Sentenza breve 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 04/06/2025, n. 10846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10846 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10846/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05825/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 5825 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Tommaso De Fusco, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p. t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
nei confronti
-OMISSIS-, controinteressata, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
dei seguenti atti: 1) la delibera di cui al verbale del Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento del Ministero dell’Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per gli Affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, datata 23 gennaio 2025 (e relativi allegati), nella parte in cui è stato disposto il conferimento al ricorrente dell’encomio (rif. pratica id. C.L.C. 2025-01-221E, seduta del 23 gennaio 2025), notificata il 27 febbraio 2025; 2) il verbale della seduta del Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento della seduta del 23 gennaio 2025, nella parte in cui, in riferimento agli esiti istruttori del procedimento n. 2025-01-221E, dispone e conclude “ Visti gli atti, ritenuto che la ricompensa richiesta sia adeguata alle capacità professionali evidenziate nell'attività in argomento ed ai risultati conseguiti delibera di accogliere la proposta di concedere l'encomio ai dipendenti segnalati ”; 3) i relativi esiti istruttori e, per quanto di ragione e lesivi dell’interesse del ricorrente, gli ulteriori eventuali verbali della medesima seduta, notificata il 27 febbraio 2025; 4) per quanto di ragione, il sommario processo verbale della seduta del Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento del 23.01.2025, notificato il 27.02.2025; 5) la nota dell’Ufficio delle ricompense n. 333/AGG/9016.3.73/prot.n.T-mipg-web 0004227, del 13.02.2025 (Id. C.L.C. 2025-01-221E seduta del 23 gennaio 2025), trasmessa, con i relativi allegati, per la notifica dalla Questura di Roma - Ufficio del personale con nota prot. n. 0059561 del 20.02.2025 (che del pari si impugna), e notificata al ricorrente il 27.02.2025, con cui il Ministero dell’Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli Affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato - Servizio Affari Generali - Divisione II - Ufficio per le ricompense, ha trasmesso i verbali e gli attestati del procedimento premiale in argomento; 6) l’attestato del Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza di concessione dell’Encomio solenne in favore dell’assistente capo -OMISSIS- -OMISSIS- (oggi sovrintendente), con la seguente motivazione: “ Evidenziando spiccate qualità professionali, espletava un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l'arresto di un pluripregiudicato egiziano e la denuncia in stato di libertà di un tunisino, responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Roma, 15 settembre 2018 ”; 7) la proposta del OR del 17.02.2024 di conferimento di Encomio, in relazione ad attività di polizia giudiziaria svolta in data 15 settembre 2017 a -OMISSIS- e della relativa scheda premiale “allegato C” datata 17.02.2024; 8) ogni ulteriore annesso provvedimento, ivi compreso, ed ove reso, il decreto del Capo della Polizia di conferimento dell’encomio; 9) per quanto di ragione e lesivo dell’interesse del ricorrente, ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all’accoglimento del presente ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - Il ricorrente, sovrintendente della Polizia di Stato, in servizio presso il Commissariato di -OMISSIS-, rivestendo, all’epoca dei fatti (anno 2017), la qualifica di Assistente capo della Polizia di Stato, arrestava un pluripregiudicato, evitando le conseguenze che lo scoppio di una bombola di gas avrebbe potuto, nell’occasione, provocare e sequestrando sostanze stupefacenti.
Il 15 settembre 2017, in località -OMISSIS- di -OMISSIS- (Rm), il ricorrente, con i colleghi pari grado -OMISSIS- e -OMISSIS-, nel corso di un servizio di prevenzione e repressione di reati, apprendeva da fonti confidenziali della sussistenza di un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti in via dei -OMISSIS-. Dava corso, con la propria unità operativa, a un servizio di osservazione in abiti civili, con autovettura di servizio a colori di serie e targa di copertura. Raccolti elementi investigativi tali da ritenere che presso un immobile fosse in atto l’illecita attività, effettuava una perquisizione domiciliare. In un monolocale, veniva trovato un giovane in possesso di sostanza stupefacente. A seguire, in un vicino appartamento, era identificato un altro soggetto di nazionalità egiziana il quale, preavvisato che si sarebbe dato corso alla perquisizione, con mossa fulminea, spingeva a terra la donna che era in sua compagnia e, afferrando un coltello da cucina, tagliava il tubo in gomma collegante la bombola ai fornelli, provocando una fuoriuscita di gas, quindi tentava di dar fuoco al gas con un accendino, minacciando a gran voce: “ Vi ammazzo tutti bastardi italiani, vi faccio vedere come muore un musulmano ”. Seguiva una violenta colluttazione. Il malvivente veniva immobilizzato e disarmato e l’area era messa in sicurezza. A seguito di perquisizione domiciliare, era rinvenuta e sequestrata sostanza stupefacente, nonché banconote di vario taglio, presunto provento dell'illecita attività.
