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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 14/06/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE Collegio
Consuelo Mighela ................................................................... Presidente Nicolò Sesta ..............................................................................estensore Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Difeso dall'avv. CARTA ANNA LISA (c.f. ) C.F._2 con studio in VIA TOGLIATI 13/A 09028 SESTU
– Parte principale –
(c.f. ) Parte_2 C.F._3 Difeso dall'avv. PAU LUDOVICA (c.f. ), con C.F._4 studio in VIA XX SETTEMBRE, 31 ORISTANO
– Controparte –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ORISTANO
– Pubblico Ministero –
Ruolo: n. 617/2023 r.g.c.c.
— 1 — Conclusioni delle parti
Le parti hanno così concluso:
: Parte_1 1) previa rinuncia alla domanda di addebito, dichiarare la cessa- zione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la SInora Pt_1
ed il SInor;
[...] Parte_2
3) disporre l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente af- finché possa continuare a viverci unitamente alle figlie maggiorenni ma non economicamente indipendenti;
4) disporre a carico del SInor l'importo mensile di euro Pt_2 500,00 per ciascuna figlia oltre al 50% delle spese straordinarie a far data dalla presentazione della domanda Con vittoria di spese e compensi professionali.
: Email_1 1) Rigettare la domanda di addebito formulata dalla ricorrente per cessata materia del contendere o comunque perché in- Parte_1 fondata in fatto e in diritto;
2) Tenuto conto delle nuove condizioni verificatesi in ordine alle disponibilità economiche mensili del e di tutte le sue particolari Pt_2 eSIenze dovute al suo stato di salute, fissare le effettive somme mensili che il è tenuto a corrispondere in favore tanto della figlia Pt_2 Per_1 che della figlia , disponendo il versamento delle somme stesse Per_2 direttamente nei confronti delle medesime;
3) Assegnare l'immobile che ha costituito la casa coniugale sita in Oristano, Via Azuni n. 25, al esclusivo proprietario;
Parte_2
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari o comunque con la com- pensazione delle stesse.
Con il visto del Pubblico Ministero.
— 2 — Ragioni della decisione
1. I fatti di causa.
(13 luglio 1963) e (28 apirle 1955) Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario il 5 settembre 1998. Hanno due figlie: (14 aprile 2000) e (15 gennaio 2003). La Per_2 Per_1 famiglia viveva a Oristano in via Azuni 25, in appartamento di proprietà esclusiva del SI. . Pt_2 Il 9 giugno 2023 la SI.ra ha presentato ricorso per separa- Pt_1 zione a queste condizioni:
1) addebito al SI. ; Pt_2
2) assegnazione della casa familiare;
3) obbligo per il SI. di provvedere al mantenimento delle Pt_1 figlie versando 1.300 € al mese, oltre 60% delle spese straordinarie. Costituitosi in giudizio, il SI. ha chiesto in via riconvenzio- Pt_2 nale il divorzio a queste condizioni:
1) assegnazione della casa familiare;
2) determinazione di giustizia dei suoi obblighi di mantenimento. In seguito ad autorizzazione a vivere separati, trascorsi i termini di legge, il 2 dicembre 2024 e il 15 gennaio 2025 sono state pronunciate sentenze parziali prima di separazione e poi di divorzio, con rimessione della causa in istruttoria per la trattazione delle questioni ancora pen- denti. Con la comparsa conclusionale la SI.ra ha rinunciato alla Pt_1 domanda di addebito.
2. L'assegnazione della casa familiare.
Entrambi i genitori hanno chiesto l'assegnazione della casa fami- liare. È pacifico tra le parti che vive ancora presso la madre. Il Per_1 SI. , invece, ha fatto valere le proprie eSIenze abitative a fonda- Pt_2 mento della domanda. Ritiene il collegio di dover disporre l'assegnazione in favore della SI.ra , in ragione della convivenza con la figlia. Ai sensi dell'art. Pt_1
— 3 — 337 sexies c.c., infatti, l'assegnazione della casa familiare trova fonda- mento solo ed esclusivamente nel miglior interesse dei figli. Nessun in- teresse personale o diritto sulla cosa dei genitori può essere preso in considerazione in tal senso.
3. Il mantenimento delle figlie.
Tra le parti c'è disaccordo in ordine all'entità del mantenimento da corrispondere alle figlie. La SI.ra aveva inizialmente chiesto Pt_1 1.300 € al mese e il rimborso del 60% delle spese straordinarie;
succes- sivamente ha ridimensionato la propria domanda a 1.000 € al mese e al rimborso del 50% delle spese straordinarie. Il SI. , invece, si è Pt_2 rimesso a giustizia, chiedendo tuttavia che fosse disposto il versamento diretto in favore di entrambe le figlie. Alla prima udienza i genitori hanno riconosciuto che il manteni- mento in favore di dovrà essere versato direttamente a lei, Per_2 dal momento che vive a Cagliari. È invece pacifico che vive Per_1 presso la madre, quindi non vi è luogo per un versamento diretto. Per quanto concerne le condizioni economiche dei genitori, il SI.
all'inizio del processo era invalido al 100%, percepiva una pen- Pt_2 sione di invalidità (24.000 € all'anno circa) e un'indennità di accompa- gnamento (11.000 € all'anno circa); versava 7.600 € di imposte all'anno, 530 € al mese di locazione e 900 € al mese di assistenza do- miciliare. Occorre, inoltre, tenere conto delle somme che ha percepito una tantum a titolo di trattamento di fine servizio, per un totale di 87.117,33 €; ragguagliata la somma a un'aspettativa di vita presumibile di quindici anni, si deve stimare un'entrata annua di 5.800 € circa. Al riguardo, il SI. ha documentato di aver subito prima la Pt_2 sospensione e poi la revoca dell'indennità di accompagnamento con provvedimenti del 12 e del 27 febbraio 2025. La questione non è rile- vante, in quanto l'indennità di accompagnamento non è un reddito, ma una provvidenza per l'assistenza personale, tant'è che non è soggetta a imposizione. Rileva invece il fatto che la revoca dell'accompagna- mento, in mancanza di indicazioni più precise, fa presumere che il SI.
non abbia più necessità di assistenza continuativa, e quindi che le Pt_2 spese per assistenza domiciliare siano minori. La SI.ra svolge l'attività di infermiera, percepisce 1.750 € Pt_1 al mese e non sostiene spese periodiche. Beneficia dell'assegnazione
— 4 — della casa familiare. A questo punto, occorre dare conto di un ulteriore mutamento di fatto intervenuto in corso di causa. , infatti, che avrebbe dovuto Per_1 iniziare l'università, non ha superato il test di ingresso e lo ritenterà in vista del prossimo anno accademico. Nel frattempo, e precisamente dal 1° gennaio al 31 luglio 2025, ha lavorato e continuerà a lavorare part time in una gelateria. Il SI. ha chiesto che tale circostanza sia Pt_2 valorizzata, ma il collegio ritiene di poterlo fare solo fino alla data di scadenza sopra indicata. Successivamente, infatti, ritenterà il test Per_1 di ingresso e, verosimilmente, inizierà l'università, senza proseguire il lavoro che ora sta svolgendo. Su queste basi, il giudice delegato aveva disposto un manteni- mento di 600 € al mese per le figlie, e, alla luce delle considerazioni sopra svolte, il collegio ritiene di confermarlo a partire dal 31 luglio 2025, ancorché nel minor importo di 250 € al mese per ciascuna figlia, tenuto conto del fatto che le spese di assistenza, ancorché presumibil- mente minori, non sono più coperte dall'indennità di accompagna- mento. Fino a quel momento, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, il mantenimento sarà ridotto a 250 € al mese, in ragione del fatto che in questo periodo ha lavorato e continuerà a farlo. Per_1
4. Le spese del processo.
Le spese devono essere compensate, in ragione della soccom- benza reciproca e dell'interesse comune nella decisione.
Dispositivo
Il Tribunale, in via definitiva, così pronuncia: 1. assegna la casa familiare di Oristano in via Azuni 25 a Pt_1 ;
[...] 2. dispone che si faccia carico del manteni- Parte_2 mento delle figlie versando entro il 5 di ogni mese:
— 250 € nelle mani di , per quanto la concerne;
Parte_3
— 250 € nelle mani di , per quanto concerne , Parte_1 Per_1 escluso il periodo che va dal 1° gennaio al 31 luglio 2025; somme soggette a rivalutazione Istat annuale;
— 5 — 3. dispone che i genitori si facciano carico in parti uguali delle spese straordinarie sostenute per le figlie, purché concordate o comun- que necessarie e documentate
4. compensa le spese
Si comunichi.
Così deciso nella camera di conSIlio del 13 giugno 2025.
La Presidente L'estensore
Consuelo Mighela Nicolò Sesta
— 6 —