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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/11/2025, n. 3203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3203 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N.1604/2025 R.G. C.C.
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE QUINTA CIVILE
nelle persone dei magistrati Dott.ssa Valentina Paletto Presidente Dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere rel. Dott. Lucio Marcantonio Consigliere
ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento promosso da:
, nato in [...] il [...], C.U.I. 04FSGIB, C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Cardinali presso il cui studio in Novara Corso Cavallotti n. 40 è elettivamente domiciliato Appellante contro
(cod. fisc. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
(cod. fisc. - , nei cui uffici, in , via CP_1 P.IVA_2 Email_1 CP_1
Freguglia n. 1, è per legge domiciliato;
Appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 3618/2025 emessa dal Tribunale di Milano in data 29.04.2025 pubblicata il 05.05.2025, nel procedimento iscritto al n. R.G. 38703/2014
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, dott.ssa S.Bellaviti;
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“In via preliminare : revocare e comunque sospendere la provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza, con ogni connessa e relativa pronuncia, stante la fondatezza dell'appello ed il danno grave ed irreparabile derivante da un eventuale rimpatrio coatto del ricorrente proprio nel Paese di origine a seguito del diniego del titolo di soggiorno richiesto;
Nel merito: in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto emesso dalla Questura di in data 2/09/2024, notificato al destinatario in data 13/09/2024, di CP_1 rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari nei confronti di
e ogni altro atto amministrativo immediatamente conseguente e derivato e, Parte_1 conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari.
1 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Per parte appellata
“-In via preliminare: respingere l'istanza di sospensiva avversaria.
- Nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello avversario e, per l'effetto, rigettarlo, confermando la pronuncia emessa dal Tribunale di Milano. Con vittoria delle spese e dei compensi di lite. In via istruttoria: ci si oppone alla ammissione di nuove prove e alla produzione di nuovi documenti nel presente grado di giudizio, in ragione delle preclusioni previste dal codice di rito”.
Svolgimento del processo
1. Con decreto della Questura della Provincia di emesso in data 02.09.2024 e CP_1 notificato in data 13.09.2024, è stata respinta l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno di rilasciato il 29.07.2020 per motivi familiari, quale padre di cittadino italiano. La Parte_1 Questura ha espresso una valutazione di pericolosità sociale del richiedente dedotta dal provvedimento di cumulo SIEP 234/22, emesso dall'ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco per complessivi anni 4, mesi 10, giorni 3 di reclusione ed Euro 1850 di multa. Il Questore ha escluso la formulazione di un giudizio positivo sulla non reiterazione di condotte delittuose atteso che il anche dopo l'ottenimento del Pt_1 permesso di soggiorno ha riportato una nuova condanna nel 2021 per furto in abitazione, sicchè la responsabilità genitoriale non ha avuto alcun effetto positivo per determinare una condotta di vita rispettosa della legge.
2. Con ricorso del 05.11.2024 depositato davanti il Tribunale di Milano e iscritto al n. R.G.N. 38703/2024, ha impugnato il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di Pt_1 soggiorno, deducendo nel merito:
- che vive sul territorio nazionale da diversi anni, durante i quali ha lavorato percependo adeguato reddito e convissuto a Melegnano con la compagna e i loro due Controparte_2 figli, cittadini italiani, nato il [...] in [...], e , nato il Per_1 Per_2
04/05/2021 in Vizzolo IS (Mi);
- che sta scontando la pena comminatagli, di cui al sopra citato provvedimento di cumulo, mediante la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, concessagli prima provvisoriamente dal Magistrato di Sorveglianza di , in data CP_1
11.01.2023, e poi confermata definitivamente dal Tribunale di Sorveglianza di in data CP_1
21.11.2023;
- che in data 9.01.2024 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi ha emesso altro provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. SIEP 403/2023, ove si disponeva che l'esecuzione della pena sopra indicata proseguisse in regime di affidamento in prova;
- che la medesima ha rilasciato l'ultimo permesso di soggiorno (del quale il CP_1 medesimo chiedeva il rinnovo) quando già conosceva i procedimenti penali già allora pendenti, con conseguente contraddittorietà del provvedimento amministrativo impugnato;
- che l'allontanamento della figura genitoriale paterna dal contesto familiare, per effetto del mancato rinnovo del permesso di soggiorno del sig. pregiudicherebbe Pt_1 irreparabilmente ogni prospettiva di sviluppo dei due figli, oramai parte del contesto sociale ove sono bene inseriti;
- che, quanto alla ritenuta pericolosità, l'Autorità Giudiziaria ha concesso al di Pt_1 scontare la pena mediante l'affidamento in prova al servizio sociale;
2 - che, in ogni caso, l'Amministrazione avrebbe dovuto tenere conto, nella disamina in ordine alla titolarità di permesso di soggiorno di lungo periodo dello straniero, di una serie articolata di parametri valutativi, quali i vincoli relazionali, il radicamento nel Paese, la presenza o meno di legami con lo Stato di origine nonché il suo inserimento sociale e familiare.
3. In data 24.03.2025 si costituiva il , evidenziando come, nel caso di Controparte_1 specie, la Questura si fosse determinata al provvedimento negativo del permesso di soggiorno a seguito di un'attenta e proporzionale valutazione della situazione del ricorrente;
ritenuta la legittimità del provvedimento emesso dall'Amministrazione, parte resistente ne chiedeva la conferma con rigetto del ricorso avversario.
4. Con sentenza emessa il 29.04.2025, il Tribunale di Milano rigettava il ricorso proposto dal osservando che: Pt_1
-nei confronti del ricorrente risultavano emesse due sentenze di condanna penale: 1) sentenza di condanna emessa dal GIP del Tribunale di Cremona il 12.12.2019 ad anni 2, mesi 6 di reclusione, ed euro 850,00 di multa, per furto aggravato e furto in abitazione in concorso;
2) sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Lecco il 10.11.2021 ad anni 3, mesi 4 di reclusione, ed Euro 1.000,00 di multa, per furto in abitazione;
- le sentenze riportate nel provvedimento di diniego costituivano indice di una propensione a delinquere, nel corso degli anni non controbilanciata da un percorso rieducativo e di risocializzazione del soggetto nel luogo in cui risiedeva da anni, tanto più che il ricorrente non aveva presentato elementi di segno opposto, tali da escludere la probabilità di recidiva;
- la reiterazione degli stessi reati nel tempo (furto aggravato e furto in abitazione), nonostante la creazione di un nucleo familiare di riferimento e la nascita dei figli, e l'entità delle condanne come riportata nel decreto impugnato e non contestata ex adverso, inducessero a ritenere la sussistenza di indici di condotte di rilevante allarme sociale;
- mancava l'allegazione e prova di una reale e fattiva integrazione sul territorio e di un'attività lavorativa regolare attuale, pur essendo stato in passato il titolare di un permesso di Pt_1 soggiorno che gli consentiva l'accesso al mondo del lavoro;
- conclusivamente, la profilata pericolosità sociale del ricorrente risultava congruamente ponderata nel provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 5, comma 5, D.lgs. n. 286 del 25.07.1998, con la situazione familiare dello stesso.
5. Avverso il provvedimento di cui al punto che precede in data 29.05.2025 ha Parte_1 interposto appello davanti alla Corte d'Appello di Milano per il seguente motivo:
-ERRONEITA' DELLA SENTENZA, IN FATTO ED IN DIRITTO. OMESSA ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI COME GIUDIZIALMENTE ACCERTATI. SUSSISTENZA DEI REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI AI FINI DEL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI. L'odierno appellante ha evidenziato che il fine pena, previsto per il giorno 11.11.2026, comporta che il Tribunale di Sorveglianza si pronuncerà in merito all'esito positivo dell'affidamento in prova solo al termine della misura: al contrario, qualora il condannato dovesse dare adito ad intemperanze e non osservanza delle prescrizioni, la misura sarebbe immediatamente revocata ai sensi dell'art. 47 comma 11 L. n. 354/1975, circostanza non intervenuta nel caso di specie. Altresì, secondo la difesa, da una attenta lettura dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, - confermativa della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, concessagli prima provvisoriamente dal Magistrato di Sorveglianza di in data CP_1
3 11.01.2023 – emergerebbe con chiarezza sia la sussistenza di un rapporto di lavoro tuttora in essere in capo al sig. sia la presenza di una relazione comportamentale nella quale il Pt_1
Tribunale dava atto del contegno positivo del soggetto e delle motivazioni che avevano purtroppo indotto il ricorrente alla commissione dei reati. Altresì, l'odierno appellante ha rilevato la circostanza per cui la Questura rilasciava al predetto l'ultimo permesso di soggiorno (del quale il medesimo ha chiesto il rinnovo) il 29.07.2020, quando predetta autorità conosceva i procedimenti penali già allora pendenti, oggi ritenuti ostativi, ritenendoli evidentemente superati dalle condizioni familiari e lavorative in possesso del medesimo;
emergerebbe, in conseguenza di ciò, un manifesto vizio di contraddittorietà dell'atto amministrativo, poiché l'ultimo provvedimento di diniego emesso dalla medesima Amministrazione si porrebbe in chiara contraddizione con un altro atto inerente gli stessi soggetti e materia adottato dalla stessa P.A. nell'esercizio del medesimo potere. Quanto alla ritenuta pericolosità sociale, la difesa ha osservato che nel caso di richiesta Pt_1 del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, le norme di riferimento non prevedano l'applicabilità dell'automatismo, pure dalle stesse previsto in linea generale in presenza di condanne per i reati in esse contemplati, occorrendo invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale che conforti la valutazione che lo straniero rappresenta «una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza», non ricorrente nel caso di specie alla luce degli elementi tutti dedotti. ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA EFFICACIA DELL'ORDINANZA Parte appellante ha osservato che i motivi come sopra illustrati e compendiati inducano a far ritenere sussistente il fumus boni iuris nonché il periculum, inteso nel senso del sicuro grave ed irreparabile danno che a parte esponente potrebbe derivare dall'esecuzione della sentenza gravata.
6. Con decreto del 12.06.2025 il Presidente della sezione famiglia e minori ha fissato udienza in presenza delle parti al 5.11.2025, rimettendo l'esame della sospensiva insieme con il merito.
7. Con comparsa di risposta del 15.10.2025 si è costituito il di Controparte_1
che ha chiesto il rigetto dell'istanza di sospensiva e dell'appello del ricorrente, con CP_1 opposizione in via istruttoria all'ammissione di nuove prove e alla produzione di nuovi documenti nel presente grado di giudizio, in ragione delle preclusioni previste dal codice di rito. Con vittoria di spese. Secondo la prospettazione di parte resistente, la somma delle risultanze processuali acquisite e riferite alla complessiva situazione personale dell'allora ricorrente è stata determinante nel rigetto del ricorso, posto che non sarebbe consentito al Giudice, né all'Amministrazione, appiattirsi sulle valutazioni del Giudice penale inerenti la concessione dei benefici carcerari, stanti i diversi criteri e fini che regolano i diversi istituti, con riferimento al giudizio di pericolosità sociale. Quanto alla circostanza, anch'essa contestata da parte appellante, per la quale il Tribunale avrebbe osservato come il rilascio del permesso di soggiorno sia avvenuto nel luglio del 2020, ossia prima della ulteriore sentenza del 2021, parte resistente ha evidenziato che, vigendo il principio della presunzione di non colpevolezza, sarebbe stato piuttosto censurabile, almeno sotto tale profilo, se il diniego fosse avvenuto prima della condanna. Il Tribunale invero, dandone puntuale motivazione, avrebbe tenuto conto della circostanza per la quale, nonostante l'ottenimento di un regolare titolo di soggiorno, l'interessato non abbia poi posto in essere seri
4 ed effettivi sforzi di integrazione socio-lavorativa; in particolare, per quanto attiene alla posizione lavorativa dell'interessato, tra i documenti prodotti nel corso del primo grado di giudizio nulla risulterebbe in merito ad una attività lavorativa e alla percezione di un reddito;
come pure neanche nell'atto di appello controparte indicherebbe la data di assunzione, evidentemente successiva alla emissione del provvedimento del Questore e persino all'instaurazione del primo grado di giudizio. Quanto alla domanda di sospensione avversaria parte resistente ne ha contestato il fondamento, non ritenendo sussistenti i gravi motivi necessari al suo accoglimento.
