TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/04/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2557/2023 R. G.
promossa da
Parte_1
- Attore - rappresentato e difeso dall'Avv. G. Maiolino
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto - rappresentato e difeso dall'Avv. G. Maffei
in punto a: appalto, opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 4/3/2025 la causa è stata assegnata a decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte attrice:
“NEL MERITO, ANCHE IN VIA RICONVENZIONALE: Par
- Accertato e dato atto da un lato che non deve pagare gli Euro 21.935,38 portati dal D.I. n°741/2023 (perché trattasi per Euro 21.395,38 di importo afferente a n°7 paratoie risultate inidonee Par e per Euro 540,00 di importo materialmente errato) e dall'altro che è ad andare creditrice di Euro (15.512,00 + 4.042,00 + I.V.A. =) 19.554,00 + I.V.A., respingere la domanda avversaria perché Par totalmente infondata, e per l'effetto disporre la restituzione a dell'importo di Euro 26.945,18 (comprensivo di capitale, interessi e spese monitorie) da questa pagato all'esito della provvisoria esecutorietà del D.I. opposto, e, in via riconvenzionale, condannare la in persona Controparte_1Par del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla l'importo di Euro 19.554,00 + I.V.A. (ovvero quello diverso di giustizia), oltre agli interessi moratori dalla domanda al saldo. IN OGNI CASO:
- Con vittoria di spese e di competenze legali e con condanna di controparte ai sensi dell'art.96 c.p.c. per l'importo che si ritiene di indicare in Euro 15.000,00 o in quello diverso di giustizia. IN VIA ISTRUTTORIA:
- Ci si oppone sin d'ora alla richiesta di rimessione in termini svolta dalla con la istanza CP_1 depositata a PCT il 17- 18.12.2024 per due ragioni, e cioè: a) perché infondata, vuoi perché trattandosi, la consegna della documentazione di legge, di un fatto principale della domanda, l'attore avrebbe dovuto autonomamente provarla e vuoi perché X2 avrebbe comunque potuto farvi fronte direttamente in sede di operazioni peritali, allorché la questione fu rilevata;
b) perché manifestamente tardiva, atteso che, essendo stata la Risposta del C.T.U. alla istanza di chiarimenti di X2 depositata ancora il 28.8.2024, l'altrui istanza di rimessione in termini avrebbe dovuto essere dedotta già nella istanza di rinnovazione delle operazioni peritali ex adverso depositata l'11.10.2024 o tutt'al più svolta nel corso della prima udienza successiva che si è tenuta il 5.11.2024. Par
- Si ribadisce la opposizione alla altrui richiesta di rinnova zione delle operazioni peritali che ha già svolto in sede di udienza 5.11.2024.
- Chiedesi la ammissione della prova per testimoni richiesta in sede di 2ª memoria 171 ter c.p.c., nonché la abilitazione alla prova contraria di tutte le altrui circostanze testimoniali che dovessero eventualmente essere ammesse”;
per parte convenuta:
“Contrariis reiectis In via preliminare: A. concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo Tribunale di Modena n. 741/2023 Ing. – 1216/2023 R.G. non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di facile e pronta soluzione anche eventualmente limitatamente al minor importo di € 21.395,38 ; B. richiamate le motivazioni di cui all'istanza 10.10.2024, disporsi, anche ai sensi dell'art. 196 c.p.c. , la rinnovazione delle indagini peritali previa adozione di ogni più opportuno provvedimento;
C. richiamate le motivazioni di cui all'istanza 17.12.2024, disporsi la rimessione in termini della convenuta opposta e per l'effetto:
▪ autorizzare la convenuta opposta al deposito della seguente documentazione : o doc. 21 manuale uso e manutenzione X-MOTORPEN e certificazioni/dichiarazioni; o doc. 22 manuale uso e manutenzione
X-PEN e certificazioni/dichiarazioni;
▪ nell'eventualità che l'opponente contesti di aver ricevuto all'atto della consegna dei beni la documentazione di cui al precedente capoverso doc. 21-22, ammettere prove per testi e interpello sul seguente capitolo : “vero che unitamente al materiale di cui ai DDT 21.06.2022 e 21.06.2022 (doc. 20.3 e 20.4) che si mostrano, nella medesima occasione sono stati consegnati da a CP_1 Pt_1 anche i manuali di suo e manutenzione unitamente alla certificazioni/dichiarazioni ivi incluse” .
[...] Co Si indicano a testi ed presso Testimone_1 Tes_2 Pt_1
Nel merito:
-respingersi la proposta opposizione, le domande tutte spiegate anche in via riconvenzionale e subordinata e comunque le domande avversarie tutte in quanto infondate in fatto ed in diritto, non provate e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo Tribunale di Modena n. 741/2023 Ing. – 1216/2023 R.G. anche eventualmente limitatamente al minor importo di € 21.395,38 ; -con vittoria di spese e competenze anche per ciò che attiene alla fase monitoria;
In subordine nel merito:
-accertare e dichiarare :
▪ l'inefficacia e l'illegittimità della risoluzione ex art. 1454 c.c. del contratto di appalto di cui è causa posta in essere dall'attrice con proprie comunicazioni 20.01.2023 e 07.02.2023 (doc. 15 e 17);
▪ l'esatto adempimento di alle obbligazioni di cui al contratto di appalto conferma d'ordine CP_1 n. 2021-COCS-0000285 del 02.11.2022 e 29.12.2022 (doc. 6 e 9) e comunque l'inesistenza CP_1 dei supposti vizi e inadempimenti lamentati dall'attrice con l'atto di citazione;
▪ l'insussistenza dell'asserito grave inadempimento posto da a fondamento della Parte_1 risoluzione ex art. 1454 c.c. del contratto di appalto di cui è causa e conseguentemente valido ed efficace ex tunc il contratto di appalto di cui alla conferma d'ordine n. 2021-COCS-0000285 CP_1 del 02.11.2022 e 29.12.2022 (doc. 6e 9);
▪ respingersi pertanto la proposta opposizione e dirsi tenuta e per l'effetto condannare Parte_1 con sede in Roma (Ra) via Ulpiano n. 29 P.I. in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore al pagamento della somma di € 21.395,48= a favore di a saldo del Controparte_1 corrispettivo per la fornitura dei componenti di cui alla fattura n. 125 del 23.06.2022 (doc. 20.7) e comunque in forza dei titoli dedotti in premessa, oltre interessi nella misura di cui all'art. 5 D. Leg. n. 231/2002 dalla scadenza del 30.09.2022 al saldo, ovvero in quella diversa maggior o minor somma che risulterà provata all'esito del giudizio;
-respingersi le domande tutte anche qualora spiegate in via riconvenzionale e/o subordinata, in quanto infondate in fatto ed in diritto, non provate;
-con vittoria di spese e competenze anche per ciò che attiene alla fase monitoria;
In ulteriore subordine nel merito: -nella denegata ipotesi che il Tribunale adito ritenga fondata la risoluzione del contratto di cui è causa, condannare in ogni caso : Parte_1
2 ▪ al pagamento del corrispettivo relativo alle opere delle quali il committente si sia comunque giovato in € 21.395,38 ovvero in quella diversa maggior o minor somma che risulterà provata all'esito del giudizio, fermo l'acconto di € 132.151,38 già corrisposto;
▪ alla restituzione a favore di del materiale e/o dei componenti di cui al capo h.2) dell'atto di CP_1 citazione entro il termine perentorio che il Tribunale vorrà indicare, fermo il diritto al risarcimento del danno qualora detto materiale risulti danneggiato. In via istruttoria:
-respingersi le avverse istanze istruttorie tutte, in ordine poi all'onere dell'opposta di comprovare l'esatto adempimento, posto altresì che i beni sono nell'esclusivo possesso dell'opponente, si rende necessario disporre accertamento tecnico/CTU ai fini di verificare la corrispondenza dei componenti forniti da , limitatamente a quelli di cui al capo h.2) dell'atto di citazione, alle prescrizioni di CP_1 cui alla conferma d'ordine n. 2021-COCS 0000285 del 02.11.2022 e 29.12.2022 (doc. 6 e CP_1 9), oltre che ai progetti approvati dalla committente (doc. 7 e 8). Senza che ciò costituisca inversione dell'onere probatorio, si chiede altresì che il CTU escluda la presenza di eventuali difformità, vizi o difetti idonei ad inficiare l'uso per cui sono state progettate e pertanto se siano intrinsecamente scevri da difetti il tutto in relazione ai soli parametri tecnici individuati nella conferma d'ordine n. 2021-COCS-0000285 del 02.11.2022 e 29.12.2022 CP_1 (doc. 6-9), oltre che ai progetti approvati dalla committente (7-8), precisando, in ogni caso, di quali opere il committente si sia comunque giovato .
