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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 12/02/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 779/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Lagonegro sezione civile, dott. Giuseppe Izzo, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 11/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 779 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari conten- ziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti C.F._2
Angelo Paladino e Teresa Paladino, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Sa- la Consilina (SA) alla Via Mezzacapo n.15;
PARTE OPPONENTE
E
(C.F. ) e per essa Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. , rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv.
[...] P.IVA_2
Giacomo Pignata, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Aversa (CE) alla
Via Carlo Pisacane n. 1
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., con contestuale istanza di sospen- sione dell'efficacia esecutiva del titolo, e conveni- Parte_1 Parte_2
vano in giudizio la società proponendo opposizione avverso Controparte_1
l'atto di precetto notificato in data 16/05/2019, per la complessiva somma di €
243.417,82 oltre interessi, spese e diritti successivi relativi ad un contratto di mutuo ipo-
1
tecario stipulato in data 26/06/1998. Deducevano, in particolare: la nullità della notifica dell'atto di precetto indirizzato a in quanto consegnato a persona Controparte_3
non abilitata, ovvero la madre odierna opponente, non convivente e nel domicilio della stessa;
l'abuso di mezzi espropriativi da parte della società precettante, in quanto l'atto di precetto era riferito ad un titolo già azionato dalla stessa in procedure esecutive pen- denti dinanzi al Tribunale di Lagonegro (RGE n. 52/2000 riunita alla RGE 32/1998) la cui vendita dei cespiti pignorati soddisferebbe il credito vantato dalla Controparte_4
quale ipotecaria di I° grado. Concludevano, pertanto, chiedendo all'adito
[...]
Giudice di accogliere la domanda e, per l'effetto, “a) preliminarmente sospendere, an- che inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo, stante l'ulteriore grave danno che ne deriverebbe agli opponenti;
b) dichiarare nulla la notifica dell'atto di precetto indirizzata a , in quanto consegnata a persona non abilitata;
c) Controparte_3
in ogni caso, non consentire il cumulo dei mezzi di espropriazione, dal momento che la procedura esecutiva intrapresa può ben soddisfare integralmente il credito vantato dal- la società opposta;
ogni altra azione esecutiva in danno degli opponenti sarebbe vessa- toria ed ingiustificata;
d) dichiarare nullo ed inefficace l'atto di precetto opposto;
e) condannare la società opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento.”
Si costituiva, in data 16/09/2019, la società al fine di ottenere il Controparte_1 rigetto tanto, in via cautelare, dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del ti- tolo esecutivo, quanto, nel merito dell'opposizione a precetto formulata da controparte, con vittoria delle spese, diritti ed onorari di causa.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e rigettata l'istanza di sospensiva, non ravvi- sandosi i gravi motivi previsti da legge, la causa subiva diversi rinvii determinati da esi- genze di gestione del ruolo. Subentrato lo scrivente, in data 30.11.2022, la causa veniva dapprima rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, per discus- sione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 11/02/2025.
All'esito della trattazione c.d. cartolare dell'udienza del 11/02/2025 a mezzo deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa nei termini che seguono.
La prima doglianza sollevata da parte opponente, relativa alla nullità della notifica dell'atto di precetto indirizzato a , in quanto effettuata nei con- Controparte_3 fronti di soggetto non legittimato, è infondata non essendo quest'ultima parte del giudi- zio.
2
Tale motivo di opposizione si profila inammissibile per carenza di legittimazione dell'opponente alla sua proposizione.
Osserva, infatti, il Tribunale che l'opposizione con la quale viene eccepita la nullità di detta notifica, in quanto effettuata nei confronti di soggetto non convivente e nel domi- cilio di quest'ultimo, non è stata proposta da , a tanto unica legit- Controparte_3
timata, ma dagli odierni opponenti in proprio.
L'interesse e la legittimazione a contestare la validità della notifica, possono essere esclusivamente riconosciute in capo a , destinataria del precetto, Controparte_3 la quale soltanto poteva eccepirne la nullità ed inefficacia nei suoi confronti. L'odierna parte opponente, invece, come detto, istante in proprio, non risulta legittimata alla con- testazione di notifica dell'atto, poiché diretta a soggetto del tutto distinto.
Il secondo motivo di opposizione, relativo all'abuso dei mezzi di espropriazione, è pa- rimenti infondato.
Di per sé, infatti, l'esistenza di una procedura espropriativa pendente sulla base del me- desimo titolo esecutivo non è di ostacolo alla successiva instaurazione di altra procedura espropriativa, anche dello stesso genere (presso terzi), avente a fondamento il medesimo titolo esecutivo. L'art. 483, primo comma, c.p.c., nel prevedere che il creditore possa valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione previsti dalla legge, conce- de espressamente al creditore la possibilità di esercitare l'azione esecutiva promuoven- do più processi di esecuzione forzata per il medesimo credito. Tale cumulo, come chia- rito costantemente dalla giurisprudenza, non solo è ammissibile tra processi espropriati- vi di natura diversa (cd. cumulo eterogeneo), ma anche tra espropriazioni aventi ad og- getto beni della stessa natura (cd. cumulo omogeneo): infatti il “diritto del creditore procedente, che sulla base d'un titolo esecutivo e per il credito da esso risultante abbia sottoposto ad espropriazione forzata beni appartenenti al debitore, non trova ostacolo, nella pendenza di tale procedimento, ad eseguire il pignoramento di ulteriori beni dello stesso tipo del debitore per la soddisfazione coattiva del medesimo credito risultante dal detto titolo esecutivo, non essendogli precluso di avvalersi una seconda volta del medesimo mezzo di espropriazione” (così Cass. n. 4375/1992, richiamata nell'ordinanza suddetta di accoglimento del reclamo), con l'unico limite, sottoposto al controllo del giudice, della congruità dei mezzi di esecuzione e della loro idoneità a determinare con immediatezza l'effettiva soddisfazione del credito fatto valere in executivis (Cass.
11360/2006).
3
In definitiva, costituendo espressione del principio del minimo mezzo, la fattispecie prevista dall'art. 483 c.p.c. si riferisce al “caso in cui un creditore intraprenda una se- conda azione espropriativa nei confronti del medesimo debitore e dello stesso titolo, al- lorquando abbia già conseguito un provvedimento potenzialmente satisfattivo del credi- to” (vds. Cass. 8151/2020).
Ebbene, nel caso di specie non sussistono i presupposti appena citati di applicabilità del- la fattispecie di cui all'art. 483 cpc, per l'assorbente ragione che al momento dell'introduzione del presente giudizio di opposizione non vi era stata alcuna assegna- zione nell'ambito del giudizio recante RGE 52/2000 riunito a quello avente RGE
32/1998, né integralmente né parzialmente satisfattiva del credito della precettante.
La pronuncia della Suprema Corte richiamata evidenzia, infatti, che “ovviamente, al creditore è preclusa la possibilità di ottenere più dell'ammontare del suo credito, ma tale limite opera, in sede esecutiva, solo al momento del materiale soddisfacimento del credito, ossia dell'assegnazione delle somme rivenienti dall'espropriazione forzata. Non
è, quindi, preclusa al creditore la possibilità di munirsi di due distinte ordinanze di as- segnazione, ciascuna nei confronti di un diverso condebitore solidale, fermo restando che potrà incassare in forza della seconda solo quanto sopravanzi, in quel momento, al- la prima”. D'altra parte “l'estinzione del diritto del creditore ha luogo solo con l'effetti- vo integrale pagamento, da parte del terzo pignorato, di tutte le somme assegnate” (ibi- dem, Cass. 8151/2020), e pertanto fino a quel momento ogni procedura esecutiva appare legittima.
Per tutto quanto detto, l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
deve intendersi integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa – rientrante nello scaglione indeterminabile - ed in applicazione dei parame- tri medi di cui al D.M. n. 147/2022, esclusa la fase istruttoria (attesa la natura documen- tale del giudizio), con riduzione del 30% in ragione della bassa complessità delle que- stioni di fatto e diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione formulata da e;
Parte_1 Parte_2
4
2. condanna e , in solido tra loro, a rimborsare Parte_1 Parte_2
a e per essa alla le spese di lite da Controparte_1 CP_2
essa sostenute, liquidate in complessivi € 5.903,10 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Lagonegro, il 12/02/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Lagonegro sezione civile, dott. Giuseppe Izzo, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 11/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 779 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari conten- ziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti C.F._2
Angelo Paladino e Teresa Paladino, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Sa- la Consilina (SA) alla Via Mezzacapo n.15;
PARTE OPPONENTE
E
(C.F. ) e per essa Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. , rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv.
[...] P.IVA_2
Giacomo Pignata, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Aversa (CE) alla
Via Carlo Pisacane n. 1
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., con contestuale istanza di sospen- sione dell'efficacia esecutiva del titolo, e conveni- Parte_1 Parte_2
vano in giudizio la società proponendo opposizione avverso Controparte_1
l'atto di precetto notificato in data 16/05/2019, per la complessiva somma di €
243.417,82 oltre interessi, spese e diritti successivi relativi ad un contratto di mutuo ipo-
1
tecario stipulato in data 26/06/1998. Deducevano, in particolare: la nullità della notifica dell'atto di precetto indirizzato a in quanto consegnato a persona Controparte_3
non abilitata, ovvero la madre odierna opponente, non convivente e nel domicilio della stessa;
l'abuso di mezzi espropriativi da parte della società precettante, in quanto l'atto di precetto era riferito ad un titolo già azionato dalla stessa in procedure esecutive pen- denti dinanzi al Tribunale di Lagonegro (RGE n. 52/2000 riunita alla RGE 32/1998) la cui vendita dei cespiti pignorati soddisferebbe il credito vantato dalla Controparte_4
quale ipotecaria di I° grado. Concludevano, pertanto, chiedendo all'adito
[...]
Giudice di accogliere la domanda e, per l'effetto, “a) preliminarmente sospendere, an- che inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo, stante l'ulteriore grave danno che ne deriverebbe agli opponenti;
b) dichiarare nulla la notifica dell'atto di precetto indirizzata a , in quanto consegnata a persona non abilitata;
c) Controparte_3
in ogni caso, non consentire il cumulo dei mezzi di espropriazione, dal momento che la procedura esecutiva intrapresa può ben soddisfare integralmente il credito vantato dal- la società opposta;
ogni altra azione esecutiva in danno degli opponenti sarebbe vessa- toria ed ingiustificata;
d) dichiarare nullo ed inefficace l'atto di precetto opposto;
e) condannare la società opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento.”
Si costituiva, in data 16/09/2019, la società al fine di ottenere il Controparte_1 rigetto tanto, in via cautelare, dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del ti- tolo esecutivo, quanto, nel merito dell'opposizione a precetto formulata da controparte, con vittoria delle spese, diritti ed onorari di causa.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e rigettata l'istanza di sospensiva, non ravvi- sandosi i gravi motivi previsti da legge, la causa subiva diversi rinvii determinati da esi- genze di gestione del ruolo. Subentrato lo scrivente, in data 30.11.2022, la causa veniva dapprima rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, per discus- sione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 11/02/2025.
All'esito della trattazione c.d. cartolare dell'udienza del 11/02/2025 a mezzo deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa nei termini che seguono.
La prima doglianza sollevata da parte opponente, relativa alla nullità della notifica dell'atto di precetto indirizzato a , in quanto effettuata nei con- Controparte_3 fronti di soggetto non legittimato, è infondata non essendo quest'ultima parte del giudi- zio.
2
Tale motivo di opposizione si profila inammissibile per carenza di legittimazione dell'opponente alla sua proposizione.
Osserva, infatti, il Tribunale che l'opposizione con la quale viene eccepita la nullità di detta notifica, in quanto effettuata nei confronti di soggetto non convivente e nel domi- cilio di quest'ultimo, non è stata proposta da , a tanto unica legit- Controparte_3
timata, ma dagli odierni opponenti in proprio.
L'interesse e la legittimazione a contestare la validità della notifica, possono essere esclusivamente riconosciute in capo a , destinataria del precetto, Controparte_3 la quale soltanto poteva eccepirne la nullità ed inefficacia nei suoi confronti. L'odierna parte opponente, invece, come detto, istante in proprio, non risulta legittimata alla con- testazione di notifica dell'atto, poiché diretta a soggetto del tutto distinto.
