TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 14/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro per l'anno 2022, al numero
2326, promossa con domanda depositata il 23.7.2022
da
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Pizzarda e dall'Avv. Pietro Piroli Parte_1
ed elett.te domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo sito in Via Piero Gobetti n.13, come da delega in virtù di procura speciale, rilasciata su foglio separato, dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso
ricorrente
, in persona del legale rappr.te Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Rosalba Valenzano ed elettivamente domiciliata ai fini del giudizio presso il suo studio, in Roma, alla Via Tibullo n.10, giusta procura in calce alla memoria di costituzione e delibera di conferimento di incarico
resistente
Oggetto del giudizio: accertamento dello svolgimento da parte dell'attore di mansioni riconducibili alla categoria D, o in subordine C, o in subordine B, del CCNL del Comparto Sanità e del diritto al relativo trattamento economico;
condanna della convenuta al pagamento delle correlate differenze retributive;
pagamento di somma per la realizzazione di programma informatico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data il 23.7.2022, - dipendente dell' Parte_1 [...]
(d'ora in poi, dal 1°.
1.2008 ed inquadrato nella categoria A del Controparte_1 CP_2
vigente CCNL del Comparto Sanità, con il profilo professionale di commesso e con contratto a 18 ore settimanali - ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, la predetta con ricorso ex art.414 c.p.c., deducendo di avere invece svolto dal CP_2
gennaio 2018 al giugno 2021 mansioni tecniche, amministrative e contabili, che richiedevano valutazioni di merito in autonomia, mansioni consistenti nella gestione e liquidazione delle pratiche di rimborso viaggi degli utenti in dialisi, con movimentazione di somme per circa 150.000 euro annue, con elaborazione di fogli di calcolo excel, editazione e firma di determine, utilizzo dell'applicativo
Oliam, archiviazione e smistamento delle pratiche agli uffici competenti, risposte alle richieste della
Regione Lazio e della Direzione Generale digitalizzazione e gestione con programma Access CP_2 dell'archivio di rimborso viaggi sino all'anno 2021, gestione e digitalizzazione dell'archivio dell'ufficio MSE, gestione e riepilogo dei movimenti contabili, impegnative. Data la sua abilità informatica, dovuta anche al titolo di consulente software, l'Azienda si era avvalsa delle sue capacità anche nella stesura di documenti word ed altri moduli per vari uffici quali UDI, Direzione
Distrettuale, CAD e si era giovata di un Data Base in Microsoft Access, una sorta di registro digitalizzato da lui sviluppato, che consentiva la digitalizzazione dell'intero archivio rimborsi, registrandone i documenti e le singole liquidazioni dall'anno 2004 al 2021, gestendo le schede di 283 utenti e relative ai tutori. Tale attività rendeva consultabile le pratiche in tempo reale e consentiva di rispondere immediatamente alle richieste dell'utenza, della Direzione Generale o della Regione, riducendo quindi gli impegni lavorativi dell'ufficio. Nel secondo semestre dell'anno 2021, la sua attività di estensore delle determine era stata affidata alla Dott.ssa inquadrata in Cat. Persona_1
D, che lo aveva sostituito in tali mansioni dopo un periodo di affiancamento nel quale l'aveva indirizzata sull'attività da farsi. Con il cambio di consegne, gli era stato impedito di continuare l'accesso all'Ufficio del Direttore del Distretto A. Dal confronto delle declaratorie contrattuali era chiaramente visibile che, a discapito dell'inquadramento come commesso Cat. A, aveva aveva esercitato attività amministrativa ascrivibile al ruolo di Collaboratore (Cat. D) o in subordine di
Assistente (Cat. C) o quantomeno di Coadiutore (Cat. B).
Su queste premesse, l'attore ha chiesto che venisse accertato lo svolgimento da parte sua di mansioni riconducibili alla categoria D, o in subordine C, o in ulteriore subordine B, del CCNL di
Comparto e al trattamento previsto per la categoria accertata, nel periodo da gennaio 2018 a giugno
2021, con condanna della convenuta al pagamento delle correlate differenze retributive. L'attore ha anche chiesto che venisse accertata la realizzazione, da parte sua, con l'applicazione software
Microsoft Access, di un registro digitale a beneficio del servizio dell' resistente, ed il valore CP_1 della stessa pari a €.
1.000 più I.V.A. per ogni anno di suo utilizzo (2018-2021), con condanna della convenuta a corrispondergli la somma equivalente al valore dell'applicazione, pari ad euro €.
3.000 più IVA e/o altra somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese di lite, da distrarsi. Regolarmente notificato il ricorso, la si è costituita instando, in via preliminare di merito, CP_2 per il rigetto del ricorso, stante l'insufficienza e/o l'irrilevanza e/o l'indeterminatezza della deduzione dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio in relazione all'art.414 c.p.c., nn. 3 e 4, c.p.c..
Sempre nel merito, la convenuta ha chiesto il rigetto del ricorso rilevando che la documentazione depositata dal ricorrente era idonea, di per sé, a dimostrare in maniera incontrovertibile che l'attore, nel periodo di causa, aveva espletato esclusivamente e continuativamente le mansioni proprie della categoria e del profilo professionale di appartenenza (ossia la Categoria A, Profilo Professionale di
Commesso prevista dal CCNL Integrativo Comparto Sanità del 20.09.2001) e non aveva mai svolto funzioni o compiti esulanti da quelli a lui contrattualmente assegnati e sussumibili nella superiore qualifica rivendicata. L'attore non aveva, infatti, alcuna autonomia nell'esercizio della propria attività né di natura amministrativa, né di verifica di regolarità tecnica e contabile, avendo espletato compiti attinenti alla declaratoria della qualifica posseduta (A). In ogni caso, nello svolgimento dei propri compiti, il ricorrente era stato sottoposto alle direttive/prescrizioni ed alla costante supervisione e vigilanza del Responsabile dell'Ufficio Contabilità di NA ( che era un Parte_2
Collaboratore Amministrativo di Categoria D, qualifica rivendicata dal ricorrente nel presente giudizio), nonché dello stesso Direttore del Distretto A di NA-Alatri (all'epoca, la Dottoressa
dai quali veniva costantemente controllato. Quanto ai conteggi attorei, gli stessi Persona_2
erano generici, incomprensibili e comunque errati.
Nel corso del giudizio sono stati escussi i testi ammessi.
All'esito dell'udienza dell'11.12.2024, svolta mediante il deposito di note telematiche, la causa è stata discussa dai procuratori delle parti e quindi è stata decisa dal Giudice adito, con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree possono essere accolte nei soli limiti e per i motivi appresso indicati.
Preliminarmente, va disatteso l'assunto della convenuta secondo cui il ricorso andrebbe rigettato nel merito, stante l'insufficienza e/o l'irrilevanza e/o l'indeterminatezza della deduzione dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio in relazione all'art.414 c.p.c., nn. 3 e 4, c.p.c.. In particolare, la convenuta ha evidenziato che in ricorso non sarebbero state descritte le attività svolte dall'attore, né sarebbe stato chiarito perchè le stesse sarebbero ascrivibili ai profili professionali delle categorie D, C e B.
Osserva in contrario il Giudicante che le mansioni svolte dall'attore, nel periodo oggetto di causa, sono state specificatamente indicate in ricorso, ai punti 2, 4, e da 5 a 9. Quanto alle declaratorie delle categorie professionali, le stesse si rinvengono, insieme con i profili professionali rivendicati, al punto
14 del ricorso, laddove è anche dedotto che le stesse mansioni erano svolte dall'attore in piena autonomia ed è chiarito perché l'attività espletata dal ricorrente vada ricondotta alla categoria D, ovvero C o B, del CCNL richiamato.
Peraltro, va osservato che la conoscibilità ex officio di un contratto collettivo si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico o di un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, mentre nel primo caso il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio (che non vengono meno neppure nell'ipotesi di acquisizione giudiziale ex articolo 425 c.p.c., comma 4), nel secondo caso il giudice procede con mezzi propri, secondo il principio iura novit curia (così Cass. n.6394/2019). Il contratto collettivo nazionale di lavoro del pubblico impiego è quindi conoscibile ex officio dal giudice, il quale procede con mezzi propri, secondo il richiamato principio iura novit curia, al suo reperimento, a prescindere dall'iniziativa di parte, con la conseguenza che, in relazione ad una controversia riguardante lo svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego, una volta dedotte, dal lavoratore, le mansioni svolte, nonché il comparto ed il livello di inquadramento, è dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile al fine di verificare la fondatezza dell'assunto attoreo (cfr. Cass. n.7641/2022).