-si reiterano e ribadiscono le richieste di ammissione dei mezzi istruttori così come formulati a questo patrocinio con proprie memorie ex art. 171 ter c.p.c. n. 2) e 3) rispettivamente in data 20.11.2023 e
30.11.2023, nonché per il rigetto delle avverse istanze per i motivi di cui alla richiamata memoria 30.11.2023 ;
-si reiterano e ribadiscono anche in via istruttoria le richieste di cui alle istanze :
▪ 26.07.2024 chiarimenti del CTU ▪ 10.10.2024 rinnovazione indagini peritali;
▪ 17.12.2024 rimessione in termini”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Nel caso di specie il creditore richiede il pagamento di somme dovute in base a forniture di merce documentate da fatture allegate già nella fase monitoria, dai documenti di trasporto e dall'estratto delle scritture contabili dell'impresa creditrice.
A fronte della prova documentale del proprio credito fornita dall'attore ed allegata già al ricorso per decreto ingiuntivo, costituita dalla documentazione menzionata, l'opponente non ha contestato il fatto storico, limitandosi ad eccepire
3 vizi e difetti, sui quali non ha compitamente adempiuto all'onere probatorio liberatorio.
L'opponente, infatti, pur riconoscendo di avere ricevuto le prestazioni nei termini indicati nelle fatture prodotte, ed il proprio mancato adempimento, ha allegato vari difetti manifestati dalle paratoie fornite da pare convenuta, circostanze sulle quali si è concentrata l'istruttoria, ad esito della quale le allegazioni attoree di un inadempimento sono rimaste in realtà indimostrate.
4. Il nucleo della controversia riguarda gli asseriti vizi di paratoie idrauliche;
al riguardo, già con l'ordinanza istruttoria del 15/2/2024 era stato osservato che “in base al tenore degli atti introduttivi, risulta che nella presente controversia parte attrice opponente non ha contestato l'intera fornitura, ma solo le 7 paratoie specificate nella nota 1 di pagina 9 dell'atto di opposizione, per il costo complessivo di € (22.068,53 + IVA =)
26.923,61, nonché la fornitura del motore della paratoia X-Motorpen 630 (ma non anche della paratoia stessa)”; l'istruttoria richiesta dalle parti si è concentrata su tale aspetto, oggetto anche di consulenza tecnica d'ufficio.
5. Sulla sussistenza dei vizi allegati da parte opponente è stata effettuata una consulenza tecnica d'ufficio, affidata all'Ing. e disposta sui Persona_1 seguenti quesiti: < eseguito sopralluogo e posta in essere ogni altra attività di indagine ritenuta necessaria:
1) la rispondenza delle componenti contestate, oggetto di causa come specificato nell'ordinanza di nomina del 15/2/2024, alle previsioni contrattuali, tenuto conto di tutta la documentazione messa a disposizione dalle parti, compresi i disegni costruttivi approvati;
nel far ciò determini, verifichi e quantifichi, in particolare:
a) la corrispondenza dei richiamati componenti alle prescrizioni di cui alle relative conferme d'ordine, oltre che ai progetti approvati dalla committente;
b) se i componenti in parola siano intrinsecamente scevri da difetti in relazione ai soli parametri tecnici individuati nella conferma d'ordine, oltre che ai progetti approvati dalla committente, precisando, in ogni caso, di quali dei componenti in parola il committente si sia comunque giovato;
4 c) se abbia effettuato l'installazione dei richiamati componenti a regola Parte_1
d'arte, in particolare che le attività d'installazione, le predisposizioni e gli alloggiamenti siano conformi alle prescrizioni del costruttore, che le modalità
d'installazione adottate non abbiano inficiato la funzionalità dei componenti in oggetto;
d) se le strutture in cemento armato sulle quali sono state installate le tre paratoie manuali, presentino una pendenza a piombo, o se, in caso contrario, sussista una diversa pendenza idonea a generare una non perfetta aderenza delle paratoie stesse o un loro malfunzionamento;
e) l'integrità, eventuali modifiche, manomissioni, danneggiamenti o ammaloramenti dovuti ad un non corretto stoccaggio di tutti i componenti forniti da rispetto CP_1 al momento della consegna, oltre che le attuali condizioni di stato e di uso;
2) se i danni lamentati dall'attore dipendano da difetti di progettazione e/o di esecuzione delle componenti contestate, descrivendo i vizi o difetti ed indicandone la natura, dopo avere verificato l'adeguatezza delle stesse all'uso a cui erano destinate;
3) se i vizi eventualmente riscontrati siano stati o potessero essere rilevati dal committente al momento della consegna e, in caso negativo, dica quando il difetto poteva manifestarsi ed essere scoperto;
4) quali siano tutte le conseguenze economiche di quanto rilevato e gli eventuali costi di ripristino;
5) quant'altro utile a fini di giustizia>>.
Successivamente al deposito dell'elaborato peritale, sono stati richiesti al consulente d'ufficio chiarimenti, forniti con l'integrazione in data 27/8/2024.
Successivamente è stata rigettata una istanza di rinnovazione delle indagini peritali di parte convenuta, con ordinanza in data 11/11/2024 che va in questa sede confermata, essendo stato osservato: < nullità in quanto con riferimento alla lamentata violazione del contraddittorio per effetto del deposito anticipato dell'integrazione rispetto al termine assegnato all'opponente, è la stessa parte convenuta a dichiarare che il comportamento evidenziato è “indifferente alla società opposta”; pertanto, in assenza di rilievi di
5 parte attrice, esso resta irrilevante ai fini della regolarità delle operazioni
(trattandosi, oltretutto, di chiarimenti a una relazione già svolta); considerato, in secondo luogo, che non sussiste nullità nell'aver inserito nella relazione finale una nuova e mai eccepita posta di danno, atteso che, in rito,
l'eventuale violazione del contraddittorio -per difformità rispetto alla bozza inviata ai consulenti di parte- risulta in ogni caso sanata dalle successive richieste di chiarimenti e ulteriori contraddittorio tecnico sviluppatosi e, nel merito, tale elemento non si risolve in un accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni sollevate;
considerato, in terzo luogo, che le altre censure -riguardanti la contraddittorietà, la confusione sul tema dell'indagine, la mancata espressione di dati tecnici e normativi- costituiscono questioni di merito da riservare alla fase di decisione del giudizio, non apparendo allo stato integrare insuperabili lacune istruttorie>>. Un'ulteriore istanza di rinnovazione di parte convenuta è stata rigettata con l'ordinanza in data
27/1/2025, che va anch'essa ribadita nella parte in cui specifica che: < cui riguarda la violazione del contraddittorio in sede di svolgimento delle indagini peritali, l'istanza ripropone le stesse questioni già esaminate e risolte con l'ordinanza in data 11/11/2024, della quale peraltro non chiede revoca o modifica, limitandosi a chiedere una riconsiderazione della materia, senza offrire nuove argomentazioni al riguardo>>.
Le ulteriori richieste -anche in sede di precisazione delle conclusioni- di rinnovazione delle indagini peritali svolte da parte convenuta non sono basate su argomentazioni nuove o diverse da quelle già esaminate e poste a base delle menzionate ordinanze pronunciate in istruttoria, nelle quali -quindi- trovano già risposta.
6. Nel merito, la consulenza tecnica d'ufficio individua il nucleo della conflittualità ella presente controversia, in relazione al fatto che l'opposizione proposta dal committente si fonda su uno specifico presupposto, ossia il non regolare adempimento alle obbligazioni scaturenti dal contrato di appalto di cui alla conferma d'ordine prodotta (doc. n. 6), per aver fornito materiale affetto da vizi e difetti di tale gravità da giustificare la risoluzione del contratto.
6 La consulenza tecnica d'ufficio ha accertato che il materiale fornito è privo di qualsiasi difetto ed è del tutto conforme alle prescrizioni tecniche richieste dalla società attrice, oltre che funzionante rispetto ai parametri richiesti;
tuttavia, il materiale non soddisfa le esigenze specifiche del committente, perché ciò che è accaduto è che lo stesso committente ha commesso un errore tecnico nell'individuazione della tipologia dei componenti, commissionando la realizzazione di paratoie incompatibili con le esigenze del committente principale,
Heratech S.p.a., in quanto a funzionamento unidirezionale, laddove occorrevano paratoie bidirezionali. La stessa consulenza tecnica d'ufficio ha, peraltro, appurato che tale modalità di funzionamento non è dovuta a un difetto del materiale fornito, ma semplicemente al fatto che il materiale fornito -in conformtià all'ordine- non era quello occorrente nel caso di specie.
Dopo di che, la consulenza tecnica d'ufficio rileva che il problema è da ricondurre sostanzialmente a un difetto di comprensione e comunicazione tra le parti al momento della formulazione dell'ordine, nel quale non venne compresa la specificazione, relativamente alle paratoie in questione, della prescrizione di funzionalità nei due sensi;
da qui discende la rispondenza della fornitura all'ordine ma, nel contempo, l'inidoneità della fornitura alle esigenze della committente. Anche nei chiarimenti forniti, il consulente tecnico d'ufficio specifica che “il cuore del contenzioso più che di questioni eminentemente tecniche (misurazioni, calcolazioni ecc..) è di natura eminentemente comunicativa-Contrattuale e di comportamento a seguito dell'errore”
Su questo difetto di comunicazione la consulenza tecnica effettua poi, a meri fini conciliativi, una serie di considerazioni, circa la correttezza di comportamento e buona fede negoziale, che trovano totalmente discordi le parti, che hanno continuato a discutere le problematiche, insistendo anche per tali ragioni su necessità di chiarimenti o rinnovazione della consulenza stessa;
in realtà, si tratta di valutazioni espresse dalla consulenza a fini di formulazione di proposte transattive, che tuttavia, una volta esaurita la funzione conciliativa con esito negativo, non incidono sulle valutazioni tecniche della consulenza, ma attengono a considerazioni giuridiche che non vincolano il giudicante;
pertanto, non inficiando l'esito degli accertamenti tecnici, non determinano alcuna nullità della perizia, e nemmeno rendono opportuna una sua rinnovazione, come già rilevato in istruttoria.
7 D'altronde, l'eccezione di parte convenuta che le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio siano “ultra petita” non è, tecnicamente, riferibile alle valutazioni sulle conseguenze giuridiche contenute in un elaborato tecnico, giacché dette valutazioni non sono -né possono essere-oggetto del quesito posto all'ausiliario del giudice;
il problema del superamento dei poteri del consulente d'ufficio riguarda, se mai, il tema degli accertamenti svolti nel corso delle operazioni peritali, nel senso che, in effetti, il consulente tecnico d'ufficio può, ai sensi dell'art. 194 C.p.c., assumere, sebbene non espressamente autorizzato dal giudice, informazioni presso terzi e può verificare fatti accessori per rispondere ai quesiti, ma non può accertare i fatti posti a fondamento delle domande ed eccezioni, il cui onere probatorio incombe sulle parti, sicché gli accertamenti del consulente eccedenti questi limiti sono privi di qualsiasi valore, anche solo indiziario (Trib. Modena -Ramacciotti- 13/9/2024, n.
1356; cfr. anche Cass. sez. un., 28/2/2022, n. 6500, indicata da parte attrice); ma per quanto concerne -come in questo caso- le valutazioni d'ordine giuridico, o a maggior ragione le considerazioni di buon senso effettuate a fini conciliativi, non è configurabile un vizio dell'elaborato peritale.
Per quanto, infatti, attiene agli aspetti tecnici demandati all'ausiliario, le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio sono inequivocabili: l'unico “vizio” della fornitura in esame sta nel fatto che, essendo le paratoie monodirezionali, non erano idonee al caso in questione;
per tale ragione, il valore delle strutture consegnate è da considerare pari a zero;
sulla base della documentazione contrattuale, la fornitura corrisponde all'ordine; quanto consegnato, tuttavia, non corrisponde alle prescrizioni dell'appaltatore principale;
rispetto all'ordine medesimo, i componenti erano idonei per l'uso descritto nell'ordine stesso;
gli alloggiamenti, salvo piccole modifiche, erano idonei come dimostrato dalle corrispondenze tra le parti che, infatti, dopo verifiche varie, non lamentano quello specifico problema.
7. Sulla base delle risultanze degli accertamenti tecnici espletati, quindi, i dedotti profili di inadempimento colpevole non sussistono. La fornitura è conforme all'ordine e, come tale, esente da vizi. Le ragioni dell'inadeguatezza risiedono, in effetti, come segnalato dal consulente tecnico d'ufficio, nei difetti di comunicazioni
8 tra le parti -o più probabilmente un intermediario- ma ciò non è attribuibile a comportamento colpevole di parte convenuta, che ha correttamente eseguito l'ordine, atteso che, come eccepito dalla stessa parte convenuta, “non sussiste alcun obbligo né giuridico, né contrattuale, né di altra natura che imponesse, o anche solo Co suggerisse, l'onere di di accertarsi che il soggetto nella mani del quale è stata effettuata la consegna dei beni dovesse avere specifiche conoscenze, conoscenze peraltro ignote alla stessa Co che quindi non si comprende come potesse pretenderle”.
L'insussistenza dell'inadempimento colpevole rende superfluo l'esame dell'eccezione di decadenza dalla denuncia di vizi, e dal relativo esame della esistenza di una tempestiva denuncia.
Quanto ad altri possibili profili di inadempimento, va anzitutto esaminato il rilievo della consulenza tecnica d'ufficio circa la “mancanza della documentazione obbligatoria a corredo della fornitura delle strutture”, valutata come omissione di obblighi negoziali e stimata -sempre a fini conciliativi- in una somma precisa;
al riguardo, tuttavia, va rilevato che si tratta di una circostanza che non è mai stata eccepita da parte opponente, né è stata evidenziata durante le operazioni peritali dai consulenti di parte come vizio della fornitura e posta di danno;
inoltre, su tale rilievo la consulenza tecnica d'ufficio non fornisce alcun elemento adi dettaglio, lasciando nell'indeterminatezza l'individuazione di detta documentazione, non avendo, oltretutto, la consulenza precisato i relativi riferimenti normativi. L'indeterminatezza del rilievo non consente, quindi, di qualificarlo come un vizio della fornitura.
Quanto al ritardo nella consegna dei beni, individuato dall'opponente in oltre due mesi, con conseguente danno quantificato in € 5.000,00, va rilevato che -a prescindere dall'assenza di prova della sussistenza, prima ancora che dell'entità, di alcun danno, non avendo l'opponente espressamente ammesso di non aver corrisposto alcuna penale al committente principale- non risulta che nella fornitura in esame fossero pattuiti termini essenziali, essendo i termini di consegna pattuiti indicativi e non perentori.
In conclusione sul punto, va ribadita l'insussistenza dei profili di inadempimento eccepiti;
ne consegue, quindi, non soltanto il rigetto della domanda di risoluzione negoziale -non essendo provato l'inadempimento presupposto- ma
9 anche della conseguente domanda risarcitoria, che presuppone anch'essa l'inadempimento colpevole.
8. Restano da esaminare le altre eccezioni di parte opponente, diverse dall'inadempimento contrattuale. Un primo motivo concerne il mancato scorporo della somma di € 3.660,00, relativa ad una paratoia ritenuta non più necessaria;
il riferimento è, specificamente, alla paratoia” X Motorpen 630”, che è stata consegnata senza il motore, del quale va scorporato il prezzo;
la consulenza tecnica d'ufficio ha verificato la circostanza e ha indicato in € 4.042,00 + I.V.A. l'importo da restituire alla committente.
Un secondo motivo concerne l'erroneo addebito del maggior importo di €
540,00, per effetto di errore materiale;
al riguardo la stessa parte convenuta conferma che l'importo di cui si è chiesta l'ingiunzione ammonta ad € 21.395,38 e non la maggior somma di € 21.935,38: l'errore scaturisce dall'inversione delle cifre
21.395,38 in 21.935,38; l'esame della premessa del ricorso per ingiunzione (doc. n. 1 conv.) evidenzia che è stato correttamente individuato il credito di € 21.395,38 , mentre detto importo è stato poi successivamente erroneamente indicato nella maggior somma di € 21.935,38; trattasi di mero errore materiale, sulla base del quale il Giudice della fase monitoria ha poi individuato nella maggior somma di €
21.935,38 l'importo da ingiungere.
Anche questo importo va, quindi, scorporato dal dovuto.
9. A quanto precede consegue che l'opposizione è parzialmente fondata con riferimento all'entità del dovuto;
in base alle risultanze sopra esposte, pertanto,
l'opposizione è risultata parzialmente fondata e va accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto: accertato l'inadempimento per la somma sopra individuata, minore di quella recata dal provvedimento monitorio opposto, e non sussistendo dubbio sul fatto che la diversa e minore somma richiesta spetti all'opposto,
l'opponente -non risultando nemmeno poste da porre in compensazione- va condannato al pagamento di quanto dovuto ed accertato nel presente giudizio di cognizione.
10 In questi casi, infatti, si afferma che <nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia, sicché il giudice, che riconosca parzialmente fondata l'opposizione, magari a seguito di pagamento intervenuto medio tempore, deve revocare in toto il decreto opposto e pronunciare sentenza di condanna dell'opponente al pagamento dell'importo residuo del credito originario>> (Trib. Modena
(Salvatore) 21/9/2017, n. 1639).
La somma dovuta ammonta all'importo corretto del decreto ingiuntivo -€
21.395,38- detratto l'importo riconosciuto dalla consulenza tecnica d'ufficio (€
4.042,00 + I.V.A.= 4.931,24); in totale € 17.004,14, oltre interessi come richiesti e concessi in sede di decreto ingiuntivo, ossia interessi di mora di cui al D. Lgs. 231/02 decorrenti dal 30.09.2022 sino all'effettivo saldo, nonché alle spese del procedimento monitorio così come liquidate nel decreto opposto, e le relative spese per imposta di registro, bolli copie e notifica.
10. Le spese del presente giudizio di opposizione vanno interamente compensate attesa la reciproca soccombenza.
Le spese di consulenza tecnica vanno poste definitivamente a carico delle parti, in misura della metà per ciascuna parte, con diritto reciproco di ripetizione di quanto eventualmente corrisposto in eccesso sulla quota di spettanza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda rigettata, in parziale accoglimento dell'opposizione di avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 741 emesso dal Tribunale di Mo revoca il predetto decreto ingiuntivo;
dichiara tenuta e condanna a corrispondere a Parte_1 CP_1 la somma di € 17.004,14, oltre interessi di mora detta somma di cui al D. Lgs. 231/02,
[...] data del 30.09.2022 fino a quella di saldo effettivo, nonché alle spese del procedimento monitorio così come liquidate nel decreto opposto, e le relative spese per imposta di registro, bolli copie e notifica;
dichiara compensate tra le parti le spese processuali del giudizio di opposizione;
11 pone definitivamente a carico delle parti, in misura della metà ciascuna, le spese di consulenza tecnica d'ufficio così come liquidate, con obbligo reciproco di restituzione di quanto eventualmente anticipato in eccesso sulla quota di spettanza. Così deciso in Modena, il giorno 3/4/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2557/2023 R. G.
promossa da
Parte_1
- Attore - rappresentato e difeso dall'Avv. G. Maiolino
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto - rappresentato e difeso dall'Avv. G. Maffei
in punto a: appalto, opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 4/3/2025 la causa è stata assegnata a decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte attrice:
“NEL MERITO, ANCHE IN VIA RICONVENZIONALE: Par
- Accertato e dato atto da un lato che non deve pagare gli Euro 21.935,38 portati dal D.I. n°741/2023 (perché trattasi per Euro 21.395,38 di importo afferente a n°7 paratoie risultate inidonee Par e per Euro 540,00 di importo materialmente errato) e dall'altro che è ad andare creditrice di Euro (15.512,00 + 4.042,00 + I.V.A. =) 19.554,00 + I.V.A., respingere la domanda avversaria perché Par totalmente infondata, e per l'effetto disporre la restituzione a dell'importo di Euro 26.945,18 (comprensivo di capitale, interessi e spese monitorie) da questa pagato all'esito della provvisoria esecutorietà del D.I. opposto, e, in via riconvenzionale, condannare la in persona Controparte_1Par del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla l'importo di Euro 19.554,00 + I.V.A. (ovvero quello diverso di giustizia), oltre agli interessi moratori dalla domanda al saldo. IN OGNI CASO:
- Con vittoria di spese e di competenze legali e con condanna di controparte ai sensi dell'art.96 c.p.c. per l'importo che si ritiene di indicare in Euro 15.000,00 o in quello diverso di giustizia. IN VIA ISTRUTTORIA:
- Ci si oppone sin d'ora alla richiesta di rimessione in termini svolta dalla con la istanza CP_1 depositata a PCT il 17- 18.12.2024 per due ragioni, e cioè: a) perché infondata, vuoi perché trattandosi, la consegna della documentazione di legge, di un fatto principale della domanda, l'attore avrebbe dovuto autonomamente provarla e vuoi perché X2 avrebbe comunque potuto farvi fronte direttamente in sede di operazioni peritali, allorché la questione fu rilevata;
b) perché manifestamente tardiva, atteso che, essendo stata la Risposta del C.T.U. alla istanza di chiarimenti di X2 depositata ancora il 28.8.2024, l'altrui istanza di rimessione in termini avrebbe dovuto essere dedotta già nella istanza di rinnovazione delle operazioni peritali ex adverso depositata l'11.10.2024 o tutt'al più svolta nel corso della prima udienza successiva che si è tenuta il 5.11.2024. Par
- Si ribadisce la opposizione alla altrui richiesta di rinnova zione delle operazioni peritali che ha già svolto in sede di udienza 5.11.2024.
- Chiedesi la ammissione della prova per testimoni richiesta in sede di 2ª memoria 171 ter c.p.c., nonché la abilitazione alla prova contraria di tutte le altrui circostanze testimoniali che dovessero eventualmente essere ammesse”;
per parte convenuta:
“Contrariis reiectis In via preliminare: A. concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo Tribunale di Modena n. 741/2023 Ing. – 1216/2023 R.G. non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di facile e pronta soluzione anche eventualmente limitatamente al minor importo di € 21.395,38 ; B. richiamate le motivazioni di cui all'istanza 10.10.2024, disporsi, anche ai sensi dell'art. 196 c.p.c. , la rinnovazione delle indagini peritali previa adozione di ogni più opportuno provvedimento;
C. richiamate le motivazioni di cui all'istanza 17.12.2024, disporsi la rimessione in termini della convenuta opposta e per l'effetto:
▪ autorizzare la convenuta opposta al deposito della seguente documentazione : o doc. 21 manuale uso e manutenzione X-MOTORPEN e certificazioni/dichiarazioni; o doc. 22 manuale uso e manutenzione
X-PEN e certificazioni/dichiarazioni;
▪ nell'eventualità che l'opponente contesti di aver ricevuto all'atto della consegna dei beni la documentazione di cui al precedente capoverso doc. 21-22, ammettere prove per testi e interpello sul seguente capitolo : “vero che unitamente al materiale di cui ai DDT 21.06.2022 e 21.06.2022 (doc. 20.3 e 20.4) che si mostrano, nella medesima occasione sono stati consegnati da a CP_1 Pt_1 anche i manuali di suo e manutenzione unitamente alla certificazioni/dichiarazioni ivi incluse” .
[...] Co Si indicano a testi ed presso Testimone_1 Tes_2 Pt_1
Nel merito:
-respingersi la proposta opposizione, le domande tutte spiegate anche in via riconvenzionale e subordinata e comunque le domande avversarie tutte in quanto infondate in fatto ed in diritto, non provate e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo Tribunale di Modena n. 741/2023 Ing. – 1216/2023 R.G. anche eventualmente limitatamente al minor importo di € 21.395,38 ; -con vittoria di spese e competenze anche per ciò che attiene alla fase monitoria;
In subordine nel merito:
-accertare e dichiarare :
▪ l'inefficacia e l'illegittimità della risoluzione ex art. 1454 c.c. del contratto di appalto di cui è causa posta in essere dall'attrice con proprie comunicazioni 20.01.2023 e 07.02.2023 (doc. 15 e 17);
▪ l'esatto adempimento di alle obbligazioni di cui al contratto di appalto conferma d'ordine CP_1 n. 2021-COCS-0000285 del 02.11.2022 e 29.12.2022 (doc. 6 e 9) e comunque l'inesistenza CP_1 dei supposti vizi e inadempimenti lamentati dall'attrice con l'atto di citazione;
▪ l'insussistenza dell'asserito grave inadempimento posto da a fondamento della Parte_1 risoluzione ex art. 1454 c.c. del contratto di appalto di cui è causa e conseguentemente valido ed efficace ex tunc il contratto di appalto di cui alla conferma d'ordine n. 2021-COCS-0000285 CP_1 del 02.11.2022 e 29.12.2022 (doc. 6e 9);
▪ respingersi pertanto la proposta opposizione e dirsi tenuta e per l'effetto condannare Parte_1 con sede in Roma (Ra) via Ulpiano n. 29 P.I. in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore al pagamento della somma di € 21.395,48= a favore di a saldo del Controparte_1 corrispettivo per la fornitura dei componenti di cui alla fattura n. 125 del 23.06.2022 (doc. 20.7) e comunque in forza dei titoli dedotti in premessa, oltre interessi nella misura di cui all'art. 5 D. Leg. n. 231/2002 dalla scadenza del 30.09.2022 al saldo, ovvero in quella diversa maggior o minor somma che risulterà provata all'esito del giudizio;
-respingersi le domande tutte anche qualora spiegate in via riconvenzionale e/o subordinata, in quanto infondate in fatto ed in diritto, non provate;
-con vittoria di spese e competenze anche per ciò che attiene alla fase monitoria;
In ulteriore subordine nel merito: -nella denegata ipotesi che il Tribunale adito ritenga fondata la risoluzione del contratto di cui è causa, condannare in ogni caso : Parte_1
2 ▪ al pagamento del corrispettivo relativo alle opere delle quali il committente si sia comunque giovato in € 21.395,38 ovvero in quella diversa maggior o minor somma che risulterà provata all'esito del giudizio, fermo l'acconto di € 132.151,38 già corrisposto;
▪ alla restituzione a favore di del materiale e/o dei componenti di cui al capo h.2) dell'atto di CP_1 citazione entro il termine perentorio che il Tribunale vorrà indicare, fermo il diritto al risarcimento del danno qualora detto materiale risulti danneggiato. In via istruttoria:
-respingersi le avverse istanze istruttorie tutte, in ordine poi all'onere dell'opposta di comprovare l'esatto adempimento, posto altresì che i beni sono nell'esclusivo possesso dell'opponente, si rende necessario disporre accertamento tecnico/CTU ai fini di verificare la corrispondenza dei componenti forniti da , limitatamente a quelli di cui al capo h.2) dell'atto di citazione, alle prescrizioni di CP_1 cui alla conferma d'ordine n. 2021-COCS 0000285 del 02.11.2022 e 29.12.2022 (doc. 6 e CP_1 9), oltre che ai progetti approvati dalla committente (doc. 7 e 8). Senza che ciò costituisca inversione dell'onere probatorio, si chiede altresì che il CTU escluda la presenza di eventuali difformità, vizi o difetti idonei ad inficiare l'uso per cui sono state progettate e pertanto se siano intrinsecamente scevri da difetti il tutto in relazione ai soli parametri tecnici individuati nella conferma d'ordine n. 2021-COCS-0000285 del 02.11.2022 e 29.12.2022 CP_1 (doc. 6-9), oltre che ai progetti approvati dalla committente (7-8), precisando, in ogni caso, di quali opere il committente si sia comunque giovato .
-si reiterano e ribadiscono le richieste di ammissione dei mezzi istruttori così come formulati a questo patrocinio con proprie memorie ex art. 171 ter c.p.c. n. 2) e 3) rispettivamente in data 20.11.2023 e
30.11.2023, nonché per il rigetto delle avverse istanze per i motivi di cui alla richiamata memoria 30.11.2023 ;
-si reiterano e ribadiscono anche in via istruttoria le richieste di cui alle istanze :
▪ 26.07.2024 chiarimenti del CTU ▪ 10.10.2024 rinnovazione indagini peritali;
▪ 17.12.2024 rimessione in termini”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Nel caso di specie il creditore richiede il pagamento di somme dovute in base a forniture di merce documentate da fatture allegate già nella fase monitoria, dai documenti di trasporto e dall'estratto delle scritture contabili dell'impresa creditrice.
A fronte della prova documentale del proprio credito fornita dall'attore ed allegata già al ricorso per decreto ingiuntivo, costituita dalla documentazione menzionata, l'opponente non ha contestato il fatto storico, limitandosi ad eccepire
3 vizi e difetti, sui quali non ha compitamente adempiuto all'onere probatorio liberatorio.
L'opponente, infatti, pur riconoscendo di avere ricevuto le prestazioni nei termini indicati nelle fatture prodotte, ed il proprio mancato adempimento, ha allegato vari difetti manifestati dalle paratoie fornite da pare convenuta, circostanze sulle quali si è concentrata l'istruttoria, ad esito della quale le allegazioni attoree di un inadempimento sono rimaste in realtà indimostrate.
4. Il nucleo della controversia riguarda gli asseriti vizi di paratoie idrauliche;
al riguardo, già con l'ordinanza istruttoria del 15/2/2024 era stato osservato che “in base al tenore degli atti introduttivi, risulta che nella presente controversia parte attrice opponente non ha contestato l'intera fornitura, ma solo le 7 paratoie specificate nella nota 1 di pagina 9 dell'atto di opposizione, per il costo complessivo di € (22.068,53 + IVA =)
26.923,61, nonché la fornitura del motore della paratoia X-Motorpen 630 (ma non anche della paratoia stessa)”; l'istruttoria richiesta dalle parti si è concentrata su tale aspetto, oggetto anche di consulenza tecnica d'ufficio.
5. Sulla sussistenza dei vizi allegati da parte opponente è stata effettuata una consulenza tecnica d'ufficio, affidata all'Ing. e disposta sui Persona_1 seguenti quesiti: < eseguito sopralluogo e posta in essere ogni altra attività di indagine ritenuta necessaria:
1) la rispondenza delle componenti contestate, oggetto di causa come specificato nell'ordinanza di nomina del 15/2/2024, alle previsioni contrattuali, tenuto conto di tutta la documentazione messa a disposizione dalle parti, compresi i disegni costruttivi approvati;
nel far ciò determini, verifichi e quantifichi, in particolare:
a) la corrispondenza dei richiamati componenti alle prescrizioni di cui alle relative conferme d'ordine, oltre che ai progetti approvati dalla committente;
b) se i componenti in parola siano intrinsecamente scevri da difetti in relazione ai soli parametri tecnici individuati nella conferma d'ordine, oltre che ai progetti approvati dalla committente, precisando, in ogni caso, di quali dei componenti in parola il committente si sia comunque giovato;
4 c) se abbia effettuato l'installazione dei richiamati componenti a regola Parte_1
d'arte, in particolare che le attività d'installazione, le predisposizioni e gli alloggiamenti siano conformi alle prescrizioni del costruttore, che le modalità
d'installazione adottate non abbiano inficiato la funzionalità dei componenti in oggetto;
d) se le strutture in cemento armato sulle quali sono state installate le tre paratoie manuali, presentino una pendenza a piombo, o se, in caso contrario, sussista una diversa pendenza idonea a generare una non perfetta aderenza delle paratoie stesse o un loro malfunzionamento;
e) l'integrità, eventuali modifiche, manomissioni, danneggiamenti o ammaloramenti dovuti ad un non corretto stoccaggio di tutti i componenti forniti da rispetto CP_1 al momento della consegna, oltre che le attuali condizioni di stato e di uso;
2) se i danni lamentati dall'attore dipendano da difetti di progettazione e/o di esecuzione delle componenti contestate, descrivendo i vizi o difetti ed indicandone la natura, dopo avere verificato l'adeguatezza delle stesse all'uso a cui erano destinate;
3) se i vizi eventualmente riscontrati siano stati o potessero essere rilevati dal committente al momento della consegna e, in caso negativo, dica quando il difetto poteva manifestarsi ed essere scoperto;
4) quali siano tutte le conseguenze economiche di quanto rilevato e gli eventuali costi di ripristino;
5) quant'altro utile a fini di giustizia>>.
Successivamente al deposito dell'elaborato peritale, sono stati richiesti al consulente d'ufficio chiarimenti, forniti con l'integrazione in data 27/8/2024.
