024; Cass. 17.0.2025 n. 3989,
cit.)
Inoltre, la deroga all'art. 1957 non può essere considerata vessatoria nel caso di specie neppure ai sensi dell'art. 33 cod. cons., atteso che la disciplina consumeristica non può essere estesa al non trattandosi Pt_1
di consumatore in quanto fideiussore per ragioni legate all'attività della società, come già sopra argomentato.
Infine, la ricostruzione del secondo cui egli non sarebbe venuto a Pt_1
conoscenza della revoca dell'affidamento è sconfessata dalla produzione in atti della comunicazione del recesso inviata dalla banca tramite raccomandata del 13.07.2012, notificata per compiuta giacenza allo stesso nonché a Suretech S.p.a., di cui egli era legale rappresentante.
Anche il quinto motivo va, quindi, respinto.
Con il sesto motivo l'appellante chiede dichiararsi la nullità della fideiussione omnibus sottoscritta dal in quanto redatta in conformità Pt_1
allo schema ABI, dichiarato nullo da un provvedimento n. 55/2005 della
Banca D'Italia per violazione della normativa antitrust che produce unitamente al parere della AGCOM del 20.4.2005 n. 14251.
Il motivo è destituito di fondamento.
Si osserva, innanzitutto, che tale questione è del tutto nuova, essendo stata per la prima volta tardivamente dedotta nel presente grado di giudizio;
alcun riferimento vi era al tema della nullità della fideiussioni per violazione della intesa anticoncorrenziale nei precedenti scritti difensivi e tale questione non ha costituito un tema dibattuto tra le parti nel corso del processo di primo grado.
È vero tuttavia che il rilievo della nullità può avvenire in ogni stato e grado anche d'ufficio, quindi anche da parte del giudice del gravame, ma deve risultare ex actis, ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio.
In ogni caso, la questione è infondata.
Le Sezioni Unite con la pronuncia n. 41994/2021 hanno risolto un contrasto emerso in ordine alla natura assoluta o parziale della nullità in esame, come segue: “i contratti di fideiussione "a valle" di intese
dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole
clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del
1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2,
comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole
clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -
, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una
diversa volontà delle parti.”
Esclusa quindi la nullità assoluta della fideiussione, parimenti non è
ravvisabile la nullità parziale atteso che non si può presumere la qualificazione tout court delle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione quali intese illecite, posto che il provvedimento di
Banca d'Italia ha riguardato lo specifico schema ABI, risultato contrario alla normativa antitrust, e non il complessivo apparato di tali norme in tema di fideiussione. Inoltre, l'accertamento dell'intesa illecita da parte dell'Autorità di vigilanza risale al maggio del 2005 e si fonda su un'istruttoria avviata nel novembre del 2003, ai sensi degli artt. 2 e 14
della legge n. 287/1990.
Dal parere espresso sul modulo ABI da parte dell'Agcm si ricava come tale istruttoria abbia permesso di appurare che il contenuto dello schema fosse stato replicato nei contratti delle banche interpellate e come la diffusione su larga scala delle clausole esaminate non fosse un fenomeno
“spontaneo” del mercato, bensì il frutto di un'intesa esistente tra le banche in tema di contratti.
Come esposto, la fideiussione in questione è stata sottoscritta il
22.09.2009, in epoca di molto successiva a quella oggetto di osservazione e di rilievo da parte dell'autorità amministrativa.
Al riguardo, non si può attribuire al provvedimento di Banca d'Italia n.
55/2005 valore di prova presuntiva, posto che tale valenza può essere riconosciuta solo con riferimento al comportamento accertato e alla posizione rivestita sul mercato ed al suo abuso per il periodo 2002-2005,
ma non riguardo ad una eventuale sussistenza dell'intesa restrittiva con riguardo alle fideiussioni in esame, stipulate in un periodo ben lontano.
Il mero richiamo al provvedimento di Banca d'Italia, nonché la presenza di tali clausole in tutte le fideiussioni in questione o in altre fideiussioni stipulate dalle parti in causa, ma non oggetto della controversia in esame,
non possono ritenersi elementi sufficienti al fine di provare gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito anticoncorrenziale da parte dell'istituto di credito.
