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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 03/07/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 420/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 420/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PROZZO ANGELO
ATTRICE
Contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MEDEA MICHELE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All' udienza del 04.03.2025, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositata in via telematica, che si richiamano interamente.
In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo
“svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n. 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU ( n. 64/15 ) .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A mezzo di atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi all' intestato Tribunale , Controparte_1 rappresentando che – a conclusione del procedimento ex art 670 cpc di cui al nrg 101/2024 instaurato nei confronti del detto convenuto – era stata emessa in data 04.04.2024 l' ordinanza con cui veniva disposto “ il sequestro giudiziario della trattrice agricola Fiat telaio 204348, come descritta nel libretto di cui al CP_2 doc. 6 di parte ricorrente “ veniva nominata “ la ricorrente, Parte_1
, custode della trattrice agricola di cui al superiore punto” , e veniva fissato
[...] il termine di sessanta giorni per l' introduzione del presente giudizio di merito.
Precisava la nella domanda che la predetta trattrice era stata da essa Parte_1 acquistata il 16.05.2018 e quindi in data successiva a quella dell' 08.05.2015 in cui essa ed il convenuto – suo ex coniuge – avevano adottato il regime della comunione dei beni , che il bene mobile in parola era rimasto nella disponibilità del dopo il deposito della sentenza di separazione personale – CP_1 avvenuto il 27.09.2023 – e che erano risultati vani i tentativi di essa attrice di rientrarne in possesso.
Aggiungeva poi l' attrice che in data 07.07.2009, e quindi prima dell' adozione del regime di separazione dei beni , aveva sottoscritto con un contratto CP_3 preliminare di compravendita di un terreno agricolo sito in San Martino in Pensilis alla Contrada Colle San Giovanni della superficie catastale complessiva di are 94,30, seminativo, in catasto al foglio 44, particelle 146 e 147, con l'impegno di redigere l'atto pubblico dopo che il promittente venditore avesse provveduto , entro il 31.12.2010, alla cancellazione della trascrizione di un pignoramento immobiliare eseguito il 20.02.2004, e che il prezzo della compravendita – stabilito in € 12000 – era stato interamente pagato al , e che nel testo del preliminare CP_3
(art. 2) si dichiarava: “il possesso ed il materiale godimento del terreno agricolo oggetto del presente contratto viene trasferito da oggi alla promittente acquirente in forza del presente atto, mentre la piena proprietà verrà trasferita alla promittente acquirente con l'atto pubblico che sarà redatto dal Notaio di Pt_2
Termoli e dalla data dell'atto in poi saranno a favore e carico della promittente acquirente le rendite e gli oneri relativi”.
Aggiungeva inoltre la che il contratto definitivo non veniva stipulato a Parte_1 causa dei vincoli gravanti sulla res immobiliare oggetto del preliminare, di cui comunque essa attrice era entrata in possesso e su cui aveva realizzato opere ed aveva lavorato con la trattrice a cui si è fatto riferimento in precedenza.
Sulla base di tali presupposti – e persistendo il divieto opposto dal a CP_1 rilasciare i terreni – , in sede di prosecuzione del Parte_3 presente giudizio a seguito del provvedimento reso nella fase cautelare, rassegnava le seguenti conclusioni:”1) Accertare e dichiarare che la sig.ra
è l'unica legittimata al possesso del terreno agricolo sito Parte_1 in San Martino in Pensilis alla Contrada Colle San Giovanni della superficie catastale complessiva di are 94,30, seminativo, formante un unico corpo, confinante con , , strada Colle S. Giovanni, salvo Persona_1 Persona_2 altri, in catasto al foglio 44, particelle 146 e 147; 2) per l'effetto condannare il
all'immediato rilascio del terreno agricolo oggetto di causa Controparte_1 con conseguente immissione nel possesso in favore della sig.ra Parte_1
; 3) Accertare e dichiarare che la sig.ra è l'unica
[...] Parte_1 proprietaria della trattrice agricola A4RM Fiat telaio 204348 – tg CH022634; 4) Condannare il convenuto alla rifusione in favore dell'attrice delle spese e delle competenze del presente giudizio e di quello cautelare”.