8.All'udienza del 5.11.2025 nessuno è comparso per il . CP_1 Il difensore dell'appellante ha dichiarato che il non ha più commesso reati Pt_1 successivamente alla concessione del permesso di sog La Corte ha disposto l'acquisizione del certificato penale dell'appellante, nulla opponendo la Difesa. Il difensore ha riferito altresì che il percorso di affidamento in prova del proprio assistito sta proseguendo positivamente e che non sono stati ricevuti provvedimenti interlocutori dalla Sorveglianza né da parte del Servizio sociale. Attualmente, dal mese di luglio 2025, il Pt_1 sta lavorando presso la ditta KT Coperture con sede a . CP_1 La difesa ha rappresentato di essere in grado di produ ediatamente l'ultima busta paga. A questo punto il ha dichiarato: “ho lavorato ininterrottamente presso la Sam SRL fino Pt_1 al mese di maggio 2025. A seguito di un infortunio avvenuto a dicembre 2024 il lavoro è stato un po' altalenante. A quel punto ho trovato un nuovo lavoro che ho comunicato all' UEPE tramite il dott. Posso produrre il nuovo contratto di lavoro, le ultime buste paga e le Per_3 e-mail di trasmissione all' UEPE”. La Corte ha sospeso l'udienza fino alle ore 14.00 onerando la difesa di acquisire ai fini delle produzioni la documentazione menzionata. La difesa ha quindi prodotto n. 9 documenti:
− Inserimento del figlio presso la Scuola d'Infanzia anno scolastico 2024/2025; Per_2
− Busta paga di settemb;
− Busta paga luglio 2025;
− E-mail intercorsa col dottor relativa alla trasmissione del nuovo contratto di lavoro Per_3
e relativa risposta;
− E-mail relativa a comunicazione al dottor con richiesta di aiuto per la ricerca di Per_3 un nuovo lavoro;
− N.4 e-mail aventi ad oggetto la trasmissione delle buste paga anni 2023 e 2024 ai funzionari del UEPE. Il Procuratore Generale ha chiesto la riforma della sentenza dei Tribunale di Milano con accoglimento dell'appello La difesa ha insistito per l' accoglimento dell'appello. La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
9. Ritiene la Corte che l'appello meriti accoglimento. Giova rammentare che secondo un principio interpretativo a più riprese affermato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, si deve escludere che nella fattispecie operi qualsivoglia automatismo ostativo: ed invero, la pericolosità sociale del richiedente, deve essere accertata in concreto e all'attualità, in applicazione del principio di ordine generale e sistematico, anche di fonte unionale, secondo cui nella disciplina dell'immigrazione, a fronte dell'esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati
5 dal diritto vivente (si vada Cass. 23597/2023; Cass. n.10923/2024; Corte EDU, sezione quarta, 27-9-2022; Corte Cost. n.88/2023). Argomenti in tal senso si traggono anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 83/2023 relativa al caso del rinnovo del permesso di soggiorno (per motivi di lavoro), che lascia intravedere un possibile processo di integrazione dello straniero, processo che sarebbe irreversibilmente compromesso ove non si consentisse la prosecuzione del percorso lavorativo intrapreso.Il giudice di merito è quindi tenuto ad una valutazione in concreto, verificando cioè se nonostante il reato commesso, tenendo conto del fatto che la pena è stata scontata, sussistano diritti fondamentali che verrebbero compromessi dal rifiuto del permesso di soggiorno e dal rimpatrio e in particolare, il diritto alla vita privata e familiare e l'integrazione socio lavorativa (Cass. 8495 del 2023; Cass. 36789/2022; Cass. 18455/2022). Nel medesimo senso la Cassazione ha affermato che in caso di richiesta di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2007 agli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5 (al quale è stato anche aggiunto il comma 5-bis), del d.lgs. n. 286 del 1998, la sussistenza di ragioni ostative al rilascio del nulla osta al ricongiungimento, per effetto della pericolosità sociale del richiedente, implica la formulazione di un giudizio in concreto, tale da indurre a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, sì da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nell'art. 5, comma 5, cit., quali la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese di origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del permesso di soggiorno pregresso. Ne consegue che, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, è onere dell'autorità amministrativa, prima, e di quella giurisdizionale, poi, esplicitare, in base ai richiamati parametri normativi ed agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione ovvero a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, le ragioni di tale pericolosità, rispetto alle quali il richiamo a precedenti penali del richiedente, se risalenti nel tempo, può avvenire solo come elemento di sostegno indiretto, quale indicatore della personalità dello stesso. (Sez. 2 - , Ordinanza n. 30342 del 27/10/2021). Giova altresì richiamare una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, relativa al regime della protezione speciale successivo alle modifiche dell'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286 del 1998, introdotte dal d.l. n. 20 del 2023, secondo cui sebbene il nuovo testo normativo “non riconosca più autonoma e diretta rilevanza alla tutela della vita privata e familiare del cittadino straniero ai fini del riconoscimento della protezione speciale, tuttavia l'interprete, in attuazione dell'art. 8 CEDU, deve sempre riscontrare il rispetto dei criteri di valutazione elaborati dalla giurisprudenza sovranazionale, largamente sovrapponibili a quelli previsti dalla precedente formulazione della norma, ma soggetti alla flessibile mediazione giudiziale, già fatti propri dalla giurisprudenza nazionale di legittimità, in tema di tutela dei diritti fondamentali di matrice costituzionale e convenzionale, secondo l'espressa disposizione dettata dall'art.5, comma 6, del d.lgs. 286 del 1998”. La Corte ha altresì affermato che “in tema di protezione complementare, in ipotesi di condanna del cittadino straniero per i reati previsti dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, non opera alcun automatismo ostativo al riconoscimento della predetta protezione e non ricorre una presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e all'attualità” ( Sez. 1 - , Ordinanza n. 18551 del 08/07/2025 )
6 10. Va altresì evidenziato, a fronte delle contestazioni del , peraltro generiche, che non CP_1 sussiste alcuna preclusione all'acquisizione in questa sede di nuova documentazione, stante la natura del rito. Ed invero i procedimenti relativi all'opposizione al diniego di nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari erano inizialmente disciplinati attraverso il richiamo agli artt.737 e ss c.p.c. (così l'art.28 co.6 L.n.40/1998). In relazione a tale procedimento la Cassazione, con specifico riferimento ai requisiti reddituali, ha chiarito che il richiamo alle disposizioni ex art 737 e ss.c.p.c. “consente al giudice di acquisire, sia a mezzo produzioni documentali, sia a mezzo di ordine di esibizione, sia con altre modalità, tutte le informazioni necessarie ai fini del decidere (Corte cost., ord. n. 140 del 2001); e, come rilevato, ove il diniego sia illegittimo, perché tutti i requisiti già sussistevano al momento della domanda, ovvero, perché superato dal mutamento della situazione di fatto, il giudice può disporre il rilascio del visto anche in assenza di nulla osta. Una diversa interpretazione, in base alla quale il giudice, pur avendo accertato il possesso di un reddito sufficiente, ai sensi dell'art. 29, comma 3, lettera b), ad assicurare il mantenimento dei familiari per i quali il ricongiungimento viene richiesto, dovesse comunque rigettare la domanda si risolverebbe in una vanificazione del diritto dello straniero all'unità familiare, diritto che, come chiarito dalla Corte costituzionale nelle citate pronunce, può bensì essere limitato in funzione della possibilità che ai familiari venga assicurata un'esistenza libera e dignitosa, ma che irragionevolmente risulterebbe differito e subordinato alla instaurazione di un nuovo procedimento amministrativo e ad una nuova valutazione della pubblica amministrazione competente.In conclusione, deve affermarsi che il positivo riscontro, da parte del giudice del merito, del possesso, da parte dello straniero richiedente il ricongiungimento familiare, di un reddito pari a quello previsto dall'art. 29, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, consente il rilascio del visto in assenza del nulla osta, anche nel caso in cui il requisito del reddito si sia perfezionato in epoca successiva alla presentazione della domanda in sede amministrativa.” (Cass.Sez.1, n.6938/2004). In seguito alle modifiche normative intervenute, per i procedimenti relativi all'opposizione al diniego di nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari l'art.30 co.6 TUI prevede il richiamo all'art.20 D.Lgs.150/2011 che disciplinava il rito sommario di cognizione per il procedimento di primo grado senza alcunchè prevedere per il giudizio di appello: dagli artt.702 bis e ss. c.p.c. discendeva comunque l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti oltre che il potere di delegare l'assunzione di mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio. Per i procedimenti instaurati in data successiva al 30.06.2023, in ragione dell'intervenuta abrogazione degli artt.702 bis, ter e quater c.p.c. viene ora in rilievo il procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt.281 decies e ss.c.p.c.. Nell'ambito di tale procedimento resta comunque prevista la facoltà del giudice, laddove non ritenga la causa matura per la decisione, di ammettere i mezzi di prova rilevanti per la decisione e procedere alla loro assunzione (art.281 duodecies u.c. c.p.c.). Alla stregua dei dati fin qui richiamati ritiene la Corte che non sussistano specifiche preclusioni all'ammissione di nuove prove e alla produzione di nuovi documenti nel presente grado di giudizio.
7 11. Tanto premesso la Corte ritiene che il Tribunale non abbia proceduto alla valutazione della pericolosità sociale del nell'attualità e non abbia operato il bilanciamento con gli elementi Pt_1 dedotti a sostegno di una progressiva integrazione di notevole rilievo. Ed invero il sulla scorta delle complessive risultanze processuali, non rappresenta una Pt_1 minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza. Al riguardo rileva il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Milano n.2023/12477 da cui si evince che il aveva ottenuto la concessione della misura alternativa Pt_1 dell'affidamento in prova al servizio sociale già con provvedimento del Magistrato di Sorveglianza del 26.09.2022 che evidenziava come elementi favorevoli al condannato la sussistenza di un'attività lavorativa stabile presso la Sam RL, di un domicilio idoneo con la compagna a Melegnano (verificato da accertamenti dei Carabinieri di Controparte_2
Melegnano del 3.06.2022) ed altresì le risultanze dell'osservazione comportamentale del condannato che aveva espresso rammarico per i reati commessi al fine di avere maggiori disponibilità economiche ed altresì preoccupazione per problemi di salute del figlio Per_1
In seguito, l'emissione del cumulo n.234/2022 ha determinato il nuovo ingresso in carcere del il 18.11.2022 per superamento dei limiti di pena correlati all'affidamento in prova: Pt_1 tuttavia, a seguito di liberazione anticipata e rideterminazione del fine pena alla data 11.11.2026, il Magistrato di Sorveglianza ha emesso in data 11.01.2023 un nuovo provvedimento di affidamento in prova in via provvisoria “ritenendo sussistenti i presupposti per l'ammissibilità della stessa nonché i requisiti di meritevolezza”. Il provvedimento è stato poi confermato dal Tribunale di Sorveglianza con il provvedimento del 21.11.2023 che ha rilevato la correttezza della prognosi di non recidivanza e di reinserimento sociale del condannato e la ricorrenza dei presupposti per la misura alternativa, costituiti da un domicilio idoneo e da validi riferimenti familiari. A fronte dei dati richiamati risulta evidente che il ha intrapreso negli anni un positivo Pt_1 percorso di distacco dalle precedenti scelte delinquenziali. Del resto nulla è stato dedotto dal che valga a sostanziare un giudizio di Controparte_1 pericolosità concreta ed attuale del richiedente a carico del quale, come risulta dal certificato del casellario giudiziale aggiornato acquisito da questa Corte, continuano a constare unicamente i reati commessi in epoca risalente (2018 e 2019) oggetto dei provvedimenti di per i quali il sta scontando la pena inflittagli. Pt_1
12.A ciò si aggiunga che all'udienza del 5.11.2025 il ha dimostrato attraverso le nuove Pt_1 allegazioni documentali effettuate su richiesta della Corte la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti per il rinnovo del permesso richiesto. L'appellante ha infatti prodotto copia delle buste paga relative al rapporto di lavoro originariamente intrattenuto con la SA RL (doc da 6 a 9 prodotti in udienza) ed altresì copia delle comunicazioni telematiche intercorse con il dott. che il ha Persona_4 Pt_1 tempestivamente informato delle difficoltà incontrate ad ottenere la formalizzazione di un nuovo contratto di lavoro, dopo la cessazione del rapporto con la Sam, chiedendo comunque aiuto all'interlocutore per trovare un altor lavoro stante la sua necessità di lavorare (cfr.email del 7.07.2025 doc 5); in seguito il ha comunicato al Dott. l'intervenuta Pt_1 Per_3 formalizzazione della sua assunzione, trasmettendogli altresì il contratto di lavoro (email del 28.07.2025 doc 4).
Si tratta di dati di assoluto rilievo che dimostrano il serio impegno del per reperire fonti Pt_1 di reddito lecite onde garantire il sostentamento proprio e dei familiari, senza mai dismettere i
8 contatti con i responsabili dell'Uepe in modo da essere dai medesimi consigliato e corroborano il giudizio positivo sul comportamento tenuto dal in costanza di esecuzione della misura Pt_1 alternativa. Dalla documentazione prodotta risulta che nell'attualità il è assunto con contratto a Pt_1 tempo indeterminato presso la KT Coperture SRLS a far data dal 28.07.2025 (doc.4) con un netto in busta paga di 1.900 euro circa (doc.2), reddito che si reputa adeguato alle esigenze del nucleo familiare. Il ha altresì prodotto copia della comunicazione ricevuta dal predetto-oltre che dalla Pt_1 compagna dall'istituto Comprensivo “G.Dezza” in data 1.07.2024 relativa Controparte_2 all'organizzazione dell'inserimento del minore presso la scuola dell'infanzia Persona_5
Campania per l'a.s. 2024/2025. Il dato corrobora la perdurante convivenza dell'appellante col nucleo familiare del quale fanno parte minori cittadini italiani che del resto è già stata accertata dalla sentenza impugnata “Sotto il profilo fattuale, esaminati i documenti e gli atti di causa, risulta pacifica in giudizio la qualità di padre di un minore cittadino italiano e la convivenza con lui, posta dal ricorrente a fondamento della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.”
13.In questa complessiva situazione alla stregua dei principi giurisprudenziali in precedenza richiamati la domanda deve essere accolta, con conseguente obbligo di rilascio del permesso di soggiorno a
. Parte_2
14.Tenuto conto della particolare natura del procedimento e del novum rappresentato dalle acquisizioni documentali del giudizio di appello sussistono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello proposto da , Parte_1 in riforma della sentenza n. 3618/2025 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione specializzata immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in data 29.04.2025 e pubblicata il 05.05.2025 nel procedimento iscritto al n. 38703/2014 R.G. così provvede:
1. Riconosce a il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari. Parte_1
2. Dispone la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Milano il 5.11.2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Vicidomini Valentina Paletto
9
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE QUINTA CIVILE
nelle persone dei magistrati Dott.ssa Valentina Paletto Presidente Dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere rel. Dott. Lucio Marcantonio Consigliere
ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento promosso da:
, nato in [...] il [...], C.U.I. 04FSGIB, C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Cardinali presso il cui studio in Novara Corso Cavallotti n. 40 è elettivamente domiciliato Appellante contro
(cod. fisc. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
(cod. fisc. - , nei cui uffici, in , via CP_1 P.IVA_2 Email_1 CP_1
Freguglia n. 1, è per legge domiciliato;
Appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 3618/2025 emessa dal Tribunale di Milano in data 29.04.2025 pubblicata il 05.05.2025, nel procedimento iscritto al n. R.G. 38703/2014
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, dott.ssa S.Bellaviti;
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“In via preliminare : revocare e comunque sospendere la provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza, con ogni connessa e relativa pronuncia, stante la fondatezza dell'appello ed il danno grave ed irreparabile derivante da un eventuale rimpatrio coatto del ricorrente proprio nel Paese di origine a seguito del diniego del titolo di soggiorno richiesto;
Nel merito: in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto emesso dalla Questura di in data 2/09/2024, notificato al destinatario in data 13/09/2024, di CP_1 rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari nei confronti di
e ogni altro atto amministrativo immediatamente conseguente e derivato e, Parte_1 conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari.
1 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Per parte appellata
“-In via preliminare: respingere l'istanza di sospensiva avversaria.
- Nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello avversario e, per l'effetto, rigettarlo, confermando la pronuncia emessa dal Tribunale di Milano. Con vittoria delle spese e dei compensi di lite. In via istruttoria: ci si oppone alla ammissione di nuove prove e alla produzione di nuovi documenti nel presente grado di giudizio, in ragione delle preclusioni previste dal codice di rito”.
Svolgimento del processo
1. Con decreto della Questura della Provincia di emesso in data 02.09.2024 e CP_1 notificato in data 13.09.2024, è stata respinta l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno di rilasciato il 29.07.2020 per motivi familiari, quale padre di cittadino italiano. La Parte_1 Questura ha espresso una valutazione di pericolosità sociale del richiedente dedotta dal provvedimento di cumulo SIEP 234/22, emesso dall'ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco per complessivi anni 4, mesi 10, giorni 3 di reclusione ed Euro 1850 di multa. Il Questore ha escluso la formulazione di un giudizio positivo sulla non reiterazione di condotte delittuose atteso che il anche dopo l'ottenimento del Pt_1 permesso di soggiorno ha riportato una nuova condanna nel 2021 per furto in abitazione, sicchè la responsabilità genitoriale non ha avuto alcun effetto positivo per determinare una condotta di vita rispettosa della legge.
2. Con ricorso del 05.11.2024 depositato davanti il Tribunale di Milano e iscritto al n. R.G.N. 38703/2024, ha impugnato il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di Pt_1 soggiorno, deducendo nel merito:
- che vive sul territorio nazionale da diversi anni, durante i quali ha lavorato percependo adeguato reddito e convissuto a Melegnano con la compagna e i loro due Controparte_2 figli, cittadini italiani, nato il [...] in [...], e , nato il Per_1 Per_2
04/05/2021 in Vizzolo IS (Mi);
- che sta scontando la pena comminatagli, di cui al sopra citato provvedimento di cumulo, mediante la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, concessagli prima provvisoriamente dal Magistrato di Sorveglianza di , in data CP_1
11.01.2023, e poi confermata definitivamente dal Tribunale di Sorveglianza di in data CP_1
21.11.2023;
- che in data 9.01.2024 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi ha emesso altro provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. SIEP 403/2023, ove si disponeva che l'esecuzione della pena sopra indicata proseguisse in regime di affidamento in prova;
- che la medesima ha rilasciato l'ultimo permesso di soggiorno (del quale il CP_1 medesimo chiedeva il rinnovo) quando già conosceva i procedimenti penali già allora pendenti, con conseguente contraddittorietà del provvedimento amministrativo impugnato;
- che l'allontanamento della figura genitoriale paterna dal contesto familiare, per effetto del mancato rinnovo del permesso di soggiorno del sig. pregiudicherebbe Pt_1 irreparabilmente ogni prospettiva di sviluppo dei due figli, oramai parte del contesto sociale ove sono bene inseriti;
- che, quanto alla ritenuta pericolosità, l'Autorità Giudiziaria ha concesso al di Pt_1 scontare la pena mediante l'affidamento in prova al servizio sociale;
2 - che, in ogni caso, l'Amministrazione avrebbe dovuto tenere conto, nella disamina in ordine alla titolarità di permesso di soggiorno di lungo periodo dello straniero, di una serie articolata di parametri valutativi, quali i vincoli relazionali, il radicamento nel Paese, la presenza o meno di legami con lo Stato di origine nonché il suo inserimento sociale e familiare.
3. In data 24.03.2025 si costituiva il , evidenziando come, nel caso di Controparte_1 specie, la Questura si fosse determinata al provvedimento negativo del permesso di soggiorno a seguito di un'attenta e proporzionale valutazione della situazione del ricorrente;
ritenuta la legittimità del provvedimento emesso dall'Amministrazione, parte resistente ne chiedeva la conferma con rigetto del ricorso avversario.
4. Con sentenza emessa il 29.04.2025, il Tribunale di Milano rigettava il ricorso proposto dal osservando che: Pt_1
-nei confronti del ricorrente risultavano emesse due sentenze di condanna penale: 1) sentenza di condanna emessa dal GIP del Tribunale di Cremona il 12.12.2019 ad anni 2, mesi 6 di reclusione, ed euro 850,00 di multa, per furto aggravato e furto in abitazione in concorso;
2) sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Lecco il 10.11.2021 ad anni 3, mesi 4 di reclusione, ed Euro 1.000,00 di multa, per furto in abitazione;
- le sentenze riportate nel provvedimento di diniego costituivano indice di una propensione a delinquere, nel corso degli anni non controbilanciata da un percorso rieducativo e di risocializzazione del soggetto nel luogo in cui risiedeva da anni, tanto più che il ricorrente non aveva presentato elementi di segno opposto, tali da escludere la probabilità di recidiva;
- la reiterazione degli stessi reati nel tempo (furto aggravato e furto in abitazione), nonostante la creazione di un nucleo familiare di riferimento e la nascita dei figli, e l'entità delle condanne come riportata nel decreto impugnato e non contestata ex adverso, inducessero a ritenere la sussistenza di indici di condotte di rilevante allarme sociale;
- mancava l'allegazione e prova di una reale e fattiva integrazione sul territorio e di un'attività lavorativa regolare attuale, pur essendo stato in passato il titolare di un permesso di Pt_1 soggiorno che gli consentiva l'accesso al mondo del lavoro;
- conclusivamente, la profilata pericolosità sociale del ricorrente risultava congruamente ponderata nel provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 5, comma 5, D.lgs. n. 286 del 25.07.1998, con la situazione familiare dello stesso.
5. Avverso il provvedimento di cui al punto che precede in data 29.05.2025 ha Parte_1 interposto appello davanti alla Corte d'Appello di Milano per il seguente motivo:
-ERRONEITA' DELLA SENTENZA, IN FATTO ED IN DIRITTO. OMESSA ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI COME GIUDIZIALMENTE ACCERTATI. SUSSISTENZA DEI REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI AI FINI DEL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI. L'odierno appellante ha evidenziato che il fine pena, previsto per il giorno 11.11.2026, comporta che il Tribunale di Sorveglianza si pronuncerà in merito all'esito positivo dell'affidamento in prova solo al termine della misura: al contrario, qualora il condannato dovesse dare adito ad intemperanze e non osservanza delle prescrizioni, la misura sarebbe immediatamente revocata ai sensi dell'art. 47 comma 11 L. n. 354/1975, circostanza non intervenuta nel caso di specie. Altresì, secondo la difesa, da una attenta lettura dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, - confermativa della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, concessagli prima provvisoriamente dal Magistrato di Sorveglianza di in data CP_1
3 11.01.2023 – emergerebbe con chiarezza sia la sussistenza di un rapporto di lavoro tuttora in essere in capo al sig. sia la presenza di una relazione comportamentale nella quale il Pt_1
Tribunale dava atto del contegno positivo del soggetto e delle motivazioni che avevano purtroppo indotto il ricorrente alla commissione dei reati. Altresì, l'odierno appellante ha rilevato la circostanza per cui la Questura rilasciava al predetto l'ultimo permesso di soggiorno (del quale il medesimo ha chiesto il rinnovo) il 29.07.2020, quando predetta autorità conosceva i procedimenti penali già allora pendenti, oggi ritenuti ostativi, ritenendoli evidentemente superati dalle condizioni familiari e lavorative in possesso del medesimo;
emergerebbe, in conseguenza di ciò, un manifesto vizio di contraddittorietà dell'atto amministrativo, poiché l'ultimo provvedimento di diniego emesso dalla medesima Amministrazione si porrebbe in chiara contraddizione con un altro atto inerente gli stessi soggetti e materia adottato dalla stessa P.A. nell'esercizio del medesimo potere. Quanto alla ritenuta pericolosità sociale, la difesa ha osservato che nel caso di richiesta Pt_1 del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, le norme di riferimento non prevedano l'applicabilità dell'automatismo, pure dalle stesse previsto in linea generale in presenza di condanne per i reati in esse contemplati, occorrendo invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale che conforti la valutazione che lo straniero rappresenta «una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza», non ricorrente nel caso di specie alla luce degli elementi tutti dedotti. ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA EFFICACIA DELL'ORDINANZA Parte appellante ha osservato che i motivi come sopra illustrati e compendiati inducano a far ritenere sussistente il fumus boni iuris nonché il periculum, inteso nel senso del sicuro grave ed irreparabile danno che a parte esponente potrebbe derivare dall'esecuzione della sentenza gravata.
6. Con decreto del 12.06.2025 il Presidente della sezione famiglia e minori ha fissato udienza in presenza delle parti al 5.11.2025, rimettendo l'esame della sospensiva insieme con il merito.
7. Con comparsa di risposta del 15.10.2025 si è costituito il di Controparte_1
che ha chiesto il rigetto dell'istanza di sospensiva e dell'appello del ricorrente, con CP_1 opposizione in via istruttoria all'ammissione di nuove prove e alla produzione di nuovi documenti nel presente grado di giudizio, in ragione delle preclusioni previste dal codice di rito. Con vittoria di spese. Secondo la prospettazione di parte resistente, la somma delle risultanze processuali acquisite e riferite alla complessiva situazione personale dell'allora ricorrente è stata determinante nel rigetto del ricorso, posto che non sarebbe consentito al Giudice, né all'Amministrazione, appiattirsi sulle valutazioni del Giudice penale inerenti la concessione dei benefici carcerari, stanti i diversi criteri e fini che regolano i diversi istituti, con riferimento al giudizio di pericolosità sociale. Quanto alla circostanza, anch'essa contestata da parte appellante, per la quale il Tribunale avrebbe osservato come il rilascio del permesso di soggiorno sia avvenuto nel luglio del 2020, ossia prima della ulteriore sentenza del 2021, parte resistente ha evidenziato che, vigendo il principio della presunzione di non colpevolezza, sarebbe stato piuttosto censurabile, almeno sotto tale profilo, se il diniego fosse avvenuto prima della condanna. Il Tribunale invero, dandone puntuale motivazione, avrebbe tenuto conto della circostanza per la quale, nonostante l'ottenimento di un regolare titolo di soggiorno, l'interessato non abbia poi posto in essere seri
4 ed effettivi sforzi di integrazione socio-lavorativa; in particolare, per quanto attiene alla posizione lavorativa dell'interessato, tra i documenti prodotti nel corso del primo grado di giudizio nulla risulterebbe in merito ad una attività lavorativa e alla percezione di un reddito;
come pure neanche nell'atto di appello controparte indicherebbe la data di assunzione, evidentemente successiva alla emissione del provvedimento del Questore e persino all'instaurazione del primo grado di giudizio. Quanto alla domanda di sospensione avversaria parte resistente ne ha contestato il fondamento, non ritenendo sussistenti i gravi motivi necessari al suo accoglimento.
8.All'udienza del 5.11.2025 nessuno è comparso per il . CP_1 Il difensore dell'appellante ha dichiarato che il non ha più commesso reati Pt_1 successivamente alla concessione del permesso di sog La Corte ha disposto l'acquisizione del certificato penale dell'appellante, nulla opponendo la Difesa. Il difensore ha riferito altresì che il percorso di affidamento in prova del proprio assistito sta proseguendo positivamente e che non sono stati ricevuti provvedimenti interlocutori dalla Sorveglianza né da parte del Servizio sociale. Attualmente, dal mese di luglio 2025, il Pt_1 sta lavorando presso la ditta KT Coperture con sede a . CP_1 La difesa ha rappresentato di essere in grado di produ ediatamente l'ultima busta paga. A questo punto il ha dichiarato: “ho lavorato ininterrottamente presso la Sam SRL fino Pt_1 al mese di maggio 2025. A seguito di un infortunio avvenuto a dicembre 2024 il lavoro è stato un po' altalenante. A quel punto ho trovato un nuovo lavoro che ho comunicato all' UEPE tramite il dott. Posso produrre il nuovo contratto di lavoro, le ultime buste paga e le Per_3 e-mail di trasmissione all' UEPE”. La Corte ha sospeso l'udienza fino alle ore 14.00 onerando la difesa di acquisire ai fini delle produzioni la documentazione menzionata. La difesa ha quindi prodotto n. 9 documenti:
− Inserimento del figlio presso la Scuola d'Infanzia anno scolastico 2024/2025; Per_2
− Busta paga di settemb;
− Busta paga luglio 2025;
− E-mail intercorsa col dottor relativa alla trasmissione del nuovo contratto di lavoro Per_3
e relativa risposta;
− E-mail relativa a comunicazione al dottor con richiesta di aiuto per la ricerca di Per_3 un nuovo lavoro;
− N.4 e-mail aventi ad oggetto la trasmissione delle buste paga anni 2023 e 2024 ai funzionari del UEPE. Il Procuratore Generale ha chiesto la riforma della sentenza dei Tribunale di Milano con accoglimento dell'appello La difesa ha insistito per l' accoglimento dell'appello. La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
9. Ritiene la Corte che l'appello meriti accoglimento. Giova rammentare che secondo un principio interpretativo a più riprese affermato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, si deve escludere che nella fattispecie operi qualsivoglia automatismo ostativo: ed invero, la pericolosità sociale del richiedente, deve essere accertata in concreto e all'attualità, in applicazione del principio di ordine generale e sistematico, anche di fonte unionale, secondo cui nella disciplina dell'immigrazione, a fronte dell'esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati
5 dal diritto vivente (si vada Cass. 23597/2023; Cass. n.10923/2024; Corte EDU, sezione quarta, 27-9-2022; Corte Cost. n.88/2023). Argomenti in tal senso si traggono anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 83/2023 relativa al caso del rinnovo del permesso di soggiorno (per motivi di lavoro), che lascia intravedere un possibile processo di integrazione dello straniero, processo che sarebbe irreversibilmente compromesso ove non si consentisse la prosecuzione del percorso lavorativo intrapreso.Il giudice di merito è quindi tenuto ad una valutazione in concreto, verificando cioè se nonostante il reato commesso, tenendo conto del fatto che la pena è stata scontata, sussistano diritti fondamentali che verrebbero compromessi dal rifiuto del permesso di soggiorno e dal rimpatrio e in particolare, il diritto alla vita privata e familiare e l'integrazione socio lavorativa (Cass. 8495 del 2023; Cass. 36789/2022; Cass. 18455/2022). Nel medesimo senso la Cassazione ha affermato che in caso di richiesta di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2007 agli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5 (al quale è stato anche aggiunto il comma 5-bis), del d.lgs. n. 286 del 1998, la sussistenza di ragioni ostative al rilascio del nulla osta al ricongiungimento, per effetto della pericolosità sociale del richiedente, implica la formulazione di un giudizio in concreto, tale da indurre a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, sì da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nell'art. 5, comma 5, cit., quali la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese di origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del permesso di soggiorno pregresso. Ne consegue che, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, è onere dell'autorità amministrativa, prima, e di quella giurisdizionale, poi, esplicitare, in base ai richiamati parametri normativi ed agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione ovvero a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, le ragioni di tale pericolosità, rispetto alle quali il richiamo a precedenti penali del richiedente, se risalenti nel tempo, può avvenire solo come elemento di sostegno indiretto, quale indicatore della personalità dello stesso. (Sez. 2 - , Ordinanza n. 30342 del 27/10/2021). Giova altresì richiamare una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, relativa al regime della protezione speciale successivo alle modifiche dell'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286 del 1998, introdotte dal d.l. n. 20 del 2023, secondo cui sebbene il nuovo testo normativo “non riconosca più autonoma e diretta rilevanza alla tutela della vita privata e familiare del cittadino straniero ai fini del riconoscimento della protezione speciale, tuttavia l'interprete, in attuazione dell'art. 8 CEDU, deve sempre riscontrare il rispetto dei criteri di valutazione elaborati dalla giurisprudenza sovranazionale, largamente sovrapponibili a quelli previsti dalla precedente formulazione della norma, ma soggetti alla flessibile mediazione giudiziale, già fatti propri dalla giurisprudenza nazionale di legittimità, in tema di tutela dei diritti fondamentali di matrice costituzionale e convenzionale, secondo l'espressa disposizione dettata dall'art.5, comma 6, del d.lgs. 286 del 1998”. La Corte ha altresì affermato che “in tema di protezione complementare, in ipotesi di condanna del cittadino straniero per i reati previsti dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, non opera alcun automatismo ostativo al riconoscimento della predetta protezione e non ricorre una presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e all'attualità” ( Sez. 1 - , Ordinanza n. 18551 del 08/07/2025 )
6 10. Va altresì evidenziato, a fronte delle contestazioni del , peraltro generiche, che non CP_1 sussiste alcuna preclusione all'acquisizione in questa sede di nuova documentazione, stante la natura del rito. Ed invero i procedimenti relativi all'opposizione al diniego di nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari erano inizialmente disciplinati attraverso il richiamo agli artt.737 e ss c.p.c. (così l'art.28 co.6 L.n.40/1998). In relazione a tale procedimento la Cassazione, con specifico riferimento ai requisiti reddituali, ha chiarito che il richiamo alle disposizioni ex art 737 e ss.c.p.c. “consente al giudice di acquisire, sia a mezzo produzioni documentali, sia a mezzo di ordine di esibizione, sia con altre modalità, tutte le informazioni necessarie ai fini del decidere (Corte cost., ord. n. 140 del 2001); e, come rilevato, ove il diniego sia illegittimo, perché tutti i requisiti già sussistevano al momento della domanda, ovvero, perché superato dal mutamento della situazione di fatto, il giudice può disporre il rilascio del visto anche in assenza di nulla osta. Una diversa interpretazione, in base alla quale il giudice, pur avendo accertato il possesso di un reddito sufficiente, ai sensi dell'art. 29, comma 3, lettera b), ad assicurare il mantenimento dei familiari per i quali il ricongiungimento viene richiesto, dovesse comunque rigettare la domanda si risolverebbe in una vanificazione del diritto dello straniero all'unità familiare, diritto che, come chiarito dalla Corte costituzionale nelle citate pronunce, può bensì essere limitato in funzione della possibilità che ai familiari venga assicurata un'esistenza libera e dignitosa, ma che irragionevolmente risulterebbe differito e subordinato alla instaurazione di un nuovo procedimento amministrativo e ad una nuova valutazione della pubblica amministrazione competente.In conclusione, deve affermarsi che il positivo riscontro, da parte del giudice del merito, del possesso, da parte dello straniero richiedente il ricongiungimento familiare, di un reddito pari a quello previsto dall'art. 29, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, consente il rilascio del visto in assenza del nulla osta, anche nel caso in cui il requisito del reddito si sia perfezionato in epoca successiva alla presentazione della domanda in sede amministrativa.” (Cass.Sez.1, n.6938/2004). In seguito alle modifiche normative intervenute, per i procedimenti relativi all'opposizione al diniego di nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari l'art.30 co.6 TUI prevede il richiamo all'art.20 D.Lgs.150/2011 che disciplinava il rito sommario di cognizione per il procedimento di primo grado senza alcunchè prevedere per il giudizio di appello: dagli artt.702 bis e ss. c.p.c. discendeva comunque l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti oltre che il potere di delegare l'assunzione di mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio. Per i procedimenti instaurati in data successiva al 30.06.2023, in ragione dell'intervenuta abrogazione degli artt.702 bis, ter e quater c.p.c. viene ora in rilievo il procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt.281 decies e ss.c.p.c.. Nell'ambito di tale procedimento resta comunque prevista la facoltà del giudice, laddove non ritenga la causa matura per la decisione, di ammettere i mezzi di prova rilevanti per la decisione e procedere alla loro assunzione (art.281 duodecies u.c. c.p.c.). Alla stregua dei dati fin qui richiamati ritiene la Corte che non sussistano specifiche preclusioni all'ammissione di nuove prove e alla produzione di nuovi documenti nel presente grado di giudizio.