Infatti, la presenza nei contratti di garanzia delle clausole oggetto di esame, la cui liceità è pacifica, ben può ricondursi all'esercizio del potere contrattuale del contraente predisponente le condizioni generali del contratto di inserire delle condizioni derogatorie rispetto al regime civilistico e a tutela del credito oggetto di garanzia, interesse senz'altro meritevole ai sensi dell'art. 1322 co. 2 c.c., senza che ciò possa ritenersi necessariamente frutto della persistenza della intesa anticoncorrenziale lesiva del mercato accertata nel 2005 o di una nuova intesa fondata tra operatori del medesimo settore finalizzata a compromettere la concorrenzialità del mercato.
In sostanza, la giustificazione della presenza delle predette clausole, a distanza di anni dal provvedimento della Banca d'Italia, non può essere necessariamente correlata alla intesa oggetto di quell'accertamento, alla protrazione dei suoi effetti ovvero alla esistenza di una nuova intesa lesiva del mercato, di cui non si hanno elementi se non l'invocato provvedimento quale “prova privilegiata”, ben potendo tale giustificazione essere rinvenuta nella rilevanza di tale clausole nell'economia del contratto attesa la liceità in sé del comportamento dell'istituto bancario nel predisporre un regolamento contrattuale derogativo del sistema codicistico e di maggior tutela rispetto alle ragioni del proprio credito.
La conclusione che precede ha trovato conferma nella recentissima pronuncia della SC (Cass. sent. 1851/2025), secondo cui una delle circostanze fattuali necessarie all'integrazione della nullità parziale e della sua conseguente rilevazione ufficiosa è “l'epoca di stipulazione della
fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al
quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente
essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto
consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il
pregresso accordo anticoncorrenziale, di modo che, in caso di
compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben
può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non
certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e
specifica prova”.
Nel caso di specie, si è limitato a dedurre la conformità delle clausole Pt_1
presenti nella propria fideiussione allo schema ABI e la conseguente nullità della fideiussione, riportando la giurisprudenza in materia, senza null'altro aggiungere in merito e offrire di provare in altro modo che la dedotta intesa anticoncorrenziale.
Per le ragioni esposte, le clausole in questione devono ritenersi valide ed efficaci.
Il motivo va dunque respinto.
***
La sentenza va, quindi, riformata nei limiti anzidetti e, per l'effetto va epurato dal saldo in sofferenza la somma di 11.793,45 €, con conseguente ricalcolo del saldo in -€ 238.325,24, anziché - € 250.118,69.
Deve, dunque, procedersi ad un nuovo regolamento delle spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, in conformità dell'indirizzo giurisprudenziale di legittimità consolidato secondo cui, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Sez.
1, Ord. n. 14916 del 2020, Cass. 24.11.2021 n. 36395, Cass. 18.3.2021 n.
7616; Cass.
2.10.2020 n. 21139; Cass. 13.12.2019 n. 32778).
Ciò posto, secondo il principio della soccombenza le spese di entrambi i gradi del giudizio devono essere compensate tra le parti nella misura di ¼,
condannando per il residuo alla rifusione delle spese alla Parte_1
controparte, liquidate come da dispositivo (valori medi dello scaglione da
€ 52.001 a € 260.000, valori minimi solo per la fase di trattazione di primo grado, tenuto conto dell'attività difensiva svolta).
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia
n. 820/2019 pubblicata il 22.03.2019, appellata da : Parte_1
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 9024/2014;
- condanna a versare a la minor somma Parte_1 Controparte_2
risultata dal saldo a sofferenza del conto corrente n. 187/3241, pari a € 238.325,24, oltre interessi come da domanda al saldo;
- compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di ¼, e condanna alla rifusione delle residue spese in favore Parte_1
di , che nel complesso si liquidano in euro 2.552,00 per Controparte_2
la fase di studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro 2.835,00 per la fase istruttoria ed euro 4.253,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie, Iva e cpa, per il giudizio di primo grado, e in euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro 4.326,00 per la fase istruttoria, euro 5.103,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa, per il presente grado del giudizio;
-pone definitivamente a carico della parte appellante l'integrale pagamento delle spese di c.t.u. nella misura liquidata in atti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19.03.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli