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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/04/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 17 aprile 2025, svolta dinnanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, nella causa civile iscritta al n. 1454/2020 R.G.A.C., di opposizione al decreto ingiuntivo n. 324 depositato in data 1 settembre 2020, promossa da
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), in proprio e nella qualità di Legale rappresentante C.F._1 pro tempore della citata società elettivamente domiciliati in S. Parte_1
Agata Militello, via Enna n. 2, presso lo studio dell'avv. Massimo Miracola che li rappresenta e difende (PEC: fax: Email_1
0941/722667),
(C.F.: ), Parte_3 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Santina Lattuca (fax 0922/814112; PEC:
, elettivamente domiciliata in S. Agata Email_2
Militello, via Enna n. 2, presso lo studio dell'avv. Massimo Miracola, attori in opposizione, contro in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F., Controparte_1
P. IVA.: ), la in persona del legale P.IVA_2 Controparte_2 rappresentante pro tempore dott. (C.F., P. IVA e Iscrizione CP_3 nel Registro delle Imprese di Roma n. ), quale mandataria con P.IVA_3 rappresentanza in forza di procura autenticata nella firma per atto del Notaio
di Pordenone del 21/09/2016 (Rep. n.293287 – Racc. Persona_1
n.28262 fasc., registrato a Pordenone il 23/09/2016 al n.9915 serie 1T –) di in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore (C.F., P. IVA: iscritta al n.31816 P.IVA_4 dell'Elenco Generale degli Intermediari Finanziari di cui all'art. 107 T.U.B.), quest'ultima, a propria volta, mandataria con rappresentanza di CP_1 giusta procura autenticata nella firma per atto a rogito del Notaio
[...]
di Pordenone del 21/09/2016 (Rep. n.293285 Rep. - Racc. Per_1
n.28260, registrato a Pordenone il 23/09/2016 al n. 9916 serie 1T –), elettivamente domiciliata in Catania, via Vittorio Emanuele Orlando n. 56, presso lo studio dell'avv. Tito Monterosso che la rappresenta e difende (fax: n.095/532722; indirizzo di posta elettronica certificata:
, Email_3 convenuta in opposizione, avente ad oggetto: contratti bancari;
sono presenti l'avv. Antonino Araca in sostituzione dell'avv. Massimo Miracola e dell'avv. Santina Lattuca e l'avv. Francesco Balleta in sostituzione dell'avv. Tito Monterosso. I procuratori precisano le conclusioni e, su invito del giudice, discutono la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., riportandosi alle rispettive domande anche istruttorie, difese ed eccezioni formulate in atti di causa e, in particolare, nelle note conclusive. L'avv. Araca contesta la comparsa conclusionale in quanto tardiva e infondata.
L'avv. Balletta contesta la tesi avversaria secondo cui il c.t.u. avrebbe confermato che il rapporto di conto corrente n. 1614 è la prosecuzione del rapporto di conto corrente n. 145759 dedotto in giudizio da controparte.
Vero è il contrario ossia che il consulente officiato (pag. 11 della c.t.u.) abbia riconosciuto la distinzione tra i due rapporti. All'esito della discussione, il giudice, dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 12 ottobre 2020, la Parte_1 [...]
e hanno proposto opposizione Pt_2 Parte_3 avverso il decreto ingiuntivo notificato in data 2 settembre 2020 con il quale era stato ingiunto nei loro confronti il pagamento della complessiva somma di euro 103.057,36, di cui: euro 89.870,53 per saldo di c/c n. 1614 ed euro
13.186,83 per esposizione debitoria derivante dal mutuo chirografario del
23/5/2011, entrambi rapporti intrattenuti con la fusa Controparte_5 per incorporazione nel Banco Popolare Società Cooperativa, oltre interessi e spese.