7 11. Tanto premesso la Corte ritiene che il Tribunale non abbia proceduto alla valutazione della pericolosità sociale del nell'attualità e non abbia operato il bilanciamento con gli elementi Pt_1 dedotti a sostegno di una progressiva integrazione di notevole rilievo. Ed invero il sulla scorta delle complessive risultanze processuali, non rappresenta una Pt_1 minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza. Al riguardo rileva il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Milano n.2023/12477 da cui si evince che il aveva ottenuto la concessione della misura alternativa Pt_1 dell'affidamento in prova al servizio sociale già con provvedimento del Magistrato di Sorveglianza del 26.09.2022 che evidenziava come elementi favorevoli al condannato la sussistenza di un'attività lavorativa stabile presso la Sam RL, di un domicilio idoneo con la compagna a Melegnano (verificato da accertamenti dei Carabinieri di Controparte_2
Melegnano del 3.06.2022) ed altresì le risultanze dell'osservazione comportamentale del condannato che aveva espresso rammarico per i reati commessi al fine di avere maggiori disponibilità economiche ed altresì preoccupazione per problemi di salute del figlio Per_1
In seguito, l'emissione del cumulo n.234/2022 ha determinato il nuovo ingresso in carcere del il 18.11.2022 per superamento dei limiti di pena correlati all'affidamento in prova: Pt_1 tuttavia, a seguito di liberazione anticipata e rideterminazione del fine pena alla data 11.11.2026, il Magistrato di Sorveglianza ha emesso in data 11.01.2023 un nuovo provvedimento di affidamento in prova in via provvisoria “ritenendo sussistenti i presupposti per l'ammissibilità della stessa nonché i requisiti di meritevolezza”. Il provvedimento è stato poi confermato dal Tribunale di Sorveglianza con il provvedimento del 21.11.2023 che ha rilevato la correttezza della prognosi di non recidivanza e di reinserimento sociale del condannato e la ricorrenza dei presupposti per la misura alternativa, costituiti da un domicilio idoneo e da validi riferimenti familiari. A fronte dei dati richiamati risulta evidente che il ha intrapreso negli anni un positivo Pt_1 percorso di distacco dalle precedenti scelte delinquenziali. Del resto nulla è stato dedotto dal che valga a sostanziare un giudizio di Controparte_1 pericolosità concreta ed attuale del richiedente a carico del quale, come risulta dal certificato del casellario giudiziale aggiornato acquisito da questa Corte, continuano a constare unicamente i reati commessi in epoca risalente (2018 e 2019) oggetto dei provvedimenti di per i quali il sta scontando la pena inflittagli. Pt_1
12.A ciò si aggiunga che all'udienza del 5.11.2025 il ha dimostrato attraverso le nuove Pt_1 allegazioni documentali effettuate su richiesta della Corte la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti per il rinnovo del permesso richiesto. L'appellante ha infatti prodotto copia delle buste paga relative al rapporto di lavoro originariamente intrattenuto con la SA RL (doc da 6 a 9 prodotti in udienza) ed altresì copia delle comunicazioni telematiche intercorse con il dott. che il ha Persona_4 Pt_1 tempestivamente informato delle difficoltà incontrate ad ottenere la formalizzazione di un nuovo contratto di lavoro, dopo la cessazione del rapporto con la Sam, chiedendo comunque aiuto all'interlocutore per trovare un altor lavoro stante la sua necessità di lavorare (cfr.email del 7.07.2025 doc 5); in seguito il ha comunicato al Dott. l'intervenuta Pt_1 Per_3 formalizzazione della sua assunzione, trasmettendogli altresì il contratto di lavoro (email del 28.07.2025 doc 4).
Si tratta di dati di assoluto rilievo che dimostrano il serio impegno del per reperire fonti Pt_1 di reddito lecite onde garantire il sostentamento proprio e dei familiari, senza mai dismettere i
8 contatti con i responsabili dell'Uepe in modo da essere dai medesimi consigliato e corroborano il giudizio positivo sul comportamento tenuto dal in costanza di esecuzione della misura Pt_1 alternativa. Dalla documentazione prodotta risulta che nell'attualità il è assunto con contratto a Pt_1 tempo indeterminato presso la KT Coperture SRLS a far data dal 28.07.2025 (doc.4) con un netto in busta paga di 1.900 euro circa (doc.2), reddito che si reputa adeguato alle esigenze del nucleo familiare. Il ha altresì prodotto copia della comunicazione ricevuta dal predetto-oltre che dalla Pt_1 compagna dall'istituto Comprensivo “G.Dezza” in data 1.07.2024 relativa Controparte_2 all'organizzazione dell'inserimento del minore presso la scuola dell'infanzia Persona_5
Campania per l'a.s. 2024/2025. Il dato corrobora la perdurante convivenza dell'appellante col nucleo familiare del quale fanno parte minori cittadini italiani che del resto è già stata accertata dalla sentenza impugnata “Sotto il profilo fattuale, esaminati i documenti e gli atti di causa, risulta pacifica in giudizio la qualità di padre di un minore cittadino italiano e la convivenza con lui, posta dal ricorrente a fondamento della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.”
13.In questa complessiva situazione alla stregua dei principi giurisprudenziali in precedenza richiamati la domanda deve essere accolta, con conseguente obbligo di rilascio del permesso di soggiorno a
. Parte_2
14.Tenuto conto della particolare natura del procedimento e del novum rappresentato dalle acquisizioni documentali del giudizio di appello sussistono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello proposto da , Parte_1 in riforma della sentenza n. 3618/2025 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione specializzata immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in data 29.04.2025 e pubblicata il 05.05.2025 nel procedimento iscritto al n. 38703/2014 R.G. così provvede:
1. Riconosce a il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari. Parte_1
2. Dispone la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Milano il 5.11.2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Vicidomini Valentina Paletto
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