Si costituiva in giudizio a mezzo di comparsa di costituzione e Controparte_1 di risposta in cui evidenziava l' inammissibilità della domanda in quanto, “ al fine di ottenere il possesso dell'immobile a suo favore (ed il conseguente rilascio), l'attrice avrebbe dovuto agire in possessoria, provando sia il precedente possesso (del tutto insussistente per quanto si andrà ad illustrare nel prosieguo), sia la tempestività dell'azione nei termini di legge e non già utilizzare il merito del cautelare (sequestro), connotato da residualità, per ovviare alla carenza dei presupposti della tutela possessoria”. Rilevava inoltre il convenuto che la non aveva provato il precedente Parte_1 possesso dei beni per cui è causa e l' azione non era stata proposta entro l' anno dall' asserito spostamento, aggiungendo che l' azione che ci impegna avrebbe dovuto essere proposta nei confronti del promittente alienante del terreno –
– e non invece nei confronti di esso convenuto . Persona_3
Inoltre il eccepiva il difetto di legittimazione attiva della , in CP_1 Parte_1 quanto il contratto preliminare per l' acquisto del terreno sito in San Martino di Pensilis venne stipulato – quale promittente acquirente – da esso convenuto e non della ex coniuge , in data 07.07.2009, e quindi quando vigeva il regime di comunione dei beni.
E poi il contestava la conformità della copia del contratto prodotto ex CP_1 adverso all'originale in possesso di esso convenuto, in quanto recante “ un testo a nome di un soggetto diverso dai paciscenti e sottoscrittori dell'originale”, di cui peraltro evidenziava l' assenza di data certa.
Ed infine il convenuto precisava di avere provveduto personalmente al pagamento del corrispettivo pattuito con il per l' acquisto del terreno, che CP_3 venne intestato “fittiziamente” alla “ in ragione dei problemi economici Parte_1 del ”. CP_1
Sulla base delle argomentazioni appena compendiate Controparte_1 chiedeva al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:” 1) Ritenere e dichiarare la carenza dei presupposti di legge, per i motivi indicati al punto I e, per l'effetto, dichiarare inammissibili le domande attoree;
2) Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del convenuto sig. per i motivi Controparte_1 in narrativa e, per l'effetto, dichiarare la domanda improcedibile e/o inammissibile;
3) Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attrice
per i motivi in narrativa e, per l'effetto, dichiarare la Parte_1 domanda improcedibile e/o inammissibile. Nel merito: 4) Ritenere e dichiarare inammissibili, infondate in fatto ed in diritto, non provate e temerarie le domande e, per l'effetto, rigettarle integralmente. 5) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e di quello cautelare, inclusi oneri ed accessori di legge”.
Il procedimento veniva trattenuto per la decisione all' udienza del 04.04.2025, sulla base delle sole produzioni documentali.
In limine va esaminata – e disattesa siccome infondata – la difesa con cui la parte convenuta ha eccepito l' inammissibilità dell' azione intrapresa dalla in Parte_1 quanto costei avrebbe dovuto esperire il diverso rimedio della tutela possessoria. E' appena il caso di rilevare – sul punto – che la residualità attribuita dal convenuto all' azione ex art 670 cpc in realtà caratterizza la diversa azione cautelare prevista dall' art 700 cc e tale constatazione – in uno al fatto che la custodia ( oggetto tipico della domanda di sequestro ) non è ottenibile attraverso l' azione ex art 703 cc – evidenzia l' obiettiva differenza dei due procedimenti e la conseguente inesistenza del profilo di inammissibilità del primo invocato dalla parte convenuta.
Passando al merito della controversia va osservato che – in linea con la statuizione resa nella fase cautelare – la proprietà della trattrice deve essere riconosciuta alla , non essendo contestata dal convenuto e risultando – Parte_1 peraltro – dal certificato di proprietà prodotto in allegato al ricorso.
Va peraltro precisato che la detta trattrice è stata consegnata a Parte_1
in data 05.04.2024 ( si legga il verbale redatto dall' Ufifciale Giudiziario
[...] depositato dalla parte ricorrente in allegato domanda).
Per quel che concerne il terreno agricolo, vi è da dire che lo stesso risulta oggetto di due distinti contratti preliminari di vendita aventi il medesimo contenuto, entrambi sottoscritti dalle parti e portanti la data del 07.07.2009, di cui uno indicante quale promissario acquirente il ( all. n. 2 alla comparsa di CP_1 costituzione e di risposta ) e l' altro , invece , la ( all. n. 4 al ricorso ). Parte_1
Il contrasto tra i detti preliminari non risulta superato dal contratto definitivo prodotto dalla parte ricorrente ( all. n. 5 al ricorso ) con cui e CP_3 [...]
(nei preliminari compariva solo il primo) cedevano il terreno a Persona_4
e tanto in ragione del fatto che il detto negozio traslativo Parte_1 non risulta dotato della sottoscrizione del notaio rogante e di quella delle parti contraenti, e quindi non è dotato di alcuna efficacia probatoria.