Gli attori hanno eccepito: la carenza di legittimazione attiva di CP_1
l'insussistenza di un diritto di credito per indeterminatezza del credito
[...] ingiunto;
la violazione e falsa applicazione della capitalizzazione trimestrale;
la nullità parziale dei contratti di c/c per giorni valuta fittizi;
la violazione della L.108/96; l'illegittimità dello jus variandi;
l'illegittimità delle c.m.s.; la nullità del mutuo per violazione della normativa antitrust;
l'indeterminatezza del mutuo per mancanza di causa;
la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust. Hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo con accertamento dell'inesistenza del credito ingiunto, nonché la ripetizione delle somme versate in eccedenza alla Banca opposta, nonché la declaratoria di nullità del mutuo e dei contratti di fideiussione, ovvero, in subordine, la riduzione delle somme ingiunte, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di risposta depositata in data 27 aprile 2021, si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione, delle domande ed Controparte_1 eccezioni ivi formulate.
Con ordinanza del 4 giugno 2021, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con assegnazione di termine per l'avvio della mediazione. Successivamente, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. ed espletata la c.t.u., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione. All'udienza odierna, la causa viene decisa. La convenuta ha eccepito l'inesistenza della notifica dell'opposizione con riferimento alla posizione di . Parte_3
L'eccezione, anche mutando un eventuale diverso intendimento espresso in precedenti provvedimenti interlocutori, sempre revocabili dal giudice in sentenza, appare infondata. L'atto di opposizione era unico ed è stato notificato dall'avv. Miracola, il quale non solo era difensore della società e del ma anche Parte_1 Pt_2 domiciliatario dell'avv. Lattuca e della come si può evincere Parte_3 dalla procura rilasciata a quest'ultima, versata in atti ed allegata alla notifica telematica eseguita all'opposta. A tale proposito, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che “la notificazione eseguita dal domiciliatario non può essere qualificata inesistente. Secondo la delimitazione della categoria posta in essere dalle sezioni unite con la pronuncia n. 14916 del 2016, la notificazione è infatti inesistente, "oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità". La notificazione eseguita dal domiciliatario non va neppure qualificata nulla. Convince il rilievo, proprio del terzo orientamento, secondo cui l'art. 1 della L. n. 53 del 1994, là dove consente "l'esecuzione della notifica diretta all'avvocato munito di procura, non esclude espressamente la delegabilità di tale atto ad altro professionista, sicché in virtù del generale principio secondo cui gli atti non delegabili sono solo quelli espressamente previsti dalla legge, anche
l'esecuzione della notifica ai sensi della L. n. 53 del 1994 può essere delegata a un domiciliatario, a condizione che il delegante sia munito di procura, e tanto lui quanto il delegato siano autorizzati dall'ordine degli avvocati".
Nel caso in esame, pertanto, la notificazione, lungi dall'essere inesistente, non era neppure nulla (vizio che sarebbe stato comunque sanato a seguito della costituzione dell'opposto), ma ritualmente effettuata” (cfr. Cass., 12/09/2023, n. 26356).
Nel caso in esame, la società opposta si è regolarmente costituita, sicché l'eccezione va rigettata, in quanto la notifica può considerarsi, al più, nulla, con superamento di tale eventuale invalidità per la costituzione dell'opposta la quale si è difesa nel merito.
Ciò posto, gli attori hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva della per mancata prova della cessione del credito. Controparte_1
L'eccezione, rivedendo eventuali orientamenti contrari espressi in provvedimenti interlocutori sempre modificabili e tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale in materia nelle more del giudizio, appare fondata.
In primo luogo, occorre riqualificare tale eccezione come eccezione di difetto di titolarità del credito.
L'eccezione di difetto di titolarità attiva del diritto controverso non attiene alla carenza di legittimazione attiva, bensì al merito della controversia, con la conseguenza che il giudice, qualora abbia così correttamente riqualificato l'eccezione sollevata dalla parte, è tenuto a delibare nel merito la relativa questione (Cass., n. 32814/2023).
Ciò posto, il credito ingiunto deriverebbe da rapporti intrattenuti dagli opponenti con la fusa per incorporazione nel Controparte_6
Banco Popolare Società Cooperativa.
La si è qualificata come cessionaria del credito, ai sensi e per gli CP_1 effetti degli artt.1 e 4 L. 130/99 e dell'art.58 T.U.B.. La società opposta, al fine di comprovare la titolarità dei rapporti controversi, ha prodotto in giudizio: lo stralcio del contratto di cessione, dal quale non si evince il trasferimento dei rapporti dedotti in giudizio, non risultando quali sono stati i crediti ceduti, nemmeno per classe o categoria;
la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell'avviso di cessione in blocco che rimanda ad un allegato non presente in atti;
l'iscrizione alla camera di commercio dell'avvenuta cessione in blocco;
una dichiarazione che sarebbe stata resa da Banco BPM, in data postuma alla cessione, il 14 aprile 2021, a firma di tale qualificatosi quale mero “procuratore” del Persona_2
Banco BPM s.p.a..
Gli attori hanno espressamente contestato, sin dall'atto di opposizione, l'esistenza della cessione e dell'inclusione in essa del credito ingiunto con la seguente deduzione: “Non risulta, infatti, che il presunto credito oggetto di causa sia stato trasferito alla società opposta ovvero che sia rientrato tra quelli oggetto di cessione” (v. atto di citazione, pag. 6). La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia dell'avvenuta cessione da parte della società cessionaria, di cui al comma 2 dell'articolo
58 TUB, rileva quale notificazione della cessione ex art. 1264 c.c. al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed
è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito, non costituendo di per sé prova della cessione. Diversamente si finirebbe infatti “per confondere il requisito della “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata dal debitore ceduto (Cass. n. 17944/2023; Cass., n. 5190/2025). Del resto, l'art. 58 TUB assolve alla funzione di agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, sul piano della pubblicità e dell'opponibilità dei trasferimenti in quanto interessanti vasti portafogli di crediti, dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
nessuna deroga
è invece prevista quanto alla prova necessaria per dimostrare l'esistenza del contratto di cessione, che dovrà dunque essere comunque fornita per procedere alla riscossione del credito. Peraltro, considerato che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, il cessionario potrà avvalersi di elementi indiziari. Nel caso in esame, tuttavia, a fronte della contestazione circa l'esistenza della cessione e dell'inclusione del credito in essa, non può ritenersi dimostrata la titolarità dell'opposta con riferimento ai rapporti controversi. In ordine alla valenza probatoria da riconoscere alla pubblicazione su
Gazzetta Ufficiale della cessione dei crediti in blocco, si evidenzia che la funzione di detta pubblicazione è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., ai fini quindi dell'efficacia dell'atto, ma non è di per sé prova della cessione medesima che deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto (cfr., in tal senso, Cass. n. 22268/2018; Cass. n. 22151/2019; Cass. n. 5617/2020; e Cass.
5.11.2020 n. 24798). Ciò anche perché incombe a colui che “si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria” ai sensi dell'art. 58 TUB l'onere puntuale di “fornire la prova documentale della propria legittimazione con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (cfr. Cass., 2 marzo 2016, n. 4116 richiamata da Cass. n. 5167/2020; e Cass.
5.11.2020 n.
24798).
È stato, dunque, confermato, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato.
Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione (v. atto di citazione in opposizione, ove gli attori hanno messo in discussione la stessa esistenza della fattispecie traslativa, oltre che l'inclusione del credito nell'operazione di cartolarizzazione).
In questo caso, il contratto di cessione deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco (così, Cass., n. 17994/2023, cit.).
Peraltro, la prova presuntiva di tale cessione può essere fornita nel caso in cui l'avviso di cessione sia stato pubblicato su iniziativa anche della cedente, da sola ovvero unitamente alla cessionaria.
Nella specie, tuttavia, unitamente al fascicolo telematico è stato prodotto un avviso di cessione pubblicato su iniziativa della sola con indicazione CP_1 generica dei crediti. Tale avviso risulta pubblicato unicamente su iniziativa dell'opposta e non anche dell'originaria creditrice. In ogni caso, è generico nell'individuazione dei crediti ceduti in blocco: “i crediti di titolarità di ciascuna Cedente classificati a "sofferenza" individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al Contratto di Cessione (collettivamente, i "Crediti")”. Pertanto, in via generale, ove, come nella specie, ci sia contestazione circa l'effettivo trasferimento del credito, non è sufficiente, ai fini della prova, la pubblicazione dell'avviso della cessione sulla G.U., avvenuta su iniziativa della cessionaria. Infatti, tale documento è atto equipollente alla notifica della cessione ma, in caso di contestazione, non è sufficiente a fornire la prova della cessione stessa, quale fattispecie traslativa del credito.