Per tali fatti, il dirigente della Polizia di Stato presso il Commissariato di pubblica sicurezza di -OMISSIS-, con propria relazione scritta dell’11.12.2017, proponeva il ricorrente e i suoi colleghi per il conferimento della “ promozione per merito straordinario ” alla qualifica superiore (cioè a vice-sovrintendente). Dopo sette anni, il relativo procedimento veniva avviato, previa omologa proposta da parte del OR di Roma e parere del Consiglio per le ricompense, e concluso con il conferimento dell’encomio da parte del Capo della Polizia.
Il ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 22.04.2025 e depositato il 14.05.2025, per impugnare gli atti in epigrafe indicati. Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 66 e seguenti D.P.R. n. 782/1985; violazione e falsa applicazione degli artt. 72 e seguenti D.P.R. n. 335 del 24.04.1982; violazione del principio tempus regit actum , motivazione erronea, irragionevolezza, carenza di istruttoria, ingiustizia manifesta; eccesso di potere per violazione del principio dell’irretroattività delle leggi (art. 11 preleggi); violazione dell’art. 75, comma 3, D.P.R. n. 335/1982; 2) illegittimità propria e derivata dell’operato della Commissione per lodevole comportamento; carenza di motivazione, violazione del giusto procedimento, violazione dell’art. 72, comma 2, D.P.R. n. 782/1985; incompetenza, eccesso di potere.
Si costituisce l’Amministrazione intimata, pe resistere nel giudizio.
Con successiva memoria, il ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.
Nella camera di consiglio del 3 giugno 2025, sussistendone i presupposti e verbalizzatone il preavviso, la causa è trattenuta per la decisione di merito, con sentenza breve.
II – Il ricorso è infondato.
III – Le ricompense per merito di servizio in favore del personale della Polizia di Stato, sono disciplinate dal Titolo IX del D.P.R. 28 ottobre 1985 n. 782, il quale distingue tra due tipologie, ovvero le ricompense per meriti straordinari e speciali (quali la promozione per merito straordinario e l'encomio solenne) e le ricompense per lodevole comportamento (quali l'encomio, la lode, il premio in denaro e il compiacimento). In particolare, i requisiti per la concessione della " promozione per merito straordinario " differiscono in base al ruolo di appartenenza del personale proposto, come stabilito dagli artt. 71 e seguenti D.P.R. n. 335/19822.
Nello specifico, l'art. 72, stabilisce che: " la promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario agli assistenti e assistenti capo i quali, nell'esercizio delle loro funzioni abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionale capacità o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano conseguito eccezionali riconoscimenti in attività attinenti ai loro compiti, dando particolare prestigio all’Amministrazione della pubblica sicurezza ”.
I successivi artt. 75-bis e seguenti disciplinano la procedura per il conferimento delle ricompense, che si articola in tre fasi, delle quali una prima è propositiva ed è di competenza del OR della provincia in cui sono avvenuti i fatti segnalati o in cui presta servizio il personale interessato; una seconda fase consultiva è affidata a una Commissione istituita presso l'Ufficio per le ricompense e, da ultimo, è prevista una terza fase decisionale spettante al Capo della Polizia che può anche discostarsi dal parere espresso dalla Commissione, diversamente motivando la decisione.
Nessun rilievo è, invece, attribuito dalla vigente normativa alla proposta del capo-ufficio, sicché nel caso di specie, a nulla rileva che il dirigente della Polizia di Stato presso il Commissariato di pubblica sicurezza di -OMISSIS-, con propria relazione scritta dell’11.12.2017, abbia proposto il ricorrente per il conferimento della “ promozione per merito straordinario ” alla qualifica superiore, cioè alla qualifica di vice-sovrintendente (qualifica che, si badi, sarebbe inferiore a quella oggi ricoperta dal ricorrente, dal che discenderebbe anche un profilo di inammissibilità del gravame, per difetto di interesse).
IV - Ciò premesso, è evidente che l'Amministrazione è tenuta, sulla base dell’espressione di un potere di discrezionalità tecnica, a valutare la specificità della condotta posta in essere, quindi a ritenere se i comportamenti tipizzati dalla norma siano, o meno, rilevatori del possesso delle qualità professionali necessarie per assolvere validamente alle funzioni della qualifica superiore.
La promozione per merito straordinario si ricollega, non solo alla straordinaria rilevanza delle operazioni di servizio compiute, ma anche alla dimostrazione, da parte degli interessati, del possesso di risorse personali e professionali fuori del comune e assolutamente eccezionali e, ancora, al possesso delle “ qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore ”.
Nell’espressione del detto ampio potere discrezionale si è affermato che non possano rientrare nel merito straordinario tutti quei casi in cui il dipendente della Polizia di Stato, pur trovandosi in situazione di pericolo, compia atti che non esulano dai doveri d'istituto (cfr.: Cons. Stato, parere n. 416/98, emesso nell'adunanza della Sezione I A del 24.06.1998).
Si è inoltre chiarito che, in materia di concessione di ricompense, l'Amministrazione goda di un ampio potere discrezionale e che le relative valutazioni siano suscettibili di sindacato giurisdizionale, nei soli casi in cui si basino su un’inesatta rappresentazione dei fatti storici, ovvero risultino manifestamente irragionevoli (cfr.: Cons. Stato III, sentenza n. 3084/2015).
Va anche considerato che la ricompensa della promozione per meriti straordinario costituisce una fattispecie di carattere eccezionale, dato che comporta una deroga al principio del reclutamento a mezzo concorso (cfr.: T.a.r. Campania Napoli VI, sentenza n. 5163/2018 e T.a.r. Sicilia Palermo III, sentenza n. 579/2012).
Proprio alla luce della discrezionalità attribuita in materia dal legislatore deve ritenersi che non sussista a carico dell'Amministrazione un obbligo giuridico di fornire sul punto una motivazione più ampia (cfr.: Cons. Stato I, n. 1548/1989 e n. 417/1998), essendo sufficiente e adeguata l'indicazione, contenuta nel provvedimento impugnato, che l'operazione di polizia compiuta con il contributo del ricorrente integri gli estremi e riunisca i presupposti della fattispecie dell'encomio.
V - Applicando detti principi al caso in esame, ne risulta la legittimità del provvedimento impugnato.
L’Amministrazione ha attribuito al ricorrente l'encomio, per aver egregiamente compiuto l'operazione di polizia, anche a rischio della propria vita, ma non ha riconosciuto i presupposti della promozione alla qualifica superiore, in quanto gli atti compiuti rientravano, pur nell’assoluta meritevolezza dell’attività svolta, nell’espressione dei poteri e dei doveri d’ufficio.
Né il ricorrente ha fornito elementi concreti che possano far ritenere la decisione assunta in punto di ricompensa manifestamente irragionevole o ingiusta.
VI – Sotto diverso profilo, deve ritenersi che la sopravvenienza normativa di cui al d.lgs. n. 126/2018 (G.U. 02.11.20218 n. 255), laddove dispone, all'art. 2, comma 1 lettera n), la parziale modifica dell'art. 72, comma 1, D.P.R. n. 335/1982, con vigenza dal 17.11.2018, non abbia inciso in modo determinante sulla valutazione del merito straordinario del ricorrente, ai fini della ricompensa attribuita (encomio), poiché in entrambe le versioni della norma (quella previgente quella attuale) viene apprezzato come particolarmente meritevole il fatto di aver corso un “ grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica ”.
Ad ogni buon conto, la fattispecie cade interamente sotto la vigenza della nuova norma, poiché il procedimento è iniziato con la proposta del OR (non con la relazione del dirigente del Commissariato), sicché il principio tempus regit actum si riferisce all’applicabilità della norma al procedimento amministrativo, non al presupposto fattuale che vi ha dato origine.
È orientamento prevalente in giurisprudenza ritenere che “ nei procedimenti amministrativi la corretta applicazione del principio tempus regit actum comporta che la pubblica amministrazione deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, non potendo considerare l'assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell'atto che vi ha dato avvio. Ne consegue che la legittimità del provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato ad istanza di parte deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale… dovendo ogni atto del procedimento amministrativo essere regolato dalla legge del tempo in cui è emanato, in dipendenza della circostanza che lo jus superveniens reca sempre una diversa valutazione degli interessi pubblici ” (cfr.: Cons. Stato VII, 04.09.2024 n. 7422).
VII - Avuto riguardo al notevole ritardo impiegato dall’Amministrazione nell’avviare il procedimento e nel conferire la ricompensa, va considerato che il ricorrente non può dolersene, poiché era nella sua facoltà di sollecitare l’attività amministrativa, anche facendo uso dei mezzi di tutela verso l’inerzia della P.A., in particolare del ricorso avverso il silenzio. Sennonché, egli ha ritenuto di non avvalersene, accettando in tal modo di patire le conseguenze del ritardo.
VIII - In conclusione, l’infondatezza delle censure proposte consente di respingere il ricorso, mentre le spese di causa possono essere compensate tra le parti, in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata e della brevità del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge perché infondato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Dario Aragno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.