Art. 5. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Versione
7 agosto 2007
7 agosto 2007
Giurisprudenza • 4
- 1. Corte Cost., sentenza 04/04/2008, n. 86Provvedimento: […] 11.— Da ultimo, deve rilevarsi che l'eventuale inadempimento (o il ritardo nell'adempimento) da parte degli organi delle strutture sanitarie pubbliche, in special modo del direttore generale di esse (come implicitamente conferma il comma 7 dell'art. 5 della legge n. 120 del 2007, nel prevedere la possibilità della destituzione di quest'ultimo), nella predisposizione di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria da parte dei medici che abbiano optato per il rapporto esclusivo, potrebbe dare luogo a gravi forme di responsabilità dei medesimi organi. […]Leggi di più...
- dirigenti medici incaricati della direzione di una struttura sanitaria·
- svolgimento in atto di attività extramuraria·
- norme statali e della regione toscana·
- sanità pubblica·
- lamentata irragionevolezza·
- eccepita inammissibilità della questione per difetto di rilevanza·
- reiezione.·
- denunciata irragionevolezza·
- 'thema decidendum'·
- residualità dell'ipotesi di mancata predisposizione delle strutture per attività intramuraria·
- possibile sussistenza di una situazione di disparità di mero fatto·
- non fondatezza della questione.·
- delimitazione·
- inammissibilità.·
- giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale