Art. 2.
L'addizionale istituita con la presente legge viene liquidata dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette contemporaneamente all'imposta complementare ed e' iscritta a ruolo e riscossa insieme con l'imposta medesima.
L'addizionale istituita con la presente legge viene liquidata dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette contemporaneamente all'imposta complementare ed e' iscritta a ruolo e riscossa insieme con l'imposta medesima.