Parimenti, non rileva lo stralcio del contratto di cessione prodotto nella lingua inglese, il quale non contiene la descrizione dei crediti ceduti, nemmeno per classe o categoria. Inoltre, risulta carente del richiamato allegato contenente l'identificazione dei crediti ceduti. Né tale prova può essere derivata, neanche in via presuntiva, dalla dichiarazione allegata dalla convenuta alla comparsa di risposta (doc. 17) che contiene il riferimento a numeri identificativi non specificamente riconducibili ai rapporti contrattuali oggetto di causa. Tale dichiarazione, infatti, come eccepito dagli attori, non può essere qualificata come dichiarazione promanante dalla cedente, in quanto non risulta firmata dal legale rappresentante della società, ma da soggetto, genericamente indicato come procuratore senza spendita di rappresentanza, estraneo al processo, i cui poteri non vengono neanche specificati e costituisce documento formato al di fuori del contraddittorio delle parti non coevo al presunto contratto di cessione non notificato al debitore, sicché non
è idoneo alla prova pretesa.
Priva di efficacia probatoria appare, dunque, la dichiarazione, datata 14 aprile 2021, resa da tale qualificatosi quale mero Persona_2
“procuratore” del Banco BPM S.p.A., in quanto oltre ad essere postuma alla cessione, non può considerarsi idonea a sorreggere la prova dell'avvenuta cessione sotto diversi profili, e segnatamente: la dichiarazione risulta sottoscritta da soggetto privo di poteri e che non spende la qualità esercitata, tranne che per un generico “procuratore”, senza che sia stata allegata alcuna procura;
la dichiarazione non può considerarsi equipollente alla cessione né può sostituire la stessa in quanto priva dei requisiti formali e sostanziali.
A tale proposito, in giurisprudenza (cfr. Trib. Milano, 30.04.2024 n. 4630)
è stato evidenziato che la dichiarazione della cedente, non può ritenersi idonea a provare l'inclusione, nel contratto di cessione, del credito ceduto, in quanto: non si tratta di una confessione: la cedente, se tale dichiarazione fosse efficace, non ne trarrebbe alcun nocumento processuale, non essendo neppure parte;
deve qualificarsi come una testimonianza scritta, come tale inammissibile, sia da un punto di vista formale, sia ai sensi dell'art. 2721
c.c..
In ogni caso, nella specie, tale dichiarazione non contiene una chiara identificazione dei rapporti controversi, con conseguente incertezza in ordine all'inclusione del credito oggetto di causa nella cessione. In ragione delle superiori considerazioni, non risulta fornita la prova della titolarità dei rapporti controversi in capo alla convenuta opposta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto delle domande della convenuta. Da quanto precede, atteso l'accoglimento dell'eccezione preliminare di merito proposta dagli attori, le altre domande svolte dagli attori vanno considerate, naturalmente, subordinate all'eventuale rigetto della superiore eccezione. Invero, una volta accolta l'eccezione preliminare di difetto di titolarità dei rapporti controversi, le altre domande, da intendersi svolte in via subordinata, non potrebbero neanche essere esaminate nei confronti di un soggetto in capo al quale non è risultata la titolarità dei rapporti. L'assorbimento di una domanda in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre quello in senso improprio è ravvisabile quando la decisione assorbente, come nella specie, esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (Cass., n. 2193/2020;
Cass., n. 28995/2018; Cass., n. 28995/2013).
Le spese di lite, ivi comprese le spese di c.t.u., seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (con istruttoria, valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, parametri minimi attesa la serialità della questione preliminare esaminata, con unica liquidazione per tutti gli attori attesa l'unicità degli atti e l'identità delle difese svolte).
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1454/2020 R.G.A.C., di opposizione al decreto ingiuntivo n. 324 depositato in data 1 settembre 2020, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo con rigetto delle domande dell'opposta per carenza di prova della titolarità attiva dei rapporti controversi;
- dichiara assorbita ogni altra domanda;
- condanna la convenuta al pagamento in favore degli attori delle spese di lite che si liquidano in euro 406,50 per esborsi ed euro 7.052,00 per compensi oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge se dovute. Pone le spese di c.t.u., liquidate sepratamente, a carico della convenuta soccombente.
