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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/01/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2065/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Giovanna FERRERO Presidente
Dott. Maria Elena CATALANO Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA AMEDEI N. 8 20123 MILANO presso lo studio dell'avv.
[...]
, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Pt_2
PLESCIA FRANCESCO MICHELE ( ) CORSO ITALIA 13 C.F._1
20122 MILANO;
( ) CORSO Parte_3 C.F._2
ITALIA 13 MILANO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliato in P.ZZA ADRIANO, 6 10139 TORINO presso lo studio dell'avv. pagina 1 di 8 GUIDONI ALBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PENNICA GIOVANNI ( ) PIAZZA DE' CELESTINI C.F._3
N.3 40123 BOLOGNA;
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA CP_2 P.IVA_3
RISORGIMENTO 8 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. DEL ZOPPO
CRISTINA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“In riforma integrale della impugnata sentenza IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- accertare e dichiarare la mancanza di responsabilità di in relazione al Parte_1 sinistro per cui è causa e conseguentemente rigettare tutte le domande di Controparte_1 perché infondate in fatto ed in diritto;
- condannare per l'effetto al rimborso delle somme che - nel corso del Controparte_1 presente giudizio di appello - verranno corrisposte da in esecuzione della Parte_1 sentenza impugnata.
IN VIA ALTRETTANTO PRINCIPALE E NEL MERITO: accertare che il sinistro per cui è causa è stato provocato dalla presenza sul tratto stradale scenario del medesimo di un oggetto metallico, staccatosi da un veicolo sconosciuto, come meglio descritto nel retroesteso atto, e per l'effetto dichiarare tenuta a rispondere dei danni che ne sono conseguiti CP_2
in qualità di impresa designata dall'IVASS ai sensi dell'art. 286, Codice delle Assicurazioni
[...] Private, per la liquidazione dei sinistri di cui all'articolo 283, comma 1, Codice delle Assicurazioni Private. IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO: nel denegato caso di accertamento di responsabilità di in relazione al Parte_1 sinistro per cui è causa:
pagina 2 di 8
- accertare e dichiarare la quota di responsabilità direttamente imputabile alla medesima, distintamente da quella addebitabile ad nella soprarichiamata qualità, in relazione al CP_2 sinistro per cui è causa;
- condannare conseguentemente nella soprarichiamata qualità, al pagamento, nei limiti CP_2 della quota di sua competenza, in via di regresso ai sensi dell'art. 2055 c.c., di quanto Parte_1 dovesse corrispondere a all'esito del presente giudizio. IN
[...] Controparte_1
OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.”.
Per CP_2
“Voglia la Corte d'Appello: in via principale:
- Rigettare l'appello proposto da Parte_1
- In via di appello incidentale - In riforma della sentenza 6043/2024, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di in persona del legale rappresentante pro tempore in Parte_1 relazione al sinistro de quo e conseguentemente rigettare le domande formulate nei confronti di CP_2
[...]
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore e/o Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante a rifondere ad l'importo di €.8,115,77 CP_3 CP_2 oltre interessi
- in ogni caso con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare: rilevato che l'avverso gravame appare inammissibile o manifestamente infondato ex art. 348 bis c.p.c. per le ragioni illustrate in narrativa, fissare udienza per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. e assumere ogni consequenziale provvedimento. Nel merito: qualora l'appello proposto non dovesse essere preliminarmente dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, rigettare comunque l'avversa impugnazione, in quanto infondata in fatto e diritto.
In via subordinata: solo per scrupolo difensivo, per la non creduta eventualità che il gravame dovesse essere ritenuto meritevole di accoglimento per l'accertata imputabilità del fatto ad un veicolo rimasto sconosciuto, rideterminare nella misura del 100% la quota di responsabilità dell' e, CP_2 conseguentemente, condannarla al pagamento in favore della dell'intera Controparte_1 somma di € 11.222,00 da questa liquidata al socio a definitiva tacitazione del Controparte_4 sinistro n. 2017/61244, maggiorata di interessi al tasso legale calcolati sul capitale di anno in anno rivalutato dalla data del sinistro (11.01.2017) alla notifica dell'atto di appello (11.07.2024) e, quindi, ai sensi dell'art. 1284, IV comma, c.c., da quel giorno al saldo. Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre integrazione forfettaria, IVA e CPA, per entrambi i gradi di giudizio”.
pagina 3 di 8
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. agiva in surroga, ex art.1916 c.c., nei confronti di Parte_4
al fine di ottenere la condanna della stessa, alla rifusione Controparte_5 dell'importo di € 11.222,00 liquidato in favore della società in occasione del sinistro CP_4 avvenuto all'altezza del km 152+500 dell'autostrada A4 in direzione Torino all'altezza dello svincolo per Cambiago in data 11.1.2017 alle ore 16.05 che ha coinvolto il veicolo Audi A4 tg. EW302DE di proprietà di detta società, condotto dall'amministratore delegato della stessa e CP_6 assicurato da CP_1
In particolare, veniva colpito al volto da un oggetto in metallo che si trovava sul manto CP_6 stradale sollevato in aria dal passaggio di un altro veicolo non identificato che precedeva immediatamente la sua vettura. Tale oggetto -rinvenuto a bordo della sua auto e successivamente identificato in “un supporto di pastiglia di freni di un mezzo pesante” -rapporto polizia stradale agli atti- perforava il parabrezza del mezzo condotto dal medesimo e lo colpiva al volto causandogli gravi ferite.
chiamava in giudizio , in qualità di compagnia incaricata dal Fondo di Parte_1 CP_2
Garanzia per le Vittime della Strada per la gestione del sinistro, affinchè fosse ritenuta responsabile del sinistro e condannata a rifondere i danni causati dallo stesso.
2. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6043/2024 pubblicata in data 14.06.2024, ha accolto la domanda e ha condannato, in solido fra loro, e a pagare a l'importo Parte_1 CP_2 CP_1 di € 11.222,00, oltre interessi legali. In particolare, il tribunale ha ritenuto responsabile Parte_1 del fatto ai sensi dell'art. 2051 c.c. “posto che il pezzo metallico sollevato dal veicolo che precedeva l'autovettura assicurata con l'odierna parte attorea si trovava sul manto autostradale, ossia su un bene facente capo ad e tenuto conto che nel caso di specie non Parte_1
è emerso che la caduta dell'oggetto metallico sul manto stradale si fosse verificata poco tempo prima del sinistro, deve ritenersi che al momento del verificarsi del sinistro l'oggetto metallico presente sulla sede stradale rientrasse nella sfera di controllo di quale Parte_1 custode ex art. 2051 c.c., sussistendo perciò il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno” - pag. 6 sentenza-. Ha, invece ritenuto responsabile dello stesso ai sensi dell'art. 286 cod. ass., CP_2
“essendosi il fatto verificato in ora diurna, con “visibilità buona” - secondo quanto risulta dagli accertamenti della Polizia Stradale di cui al documento n. 3 prodotto dalla parte attorea - appare plausibile che il “grosso pezzo metallico” […] sollevato dal veicolo rimasto ignoto fosse visibile dal conducente di quest'ultimo, e perciò evitabile con una manovra di emergenza, sì che appare plausibile che la guida del conducente di tale veicolo fosse caratterizzata da disattenzione” - pag. 6 sentenza-.
3. ha proposto appello articolato in quattro motivi: Parte_1
3.1 con il primo motivo deduce la mancata considerazione delle evidenze documentali idonee a far emergere la corretta esecuzione, da parte di , delle attività di vigilanza e controllo del Parte_1 tratto stradale su cui si è verificato l'incidente -in particolare, dai documenti prodotti si evince che il tratto autostradale interessato dal sinistro era stato controllato la mattina stessa fra le 8.21 e le 9.49 da personale della società e la presenza di un copertone fra i Km 150,100 e 146,700 era stato segnalato agli utenti alle 15.58 del giorno stesso e rimosso alle ore 18.20 dello stesso giorno-;
pagina 4 di 8 3.2 con il secondo motivo, si duole della mancata applicazione del principio di non contestazione, posto che l'avvenuto esercizio delle sopracitate attività di vigilanza e controllo non sono state specificamente contestate dagli appellati, sicchè l'espletamento delle stesse deve ritenersi fatto ormai acquisito, ex art. 115, comma primo, c.p.c.; 3.3 con il terzo motivo, si duole del fatto che il tribunale, avendo ritenuto che “non è emerso che la caduta dell'oggetto metallico sul manto stradale si fosse verificata poco tempo prima del sinistro” - pag. 6 sentenza appellata-, l'abbia gravata di un onere probatorio impossibile da soddisfare, in quanto, per liberarsi dalla responsabilità, avrebbe dovuto fornire: i) la prova positiva della comparsa dell'oggetto metallico protagonista dell'incidente; ii) ovvero, in alternativa, quella negativa della sua assenza -continuativa e per oltre sei ore- sul luogo e nel giorno del sinistro;
3.4 con il quarto motivo, censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto provato la sussistenza del caso fortuito, in quanto, stante l'assenza di segnalazione dell'oggetto metallico in quel tratto autostradale, la presenza dello stesso deve ritenersi repentina e improvvisa, tale da non consentire all'ente gestore del tratto autostradale di intervenire per rimuoverlo, così integrando il caso fortuito.
4. ha proposto appello incidentale deducendo l'esclusiva responsabilità di nella CP_2 Parte_1 causazione del sinistro, poiché l'autista del veicolo sconosciuto non avrebbe potuto “evitare il detrito sull'asfalto, avvistabile certamente solo all'ultimo momento, stante la sua dimensione ed il suo colore del tutto simile a quello dell'asfalto, se non mettendo in essere manovre che avrebbero creato pericolo per sé e per gli altri utenti della strada” - pag. 5 appello-.
5. ha chiesto il rigetto di entrambi gli appelli. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello principale di deve essere rigettato. Parte_1
1.1 I motivi -strettamente connessi e trattati congiuntamente- sono infondati.
L'alterazione della cosa oggetto di custodia -nel caso specifico per la presenza di un oggetto metallico sulla sede stradale- integra il caso fortuito che esime da responsabilità il custode ove si sia manifestata in modo repentino e improvviso senza che lo stesso abbia avuto l'oggettiva possibilità di intervenire per rimuovere la fonte di pericolo – Una volta che il danneggiato ha provato l'alterazione della cosa e il nesso di causalità fra l'alterazione della cosa e il danno -come nel caso di specie, posto che all'interno dell'abitacolo dell'auto condotta da è stato rinvenuto un oggetto metallico di 24 cm di lunghezza e di 10 CP_6 di larghezza, per un peso di 0,8 kg, identificato dalla polizia stradale intervenuta come parte di un freno di un camion che sollevato dall'auto che lo precedeva aveva sfondato il parabrezza, causandogli una grave ferita alla fronte-, il custode per liberarsi dalla propria responsabilità ex art.
pagina 5 di 8 2051 c.c., deve provare la sussistenza del caso fortuito tale da interrompere il nesso di causalità fra l'alterazione della cosa e il danno. Quindi, nel caso di specie, doveva fornire la prova positiva che la presenza del Parte_1 suddetto oggetto nella sede stradale si fosse manifestata in un lasso temporale di poco antecedente all'incidente tale che la stessa si trovasse nell'impossibilità di intervenire per rimuoverlo, nonostante la diligente attività di controllo attuata per rimuoverlo tempestivamente. Nel caso specifico non si è potuto accertare da quanto tempo l'oggetto metallico si trovava sulla sede stradale.
Infatti, la polizia stradale, subito dopo il sinistro, ha controllato un camion fermo in una piazzola di sosta poco più avanti il luogo dell'incidente al m 151+800, per la foratura di uno pneumatico del semirimorchio, ma dal controllo visivo effettuato non risultavano anomalie ai freni -rapporto polizia stradale fg.
9-. Né può inferirsi che l'oggetto metallico fosse presente solo poco prima dell'incidente per il fatto - non contestato- che non fosse stato segnalato dagli utenti a differenza del copertone presente poco più avanti sulla sede stradale e segnalato dagli utenti e da tramite i tabelloni luminosi. Parte_1 Infatti, dalla mera assenza di segnalazione dell'oggetto da parte di utenti della strada del detrito non può desumersi che lo stesso fosse presente sulla stessa da poco tempo, ben potendo lo stesso non essere stato segnalato e, comunque, non essendo una attività di controllo demandata alla sola segnalazione degli utenti una attività di controllo idonea a rimuovere tempestivamente le fonti di pericolo che possano venirsi a trovare sulla sede stradale -in termini, trattandosi di detriti sull'A1 che avevano causato un sinistro: “la gravata sentenza ha inferito, in via presuntiva, l'imprevedibilità del fattore esterno causa del danno (segnatamente la sua prossimità temporale al sinistro) dall'assenza di segnalazioni da parte degli utenti circa la presenza di detriti sulla sede stradale;
ma l'esonero da responsabilità dell'ente custode richiede, come detto, una prova rigorosa della repentinità dell'insorgenza del fattore di danno e dell'espletamento di un'idonea, efficace ed immanente attività di controllo e vigilanza dell'ente custode volta alla rimozione tempestiva della condizione di pericolo: attività che certo non può dirsi idoneamente esplicata affidandosi unicamente alle segnalazioni degli utenti della strada, mera - e, per di più, soltanto eventuale o episodica - espressione di senso civico pag. 3 della motivazione di Cass. n. 29632 del 18/11/2024, così massimata: “In tema di responsabilità dell'ente proprietario di una strada, ex art. 2051 c.c., ove la situazione di pericolo sia dovuta ad una alterazione dello stato della cosa per cause estrinseche ed estemporanee, create da terzi, ai fini dell'esonero da responsabilità dell'ente occorre la prova rigorosa della repentinità dell'insorgenza del fattore di danno e dell'espletamento di un'idonea, efficace ed immanente attività di controllo e vigilanza volta alla rimozione tempestiva della condizione di pericolo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, con riferimento a danni derivanti da detriti presenti sulla carreggiata, aveva inferito in via presuntiva l'imprevedibilità del fattore esterno causa del danno dalla mera assenza di segnalazioni da parte degli utenti, senza accertare che l'alterazione della sede stradale dovuta alla presenza del detrito causa del danno fosse stata così istantanea ed improvvisa da rendere impossibile per il custode un concreto intervento di ripristino, verificando non già la predisposizione astratta di un piano di interventi ma, nello specifico, se questi vi fossero stati e fossero stati idonei) -conformi Cass. Cass. 27/03/2024, n. 8306; Cass. 16/11/2023, n. 31949; Cass. 11/11/2021, n. 34790; Cass. 01/03/2021, n. 6826; Cass. 10/06/2020, n. 11096-. Né, tantomeno, rileva, alla luce dei suddetti principi, ai fini di escludere la responsabilità di
, il fatto -anch'esso non contestato- che quel tratto di autostrada fosse stato controllato Parte_1
pagina 6 di 8 da personale della società fra le 8.21 e le 9.49 del giorno stesso, essendo un controllo non idoneo a rimuovere tempestivamente il detrito, posto che il sinistro causato dallo stesso si è verificato alle ore 16.05. Conclusivamente, per le sopraesposte ragioni, l'appello di deve essere rigettato. Parte_1
2. L'appello incidentale proposto da deve essere rigettato. CP_2
2.1 In proposito, la giurisprudenza di legittimità afferma: “in tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto” - Cass. n. 10540 del 19/04/2023, ex plurimis.
Nel caso specifico, diversamente da quanto dedotto nel motivo di appello, come affermato dal tribunale, l'oggetto metallico aveva dimensioni tali che, con luce diurna e condizioni di visibilità buone -come risultanti dal rapporto della polizia stradale- era visibile al conducente del veicolo che precedeva l'Audi. Né lo stesso era impossibilitato ad evitarlo, come dedotto nel motivo di appello, in quanto a tal fine, sarebbe stata sufficiente una lieve deviazione dalla traiettoria di marcia che poteva essere effettuata anche a velocità elevata senza pregiudicare la tenuta di strada del veicolo.
Sussiste quindi la colpa del conducente del veicolo sconosciuto fondante la responsabilità di
CP_2
3. stante la soccombenza nell'appello principale diretto nei confronti di Parte_1 Parte_1 CP_1 al fine di censurare la propria responsabilità a titolo di custode deve essere condannata a
[...] pagare a le spese del presente grado di giudizio liquidate secondo i valori medi del D.M. CP_1
n. 147/22, dello scaglione da € 5.201 a € 26.000, secondo il disputatum, in complessivi € 3.966,0, per ciascuna parte - di cui € 1.134,00 per studio;
€ 921,00 per la fase introduttiva;
€ 1.911,00 per la fase decisoria-.
, stante la soccombenza relativamente al proprio appello incidentale diretto a riformare la CP_2 condanna nei confronti di a titolo di regresso, deve essere condannata a pagare a Parte_1
le spese del presente grado di giudizio liquidate secondo i valori medi del D.M. n. 147/22, Parte_1 dello scaglione da € 5.201 a € 26.000, secondo il disputatum, in complessivi € 3.966,0, per ciascuna parte - di cui € 1.134,00 per studio;
€ 921,00 per la fase introduttiva;
€ 1.911,00 per la fase decisoria-.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide: 1. rigetta l'appello principale di e quello incidentale di;
Parte_1 CP_2
2. conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 6043/2024 pubblicata in data 14.06.2024;
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3. condanna a pagare a le spese del presente Parte_1 Controparte_1 grado, che si liquidano in complessivi € 3.966,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
4. condanna a pagare a le spese del presente grado, che si CP_2 Parte_1 liquidano in complessivi € 3.966,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
5. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 CP_2 contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n° 115/ 2002 così come modificato dall'art 1, comma 17, della L. 24 12 2012 n° 228.
Milano, 22.1.2025
IL CONSIGLIERE estensore
Andrea Francesco Pirola IL PRESIDENTE
Giovanna Ferrero
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