Si deve quindi ritenere che non sia stata fornita la prova della conclusione del contratto definitivo e – conseguentemente – la pretesa vantata dalla sul Parte_1 terreno deve ritenersi fondata esclusivamente sul preliminare concluso tra la ed il . Parte_1 CP_3
E rileva sul punto lo scrivente giudice che il detto preliminare – anche a volerlo ritenere valido ed efficace nonostante sia contrastato da un contratto avente il medesimo oggetto stipulato dal e dal – non può essere ritenuto CP_1 CP_3 idoneo a considerare provato il possesso in capo all' attrice dei terreni che costituisce il presupposto per l' accoglimento della domanda di sequestro, e tanto sulla scorta di quella consolidata giurisprudenza secondo cui la conclusione del preliminare di vendita di immobile – anche nel caso in cui ad essa segua l' immissione in possesso – fa sorgere in capo al promissario acquirente
“solo una mera detenzione, che ancorché qualificata non può mai costituire valido esercizio di quella attività corrispondente all'esercizio della proprietà, in cui consiste, ex art. 1140 cc il vero e proprio possesso” ( cfr Cass II n. 25034/2015 conf nn. 10186/2019, 20539/2017).
La domanda di rilascio del terreno agricolo oggetto dei due distinti contratti di compravendita depositati dalle parti deve quindi – in difetto della prova in capo alla ricorrente sia del possesso idoneo a sorreggere tale richiesta, sia della proprietà della detta res immobiliare – essere rigettata.
Le spese di lite – sia quelle della fase cautelare, sia quelle del presente giudizio di merito – vengono interamente compensate tra le parti, atteso l' accoglimento di uno dei diversi capi in cui la domanda è stata articolata ed il rigetto di quelli ulteriori ( cfr Cass SS UU n. 32061/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così Parte_1 Controparte_1 decide , per le ragioni esposte in narrativa: dichiara l' ordinanza resa in data 04.04.2024 nel procedimento di cui al n.r.g. 101/2024 assorbita nella presente sentenza;
dichiara la ricorrente unica proprietaria della trattrice Parte_1 agricola A4RM Fiat telaio 204348 – tg CH022634; rigetta le ulteriori domande proposte da;
Parte_1
compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Larino, 26 giugno 2025
Il giudice
Dott. Riccardo De Mutiis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 420/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PROZZO ANGELO
ATTRICE
Contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MEDEA MICHELE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All' udienza del 04.03.2025, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositata in via telematica, che si richiamano interamente.
In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo
“svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n. 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU ( n. 64/15 ) .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A mezzo di atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi all' intestato Tribunale , Controparte_1 rappresentando che – a conclusione del procedimento ex art 670 cpc di cui al nrg 101/2024 instaurato nei confronti del detto convenuto – era stata emessa in data 04.04.2024 l' ordinanza con cui veniva disposto “ il sequestro giudiziario della trattrice agricola Fiat telaio 204348, come descritta nel libretto di cui al CP_2 doc. 6 di parte ricorrente “ veniva nominata “ la ricorrente, Parte_1
, custode della trattrice agricola di cui al superiore punto” , e veniva fissato
[...] il termine di sessanta giorni per l' introduzione del presente giudizio di merito.
Precisava la nella domanda che la predetta trattrice era stata da essa Parte_1 acquistata il 16.05.2018 e quindi in data successiva a quella dell' 08.05.2015 in cui essa ed il convenuto – suo ex coniuge – avevano adottato il regime della comunione dei beni , che il bene mobile in parola era rimasto nella disponibilità del dopo il deposito della sentenza di separazione personale – CP_1 avvenuto il 27.09.2023 – e che erano risultati vani i tentativi di essa attrice di rientrarne in possesso.
Aggiungeva poi l' attrice che in data 07.07.2009, e quindi prima dell' adozione del regime di separazione dei beni , aveva sottoscritto con un contratto CP_3 preliminare di compravendita di un terreno agricolo sito in San Martino in Pensilis alla Contrada Colle San Giovanni della superficie catastale complessiva di are 94,30, seminativo, in catasto al foglio 44, particelle 146 e 147, con l'impegno di redigere l'atto pubblico dopo che il promittente venditore avesse provveduto , entro il 31.12.2010, alla cancellazione della trascrizione di un pignoramento immobiliare eseguito il 20.02.2004, e che il prezzo della compravendita – stabilito in € 12000 – era stato interamente pagato al , e che nel testo del preliminare CP_3
(art. 2) si dichiarava: “il possesso ed il materiale godimento del terreno agricolo oggetto del presente contratto viene trasferito da oggi alla promittente acquirente in forza del presente atto, mentre la piena proprietà verrà trasferita alla promittente acquirente con l'atto pubblico che sarà redatto dal Notaio di Pt_2
Termoli e dalla data dell'atto in poi saranno a favore e carico della promittente acquirente le rendite e gli oneri relativi”.
