TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/01/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 13488 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 13488/2023 promossa congiuntamente da:
(c.f. , con l'avv. MORETTI Parte_1 C.F._1
CHIARA
e
GA IY RE (c.f. ), con l'avv. MORETTI CHIARA C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comun di Lumezzane;
2) confermare l'assegnazione della ex casa familiare sita in Lumezzane (BS) Via Rango n.22 al marito nell'interesse delle figlie minori ivi stabilmente conviventi.
3) confermare l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocazione delle stesse presso il padre in
Lumezzane (BS) Via Rango n.22; i genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse delle figlie, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4) confermare che la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana delle minori, quali, a titolo esemplificativo: visite mediche periodiche o urgenti, scelta delle terapie farmacologiche o naturali, scelte alimentari, colloqui con maestri o insegnanti, scelta dell'abbigliamento, organizzazione tempo libero, pratica di attività extrascolastiche, ricreative e/o sportive, ecc.) verranno assunte dal genitore con cui i figli minori risiederanno stabilmente;
5) confermare che la madre, in attesa di trasferirsi in Canada continuerà ad abitare nella casa familiare, pertanto la stessa si occuperà quotidianamente delle figlie parimenti al padre;
• Quando la madre si trasferirà in Canada, le figlie manterranno un costante rapporto telefonico con la stessa e potranno raggiungerla durante i mesi estivi, al termine dell'anno scolastico sino alla fine del mese di agosto.
• I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località dove si recheranno con le figlie.
• Le condizioni di cui sopra saranno comunque sempre modificabili, a seconda degli eventi futuri che dovessero presentarsi.
6) confermare che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, in particolare il padre terrà aggiornata la madre circa ogni circostanza eccezionale e non che possa interessare la prole.
7) confermare che considerate le attuali esigenze dei figli, di cui due minorenni ed uno maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente, il tenore di vita goduto dagli stessi in costanza di convivenza, le risorse economiche di entrambi i genitori, la maggiore permanenza del minore presso il padre una volta che la madre si trasferirà all'estero, i coniugi concordano che la moglie corrisponderà al marito, a titolo di contributo per il mantenimento delle due figlie , una somma variabile di volta in volta e non pre-determinata e/o, a seconda delle possibilità economiche della stessa, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica delle stesse;
anche per il figlio maggiorenne la madre corrisponderà direttamente allo stesso una somma variabile di volta in volta e non pre-determinata e/o determinabile, a seconda delle disponibilità economiche della stessa, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dello stesso.
10) i coniugi danno atto di avere così definito ogni ulteriore questione patrimoniale e/o economica tra gli stessi;
I coniugi dichiarano di rinunciare sin da ora all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 12.02.2000 in Yaoundè II, Repubblica del Camerun e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 1715 del 2024, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse della prole
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al Parte_1
proprio il cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 9/01/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 13488/2023 promossa congiuntamente da:
(c.f. , con l'avv. MORETTI Parte_1 C.F._1
CHIARA
e
GA IY RE (c.f. ), con l'avv. MORETTI CHIARA C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comun di Lumezzane;
2) confermare l'assegnazione della ex casa familiare sita in Lumezzane (BS) Via Rango n.22 al marito nell'interesse delle figlie minori ivi stabilmente conviventi.
3) confermare l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocazione delle stesse presso il padre in
Lumezzane (BS) Via Rango n.22; i genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse delle figlie, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4) confermare che la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana delle minori, quali, a titolo esemplificativo: visite mediche periodiche o urgenti, scelta delle terapie farmacologiche o naturali, scelte alimentari, colloqui con maestri o insegnanti, scelta dell'abbigliamento, organizzazione tempo libero, pratica di attività extrascolastiche, ricreative e/o sportive, ecc.) verranno assunte dal genitore con cui i figli minori risiederanno stabilmente;
5) confermare che la madre, in attesa di trasferirsi in Canada continuerà ad abitare nella casa familiare, pertanto la stessa si occuperà quotidianamente delle figlie parimenti al padre;
• Quando la madre si trasferirà in Canada, le figlie manterranno un costante rapporto telefonico con la stessa e potranno raggiungerla durante i mesi estivi, al termine dell'anno scolastico sino alla fine del mese di agosto.
• I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località dove si recheranno con le figlie.
• Le condizioni di cui sopra saranno comunque sempre modificabili, a seconda degli eventi futuri che dovessero presentarsi.
6) confermare che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, in particolare il padre terrà aggiornata la madre circa ogni circostanza eccezionale e non che possa interessare la prole.
7) confermare che considerate le attuali esigenze dei figli, di cui due minorenni ed uno maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente, il tenore di vita goduto dagli stessi in costanza di convivenza, le risorse economiche di entrambi i genitori, la maggiore permanenza del minore presso il padre una volta che la madre si trasferirà all'estero, i coniugi concordano che la moglie corrisponderà al marito, a titolo di contributo per il mantenimento delle due figlie , una somma variabile di volta in volta e non pre-determinata e/o, a seconda delle possibilità economiche della stessa, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica delle stesse;
anche per il figlio maggiorenne la madre corrisponderà direttamente allo stesso una somma variabile di volta in volta e non pre-determinata e/o determinabile, a seconda delle disponibilità economiche della stessa, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dello stesso.
10) i coniugi danno atto di avere così definito ogni ulteriore questione patrimoniale e/o economica tra gli stessi;
I coniugi dichiarano di rinunciare sin da ora all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 12.02.2000 in Yaoundè II, Repubblica del Camerun e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 1715 del 2024, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse della prole
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al Parte_1
proprio il cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 9/01/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio