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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 27/03/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1579/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 19/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 5/4/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato GIACOMO Parte_1 C.F._1
CARELLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU), via Garibaldi
n. 97, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato LAURA Parte_2 C.F._2
SILVESTRI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU), via
Garibaldi n. 4, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di AV.
2) Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata a AV, via Sceltino 102/I, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, di esclusiva proprietà di alla Signora Parte_1 Pt_2 fino a che il signor non acquisterà un immobile confacente alle esigenze della signora
[...] Pt_1
e del figlio. Il signor si impegna a farsi carico del 30% dell'importo di tutte le Parte_2 Pt_1 utenze dell'ex dimora coniugale sino al 31 maggio 2025.
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
3) Confermare l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1
1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4) Disporre la collocazione paritaria del figlio ormai diciassettenne presso ciascun genitore.
5) Confermare il seguente calendario di collocazione paritaria:
5/a) due giorni di ogni settimana, che vengono indicati in lunedì e mercoledì, ed un fine settimana alternato, presso il padre, i restanti giorni presso la madre, il tutto salvo diversi accordi tra i genitori tenuto conto degli impegni e delle volontà del figlio, ormai quasi maggiorenne;
5/b) confermare che durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Befana e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino al massimo di una settimana anche non consecutiva da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
6) Il signor non verserà alcunché a titolo di contributo al mantenimento del figlio stante la Pt_1 collocazione paritaria dello stesso.
7) Disporre che il signor versi a titolo di assegno divorzile in favore della signora Pt_1 Parte_2
l'importo di € 500,00; versamento che verrà meno quando il venderà la casa di sua esclusiva Pt_1 proprietà, già adibita a casa coniugale, con conseguente impegno a versare alla la somma una Pt_2 tantum di € 100.000,00. 8) Confermare che le spese straordinarie nell'interesse del figlio siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo i medesimi criteri della separazione.
9) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in AV (LU) il 7/3/2015, dal quale è nato il figlio
(nato l'[...]) ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la Per_1 dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
L'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore è stata comunicata al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno modificato le condizioni di cui al ricorso congiunto, come in epigrafe riportate.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
2 La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1 Parte_2 in AV (LU) in data 7/3/2015, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di AV (LU) all'Atto Numero 3, Parte I, Ufficio 1, dell'Anno 2015;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di AV (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 19/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 19/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 5/4/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato GIACOMO Parte_1 C.F._1
CARELLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU), via Garibaldi
n. 97, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato LAURA Parte_2 C.F._2
SILVESTRI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU), via
Garibaldi n. 4, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di AV.
2) Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata a AV, via Sceltino 102/I, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, di esclusiva proprietà di alla Signora Parte_1 Pt_2 fino a che il signor non acquisterà un immobile confacente alle esigenze della signora
[...] Pt_1
e del figlio. Il signor si impegna a farsi carico del 30% dell'importo di tutte le Parte_2 Pt_1 utenze dell'ex dimora coniugale sino al 31 maggio 2025.
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
3) Confermare l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1
1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4) Disporre la collocazione paritaria del figlio ormai diciassettenne presso ciascun genitore.
5) Confermare il seguente calendario di collocazione paritaria:
5/a) due giorni di ogni settimana, che vengono indicati in lunedì e mercoledì, ed un fine settimana alternato, presso il padre, i restanti giorni presso la madre, il tutto salvo diversi accordi tra i genitori tenuto conto degli impegni e delle volontà del figlio, ormai quasi maggiorenne;
5/b) confermare che durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Befana e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino al massimo di una settimana anche non consecutiva da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
6) Il signor non verserà alcunché a titolo di contributo al mantenimento del figlio stante la Pt_1 collocazione paritaria dello stesso.
7) Disporre che il signor versi a titolo di assegno divorzile in favore della signora Pt_1 Parte_2
l'importo di € 500,00; versamento che verrà meno quando il venderà la casa di sua esclusiva Pt_1 proprietà, già adibita a casa coniugale, con conseguente impegno a versare alla la somma una Pt_2 tantum di € 100.000,00. 8) Confermare che le spese straordinarie nell'interesse del figlio siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo i medesimi criteri della separazione.
9) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in AV (LU) il 7/3/2015, dal quale è nato il figlio
(nato l'[...]) ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la Per_1 dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
L'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore è stata comunicata al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno modificato le condizioni di cui al ricorso congiunto, come in epigrafe riportate.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
2 La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1 Parte_2 in AV (LU) in data 7/3/2015, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di AV (LU) all'Atto Numero 3, Parte I, Ufficio 1, dell'Anno 2015;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di AV (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 19/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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