Cass. civ., sez. II, sentenza 11/07/1966, n. 1841
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Sentenza 11 luglio 1966

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Il comproprietario, che intraprenda la sopraelevazione del muro comune ha l'Obbligo di iniziare la costruzione dal confine della sua proprieta esclusiva, qualora non intenda estendere la sopraelevazione a tutto lo spessore del muro comune, e non puo ridurne,a suo esclusivo vantaggio, parte della superficie terminale, allargando corrispondentemente la superficie del vano in costruzione. Pertanto, nell'ipotesi che il giudice di merito abbia autorizzato la sopraelevazione della parte centrale del muro comune, in modo da lasciare da entrambi i lati di esso una resega di eguale estensione,non ha interesse all'impugnazione il comproprietario cosi autorizzato, che ha ottenuto una pronuncia piu favorevole di quella che avrebbe dovuto essere alternativamente adottata -sopraelevazione del muro comune per tutto il suo spessore, ovvero dal confine della proprieta esclusiva del comproprietario che esegue la sopraelevazione-.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 11/07/1966, n. 1841
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1841
    Data del deposito : 11 luglio 1966

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