Osserva poi il Giudicante che l'espletata istruttoria ha confermato gli assunti di cui al ricorso relativi allo svolgimento di attività amministrativa da parte dell'attore nel periodo dedotto in ricorso
(da gennaio 2018 a giugno 2021), attività ben diversa da quella ascrivibile alla categoria contrattuale
A e al profilo professionale di commesso.
In particolare, la teste ha così dichiarato: “So che evadeva le pratiche Testimone_1
relative alle dialisi, con riferimento ai rimborsi ex art.26, acquisiva la documentazione per il rimborso, istruiva la pratica che poi veniva completata a con la liquidazione … Nel 2018 sicuramente già lo faceva”. CP_1
La teste ha poi chiarito che vi fu una variazione nelle mansioni svolte Testimone_2 dall'attore: “conosco il ricorrente dal 2009, quando entrò a far parte del nostro team come commesso e ci aiutava nella gestione della corrispondenza cartacea e portava fisicamente la corrispondenza. Il ricorrente fu poi spostato al terzo piano negli uffici del Centro Unico Liquidazioni Fatture, lui si occupava di pratiche relative ai rimborsi ex art. 26 e spese anticipate dagli utenti, si occupava anche della gestione dei dializzati e sostanzialmente predisponeva le pratiche per la liquidazione. Faceva la quantificazione mensile delle somme da liquidare e veniva preparata poi la determina di liquidazione e ho potuto verificare che in alcuni casi era riportato il suo nome come estensore … Il ricorrente aveva a disposizione il pc, aveva anche una mail aziendale”. In ordine ai tempi di espletamento delle richiamate mansioni la teste ha riferito che l'attore aveva svolto la predetta attività dal 2017 al 2020, mentre sul periodo successivo la teste non è stata in grado di riferire, in quanto era stata destinata ad altro settore lavorativo in conseguenza del Covid. Il teste ha poi riferito che l'attore “si occupava dei rimborsi per i dializzati e i Testimone_3
trapiantati, istruiva le pratiche dei rimborsi, so che era l'estensore delle relative determine ... credo che
l'attore abbia cominciato a occuparsi di questi rimborsi dal 2018 al 2019 e so che lo ha fatto fino al dicembre
2021”.
Il teste a, infine, riferito che: “ avorava nello stesso ufficio Testimone_4 Pt_1 di che mi diceva che era un suo validissimo collaboratore, si occupava dei rimborsi per i Pt_2 Pt_1 medici in intra moenia, del rimborso per i dializzati, pagava le fatture, faceva tutte le attività amministrative, sia per il Polo, che per il Distretto, si occupava sia dell'istruttoria sia della predisposizione delle determine…….Il ricorrente gestiva poi tutta l'archiviazione degli atti ammnistrativi, era un'operazione che faceva completamente il ricorrente. So che tanti colleghi si rivolgevano al ricorrente perché era molto bravo nella gestione dei sistemi informatici. So che il ricorrente affiancò che arrivò come Persona_1 collaboratore amministrativo, in sostituzione di Le circostanze che ho riferito le conosco sia perché me Pt_2 ne parlava sia per averle verificate io direttamente. I fatti riferiti si riferiscono al periodo dal Pt_2
2016/2017/2018, non so indicarlo con precisione”.
L'istruttoria espletata ha così confermato l'espletamento da parte dell'attore, nel periodo indicato in ricorso, di mansioni inerenti la gestione e la liquidazione delle pratiche di rimborso presentate dagli utenti della che effettuavano i trattamenti di dialisi. CP_2
L'effettuazione di questa attività comportava necessariamente il possesso di conoscenze tecniche e contabili, come si evince anche dalla relazione acquisita agli atti (doc. n.7 della produzione attorea), predisposta dall'ex responsabile ATTURI, dalla quale si evince che il ricorrente si occupava della predisposizione degli atti per la gestione e la liquidazione delle pratiche per i dializzati di cui si è detto, utilizzando programmi informatici da lui predisposti. Le testimonianze raccolte confermano poi, tutte, lo svolgimento da parte dell'attore dell'istruttoria relativa alle pratiche in questione.
Queste mansioni esorbitano sicuramente da quelle di mero commesso di categoria A formalmente assegnate al ricorrente e possono essere invece ricondotte al profilo professionale di assistente amministrativo, corrispondenti alla categoria C del CCNL di Comparto.
Si consideri che l'art.13 del CCNL del Comparto Sanità (all. n.9) prevede un sistema di classificazione articolato in quattro categorie: A, B, C e D.
Le categorie sono individuate mediante le declaratorie riportate nell'allegato 1, che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nella categoria stessa, corrispondenti a livelli omogenei di competenze/conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento delle relative mansioni.
I profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie e, all'interno della stessa categoria, possono anche essere collocati su livelli economici differenti, definiti come "super". I profili ivi collocati assumono la denominazione di "specializzato" o di "esperto". I compiti e le mansioni sono indicati a titolo esemplificativo nelle declaratorie di cui al predetto allegato 1.
Orbene, alla categoria C appartengono i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti. Appartengono, altresì, a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche e pratiche nonché esperienza professionale e specialistica maturata nel sottostante profilo unitamente a capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.
Il profilo dell'Assistente amministrativo individua, in particolare, il lavoratore che svolge mansioni amministrative-contabili complesse - anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario - quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca.
Quindi in base a quanto previsto dal richiamato CCNL Comparto Sanità le funzioni amministrative e contabili complesse svolte dall'attore ben possono essere ricondotte al profilo professionale della categoria C, sopra richiamato, avendo le stesse richiesto, sicuramente, l'ausilio di apparecchi informatici ed essendosi le stesse estrinsecate anche nella ricezione e nell'istruttoria di documenti, nonché in compiti di segreteria.
Tale attività fa sorgere in capo all'attore il diritto a percepire dalla convenuta la differenza CP_2
tra il trattamento economico riscosso - relativo all'inquadramento nell'inferiore categoria A del CCNL di comparto - e quello relativo all'inquadramento nella categoria C, per il periodo dedotto in ricorso, dal gennaio 2018 al giugno 2021. Tali differenze sono state quantificate dal nominato C.T.U. contabile nella non contestata misura di €.7.613,21 lordi, di cui €.7.109,15 lordi per differenze sulle retribuzioni ed €.504,06 per differenze su T.F.R., che costituiscono la naturale conseguenza delle differenze relative alle retribuzioni e che l'attore ha espressamente rivendicato in ricorso.
La conclusione alla quale si è giunti va confermata anche se è stato riconosciuto, nel caso di specie, lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica, quella della categoria C, non immediatamente superiore a quella di inquadramento formale, categoria A, essendo stato operato un riconoscimento cd. per saltum. Invero, anche in casi siffatti, in forza del disposto dell'art. 52, comma
5, D.Lgs. del 30 marzo 2001, n.165, spetta il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica (non immediatamente) superiore. Tale diritto non è condizionato alla legittimità dell'assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operativa del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art.36 Cost. (cfr. Cass.
n.5212/2023; conf. Cass. n.1496/2022).
Pertanto, deve essere disattesa la deduzione della convenuta che sollecita un'interpretazione della disciplina delle mansioni superiori svolte di fatto (art. 52, comma 5, del D.Lgs. n.165/2001), che limiti il riconoscimento delle differenze retributive al solo svolgimento delle mansioni immediatamente superiori.
Va poi evidenziato che l'attività svolta dall'attore non è riconducibile alla categoria
(ulteriormente) superiore D.
Si consideri che il richiamato CCNL stabilisce che appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale.
Appartengono altresì a questa categoria - nel livello economico D super (Ds) - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta.
Il profilo professionale richiamato in ricorso, poi, è quello del collaboratore amministrativo – professionale, che è colui che “svolge attività amministrative che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito;
collabora con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore amministrativo-professionale possono svolgersi - oltre che nel settore amministrativo - anche nei settori statistico, sociologico e legale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti nonché i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato”.
Orbene, dal semplice raffronto tra la declaratoria contrattuale e le mansioni di fatto svolte dal ricorrente emerge che nella specie difetta, in particolare, la prova del connotato dell'autonomia e responsabilità proprie della categoria D, in ordine alle più complesse attività svolte dall'attore. Si consideri, al riguardo, che i testi hanno sì parlato dell'espletamento da parte del ricorrente delle mansioni amministrative in precedenza richiamate, specificando però che le stesse venivano svolte dall'attore senza la piena autonomia e responsabilità richieste dalla categoria D.
Invero, la teste ha evidenziato che le pratiche di cui si occupava l'attore “passavano Tes_2
tutte in segreteria per la firma del direttore del distretto. Questa attività è stata svolta dal ricorrente col direttore dr.ssa la quale ha svolto questa attività dalla metà dell'anno 2017 alla metà dell'anno 2020 Per_2
… Il ricorrente lavorava con il sig. che era un collaboratore amministrativo responsabile Parte_2 dell'ufficio CULF di NA e il ricorrente collaborava con lui, su indicazioni del sig. che gli ha Pt_2 insegnato il lavoro perché il ricorrente era a digiuno di conoscenze amministrative”. Anche il teste ha riferito che le determine preparate dall'attore venivano controllate dal Tes_4 responsabile poi firmate dal Direttore di Distretto: “ lavorava nello stesso ufficio di Pt_2 Pt_1
che mi diceva che ra un suo validissimo collaboratore, si occupava dei rimborsi per i medici Pt_2 Pt_1 in intra moenia, del rimborso per i dializzati, pagava le fatture, faceva tutte le attività amministrative, sia per il Polo, che per il Distretto, si occupava sia dell'istruttoria sia della predisposizione delle determine. Atturi mi diceva sempre che l'attore era molto bravo a prepararlo anche a livello di formato. Le determine venivano poi controllate dal responsabile Atturi e poi firmate dal Direttore”.
Anche la teste sia pur dubitativamente, ha evidenziato che “non so dire se poi Tes_1
la sua attività venisse controllata da qualcun'altro, credo di sì, ma non posso essere precisa”. Analogamente il teste ha riferito che “all'epoca c'era il responsabile non so dire se fosse lui che Tes_5 Parte_2 controllava le determine preparate dall'attore”.
Va anche rigettata la domanda attorea volta ad accertare la avvenuta realizzazione, da parte del ricorrente, con l'applicazione software Microsoft Access, di un registro digitale a beneficio del servizio dell' resistente, ed il valore della stessa pari a €.
1.000 più I.V.A. per ogni anno di CP_1
suo utilizzo (2018-2021), con conseguente condanna della convenuta a corrispondergli la somma equivalente al valore dell'applicazione, pari ad euro €.
3.000 più IVA e/o altra somma ritenuta di giustizia.
La domanda non può essere accolta, per la sua genericità non avendo chiarito l'attore se le somme richieste costituiscono un compenso per aver pagato di sua tasca il programma Microsoft Access utilizzato per creare il registro digitale, pagamento rimasto in ogni caso indimostrato;
ovvero se le somme sono state richieste come compenso per aver realizzato con un software fornito dalla CP_2 il predetto registro, circostanza, anch'essa, non emersa in corso di causa e che – anche se provata – non avrebbe potuto portare alla liquidazione di alcun compenso aggiuntivo rispetto quello attribuito in correlazione con il riconoscimento delle mansioni superiori.
In definitiva, per le considerazioni che precedono, la causa va decisa nei termini precisati in dispositivo. Le spese di lite possono esser compensate tra le parti nei limiti di 1/3, stante il mancato accoglimento per intero delle domande attoree. La residua parte segue la prevalente soccombenza della e va quindi poste a carico di parte convenuta, nei limiti e nella misura precisata in CP_2 dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari dell'attore.
Anche le spese di C.T.U., liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza della convenuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
a) accerta e dichiara il diritto dell'attore alla corresponsione del trattamento retributivo previsto dal C.C.N.L. del Comparto Sanità per la categoria C in relazione alle superiori mansioni espletate nel periodo dal gennaio 2018 al giugno 2021 e, per l'effetto, condanna la convenuta a pagare le differenze retributive tra il trattamento economico percepito dal ricorrente e quello a lui dovuto, differenze quantificate in misura di €.7.613,21 lordi, di cui €.7.109,15 lordi per differenze sulle retribuzioni ed
€.504,06 per differenze su T.F.R., oltre interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei del credito e fino al saldo;
b) rigetta le altre domande attoree;
c) compensa tra le parti, nei limiti di 1/3, le spese di lite, condannando la convenuta a rifondere all'attore la residua parte, liquidata in €.1.805,65 per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore dei procuratori antistatari del ricorrente;
d) condanna la convenuta al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate in favore del Dott. Per_3
n €.480,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P., e in €.20,00 per spese.
[...]
Frosinone, 14.1.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi