Articolo 5 della Legge 3 agosto 2007, n. 120
Articolo 4
Versione
7 agosto 2007
Art. 5. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Entrata in vigore il 7 agosto 2007
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