Patti, 17 aprile 2025
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 17 aprile 2025, svolta dinnanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, nella causa civile iscritta al n. 1454/2020 R.G.A.C., di opposizione al decreto ingiuntivo n. 324 depositato in data 1 settembre 2020, promossa da
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), in proprio e nella qualità di Legale rappresentante C.F._1 pro tempore della citata società elettivamente domiciliati in S. Parte_1
Agata Militello, via Enna n. 2, presso lo studio dell'avv. Massimo Miracola che li rappresenta e difende (PEC: fax: Email_1
0941/722667),
(C.F.: ), Parte_3 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Santina Lattuca (fax 0922/814112; PEC:
, elettivamente domiciliata in S. Agata Email_2
Militello, via Enna n. 2, presso lo studio dell'avv. Massimo Miracola, attori in opposizione, contro in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F., Controparte_1
P. IVA.: ), la in persona del legale P.IVA_2 Controparte_2 rappresentante pro tempore dott. (C.F., P. IVA e Iscrizione CP_3 nel Registro delle Imprese di Roma n. ), quale mandataria con P.IVA_3 rappresentanza in forza di procura autenticata nella firma per atto del Notaio
di Pordenone del 21/09/2016 (Rep. n.293287 – Racc. Persona_1
n.28262 fasc., registrato a Pordenone il 23/09/2016 al n.9915 serie 1T –) di in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore (C.F., P. IVA: iscritta al n.31816 P.IVA_4 dell'Elenco Generale degli Intermediari Finanziari di cui all'art. 107 T.U.B.), quest'ultima, a propria volta, mandataria con rappresentanza di CP_1 giusta procura autenticata nella firma per atto a rogito del Notaio
[...]
di Pordenone del 21/09/2016 (Rep. n.293285 Rep. - Racc. Per_1
n.28260, registrato a Pordenone il 23/09/2016 al n. 9916 serie 1T –), elettivamente domiciliata in Catania, via Vittorio Emanuele Orlando n. 56, presso lo studio dell'avv. Tito Monterosso che la rappresenta e difende (fax: n.095/532722; indirizzo di posta elettronica certificata:
, Email_3 convenuta in opposizione, avente ad oggetto: contratti bancari;
sono presenti l'avv. Antonino Araca in sostituzione dell'avv. Massimo Miracola e dell'avv. Santina Lattuca e l'avv. Francesco Balleta in sostituzione dell'avv. Tito Monterosso. I procuratori precisano le conclusioni e, su invito del giudice, discutono la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., riportandosi alle rispettive domande anche istruttorie, difese ed eccezioni formulate in atti di causa e, in particolare, nelle note conclusive. L'avv. Araca contesta la comparsa conclusionale in quanto tardiva e infondata.
L'avv. Balletta contesta la tesi avversaria secondo cui il c.t.u. avrebbe confermato che il rapporto di conto corrente n. 1614 è la prosecuzione del rapporto di conto corrente n. 145759 dedotto in giudizio da controparte.
Vero è il contrario ossia che il consulente officiato (pag. 11 della c.t.u.) abbia riconosciuto la distinzione tra i due rapporti. All'esito della discussione, il giudice, dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 12 ottobre 2020, la Parte_1 [...]
e hanno proposto opposizione Pt_2 Parte_3 avverso il decreto ingiuntivo notificato in data 2 settembre 2020 con il quale era stato ingiunto nei loro confronti il pagamento della complessiva somma di euro 103.057,36, di cui: euro 89.870,53 per saldo di c/c n. 1614 ed euro
13.186,83 per esposizione debitoria derivante dal mutuo chirografario del
23/5/2011, entrambi rapporti intrattenuti con la fusa Controparte_5 per incorporazione nel Banco Popolare Società Cooperativa, oltre interessi e spese.
Gli attori hanno eccepito: la carenza di legittimazione attiva di CP_1
l'insussistenza di un diritto di credito per indeterminatezza del credito
[...] ingiunto;
la violazione e falsa applicazione della capitalizzazione trimestrale;
la nullità parziale dei contratti di c/c per giorni valuta fittizi;
la violazione della L.108/96; l'illegittimità dello jus variandi;
l'illegittimità delle c.m.s.; la nullità del mutuo per violazione della normativa antitrust;
l'indeterminatezza del mutuo per mancanza di causa;
la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust. Hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo con accertamento dell'inesistenza del credito ingiunto, nonché la ripetizione delle somme versate in eccedenza alla Banca opposta, nonché la declaratoria di nullità del mutuo e dei contratti di fideiussione, ovvero, in subordine, la riduzione delle somme ingiunte, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di risposta depositata in data 27 aprile 2021, si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione, delle domande ed Controparte_1 eccezioni ivi formulate.
Con ordinanza del 4 giugno 2021, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con assegnazione di termine per l'avvio della mediazione. Successivamente, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. ed espletata la c.t.u., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione. All'udienza odierna, la causa viene decisa. La convenuta ha eccepito l'inesistenza della notifica dell'opposizione con riferimento alla posizione di . Parte_3
L'eccezione, anche mutando un eventuale diverso intendimento espresso in precedenti provvedimenti interlocutori, sempre revocabili dal giudice in sentenza, appare infondata. L'atto di opposizione era unico ed è stato notificato dall'avv. Miracola, il quale non solo era difensore della società e del ma anche Parte_1 Pt_2 domiciliatario dell'avv. Lattuca e della come si può evincere Parte_3 dalla procura rilasciata a quest'ultima, versata in atti ed allegata alla notifica telematica eseguita all'opposta. A tale proposito, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che “la notificazione eseguita dal domiciliatario non può essere qualificata inesistente. Secondo la delimitazione della categoria posta in essere dalle sezioni unite con la pronuncia n. 14916 del 2016, la notificazione è infatti inesistente, "oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità". La notificazione eseguita dal domiciliatario non va neppure qualificata nulla. Convince il rilievo, proprio del terzo orientamento, secondo cui l'art. 1 della L. n. 53 del 1994, là dove consente "l'esecuzione della notifica diretta all'avvocato munito di procura, non esclude espressamente la delegabilità di tale atto ad altro professionista, sicché in virtù del generale principio secondo cui gli atti non delegabili sono solo quelli espressamente previsti dalla legge, anche
l'esecuzione della notifica ai sensi della L. n. 53 del 1994 può essere delegata a un domiciliatario, a condizione che il delegante sia munito di procura, e tanto lui quanto il delegato siano autorizzati dall'ordine degli avvocati".
Nel caso in esame, pertanto, la notificazione, lungi dall'essere inesistente, non era neppure nulla (vizio che sarebbe stato comunque sanato a seguito della costituzione dell'opposto), ma ritualmente effettuata” (cfr. Cass., 12/09/2023, n. 26356).
Nel caso in esame, la società opposta si è regolarmente costituita, sicché l'eccezione va rigettata, in quanto la notifica può considerarsi, al più, nulla, con superamento di tale eventuale invalidità per la costituzione dell'opposta la quale si è difesa nel merito.
Ciò posto, gli attori hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva della per mancata prova della cessione del credito. Controparte_1
L'eccezione, rivedendo eventuali orientamenti contrari espressi in provvedimenti interlocutori sempre modificabili e tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale in materia nelle more del giudizio, appare fondata.
In primo luogo, occorre riqualificare tale eccezione come eccezione di difetto di titolarità del credito.
L'eccezione di difetto di titolarità attiva del diritto controverso non attiene alla carenza di legittimazione attiva, bensì al merito della controversia, con la conseguenza che il giudice, qualora abbia così correttamente riqualificato l'eccezione sollevata dalla parte, è tenuto a delibare nel merito la relativa questione (Cass., n. 32814/2023).
Ciò posto, il credito ingiunto deriverebbe da rapporti intrattenuti dagli opponenti con la fusa per incorporazione nel Controparte_6
Banco Popolare Società Cooperativa.
La si è qualificata come cessionaria del credito, ai sensi e per gli CP_1 effetti degli artt.1 e 4 L. 130/99 e dell'art.58 T.U.B.. La società opposta, al fine di comprovare la titolarità dei rapporti controversi, ha prodotto in giudizio: lo stralcio del contratto di cessione, dal quale non si evince il trasferimento dei rapporti dedotti in giudizio, non risultando quali sono stati i crediti ceduti, nemmeno per classe o categoria;
la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell'avviso di cessione in blocco che rimanda ad un allegato non presente in atti;
l'iscrizione alla camera di commercio dell'avvenuta cessione in blocco;
una dichiarazione che sarebbe stata resa da Banco BPM, in data postuma alla cessione, il 14 aprile 2021, a firma di tale qualificatosi quale mero “procuratore” del Persona_2
Banco BPM s.p.a..
Gli attori hanno espressamente contestato, sin dall'atto di opposizione, l'esistenza della cessione e dell'inclusione in essa del credito ingiunto con la seguente deduzione: “Non risulta, infatti, che il presunto credito oggetto di causa sia stato trasferito alla società opposta ovvero che sia rientrato tra quelli oggetto di cessione” (v. atto di citazione, pag. 6). La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia dell'avvenuta cessione da parte della società cessionaria, di cui al comma 2 dell'articolo
58 TUB, rileva quale notificazione della cessione ex art. 1264 c.c. al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed
è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito, non costituendo di per sé prova della cessione. Diversamente si finirebbe infatti “per confondere il requisito della “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata dal debitore ceduto (Cass. n. 17944/2023; Cass., n. 5190/2025). Del resto, l'art. 58 TUB assolve alla funzione di agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, sul piano della pubblicità e dell'opponibilità dei trasferimenti in quanto interessanti vasti portafogli di crediti, dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
nessuna deroga
è invece prevista quanto alla prova necessaria per dimostrare l'esistenza del contratto di cessione, che dovrà dunque essere comunque fornita per procedere alla riscossione del credito. Peraltro, considerato che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, il cessionario potrà avvalersi di elementi indiziari. Nel caso in esame, tuttavia, a fronte della contestazione circa l'esistenza della cessione e dell'inclusione del credito in essa, non può ritenersi dimostrata la titolarità dell'opposta con riferimento ai rapporti controversi. In ordine alla valenza probatoria da riconoscere alla pubblicazione su
Gazzetta Ufficiale della cessione dei crediti in blocco, si evidenzia che la funzione di detta pubblicazione è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., ai fini quindi dell'efficacia dell'atto, ma non è di per sé prova della cessione medesima che deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto (cfr., in tal senso, Cass. n. 22268/2018; Cass. n. 22151/2019; Cass. n. 5617/2020; e Cass.
5.11.2020 n. 24798). Ciò anche perché incombe a colui che “si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria” ai sensi dell'art. 58 TUB l'onere puntuale di “fornire la prova documentale della propria legittimazione con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (cfr. Cass., 2 marzo 2016, n. 4116 richiamata da Cass. n. 5167/2020; e Cass.
5.11.2020 n.
24798).
È stato, dunque, confermato, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato.
Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione (v. atto di citazione in opposizione, ove gli attori hanno messo in discussione la stessa esistenza della fattispecie traslativa, oltre che l'inclusione del credito nell'operazione di cartolarizzazione).
In questo caso, il contratto di cessione deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco (così, Cass., n. 17994/2023, cit.).
Peraltro, la prova presuntiva di tale cessione può essere fornita nel caso in cui l'avviso di cessione sia stato pubblicato su iniziativa anche della cedente, da sola ovvero unitamente alla cessionaria.
Nella specie, tuttavia, unitamente al fascicolo telematico è stato prodotto un avviso di cessione pubblicato su iniziativa della sola con indicazione CP_1 generica dei crediti. Tale avviso risulta pubblicato unicamente su iniziativa dell'opposta e non anche dell'originaria creditrice. In ogni caso, è generico nell'individuazione dei crediti ceduti in blocco: “i crediti di titolarità di ciascuna Cedente classificati a "sofferenza" individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al Contratto di Cessione (collettivamente, i "Crediti")”. Pertanto, in via generale, ove, come nella specie, ci sia contestazione circa l'effettivo trasferimento del credito, non è sufficiente, ai fini della prova, la pubblicazione dell'avviso della cessione sulla G.U., avvenuta su iniziativa della cessionaria. Infatti, tale documento è atto equipollente alla notifica della cessione ma, in caso di contestazione, non è sufficiente a fornire la prova della cessione stessa, quale fattispecie traslativa del credito.
Parimenti, non rileva lo stralcio del contratto di cessione prodotto nella lingua inglese, il quale non contiene la descrizione dei crediti ceduti, nemmeno per classe o categoria. Inoltre, risulta carente del richiamato allegato contenente l'identificazione dei crediti ceduti. Né tale prova può essere derivata, neanche in via presuntiva, dalla dichiarazione allegata dalla convenuta alla comparsa di risposta (doc. 17) che contiene il riferimento a numeri identificativi non specificamente riconducibili ai rapporti contrattuali oggetto di causa. Tale dichiarazione, infatti, come eccepito dagli attori, non può essere qualificata come dichiarazione promanante dalla cedente, in quanto non risulta firmata dal legale rappresentante della società, ma da soggetto, genericamente indicato come procuratore senza spendita di rappresentanza, estraneo al processo, i cui poteri non vengono neanche specificati e costituisce documento formato al di fuori del contraddittorio delle parti non coevo al presunto contratto di cessione non notificato al debitore, sicché non
è idoneo alla prova pretesa.
Priva di efficacia probatoria appare, dunque, la dichiarazione, datata 14 aprile 2021, resa da tale qualificatosi quale mero Persona_2
“procuratore” del Banco BPM S.p.A., in quanto oltre ad essere postuma alla cessione, non può considerarsi idonea a sorreggere la prova dell'avvenuta cessione sotto diversi profili, e segnatamente: la dichiarazione risulta sottoscritta da soggetto privo di poteri e che non spende la qualità esercitata, tranne che per un generico “procuratore”, senza che sia stata allegata alcuna procura;
la dichiarazione non può considerarsi equipollente alla cessione né può sostituire la stessa in quanto priva dei requisiti formali e sostanziali.
A tale proposito, in giurisprudenza (cfr. Trib. Milano, 30.04.2024 n. 4630)
è stato evidenziato che la dichiarazione della cedente, non può ritenersi idonea a provare l'inclusione, nel contratto di cessione, del credito ceduto, in quanto: non si tratta di una confessione: la cedente, se tale dichiarazione fosse efficace, non ne trarrebbe alcun nocumento processuale, non essendo neppure parte;
deve qualificarsi come una testimonianza scritta, come tale inammissibile, sia da un punto di vista formale, sia ai sensi dell'art. 2721
c.c..
In ogni caso, nella specie, tale dichiarazione non contiene una chiara identificazione dei rapporti controversi, con conseguente incertezza in ordine all'inclusione del credito oggetto di causa nella cessione. In ragione delle superiori considerazioni, non risulta fornita la prova della titolarità dei rapporti controversi in capo alla convenuta opposta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto delle domande della convenuta. Da quanto precede, atteso l'accoglimento dell'eccezione preliminare di merito proposta dagli attori, le altre domande svolte dagli attori vanno considerate, naturalmente, subordinate all'eventuale rigetto della superiore eccezione. Invero, una volta accolta l'eccezione preliminare di difetto di titolarità dei rapporti controversi, le altre domande, da intendersi svolte in via subordinata, non potrebbero neanche essere esaminate nei confronti di un soggetto in capo al quale non è risultata la titolarità dei rapporti. L'assorbimento di una domanda in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre quello in senso improprio è ravvisabile quando la decisione assorbente, come nella specie, esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (Cass., n. 2193/2020;
Cass., n. 28995/2018; Cass., n. 28995/2013).
Le spese di lite, ivi comprese le spese di c.t.u., seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (con istruttoria, valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, parametri minimi attesa la serialità della questione preliminare esaminata, con unica liquidazione per tutti gli attori attesa l'unicità degli atti e l'identità delle difese svolte).
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1454/2020 R.G.A.C., di opposizione al decreto ingiuntivo n. 324 depositato in data 1 settembre 2020, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo con rigetto delle domande dell'opposta per carenza di prova della titolarità attiva dei rapporti controversi;
- dichiara assorbita ogni altra domanda;
- condanna la convenuta al pagamento in favore degli attori delle spese di lite che si liquidano in euro 406,50 per esborsi ed euro 7.052,00 per compensi oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge se dovute. Pone le spese di c.t.u., liquidate sepratamente, a carico della convenuta soccombente.
Patti, 17 aprile 2025
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)