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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/04/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Sezione Fallimentare Ufficio di Venezia
Il Tribunale di Venezia, Sezione Fallimentare Ufficio di Venezia, composto dai magistrati
Dott. Silvia Bianchi Presidente
Dott. Ivana Morandin Giudice
Dott. Sara Pitinari Giudice relatore ed estensore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 94 - 1/2025 r.g. promosso da
ECOPOLIS SR IN LIQUIDAZIONE con sede in Campagna Lupia (VE) fraz. Lugo, via C.
Colombo n. 1, C.F., P.IVA e Iscrizione Registro Imprese di Venezia Rovigo n. 02797180276, REA
n. VE-241211, PEC ecopolissrl@pec.it, in persona del Liquidatore e Legale rappresentante, rag.
Giancarlo Gottardo (C.F. [...]) rappresentata e difesa dall'avv. Luigino Maria
Martellato;
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato dal debitore
ECOPOLIS SR IN LIQUIDAZIONE;
esaminata la documentazione allegata;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
rilevato che il debitore ha depositato solo in parte la documentazione di cui all'art.39 cci;
osservato, tuttavia, che, mentre nel procedimento unitario la stessa si palesa imprescindibile per l'accesso al concordato preventivo e al giudizio di omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale le carenze documentali non sono ostative all'accoglimento della richiesta dell'imprenditore quando, come nella specie, gli elementi acquisiti consentono di riscontrare la legittimazione del soggetto che agisce, la competenza del giudice adito, il superamento delle soglie previste per l'accesso alla procedura concorsuale e lo stato di insolvenza in cui versa l'imprenditore;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCI;
ritenuto che
ECOPOLIS SR IN LIQUIDAZIONE versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte;
osservato che un tanto è desumibile dal fatto che l'istante ha dichiarato di aver cessato la propria attività al 31.12.2023; rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI (si veda l'elenco dei creditori di cui al documento 15); ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di ECOPOLIS SR IN LIQUIDAZIONE con sede in Campagna Lupia (VE) fraz. Lugo, via C. Colombo n. 1, C.F., P.IVA e Iscrizione Registro
Imprese di Venezia Rovigo n. 02797180276, REA n. VE-241211, PEC ecopolissrl@pec.it, in persona del Liquidatore e Legale rappresentante, rag. Giancarlo Gottardo (C.F. [...]) rappresentata e difesa dall'avv. Luigino Maria Martellato;
nomina la dott.ssa Sara Pitinari Giudice Delegato per la procedura nomina la dott. NERIO DE BORTOLI curatore con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 17.9.2025 ad ore 11,00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Venezia, 16.4.2025
Il Giudice estensore
Sara Pitinari
Il Presidente
Silvia Bianchi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Sezione Fallimentare Ufficio di Venezia
Il Tribunale di Venezia, Sezione Fallimentare Ufficio di Venezia, composto dai magistrati
Dott. Silvia Bianchi Presidente
Dott. Ivana Morandin Giudice
Dott. Sara Pitinari Giudice relatore ed estensore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 94 - 1/2025 r.g. promosso da
ECOPOLIS SR IN LIQUIDAZIONE con sede in Campagna Lupia (VE) fraz. Lugo, via C.
Colombo n. 1, C.F., P.IVA e Iscrizione Registro Imprese di Venezia Rovigo n. 02797180276, REA
n. VE-241211, PEC ecopolissrl@pec.it, in persona del Liquidatore e Legale rappresentante, rag.
Giancarlo Gottardo (C.F. [...]) rappresentata e difesa dall'avv. Luigino Maria
Martellato;
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato dal debitore
ECOPOLIS SR IN LIQUIDAZIONE;
esaminata la documentazione allegata;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
rilevato che il debitore ha depositato solo in parte la documentazione di cui all'art.39 cci;
osservato, tuttavia, che, mentre nel procedimento unitario la stessa si palesa imprescindibile per l'accesso al concordato preventivo e al giudizio di omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale le carenze documentali non sono ostative all'accoglimento della richiesta dell'imprenditore quando, come nella specie, gli elementi acquisiti consentono di riscontrare la legittimazione del soggetto che agisce, la competenza del giudice adito, il superamento delle soglie previste per l'accesso alla procedura concorsuale e lo stato di insolvenza in cui versa l'imprenditore;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCI;
ritenuto che
ECOPOLIS SR IN LIQUIDAZIONE versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte;
osservato che un tanto è desumibile dal fatto che l'istante ha dichiarato di aver cessato la propria attività al 31.12.2023; rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI (si veda l'elenco dei creditori di cui al documento 15); ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di ECOPOLIS SR IN LIQUIDAZIONE con sede in Campagna Lupia (VE) fraz. Lugo, via C. Colombo n. 1, C.F., P.IVA e Iscrizione Registro
Imprese di Venezia Rovigo n. 02797180276, REA n. VE-241211, PEC ecopolissrl@pec.it, in persona del Liquidatore e Legale rappresentante, rag. Giancarlo Gottardo (C.F. [...]) rappresentata e difesa dall'avv. Luigino Maria Martellato;
nomina la dott.ssa Sara Pitinari Giudice Delegato per la procedura nomina la dott. NERIO DE BORTOLI curatore con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 17.9.2025 ad ore 11,00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Venezia, 16.4.2025
Il Giudice estensore
Sara Pitinari
Il Presidente
Silvia Bianchi