Successivamente è stata rigettata una istanza di rinnovazione delle indagini peritali di parte convenuta, con ordinanza in data 11/11/2024 che va in questa sede confermata, essendo stato osservato: < nullità in quanto con riferimento alla lamentata violazione del contraddittorio per effetto del deposito anticipato dell'integrazione rispetto al termine assegnato all'opponente, è la stessa parte convenuta a dichiarare che il comportamento evidenziato è “indifferente alla società opposta”; pertanto, in assenza di rilievi di
5 parte attrice, esso resta irrilevante ai fini della regolarità delle operazioni
(trattandosi, oltretutto, di chiarimenti a una relazione già svolta); considerato, in secondo luogo, che non sussiste nullità nell'aver inserito nella relazione finale una nuova e mai eccepita posta di danno, atteso che, in rito,
l'eventuale violazione del contraddittorio -per difformità rispetto alla bozza inviata ai consulenti di parte- risulta in ogni caso sanata dalle successive richieste di chiarimenti e ulteriori contraddittorio tecnico sviluppatosi e, nel merito, tale elemento non si risolve in un accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni sollevate;
considerato, in terzo luogo, che le altre censure -riguardanti la contraddittorietà, la confusione sul tema dell'indagine, la mancata espressione di dati tecnici e normativi- costituiscono questioni di merito da riservare alla fase di decisione del giudizio, non apparendo allo stato integrare insuperabili lacune istruttorie>>. Un'ulteriore istanza di rinnovazione di parte convenuta è stata rigettata con l'ordinanza in data
27/1/2025, che va anch'essa ribadita nella parte in cui specifica che: < cui riguarda la violazione del contraddittorio in sede di svolgimento delle indagini peritali, l'istanza ripropone le stesse questioni già esaminate e risolte con l'ordinanza in data 11/11/2024, della quale peraltro non chiede revoca o modifica, limitandosi a chiedere una riconsiderazione della materia, senza offrire nuove argomentazioni al riguardo>>.
Le ulteriori richieste -anche in sede di precisazione delle conclusioni- di rinnovazione delle indagini peritali svolte da parte convenuta non sono basate su argomentazioni nuove o diverse da quelle già esaminate e poste a base delle menzionate ordinanze pronunciate in istruttoria, nelle quali -quindi- trovano già risposta.
6. Nel merito, la consulenza tecnica d'ufficio individua il nucleo della conflittualità ella presente controversia, in relazione al fatto che l'opposizione proposta dal committente si fonda su uno specifico presupposto, ossia il non regolare adempimento alle obbligazioni scaturenti dal contrato di appalto di cui alla conferma d'ordine prodotta (doc. n. 6), per aver fornito materiale affetto da vizi e difetti di tale gravità da giustificare la risoluzione del contratto.
6 La consulenza tecnica d'ufficio ha accertato che il materiale fornito è privo di qualsiasi difetto ed è del tutto conforme alle prescrizioni tecniche richieste dalla società attrice, oltre che funzionante rispetto ai parametri richiesti;
tuttavia, il materiale non soddisfa le esigenze specifiche del committente, perché ciò che è accaduto è che lo stesso committente ha commesso un errore tecnico nell'individuazione della tipologia dei componenti, commissionando la realizzazione di paratoie incompatibili con le esigenze del committente principale,
Heratech S.p.a., in quanto a funzionamento unidirezionale, laddove occorrevano paratoie bidirezionali. La stessa consulenza tecnica d'ufficio ha, peraltro, appurato che tale modalità di funzionamento non è dovuta a un difetto del materiale fornito, ma semplicemente al fatto che il materiale fornito -in conformtià all'ordine- non era quello occorrente nel caso di specie.
Dopo di che, la consulenza tecnica d'ufficio rileva che il problema è da ricondurre sostanzialmente a un difetto di comprensione e comunicazione tra le parti al momento della formulazione dell'ordine, nel quale non venne compresa la specificazione, relativamente alle paratoie in questione, della prescrizione di funzionalità nei due sensi;
da qui discende la rispondenza della fornitura all'ordine ma, nel contempo, l'inidoneità della fornitura alle esigenze della committente. Anche nei chiarimenti forniti, il consulente tecnico d'ufficio specifica che “il cuore del contenzioso più che di questioni eminentemente tecniche (misurazioni, calcolazioni ecc..) è di natura eminentemente comunicativa-Contrattuale e di comportamento a seguito dell'errore”
Su questo difetto di comunicazione la consulenza tecnica effettua poi, a meri fini conciliativi, una serie di considerazioni, circa la correttezza di comportamento e buona fede negoziale, che trovano totalmente discordi le parti, che hanno continuato a discutere le problematiche, insistendo anche per tali ragioni su necessità di chiarimenti o rinnovazione della consulenza stessa;
in realtà, si tratta di valutazioni espresse dalla consulenza a fini di formulazione di proposte transattive, che tuttavia, una volta esaurita la funzione conciliativa con esito negativo, non incidono sulle valutazioni tecniche della consulenza, ma attengono a considerazioni giuridiche che non vincolano il giudicante;
pertanto, non inficiando l'esito degli accertamenti tecnici, non determinano alcuna nullità della perizia, e nemmeno rendono opportuna una sua rinnovazione, come già rilevato in istruttoria.
7 D'altronde, l'eccezione di parte convenuta che le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio siano “ultra petita” non è, tecnicamente, riferibile alle valutazioni sulle conseguenze giuridiche contenute in un elaborato tecnico, giacché dette valutazioni non sono -né possono essere-oggetto del quesito posto all'ausiliario del giudice;
il problema del superamento dei poteri del consulente d'ufficio riguarda, se mai, il tema degli accertamenti svolti nel corso delle operazioni peritali, nel senso che, in effetti, il consulente tecnico d'ufficio può, ai sensi dell'art. 194 C.p.c., assumere, sebbene non espressamente autorizzato dal giudice, informazioni presso terzi e può verificare fatti accessori per rispondere ai quesiti, ma non può accertare i fatti posti a fondamento delle domande ed eccezioni, il cui onere probatorio incombe sulle parti, sicché gli accertamenti del consulente eccedenti questi limiti sono privi di qualsiasi valore, anche solo indiziario (Trib. Modena -Ramacciotti- 13/9/2024, n.
1356; cfr. anche Cass. sez. un., 28/2/2022, n. 6500, indicata da parte attrice); ma per quanto concerne -come in questo caso- le valutazioni d'ordine giuridico, o a maggior ragione le considerazioni di buon senso effettuate a fini conciliativi, non è configurabile un vizio dell'elaborato peritale.
Per quanto, infatti, attiene agli aspetti tecnici demandati all'ausiliario, le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio sono inequivocabili: l'unico “vizio” della fornitura in esame sta nel fatto che, essendo le paratoie monodirezionali, non erano idonee al caso in questione;
per tale ragione, il valore delle strutture consegnate è da considerare pari a zero;
sulla base della documentazione contrattuale, la fornitura corrisponde all'ordine; quanto consegnato, tuttavia, non corrisponde alle prescrizioni dell'appaltatore principale;
rispetto all'ordine medesimo, i componenti erano idonei per l'uso descritto nell'ordine stesso;
gli alloggiamenti, salvo piccole modifiche, erano idonei come dimostrato dalle corrispondenze tra le parti che, infatti, dopo verifiche varie, non lamentano quello specifico problema.
7. Sulla base delle risultanze degli accertamenti tecnici espletati, quindi, i dedotti profili di inadempimento colpevole non sussistono. La fornitura è conforme all'ordine e, come tale, esente da vizi. Le ragioni dell'inadeguatezza risiedono, in effetti, come segnalato dal consulente tecnico d'ufficio, nei difetti di comunicazioni
8 tra le parti -o più probabilmente un intermediario- ma ciò non è attribuibile a comportamento colpevole di parte convenuta, che ha correttamente eseguito l'ordine, atteso che, come eccepito dalla stessa parte convenuta, “non sussiste alcun obbligo né giuridico, né contrattuale, né di altra natura che imponesse, o anche solo Co suggerisse, l'onere di di accertarsi che il soggetto nella mani del quale è stata effettuata la consegna dei beni dovesse avere specifiche conoscenze, conoscenze peraltro ignote alla stessa Co che quindi non si comprende come potesse pretenderle”.
L'insussistenza dell'inadempimento colpevole rende superfluo l'esame dell'eccezione di decadenza dalla denuncia di vizi, e dal relativo esame della esistenza di una tempestiva denuncia.
Quanto ad altri possibili profili di inadempimento, va anzitutto esaminato il rilievo della consulenza tecnica d'ufficio circa la “mancanza della documentazione obbligatoria a corredo della fornitura delle strutture”, valutata come omissione di obblighi negoziali e stimata -sempre a fini conciliativi- in una somma precisa;
al riguardo, tuttavia, va rilevato che si tratta di una circostanza che non è mai stata eccepita da parte opponente, né è stata evidenziata durante le operazioni peritali dai consulenti di parte come vizio della fornitura e posta di danno;
inoltre, su tale rilievo la consulenza tecnica d'ufficio non fornisce alcun elemento adi dettaglio, lasciando nell'indeterminatezza l'individuazione di detta documentazione, non avendo, oltretutto, la consulenza precisato i relativi riferimenti normativi. L'indeterminatezza del rilievo non consente, quindi, di qualificarlo come un vizio della fornitura.
Quanto al ritardo nella consegna dei beni, individuato dall'opponente in oltre due mesi, con conseguente danno quantificato in € 5.000,00, va rilevato che -a prescindere dall'assenza di prova della sussistenza, prima ancora che dell'entità, di alcun danno, non avendo l'opponente espressamente ammesso di non aver corrisposto alcuna penale al committente principale- non risulta che nella fornitura in esame fossero pattuiti termini essenziali, essendo i termini di consegna pattuiti indicativi e non perentori.
In conclusione sul punto, va ribadita l'insussistenza dei profili di inadempimento eccepiti;
ne consegue, quindi, non soltanto il rigetto della domanda di risoluzione negoziale -non essendo provato l'inadempimento presupposto- ma
9 anche della conseguente domanda risarcitoria, che presuppone anch'essa l'inadempimento colpevole.
8. Restano da esaminare le altre eccezioni di parte opponente, diverse dall'inadempimento contrattuale. Un primo motivo concerne il mancato scorporo della somma di € 3.660,00, relativa ad una paratoia ritenuta non più necessaria;
il riferimento è, specificamente, alla paratoia” X Motorpen 630”, che è stata consegnata senza il motore, del quale va scorporato il prezzo;
la consulenza tecnica d'ufficio ha verificato la circostanza e ha indicato in € 4.042,00 + I.V.A. l'importo da restituire alla committente.
Un secondo motivo concerne l'erroneo addebito del maggior importo di €
540,00, per effetto di errore materiale;
al riguardo la stessa parte convenuta conferma che l'importo di cui si è chiesta l'ingiunzione ammonta ad € 21.395,38 e non la maggior somma di € 21.935,38: l'errore scaturisce dall'inversione delle cifre
21.395,38 in 21.935,38; l'esame della premessa del ricorso per ingiunzione (doc. n. 1 conv.) evidenzia che è stato correttamente individuato il credito di € 21.395,38 , mentre detto importo è stato poi successivamente erroneamente indicato nella maggior somma di € 21.935,38; trattasi di mero errore materiale, sulla base del quale il Giudice della fase monitoria ha poi individuato nella maggior somma di €
21.935,38 l'importo da ingiungere.
Anche questo importo va, quindi, scorporato dal dovuto.
9. A quanto precede consegue che l'opposizione è parzialmente fondata con riferimento all'entità del dovuto;
in base alle risultanze sopra esposte, pertanto,
l'opposizione è risultata parzialmente fondata e va accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto: accertato l'inadempimento per la somma sopra individuata, minore di quella recata dal provvedimento monitorio opposto, e non sussistendo dubbio sul fatto che la diversa e minore somma richiesta spetti all'opposto,
l'opponente -non risultando nemmeno poste da porre in compensazione- va condannato al pagamento di quanto dovuto ed accertato nel presente giudizio di cognizione.
10 In questi casi, infatti, si afferma che <nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia, sicché il giudice, che riconosca parzialmente fondata l'opposizione, magari a seguito di pagamento intervenuto medio tempore, deve revocare in toto il decreto opposto e pronunciare sentenza di condanna dell'opponente al pagamento dell'importo residuo del credito originario>> (Trib. Modena
(Salvatore) 21/9/2017, n. 1639).
La somma dovuta ammonta all'importo corretto del decreto ingiuntivo -€
21.395,38- detratto l'importo riconosciuto dalla consulenza tecnica d'ufficio (€
4.042,00 + I.V.A.= 4.931,24); in totale € 17.004,14, oltre interessi come richiesti e concessi in sede di decreto ingiuntivo, ossia interessi di mora di cui al D. Lgs. 231/02 decorrenti dal 30.09.2022 sino all'effettivo saldo, nonché alle spese del procedimento monitorio così come liquidate nel decreto opposto, e le relative spese per imposta di registro, bolli copie e notifica.
10. Le spese del presente giudizio di opposizione vanno interamente compensate attesa la reciproca soccombenza.
Le spese di consulenza tecnica vanno poste definitivamente a carico delle parti, in misura della metà per ciascuna parte, con diritto reciproco di ripetizione di quanto eventualmente corrisposto in eccesso sulla quota di spettanza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda rigettata, in parziale accoglimento dell'opposizione di avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 741 emesso dal Tribunale di Mo revoca il predetto decreto ingiuntivo;
dichiara tenuta e condanna a corrispondere a Parte_1 CP_1 la somma di € 17.004,14, oltre interessi di mora detta somma di cui al D. Lgs. 231/02,
[...] data del 30.09.2022 fino a quella di saldo effettivo, nonché alle spese del procedimento monitorio così come liquidate nel decreto opposto, e le relative spese per imposta di registro, bolli copie e notifica;
dichiara compensate tra le parti le spese processuali del giudizio di opposizione;
11 pone definitivamente a carico delle parti, in misura della metà ciascuna, le spese di consulenza tecnica d'ufficio così come liquidate, con obbligo reciproco di restituzione di quanto eventualmente anticipato in eccesso sulla quota di spettanza. Così deciso in Modena, il giorno 3/4/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
12