Aggiungeva inoltre la che il contratto definitivo non veniva stipulato a Parte_1 causa dei vincoli gravanti sulla res immobiliare oggetto del preliminare, di cui comunque essa attrice era entrata in possesso e su cui aveva realizzato opere ed aveva lavorato con la trattrice a cui si è fatto riferimento in precedenza.
Sulla base di tali presupposti – e persistendo il divieto opposto dal a CP_1 rilasciare i terreni – , in sede di prosecuzione del Parte_3 presente giudizio a seguito del provvedimento reso nella fase cautelare, rassegnava le seguenti conclusioni:”1) Accertare e dichiarare che la sig.ra
è l'unica legittimata al possesso del terreno agricolo sito Parte_1 in San Martino in Pensilis alla Contrada Colle San Giovanni della superficie catastale complessiva di are 94,30, seminativo, formante un unico corpo, confinante con , , strada Colle S. Giovanni, salvo Persona_1 Persona_2 altri, in catasto al foglio 44, particelle 146 e 147; 2) per l'effetto condannare il
all'immediato rilascio del terreno agricolo oggetto di causa Controparte_1 con conseguente immissione nel possesso in favore della sig.ra Parte_1
; 3) Accertare e dichiarare che la sig.ra è l'unica
[...] Parte_1 proprietaria della trattrice agricola A4RM Fiat telaio 204348 – tg CH022634; 4) Condannare il convenuto alla rifusione in favore dell'attrice delle spese e delle competenze del presente giudizio e di quello cautelare”.
Si costituiva in giudizio a mezzo di comparsa di costituzione e Controparte_1 di risposta in cui evidenziava l' inammissibilità della domanda in quanto, “ al fine di ottenere il possesso dell'immobile a suo favore (ed il conseguente rilascio), l'attrice avrebbe dovuto agire in possessoria, provando sia il precedente possesso (del tutto insussistente per quanto si andrà ad illustrare nel prosieguo), sia la tempestività dell'azione nei termini di legge e non già utilizzare il merito del cautelare (sequestro), connotato da residualità, per ovviare alla carenza dei presupposti della tutela possessoria”. Rilevava inoltre il convenuto che la non aveva provato il precedente Parte_1 possesso dei beni per cui è causa e l' azione non era stata proposta entro l' anno dall' asserito spostamento, aggiungendo che l' azione che ci impegna avrebbe dovuto essere proposta nei confronti del promittente alienante del terreno –
– e non invece nei confronti di esso convenuto . Persona_3
Inoltre il eccepiva il difetto di legittimazione attiva della , in CP_1 Parte_1 quanto il contratto preliminare per l' acquisto del terreno sito in San Martino di Pensilis venne stipulato – quale promittente acquirente – da esso convenuto e non della ex coniuge , in data 07.07.2009, e quindi quando vigeva il regime di comunione dei beni.
E poi il contestava la conformità della copia del contratto prodotto ex CP_1 adverso all'originale in possesso di esso convenuto, in quanto recante “ un testo a nome di un soggetto diverso dai paciscenti e sottoscrittori dell'originale”, di cui peraltro evidenziava l' assenza di data certa.
Ed infine il convenuto precisava di avere provveduto personalmente al pagamento del corrispettivo pattuito con il per l' acquisto del terreno, che CP_3 venne intestato “fittiziamente” alla “ in ragione dei problemi economici Parte_1 del ”. CP_1
Sulla base delle argomentazioni appena compendiate Controparte_1 chiedeva al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:” 1) Ritenere e dichiarare la carenza dei presupposti di legge, per i motivi indicati al punto I e, per l'effetto, dichiarare inammissibili le domande attoree;
2) Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del convenuto sig. per i motivi Controparte_1 in narrativa e, per l'effetto, dichiarare la domanda improcedibile e/o inammissibile;
3) Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attrice
per i motivi in narrativa e, per l'effetto, dichiarare la Parte_1 domanda improcedibile e/o inammissibile. Nel merito: 4) Ritenere e dichiarare inammissibili, infondate in fatto ed in diritto, non provate e temerarie le domande e, per l'effetto, rigettarle integralmente. 5) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e di quello cautelare, inclusi oneri ed accessori di legge”.
Il procedimento veniva trattenuto per la decisione all' udienza del 04.04.2025, sulla base delle sole produzioni documentali.
In limine va esaminata – e disattesa siccome infondata – la difesa con cui la parte convenuta ha eccepito l' inammissibilità dell' azione intrapresa dalla in Parte_1 quanto costei avrebbe dovuto esperire il diverso rimedio della tutela possessoria. E' appena il caso di rilevare – sul punto – che la residualità attribuita dal convenuto all' azione ex art 670 cpc in realtà caratterizza la diversa azione cautelare prevista dall' art 700 cc e tale constatazione – in uno al fatto che la custodia ( oggetto tipico della domanda di sequestro ) non è ottenibile attraverso l' azione ex art 703 cc – evidenzia l' obiettiva differenza dei due procedimenti e la conseguente inesistenza del profilo di inammissibilità del primo invocato dalla parte convenuta.
Passando al merito della controversia va osservato che – in linea con la statuizione resa nella fase cautelare – la proprietà della trattrice deve essere riconosciuta alla , non essendo contestata dal convenuto e risultando – Parte_1 peraltro – dal certificato di proprietà prodotto in allegato al ricorso.
Va peraltro precisato che la detta trattrice è stata consegnata a Parte_1
in data 05.04.2024 ( si legga il verbale redatto dall' Ufifciale Giudiziario
[...] depositato dalla parte ricorrente in allegato domanda).
Per quel che concerne il terreno agricolo, vi è da dire che lo stesso risulta oggetto di due distinti contratti preliminari di vendita aventi il medesimo contenuto, entrambi sottoscritti dalle parti e portanti la data del 07.07.2009, di cui uno indicante quale promissario acquirente il ( all. n. 2 alla comparsa di CP_1 costituzione e di risposta ) e l' altro , invece , la ( all. n. 4 al ricorso ). Parte_1
Il contrasto tra i detti preliminari non risulta superato dal contratto definitivo prodotto dalla parte ricorrente ( all. n. 5 al ricorso ) con cui e CP_3 [...]
(nei preliminari compariva solo il primo) cedevano il terreno a Persona_4
e tanto in ragione del fatto che il detto negozio traslativo Parte_1 non risulta dotato della sottoscrizione del notaio rogante e di quella delle parti contraenti, e quindi non è dotato di alcuna efficacia probatoria.
Si deve quindi ritenere che non sia stata fornita la prova della conclusione del contratto definitivo e – conseguentemente – la pretesa vantata dalla sul Parte_1 terreno deve ritenersi fondata esclusivamente sul preliminare concluso tra la ed il . Parte_1 CP_3
E rileva sul punto lo scrivente giudice che il detto preliminare – anche a volerlo ritenere valido ed efficace nonostante sia contrastato da un contratto avente il medesimo oggetto stipulato dal e dal – non può essere ritenuto CP_1 CP_3 idoneo a considerare provato il possesso in capo all' attrice dei terreni che costituisce il presupposto per l' accoglimento della domanda di sequestro, e tanto sulla scorta di quella consolidata giurisprudenza secondo cui la conclusione del preliminare di vendita di immobile – anche nel caso in cui ad essa segua l' immissione in possesso – fa sorgere in capo al promissario acquirente
“solo una mera detenzione, che ancorché qualificata non può mai costituire valido esercizio di quella attività corrispondente all'esercizio della proprietà, in cui consiste, ex art. 1140 cc il vero e proprio possesso” ( cfr Cass II n. 25034/2015 conf nn. 10186/2019, 20539/2017).
La domanda di rilascio del terreno agricolo oggetto dei due distinti contratti di compravendita depositati dalle parti deve quindi – in difetto della prova in capo alla ricorrente sia del possesso idoneo a sorreggere tale richiesta, sia della proprietà della detta res immobiliare – essere rigettata.
Le spese di lite – sia quelle della fase cautelare, sia quelle del presente giudizio di merito – vengono interamente compensate tra le parti, atteso l' accoglimento di uno dei diversi capi in cui la domanda è stata articolata ed il rigetto di quelli ulteriori ( cfr Cass SS UU n. 32061/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così Parte_1 Controparte_1 decide , per le ragioni esposte in narrativa: dichiara l' ordinanza resa in data 04.04.2024 nel procedimento di cui al n.r.g. 101/2024 assorbita nella presente sentenza;
dichiara la ricorrente unica proprietaria della trattrice Parte_1 agricola A4RM Fiat telaio 204348 – tg CH022634; rigetta le ulteriori domande proposte da;
Parte_1
compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Larino, 26 giugno 2025
Il giudice
Dott. Riccardo De Mutiis