Rigetto
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/07/2025, n. 5738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5738 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/07/2025
N. 05738/2025REG.PROV.COLL.
N. 04094/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4094 del 2022, proposto da Autoservizi Preite S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Spataro, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mendicino, non costituito in giudizio;
nei confronti
Regione Calabria, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Seconda, n. 1952/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Ugo De Carlo e viste le conclusioni di parte appellante come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Autoservizi Preite S.r.l. ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento del provvedimento del Comune di Mendicino del 6 aprile 2021, avente ad oggetto “Ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 31 comma 4 bis d.P.R. 380/2001”.
2. 1. Il Comune di Mendicino con l’ordinanza n. 55 del 28 settembre 2020 disponeva la demolizione di alcune opere abusive realizzate dalla società appellante che veniva impugnata; nelle more del giudizio su tale ordinanza, a causa dell’inottemperanza alla stessa veniva irrogata la sanzione di cui all’art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001 impugnata in questa sede.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso premettendo che non riteneva necessario affrontare le doglianze circa la legittimità dell’ordinanza di demolizione perché la società ricorrente aveva dichiarato di aver provveduto alla demolizione dei manufatti e di non avere più interesse alla pronuncia giurisdizionale, con la conseguenza che quel ricorso era stato dichiarato improcedibile.
Inoltre la notifica dell’atto di accertamento dell’inadempienza all’ordine di demolizione è richiesta dall’art. 31, comma 4 d.P.R. 380/2001, solamente quale presupposto per la trascrizione nei registri immobiliari dell’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale e non per l’irrogazione della sanzione che oltretutto non era sproporzionata poiché in zona vincolata l’Amministrazione non ha facoltà di gradare la sanzione.
4. L’appello presenta un unico motivo che censura l’inesistenza di un accertamento dell’inottemperanza con atto formale e tale non può considerarsi la Relazione di servizio n. 2512 del 18 marzo 2021 - con cui si dava atto della mancata ottemperanza dell’ordinanza di demolizione n. 55 del 28 settembre 2020.
5. Comune di Mendicino non si è costituito in giudizio.
6. La sentenza di primo grado ha fatto corretto uso dei principi esistenti in tema di applicazione della sanzione di cui all’art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001; l’atto che accerta l’inadempimento dell’ordinanza di demolizione deve essere notificato solo laddove debba disporsi la sua trascrizione nei registri immobiliari. Nel caso in esame, avendo la società tardivamente ottemperato, non era necessario procedere alla trascrizione dell’acquisizione ex lege di un bene non più esistente.
La sanzione non deve essere preceduta dalla notifica di alcun atto poiché il vulnus per il privato deriva direttamente dall’atto di irrogazione che può essere impugnato.
7. La mancata costituzione del Comune esonera dalla necessità di provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO