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Decreto 26 marzo 2025
Decreto 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, decreto 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 718/2023 V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI Sezione CIVILE
il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio in persona dei Dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente
Elga Bulgarelli Giudice relatore
Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO (art. 9 legge 898/1970, art. 737 c.p.c.)
nel procedimento proposto da:
(avv.to Elisa Gioia), Parte_1 nei confronti di
(avv.to Tiziana Ratto), Controparte_1 nel quale sono altresì parti avv.to curatrice speciale della minore (ammessa al beneficio del Controparte_2 Persona_1 patrocinio a spese dello Stato),
Pubblico Ministero in sede,a udito il relatore avanti al quale si è svolta la udienza del 18 marzo 2025, visti gli atti, i documenti,
rilevato che, premesso di essersi sposato con la in data 4.9.1999, matrimonio dal quale nascevano, CP_1 rispettivamente in data 25.3.2004 e 1.2.2017, le figlie e Per_2 ER di essere poi intervenuta sentenza di separazione, in data 10.9.2020, e quindi di divorzio, in data
15.11.2021 (sentenza passata in giudicato in data 20.6.2022 come da documentazione in atti), che prevedeva affido condiviso delle minori con collocazione di presso il padre e presso ER Per_2 la madre, diritto della madre di vedere a week end alternati e liberamente durante la ER settimana, mantenimento diretto delle minori e posizione delle spese straordinarie a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno, di essersi poi molto diradati i rapporti tra la madre e tanto che nella bambina subentrava il ER rifiuto di vedere la madre,
chiedeva modificarsi il regime in essere con previsione dell'affido esclusivo a sé Parte_1 della minore e, stante la indipendenza economica della maggiore , previsione di ER Per_2 contributo di mantenimento di da porsi a carico della madre pari ad euro 300,00 mensili ER oltre 50% spese straordinarie,
si costituiva in giudizio lamentando condotte paterne di vera e propria Controparte_1 alienazione parentale, allegando di aver iniziato un procedimento avanti al Tribunale per i
Minorenni allo scopo di tutelare la minore dalle pressioni di un padre manipolativo inserito nella comunità, anch'essa ampiamente manipolativa, dei Testimoni di di essere affetta da una CP_3 grave depressione e seguire percorsi di psicoterapia, di essere inoltre priva di fonti di reddito come anche la figlia (che svolgerebbe solo lavoretti saltuari), chiedendo dunque respingersi le Per_2 domande di controparte ed anzi condannarsi il a versare euro 500,00 mensili a titolo di Pt_1 contributo di mantenimento della figlia oltre euro 500,00 a titolo di alimenti per sè, Per_2 produceva inoltre documentazione medica attestante disturbo border line della personalità con tratti narcisistici e antisociali (documento 19.8.2022), sindrome depressiva atipica in disturbo di personalità NAS (documento 14.11.2023),
osservato che, consta la pendenza di procedimento ex art 333 c.c. – intentato dalla madre che chiedeva assumersi provvedimenti intesi alla ripresa di rapporti con la figlia - avanti al Tribunale per i ER minorenni che disponeva la trasmissione atti a questo Tribunale ex art 38 disp att c.c. con provvedimento in data 13.7.2023 nonché relazione Servizi Sociali 9.6.2023, inviata al TM, dalla quale si evince il sostanziale benessere della minore - che aveva rapporti regolari con entrambi i genitori, sino circa al febbraio
2022 allorchè la madre era colpita da una grave depressione, seguita da un ricovero e dalla presa in carico dal Centro di Salute mentale, e quindi dalla perdurante sospensione dei rapporti con la figlia - la grave conflittualità tra i genitori, la assenza attuale di rapporti tra e la madre e la sorella ER maggiore, nel presente procedimento consta inoltre che, con provvedimento 8.12.2023, si disponeva la presa in carico della minore da parte del ER servizio NPI, nonché dell'intero nucleo da parte dei Servizi Sociali, indi, con provvedimento 7.2.2024, si licenziava altresì CTU psicologica su tutte le parti, in data 27.3.2024 perveniva relazione del servizio NPI attestante la sussistenza di difficolta della minore in contesto di grave conflittualità genitoriale, in data 3.9.24, a seguito di segnalazione della consulente, si disponeva l'avvio di incontri in luogo neutro e videochiamate tra la madre e la minore, in data 9.12.2024 perveniva relazione dei Servizi Sociali avente ad oggetto l'andamento, altalenante, degli incontri madre-figlia, da ultimo il rifiuto della minore di partecipare, in data 15.1.2025 la consulente depositava la relazione finale che concludeva nel senso del mantenimento del regime in essere, con ulteriore relazione del 7.3.2025 i Servizi Sociali attestavano che su dieci incontri programmati se ne erano effettivamente svolti solo due perche' la madre non partecipava in ragione di addotti impegni lavorativi o problemi di salute, il padre mostrava frustrazione di fronte al comportamento materno, infine, con relazione 17.3.2025 i Servizi Sociali davano atto di essere riusciti a concordare con la madre due incontri in luogo neutro al mese, avendo per altro la madre riferito che probabilmente avrebbe presenziato ad un incontro solo al mese, all'udienza del 18.3.2025 la parte ricorrente insisteva nella domanda di affido esclusivo a sé della minore, la curatrice speciale della minore si associava, la parte resistente insisteva invece per la pronuncia di affido condiviso della minore, il PM concludeva nel senso di nulla opporre,
ritenuto che, il Collegio condivide le valutazioni svolte dalla CTU, siccome sviluppate all'esito di attenta analisi di tutti i soggetti coinvolti e scevre da vizi logici, in particolare la consulente ha evidenziato, quanto al padre che: il periziando sia ancora profondamente radicato nel conflitto di coppia e nella non accettazione della separazione dalla signora : egli è ancora profondamente arrabbiato per il CP_1 tradimento che sente di aver subito e per una separazione che è stata determinata dalle scelte della moglie e non da una consapevolezza condivisa di un matrimonio non più funzionante da tempo come viene descritto dalla figlia maggiore che riporta frequenti litigi fra i genitori. La fine del matrimonio e i motivi che l'hanno determinata hanno causato nel periziando una ferita narcisistica non ancora rielaborata. L'esperienza emotiva dolorosa vissuta a seguito della scelta della perizianda hanno determinato nel sig. un danno alla propria immagine di sè e al proprio Pt_1 senso di autostima non ancora sanato e che conseguentemente genera sentimenti di rabbia e frustrazione. In questa situazione inoltre, l'appoggio incondizionato anche dai suoceri con la loro dose di disapprovazione e rancore verso la figlia, ha fatto sì che il signore non riuscisse a rielaborare il dolore per la perdita e a superare i sentimenti di rabbia. A ciò vanno aggiunte, nella dinamica relazionale, l'impulsività e la rabbia abbandonica portate dalla signora che hanno anch'esse alimentato questa situazione poichè contribuivano ad alimentare i vissuti del signore. Va inoltre precisato come il sig. pur non presentando problematiche psicologiche di rilievo, è Pt_1 però caratterizzato da una importante rigidità e coartazione emotiva che gli impediscono da una parte di entrare in contatto con i propri emotivi profondi che vengono inibiti e bloccati e dall'altra di esprimere e definire ciò che prova e sente. Queste difficoltà emotive durante il matrimonio hanno probabilmente fatto sì che il signore non cogliesse nella moglie i segnali di malessere rispetto alla relazione di coppia e non gli ha neanche permesso di cogliere come fosse presente una distanza emotiva con la figlia maggiore che ha poi favorito un allontanamento della ragazza dopo la Per_2 separazione. Per quanto riguarda il rapporto con egli è sicuramente un padre che è ER riuscito, dopo la separazione, ad occuparsi di lei con il supporto del nucleo materno. Dopo la separazione egli si è fatto carico della bambina e ha cercato di darle dei riferimenti affettivi ed educativi adeguati. ha nel padre la figura di riferimento prevalente e la relazione fra i due ER risulta essere complice ed affettiva. L'instabilità emotiva materna e il conflitto con la perizianda hanno però contribuito a rendere difficile al periziando di garantire la bigenitorialità alla figlia. Le problematiche psicologiche della signora, con gli agiti non adattivi della stessa, la difficoltà del signore di cogliere questi aspetti hanno determinato nel signore da una parte la paura verso l'imprevedibilità materna, manifestata in alcune fasi, e dall'altra hanno alimentato il rancore verso una moglie da lui vissuta come abbandonica. Nella narrazione che fa il signore della vicenda che ha riguardato la figlia emerge come egli colpevolizzi la donna per il periodo di assenza a causa del ricovero senza riuscire a comprendere come probabilmente, seppur in maniera non adeguata dal punto di vista relazionale, la signora abbia colto come le sue condizioni psicologiche in quella fase non le avrebbero garantito di occuparsi della figlia. L'assenza di una comunicazione chiara da parte della perizianda in questa fase, per timore di ripercussioni negative, ha alimentato in Pt_1 fantasie e considerazioni rispetto alla capacità della signora di occuparsi di che ER inevitabilmente sono ricadute anche sulla bambina. Egli imputa esclusivamente al comportamento materno il rifiuto della bambina di vederla, poichè ritiene, in parte a ragione, che la bambina si sia sentita abbandonata e spaventata di fronte al comportamento materno, non riuscendo però a cogliere come anche la sua difficoltà di gestire questa complessa fase con la figlia abbia contribuito alla situazione attuale. Se da una parte l'imprevedibilità materna ha sicuramente spaventato e turbato la minore, dall'altra è anche vero che negli ultimi due anni non è stato garantito a un accesso adeguato alla madre favorendo nella stessa la difficoltà di chiedere ER della madre. La rabbia e la preoccupazione del padre vengono colte e percepite da che si ER trova in una situazione molto complessa da gestire sia per la sua età sia perchè non si sente libera di poter esprimere quello che realmente sente. Non vi è nel padre una volontà malevola di escludere la madre, ma il suo timore e la sua rabbia verso la donna ne condizionano le azioni nei suoi confronti e conseguentemente nei confronti della relazione fra e la madre, ciò è ER emerso chiaramente nella importante difficoltà mostrata dal signore a attivarsi per comunicare alla donna informazioni sulla quotidianità della bambina e condividere con lei scelte e decisioni, e nella difficoltà del signore di comprendere come sia importante per che lui accolga i ER regali che arrivano dalla signora. Per i motivi sopra esposti si ritiene di estrema importanza che il signore intraprenda un percorso individuale che gli permetta di avere un maggior accesso alle proprie emozioni e che intraprenda un percorso di mediazione con la sig.ra presso il CP_1 consultorio familiare della città di Asti;
quanto alla madre che, L'abbandono che la signora sente di aver subito da parte dei genitori, a seguito della sua decisione di separarsi, intraprendere una nuova relazione e dissociarsi dai testimoni, generano in lei una profonda e intensa rabbia abbandonica poichè nella sua scelta di autodeterminarsi ha perso il rapporto con il padre che da lei stessa viene definito come una figura centrale nella sua vita e da cui si è sentita rifiutata e abbandonata anche in un momento di grande sofferenza come il periodo del suo scompenso mentale. Nei confronti del periziando la signora prova una rabbia intensa per il senso di esclusione dalla vita della figlia e, in maniera inconsapevole, per il fatto che il periziando ha preso il suo posto nella relazione con i suoi genitori;
minori invece sono i sentimenti non rielaborati per la fine del matrimonio poichè la signora nell'attuale compagno ha trovato una persona in grado di accogliere e accettare le sue fragilità, che le è stato accanto in un momento doloroso e difficile della sua vita e l'ha affiancata nel percorso di cura che tuttora prosegue. La signora è molto sofferente per la l'assenza di relazione con e ritiene come responsabili ER principali di tale situazione l'ex marito e i propri genitori, fatica però a comprendere come il suo essere scomparsa per un periodo dalla vita di a causa del ricovero, sia stato per la ER bambina qualcosa di disturbante e doloroso da accettare anche perché non ha ricevuto ER alcuna spiegazione per quanto accaduto, la minore inoltre ha assistito ai comportamenti impulsivi agiti dalla madre che l'hanno spaventata e turbata. La signora non riesce a leggere e comprendere come questi episodi hanno spaventato e turbato la bambina, poichè per lei sono state azioni volte a cercare di far valere i propri diritti di madre. La signora inoltre recrimina all'ex marito di non aver accompagnato nella comprensione della sua malattia e della sua assenza, non ER considerando come la totale mancanza di comunicazione fra loro, ha reso poco comprensibile anche al sig. quanto stava accadendo e ha alimentato il conflitto. Su questi aspetti la signora Pt_1 ha sicuramente necessità di lavorare e approfondire per comprendere come determinate sue scelte
e determinati suoi comportamenti possono aver influenzato le difficoltà di nei suoi ER confronti. La signora è autenticamente affezionata alla figlia, nell'incontro con lei riesce ad avere toni e contenuti adeguati, riesce a includere nelle conversazioni con la bambina la figura paterna in maniera consona e adeguata. Gli incontri fra madre e figlia si sono svolti in maniera per lo più serena e adeguata, alcune difficoltà iniziali della signora, come il lasciare alla bambina le cose che portava per lei, sono state con la perizianda discusse e affrontate portando a un cambiamento da parte della donna. ha mostrato alcune difficoltà nel andare agli incontri che poi si sono ER svolti in maniera serena, in una sola occasione vi è stato un rifiuto netto da parte della minore. E' sicuramente importante tenere in considerazione come l'alta conflittualità ancora presente fra la perizianda e il contesto paterno in questo momento possa determinare nella signora alcuni agiti impulsivi, anche solo sul piano verbale, che possono essere disturbanti per . La signora ER presenta una patologia psichiatrica diagnosticata che il medico curante identifica in Depressione
Atipica in Disturbo di Personalità NAS per la quale si sta facendo adeguatamente supportare e curare da lungo tempo. Tale patologia sebbene non sia invalidante rispetto alle funzioni genitoriali, non essendo ravvisati dal medico che l'ha in cura elementi di pericolosità per la minore, va comunque monitorata e tenuta sotto controllo per far sì che non vi siano episodi di forte scompenso da parte della signora che possano spaventare e inquietare la bambina, al tempo stesso andrà accompagnata nel comprendere che la mamma presenta delle fragilità. La ER signora ha inoltre necessità di lavorare su questi suoi vissuti di rabbia verso i propri genitori e verso il sig. affinché possa risultare nel complesso una mamma adeguata nella gestione di Pt_1
. Va evidenziato come dal momento in cui si sono aperti i luoghi neutri la signora si è ER mostrata maggiormente distesa è alleggerita come se la possibilità di riprendere i contatti con
le avessero tolto un carico di sofferenza importante. La ripresa degli incontri ha permesso ER alla signora di focalizzarsi maggiormente sul presente e sul futuro per poter migliorare la sua relazione con , ER quanto alla minore che, ER è una bella bambina di quasi 8 anni frequenta la seconda elementare e ha un'intelligenza ER vivace e spiccata, […] La figura paterna è per la figura di riferimento prevalente, emerge ER un buon legame con il padre, è però necessario che il sig. intraprenda un proprio percorso al Pt_1 fine di ridurre la sua coartazione emotiva che sta ricadendo su che mostra i primi segni di ER difficoltà di contatto con le proprie emozioni. Per quanto riguarda la figura materna emerge una forte ambivalenza: da una parte riporta di non volerla incontrare senza riuscire a ER specificare perché, dall'altra quando è di fronte alla mamma mostra un atteggiamento spontaneo e sereno senza particolari difficoltà ed entra positivamente in relazione con lei. La bambina ha nei confronti della mamma sentimenti di ansia e timore generati da una parte dalla scarsa conoscenza e interiorizzazione della figura materna poichè l'ha vissuta poco, e dall'altra dai ER comportamenti imprevedibili e impulsivi della madre a cui ha assistito in passato e che per lei sono stati poco comprensibili e angoscianti […]E' quindi necessario che prosegua il percorso ER psicologico intrapreso per poter esternare le proprie ansie e paure nei confronti della mamma che in alcuni momenti è stata per lei imprevedibile e spaventante e al tempo stesso possa avere uno spazio in cui esprimere il suo reale sentire anche rispetto al nucleo paterno e dei nonni materni di cui percepisce la rigidità, in particolare del nonno materno che sente incapace di confrontarsi e accettare una posizione differente dalla propria, e la forte rabbia nei confronti della madre e che impediscono alla bambina di esprimere chiaramente il suo reale sentire, fatte queste premesse, osserva peraltro il Collegio che le fragilità materne, le di lei limitate competenze genitoriali, in uno con il comportamento da ultimo evidenziato dalle citate relazioni dei Servizi Sociali dalle quali emerge, all'evidenza, la scarsa disponibilità ad occuparsi della minore, financo tradottasi nella ricorrente e massiva non partecipazione agli incontri nei luoghi neutri, con conseguente frustrazione delle aspettative della minore, e dunque la perdurante sostanziale assenza della madre dalla vita della bambina, inducono a ritenere maggiormente idoneo alla tutela della minore l'affido esclusivo al padre (che, pur con i limiti anzidetti, effettivamente costituisce, ed ha costituito, saldo riferimento della minore sin dalla tenera età della stessa), in altri termini ritenendosi che l'affido condiviso con la madre, assente da molti anni dalla vita della figlia ed attualmente scarsamente disponibile ad occuparsene, possa tradursi in un pregiudizio per la minore, nessun dubbio si pone poi quanto alla collocazione della minore che deve essere presso il padre ove la bambina è sempre vissuta, in applicazione del principio di bigenitorialità deve infine prevedersi la prosecuzione degli incontri in luogo neutro con la madre, secondo calendario concordato con i Servizi Sociali e con eventuale progressiva liberalizzazione da disporsi secondo le modalità indicate dai Servizi Sociali – cui il nucleo deve essere messo in carico – previo parere favorevole del servizio NPI – che ha altresì in carico la minore -,
i genitori devono altresì essere invitati a seguire un percorso di mediazione e ad intraprendere ovvero proseguire un percorso terapeutico,
sotto il profilo economico, emergendo, dalle dichiarazioni rese all'udienza del 18.3.2025, che la figlia svolge attività lavorativa percependo euro 800,00 circa al mese (cfr. verbale di Per_2 udienza) onde deve ritenersi utilmente inserita nel mondo lavorativo, seppur con redditi minimi ed in forza di contratto a tempo determinato, con conseguente venir meno dell'obbligo di mantenimento a carico dei genitori, deve porsi a carico della madre un contributo di mantenimento della minore che, considerati i redditi delle parti (per quanto consta documentalmente, pari ER
a circa euro 20963,00 annui per il e a 18926,00 per la , la permanenza della Pt_1 CP_1 minore presso il padre in via esclusiva, l'età e le presumibili esigenze della minore, stima equo il Collegio stabilire in euro 300,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT ed oltre 50% concorso spese straordinarie ex protocollo d'intesa Tribunale di Asti 7.7.2017, deve infine rigettarsi la domanda della intesa al riconoscimento, in suo favore, di una CP_1 somma richiesta a titolo di alimenti: premessa la riqualificazione della domanda in termini di richiesta riconoscimento assegno divorzile – in difetto dovendo ritenersi la inammissibilità della stessa nel presente procedimento ex art 9 legge 898/1970 - atteso che non è stato allegato il mutamento della condizione reddituale/patrimoniale dei coniugi di tal che non si ravvisa la sussistenza dei presupposti per far luogo ad un mutamento della disciplina in essere,
le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM
55/2014 tenuto conto della natura, sostanzialmente contenziosa, e del valore della lite nonchè delle attività svolte (e dunque con attestazione sui valori minimi fatta eccezione per la fase di trattazione per la quale si fa applicazione dei valori medi in ragione della complessità della fase stessa che ha visto anche lo svolgersi di consulenza tecnica), devono essere poste a carico della parte resistente in applicazione del principio di soccombenza,
le spese di lite sostenute dalla minore in persona della curatrice speciale, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 e tenuto conto dei criteri già esposti, devono essere poste a carico solidale delle parti ricorrente e resistente in applicazione del principio di causalità, il pagamento dovrà poi avvenire in favore della parte con riferimento alle fasi di studio (liquidate in euro 851,00) e introduttiva (liquidata in euro 602,00) ed in favore dello Stato con riferimento alle fasi di trattazione (liquidata in euro 1806,00) e di decisione (liquidata in euro 1453,00) emergendo la ammissione della parte al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con decorrenza dall'anno 2024,
le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, sono poste definitivamente a carico delle parti ricorrente e resistente in ragione del 50% ciascuna (trattandosi di CTU svolta nell'interesse comune).
PQM
Il Tribunale di Asti,
a parziale modifica della sentenza Tribunale di Asti n. 1022/2021 avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, dispone che la minore sia affidata in via esclusiva al padre ricorrente, Persona_1 conferma la collocazione della minore presso il padre ricorrente, dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali, dispone la presa in carico della minore da parte del servizio NPI, invita il padre ricorrente e la madre resistente a seguire percorso di sostegno psicologico, invita le parti ricorrente e resistente ad intraprendere percorso di mediazione familiare presso l'ASL, dispone che gli incontri tra la madre e la minore avvengano solo in luogo neutro , alla presenza di operatore dei Servizi Sociali, in giorno e orario fissando dagli stessi Servizi Sociali, e con progressiva eventuale liberalizzazione previo parere favorevole dei servizio NPI, sentiti tutti i servizi e professionisti coinvolti, pone a carico della madre resistente contributo di mantenimento della minore pari ad euro 300,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi al padre ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, ed oltre 50% concorso spese straordinarie ex protocollo d'intesa Tribunale di Asti 7.7.2017, rigetta ogni altra domanda, dichiara tenuta e condanna parte resistente a versare a parte ricorrente, a titolo di spese di lite, la somma di euro 4712,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario Iva e CPA, dichiara tenute e condanna le parti ricorrente e resistente in solido a versare alla minore in persona della curatrice speciale, a titolo di spese di lite, la somma di euro 4712,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario Iva e CPA, da versarsi a favore della parte quanto ad euro 1453,00 oltre accessori, ed a favore dello Stato quanto ad euro 3259,00 oltre accessori, pone le spese di CTU liquidate con separato provvedimento definitivamente a carico delle parti ricorrente e resistente in misura pari al 50% ciascuna.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati
Manda alla cancelleria di comunicare anche ai servizi sociali e di psicologia competenti per territorio.
Così deciso in Asti, nella camera di consiglio del 21 marzo 2025
Il Presidente
Gian Andrea Morbelli
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI Sezione CIVILE
il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio in persona dei Dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente
Elga Bulgarelli Giudice relatore
Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO (art. 9 legge 898/1970, art. 737 c.p.c.)
nel procedimento proposto da:
(avv.to Elisa Gioia), Parte_1 nei confronti di
(avv.to Tiziana Ratto), Controparte_1 nel quale sono altresì parti avv.to curatrice speciale della minore (ammessa al beneficio del Controparte_2 Persona_1 patrocinio a spese dello Stato),
Pubblico Ministero in sede,a udito il relatore avanti al quale si è svolta la udienza del 18 marzo 2025, visti gli atti, i documenti,
rilevato che, premesso di essersi sposato con la in data 4.9.1999, matrimonio dal quale nascevano, CP_1 rispettivamente in data 25.3.2004 e 1.2.2017, le figlie e Per_2 ER di essere poi intervenuta sentenza di separazione, in data 10.9.2020, e quindi di divorzio, in data
15.11.2021 (sentenza passata in giudicato in data 20.6.2022 come da documentazione in atti), che prevedeva affido condiviso delle minori con collocazione di presso il padre e presso ER Per_2 la madre, diritto della madre di vedere a week end alternati e liberamente durante la ER settimana, mantenimento diretto delle minori e posizione delle spese straordinarie a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno, di essersi poi molto diradati i rapporti tra la madre e tanto che nella bambina subentrava il ER rifiuto di vedere la madre,
chiedeva modificarsi il regime in essere con previsione dell'affido esclusivo a sé Parte_1 della minore e, stante la indipendenza economica della maggiore , previsione di ER Per_2 contributo di mantenimento di da porsi a carico della madre pari ad euro 300,00 mensili ER oltre 50% spese straordinarie,
si costituiva in giudizio lamentando condotte paterne di vera e propria Controparte_1 alienazione parentale, allegando di aver iniziato un procedimento avanti al Tribunale per i
Minorenni allo scopo di tutelare la minore dalle pressioni di un padre manipolativo inserito nella comunità, anch'essa ampiamente manipolativa, dei Testimoni di di essere affetta da una CP_3 grave depressione e seguire percorsi di psicoterapia, di essere inoltre priva di fonti di reddito come anche la figlia (che svolgerebbe solo lavoretti saltuari), chiedendo dunque respingersi le Per_2 domande di controparte ed anzi condannarsi il a versare euro 500,00 mensili a titolo di Pt_1 contributo di mantenimento della figlia oltre euro 500,00 a titolo di alimenti per sè, Per_2 produceva inoltre documentazione medica attestante disturbo border line della personalità con tratti narcisistici e antisociali (documento 19.8.2022), sindrome depressiva atipica in disturbo di personalità NAS (documento 14.11.2023),
osservato che, consta la pendenza di procedimento ex art 333 c.c. – intentato dalla madre che chiedeva assumersi provvedimenti intesi alla ripresa di rapporti con la figlia - avanti al Tribunale per i ER minorenni che disponeva la trasmissione atti a questo Tribunale ex art 38 disp att c.c. con provvedimento in data 13.7.2023 nonché relazione Servizi Sociali 9.6.2023, inviata al TM, dalla quale si evince il sostanziale benessere della minore - che aveva rapporti regolari con entrambi i genitori, sino circa al febbraio
2022 allorchè la madre era colpita da una grave depressione, seguita da un ricovero e dalla presa in carico dal Centro di Salute mentale, e quindi dalla perdurante sospensione dei rapporti con la figlia - la grave conflittualità tra i genitori, la assenza attuale di rapporti tra e la madre e la sorella ER maggiore, nel presente procedimento consta inoltre che, con provvedimento 8.12.2023, si disponeva la presa in carico della minore da parte del ER servizio NPI, nonché dell'intero nucleo da parte dei Servizi Sociali, indi, con provvedimento 7.2.2024, si licenziava altresì CTU psicologica su tutte le parti, in data 27.3.2024 perveniva relazione del servizio NPI attestante la sussistenza di difficolta della minore in contesto di grave conflittualità genitoriale, in data 3.9.24, a seguito di segnalazione della consulente, si disponeva l'avvio di incontri in luogo neutro e videochiamate tra la madre e la minore, in data 9.12.2024 perveniva relazione dei Servizi Sociali avente ad oggetto l'andamento, altalenante, degli incontri madre-figlia, da ultimo il rifiuto della minore di partecipare, in data 15.1.2025 la consulente depositava la relazione finale che concludeva nel senso del mantenimento del regime in essere, con ulteriore relazione del 7.3.2025 i Servizi Sociali attestavano che su dieci incontri programmati se ne erano effettivamente svolti solo due perche' la madre non partecipava in ragione di addotti impegni lavorativi o problemi di salute, il padre mostrava frustrazione di fronte al comportamento materno, infine, con relazione 17.3.2025 i Servizi Sociali davano atto di essere riusciti a concordare con la madre due incontri in luogo neutro al mese, avendo per altro la madre riferito che probabilmente avrebbe presenziato ad un incontro solo al mese, all'udienza del 18.3.2025 la parte ricorrente insisteva nella domanda di affido esclusivo a sé della minore, la curatrice speciale della minore si associava, la parte resistente insisteva invece per la pronuncia di affido condiviso della minore, il PM concludeva nel senso di nulla opporre,
ritenuto che, il Collegio condivide le valutazioni svolte dalla CTU, siccome sviluppate all'esito di attenta analisi di tutti i soggetti coinvolti e scevre da vizi logici, in particolare la consulente ha evidenziato, quanto al padre che: il periziando sia ancora profondamente radicato nel conflitto di coppia e nella non accettazione della separazione dalla signora : egli è ancora profondamente arrabbiato per il CP_1 tradimento che sente di aver subito e per una separazione che è stata determinata dalle scelte della moglie e non da una consapevolezza condivisa di un matrimonio non più funzionante da tempo come viene descritto dalla figlia maggiore che riporta frequenti litigi fra i genitori. La fine del matrimonio e i motivi che l'hanno determinata hanno causato nel periziando una ferita narcisistica non ancora rielaborata. L'esperienza emotiva dolorosa vissuta a seguito della scelta della perizianda hanno determinato nel sig. un danno alla propria immagine di sè e al proprio Pt_1 senso di autostima non ancora sanato e che conseguentemente genera sentimenti di rabbia e frustrazione. In questa situazione inoltre, l'appoggio incondizionato anche dai suoceri con la loro dose di disapprovazione e rancore verso la figlia, ha fatto sì che il signore non riuscisse a rielaborare il dolore per la perdita e a superare i sentimenti di rabbia. A ciò vanno aggiunte, nella dinamica relazionale, l'impulsività e la rabbia abbandonica portate dalla signora che hanno anch'esse alimentato questa situazione poichè contribuivano ad alimentare i vissuti del signore. Va inoltre precisato come il sig. pur non presentando problematiche psicologiche di rilievo, è Pt_1 però caratterizzato da una importante rigidità e coartazione emotiva che gli impediscono da una parte di entrare in contatto con i propri emotivi profondi che vengono inibiti e bloccati e dall'altra di esprimere e definire ciò che prova e sente. Queste difficoltà emotive durante il matrimonio hanno probabilmente fatto sì che il signore non cogliesse nella moglie i segnali di malessere rispetto alla relazione di coppia e non gli ha neanche permesso di cogliere come fosse presente una distanza emotiva con la figlia maggiore che ha poi favorito un allontanamento della ragazza dopo la Per_2 separazione. Per quanto riguarda il rapporto con egli è sicuramente un padre che è ER riuscito, dopo la separazione, ad occuparsi di lei con il supporto del nucleo materno. Dopo la separazione egli si è fatto carico della bambina e ha cercato di darle dei riferimenti affettivi ed educativi adeguati. ha nel padre la figura di riferimento prevalente e la relazione fra i due ER risulta essere complice ed affettiva. L'instabilità emotiva materna e il conflitto con la perizianda hanno però contribuito a rendere difficile al periziando di garantire la bigenitorialità alla figlia. Le problematiche psicologiche della signora, con gli agiti non adattivi della stessa, la difficoltà del signore di cogliere questi aspetti hanno determinato nel signore da una parte la paura verso l'imprevedibilità materna, manifestata in alcune fasi, e dall'altra hanno alimentato il rancore verso una moglie da lui vissuta come abbandonica. Nella narrazione che fa il signore della vicenda che ha riguardato la figlia emerge come egli colpevolizzi la donna per il periodo di assenza a causa del ricovero senza riuscire a comprendere come probabilmente, seppur in maniera non adeguata dal punto di vista relazionale, la signora abbia colto come le sue condizioni psicologiche in quella fase non le avrebbero garantito di occuparsi della figlia. L'assenza di una comunicazione chiara da parte della perizianda in questa fase, per timore di ripercussioni negative, ha alimentato in Pt_1 fantasie e considerazioni rispetto alla capacità della signora di occuparsi di che ER inevitabilmente sono ricadute anche sulla bambina. Egli imputa esclusivamente al comportamento materno il rifiuto della bambina di vederla, poichè ritiene, in parte a ragione, che la bambina si sia sentita abbandonata e spaventata di fronte al comportamento materno, non riuscendo però a cogliere come anche la sua difficoltà di gestire questa complessa fase con la figlia abbia contribuito alla situazione attuale. Se da una parte l'imprevedibilità materna ha sicuramente spaventato e turbato la minore, dall'altra è anche vero che negli ultimi due anni non è stato garantito a un accesso adeguato alla madre favorendo nella stessa la difficoltà di chiedere ER della madre. La rabbia e la preoccupazione del padre vengono colte e percepite da che si ER trova in una situazione molto complessa da gestire sia per la sua età sia perchè non si sente libera di poter esprimere quello che realmente sente. Non vi è nel padre una volontà malevola di escludere la madre, ma il suo timore e la sua rabbia verso la donna ne condizionano le azioni nei suoi confronti e conseguentemente nei confronti della relazione fra e la madre, ciò è ER emerso chiaramente nella importante difficoltà mostrata dal signore a attivarsi per comunicare alla donna informazioni sulla quotidianità della bambina e condividere con lei scelte e decisioni, e nella difficoltà del signore di comprendere come sia importante per che lui accolga i ER regali che arrivano dalla signora. Per i motivi sopra esposti si ritiene di estrema importanza che il signore intraprenda un percorso individuale che gli permetta di avere un maggior accesso alle proprie emozioni e che intraprenda un percorso di mediazione con la sig.ra presso il CP_1 consultorio familiare della città di Asti;
quanto alla madre che, L'abbandono che la signora sente di aver subito da parte dei genitori, a seguito della sua decisione di separarsi, intraprendere una nuova relazione e dissociarsi dai testimoni, generano in lei una profonda e intensa rabbia abbandonica poichè nella sua scelta di autodeterminarsi ha perso il rapporto con il padre che da lei stessa viene definito come una figura centrale nella sua vita e da cui si è sentita rifiutata e abbandonata anche in un momento di grande sofferenza come il periodo del suo scompenso mentale. Nei confronti del periziando la signora prova una rabbia intensa per il senso di esclusione dalla vita della figlia e, in maniera inconsapevole, per il fatto che il periziando ha preso il suo posto nella relazione con i suoi genitori;
minori invece sono i sentimenti non rielaborati per la fine del matrimonio poichè la signora nell'attuale compagno ha trovato una persona in grado di accogliere e accettare le sue fragilità, che le è stato accanto in un momento doloroso e difficile della sua vita e l'ha affiancata nel percorso di cura che tuttora prosegue. La signora è molto sofferente per la l'assenza di relazione con e ritiene come responsabili ER principali di tale situazione l'ex marito e i propri genitori, fatica però a comprendere come il suo essere scomparsa per un periodo dalla vita di a causa del ricovero, sia stato per la ER bambina qualcosa di disturbante e doloroso da accettare anche perché non ha ricevuto ER alcuna spiegazione per quanto accaduto, la minore inoltre ha assistito ai comportamenti impulsivi agiti dalla madre che l'hanno spaventata e turbata. La signora non riesce a leggere e comprendere come questi episodi hanno spaventato e turbato la bambina, poichè per lei sono state azioni volte a cercare di far valere i propri diritti di madre. La signora inoltre recrimina all'ex marito di non aver accompagnato nella comprensione della sua malattia e della sua assenza, non ER considerando come la totale mancanza di comunicazione fra loro, ha reso poco comprensibile anche al sig. quanto stava accadendo e ha alimentato il conflitto. Su questi aspetti la signora Pt_1 ha sicuramente necessità di lavorare e approfondire per comprendere come determinate sue scelte
e determinati suoi comportamenti possono aver influenzato le difficoltà di nei suoi ER confronti. La signora è autenticamente affezionata alla figlia, nell'incontro con lei riesce ad avere toni e contenuti adeguati, riesce a includere nelle conversazioni con la bambina la figura paterna in maniera consona e adeguata. Gli incontri fra madre e figlia si sono svolti in maniera per lo più serena e adeguata, alcune difficoltà iniziali della signora, come il lasciare alla bambina le cose che portava per lei, sono state con la perizianda discusse e affrontate portando a un cambiamento da parte della donna. ha mostrato alcune difficoltà nel andare agli incontri che poi si sono ER svolti in maniera serena, in una sola occasione vi è stato un rifiuto netto da parte della minore. E' sicuramente importante tenere in considerazione come l'alta conflittualità ancora presente fra la perizianda e il contesto paterno in questo momento possa determinare nella signora alcuni agiti impulsivi, anche solo sul piano verbale, che possono essere disturbanti per . La signora ER presenta una patologia psichiatrica diagnosticata che il medico curante identifica in Depressione
Atipica in Disturbo di Personalità NAS per la quale si sta facendo adeguatamente supportare e curare da lungo tempo. Tale patologia sebbene non sia invalidante rispetto alle funzioni genitoriali, non essendo ravvisati dal medico che l'ha in cura elementi di pericolosità per la minore, va comunque monitorata e tenuta sotto controllo per far sì che non vi siano episodi di forte scompenso da parte della signora che possano spaventare e inquietare la bambina, al tempo stesso andrà accompagnata nel comprendere che la mamma presenta delle fragilità. La ER signora ha inoltre necessità di lavorare su questi suoi vissuti di rabbia verso i propri genitori e verso il sig. affinché possa risultare nel complesso una mamma adeguata nella gestione di Pt_1
. Va evidenziato come dal momento in cui si sono aperti i luoghi neutri la signora si è ER mostrata maggiormente distesa è alleggerita come se la possibilità di riprendere i contatti con
le avessero tolto un carico di sofferenza importante. La ripresa degli incontri ha permesso ER alla signora di focalizzarsi maggiormente sul presente e sul futuro per poter migliorare la sua relazione con , ER quanto alla minore che, ER è una bella bambina di quasi 8 anni frequenta la seconda elementare e ha un'intelligenza ER vivace e spiccata, […] La figura paterna è per la figura di riferimento prevalente, emerge ER un buon legame con il padre, è però necessario che il sig. intraprenda un proprio percorso al Pt_1 fine di ridurre la sua coartazione emotiva che sta ricadendo su che mostra i primi segni di ER difficoltà di contatto con le proprie emozioni. Per quanto riguarda la figura materna emerge una forte ambivalenza: da una parte riporta di non volerla incontrare senza riuscire a ER specificare perché, dall'altra quando è di fronte alla mamma mostra un atteggiamento spontaneo e sereno senza particolari difficoltà ed entra positivamente in relazione con lei. La bambina ha nei confronti della mamma sentimenti di ansia e timore generati da una parte dalla scarsa conoscenza e interiorizzazione della figura materna poichè l'ha vissuta poco, e dall'altra dai ER comportamenti imprevedibili e impulsivi della madre a cui ha assistito in passato e che per lei sono stati poco comprensibili e angoscianti […]E' quindi necessario che prosegua il percorso ER psicologico intrapreso per poter esternare le proprie ansie e paure nei confronti della mamma che in alcuni momenti è stata per lei imprevedibile e spaventante e al tempo stesso possa avere uno spazio in cui esprimere il suo reale sentire anche rispetto al nucleo paterno e dei nonni materni di cui percepisce la rigidità, in particolare del nonno materno che sente incapace di confrontarsi e accettare una posizione differente dalla propria, e la forte rabbia nei confronti della madre e che impediscono alla bambina di esprimere chiaramente il suo reale sentire, fatte queste premesse, osserva peraltro il Collegio che le fragilità materne, le di lei limitate competenze genitoriali, in uno con il comportamento da ultimo evidenziato dalle citate relazioni dei Servizi Sociali dalle quali emerge, all'evidenza, la scarsa disponibilità ad occuparsi della minore, financo tradottasi nella ricorrente e massiva non partecipazione agli incontri nei luoghi neutri, con conseguente frustrazione delle aspettative della minore, e dunque la perdurante sostanziale assenza della madre dalla vita della bambina, inducono a ritenere maggiormente idoneo alla tutela della minore l'affido esclusivo al padre (che, pur con i limiti anzidetti, effettivamente costituisce, ed ha costituito, saldo riferimento della minore sin dalla tenera età della stessa), in altri termini ritenendosi che l'affido condiviso con la madre, assente da molti anni dalla vita della figlia ed attualmente scarsamente disponibile ad occuparsene, possa tradursi in un pregiudizio per la minore, nessun dubbio si pone poi quanto alla collocazione della minore che deve essere presso il padre ove la bambina è sempre vissuta, in applicazione del principio di bigenitorialità deve infine prevedersi la prosecuzione degli incontri in luogo neutro con la madre, secondo calendario concordato con i Servizi Sociali e con eventuale progressiva liberalizzazione da disporsi secondo le modalità indicate dai Servizi Sociali – cui il nucleo deve essere messo in carico – previo parere favorevole del servizio NPI – che ha altresì in carico la minore -,
i genitori devono altresì essere invitati a seguire un percorso di mediazione e ad intraprendere ovvero proseguire un percorso terapeutico,
sotto il profilo economico, emergendo, dalle dichiarazioni rese all'udienza del 18.3.2025, che la figlia svolge attività lavorativa percependo euro 800,00 circa al mese (cfr. verbale di Per_2 udienza) onde deve ritenersi utilmente inserita nel mondo lavorativo, seppur con redditi minimi ed in forza di contratto a tempo determinato, con conseguente venir meno dell'obbligo di mantenimento a carico dei genitori, deve porsi a carico della madre un contributo di mantenimento della minore che, considerati i redditi delle parti (per quanto consta documentalmente, pari ER
a circa euro 20963,00 annui per il e a 18926,00 per la , la permanenza della Pt_1 CP_1 minore presso il padre in via esclusiva, l'età e le presumibili esigenze della minore, stima equo il Collegio stabilire in euro 300,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT ed oltre 50% concorso spese straordinarie ex protocollo d'intesa Tribunale di Asti 7.7.2017, deve infine rigettarsi la domanda della intesa al riconoscimento, in suo favore, di una CP_1 somma richiesta a titolo di alimenti: premessa la riqualificazione della domanda in termini di richiesta riconoscimento assegno divorzile – in difetto dovendo ritenersi la inammissibilità della stessa nel presente procedimento ex art 9 legge 898/1970 - atteso che non è stato allegato il mutamento della condizione reddituale/patrimoniale dei coniugi di tal che non si ravvisa la sussistenza dei presupposti per far luogo ad un mutamento della disciplina in essere,
le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM
55/2014 tenuto conto della natura, sostanzialmente contenziosa, e del valore della lite nonchè delle attività svolte (e dunque con attestazione sui valori minimi fatta eccezione per la fase di trattazione per la quale si fa applicazione dei valori medi in ragione della complessità della fase stessa che ha visto anche lo svolgersi di consulenza tecnica), devono essere poste a carico della parte resistente in applicazione del principio di soccombenza,
le spese di lite sostenute dalla minore in persona della curatrice speciale, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 e tenuto conto dei criteri già esposti, devono essere poste a carico solidale delle parti ricorrente e resistente in applicazione del principio di causalità, il pagamento dovrà poi avvenire in favore della parte con riferimento alle fasi di studio (liquidate in euro 851,00) e introduttiva (liquidata in euro 602,00) ed in favore dello Stato con riferimento alle fasi di trattazione (liquidata in euro 1806,00) e di decisione (liquidata in euro 1453,00) emergendo la ammissione della parte al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con decorrenza dall'anno 2024,
le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, sono poste definitivamente a carico delle parti ricorrente e resistente in ragione del 50% ciascuna (trattandosi di CTU svolta nell'interesse comune).
PQM
Il Tribunale di Asti,
a parziale modifica della sentenza Tribunale di Asti n. 1022/2021 avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, dispone che la minore sia affidata in via esclusiva al padre ricorrente, Persona_1 conferma la collocazione della minore presso il padre ricorrente, dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali, dispone la presa in carico della minore da parte del servizio NPI, invita il padre ricorrente e la madre resistente a seguire percorso di sostegno psicologico, invita le parti ricorrente e resistente ad intraprendere percorso di mediazione familiare presso l'ASL, dispone che gli incontri tra la madre e la minore avvengano solo in luogo neutro , alla presenza di operatore dei Servizi Sociali, in giorno e orario fissando dagli stessi Servizi Sociali, e con progressiva eventuale liberalizzazione previo parere favorevole dei servizio NPI, sentiti tutti i servizi e professionisti coinvolti, pone a carico della madre resistente contributo di mantenimento della minore pari ad euro 300,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi al padre ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, ed oltre 50% concorso spese straordinarie ex protocollo d'intesa Tribunale di Asti 7.7.2017, rigetta ogni altra domanda, dichiara tenuta e condanna parte resistente a versare a parte ricorrente, a titolo di spese di lite, la somma di euro 4712,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario Iva e CPA, dichiara tenute e condanna le parti ricorrente e resistente in solido a versare alla minore in persona della curatrice speciale, a titolo di spese di lite, la somma di euro 4712,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario Iva e CPA, da versarsi a favore della parte quanto ad euro 1453,00 oltre accessori, ed a favore dello Stato quanto ad euro 3259,00 oltre accessori, pone le spese di CTU liquidate con separato provvedimento definitivamente a carico delle parti ricorrente e resistente in misura pari al 50% ciascuna.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati
Manda alla cancelleria di comunicare anche ai servizi sociali e di psicologia competenti per territorio.
Così deciso in Asti, nella camera di consiglio del 21 marzo 2025
Il Presidente
Gian Andrea Morbelli