Il secondo motivo di opposizione, relativo all'abuso dei mezzi di espropriazione, è pa- rimenti infondato.
Di per sé, infatti, l'esistenza di una procedura espropriativa pendente sulla base del me- desimo titolo esecutivo non è di ostacolo alla successiva instaurazione di altra procedura espropriativa, anche dello stesso genere (presso terzi), avente a fondamento il medesimo titolo esecutivo. L'art. 483, primo comma, c.p.c., nel prevedere che il creditore possa valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione previsti dalla legge, conce- de espressamente al creditore la possibilità di esercitare l'azione esecutiva promuoven- do più processi di esecuzione forzata per il medesimo credito. Tale cumulo, come chia- rito costantemente dalla giurisprudenza, non solo è ammissibile tra processi espropriati- vi di natura diversa (cd. cumulo eterogeneo), ma anche tra espropriazioni aventi ad og- getto beni della stessa natura (cd. cumulo omogeneo): infatti il “diritto del creditore procedente, che sulla base d'un titolo esecutivo e per il credito da esso risultante abbia sottoposto ad espropriazione forzata beni appartenenti al debitore, non trova ostacolo, nella pendenza di tale procedimento, ad eseguire il pignoramento di ulteriori beni dello stesso tipo del debitore per la soddisfazione coattiva del medesimo credito risultante dal detto titolo esecutivo, non essendogli precluso di avvalersi una seconda volta del medesimo mezzo di espropriazione” (così Cass. n. 4375/1992, richiamata nell'ordinanza suddetta di accoglimento del reclamo), con l'unico limite, sottoposto al controllo del giudice, della congruità dei mezzi di esecuzione e della loro idoneità a determinare con immediatezza l'effettiva soddisfazione del credito fatto valere in executivis (Cass.
11360/2006).
3
In definitiva, costituendo espressione del principio del minimo mezzo, la fattispecie prevista dall'art. 483 c.p.c. si riferisce al “caso in cui un creditore intraprenda una se- conda azione espropriativa nei confronti del medesimo debitore e dello stesso titolo, al- lorquando abbia già conseguito un provvedimento potenzialmente satisfattivo del credi- to” (vds. Cass. 8151/2020).
Ebbene, nel caso di specie non sussistono i presupposti appena citati di applicabilità del- la fattispecie di cui all'art. 483 cpc, per l'assorbente ragione che al momento dell'introduzione del presente giudizio di opposizione non vi era stata alcuna assegna- zione nell'ambito del giudizio recante RGE 52/2000 riunito a quello avente RGE
32/1998, né integralmente né parzialmente satisfattiva del credito della precettante.
La pronuncia della Suprema Corte richiamata evidenzia, infatti, che “ovviamente, al creditore è preclusa la possibilità di ottenere più dell'ammontare del suo credito, ma tale limite opera, in sede esecutiva, solo al momento del materiale soddisfacimento del credito, ossia dell'assegnazione delle somme rivenienti dall'espropriazione forzata. Non
è, quindi, preclusa al creditore la possibilità di munirsi di due distinte ordinanze di as- segnazione, ciascuna nei confronti di un diverso condebitore solidale, fermo restando che potrà incassare in forza della seconda solo quanto sopravanzi, in quel momento, al- la prima”. D'altra parte “l'estinzione del diritto del creditore ha luogo solo con l'effetti- vo integrale pagamento, da parte del terzo pignorato, di tutte le somme assegnate” (ibi- dem, Cass. 8151/2020), e pertanto fino a quel momento ogni procedura esecutiva appare legittima.
Per tutto quanto detto, l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
deve intendersi integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa – rientrante nello scaglione indeterminabile - ed in applicazione dei parame- tri medi di cui al D.M. n. 147/2022, esclusa la fase istruttoria (attesa la natura documen- tale del giudizio), con riduzione del 30% in ragione della bassa complessità delle que- stioni di fatto e diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione formulata da e;
Parte_1 Parte_2
4
2. condanna e , in solido tra loro, a rimborsare Parte_1 Parte_2
a e per essa alla le spese di lite da Controparte_1 CP_2
essa sostenute, liquidate in complessivi € 5.903,10 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Lagonegro, il 12/02/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
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