Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/02/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 180/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente -
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere -
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere relatore - riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello avente ad oggetto: Altri contratti atipici.
Proposta da:
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
con sede in in Lunigiana (MS), via Casola n. 32, elettivamente domiciliato in La Spezia, via Pt_1 del Carmine, n. 8 presso lo studio dell'Avv. Riccardo Birga (c.f. ), che lo C.F._1 rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto d'appello;
-Appellante
-contro-
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Milano, Via Domenichino, n. 5, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Andrea Davide Arnaldi (c.f. ), con domicilio C.F._2 digitale eletto, ai sensi dell'art. 16 sexies D.L. n. 179/2012, conv. in L. n. 221/2012, come modificato dal D.L. n. 90/2014, conv. in L. n. 114/2014, all'indirizzo PEC
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-per la riforma-
della sentenza n. 648/23 del Tribunale di Massa, pubblicata in data 25.10.23.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Voglia l' Ill.ma Corte d' Appello adita, adversis reiectis, riformare integralmente la sentenza Tribunale di Massa n. 648/23, pronunziata tra le parti in data 25 ottobre 2023 e per l' effetto respingere le domande tutte ex adverso formulate con l' atto introduttivo del giudizio di primo grado in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. Con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “1) IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE: respingere la domanda di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado;
2) IN VIA PRINCIPALE: respingere l'appello, le domande e le eccezioni proposte dal in con l'Atto di citazione in appello notificato in data Parte_1 Parte_1
16/02/2024 in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la Sentenza del Tribunale di Massa n. 648/2023 (RG n. 2052/2020) pubblicata in data
26/10/2023 nella parte in cui il Tribunale di Massa ha così deciso: “Accoglie la domanda avanzata da nei confronti di e lo condanna a pagare a parte Parte_2 Parte_1 attrice l'importo di euro 23.260,25 oltre interessi ex art 1283 c.c. dalla domanda Condanna
[...]
a rifondere a le spese di lite del presente giudizio, che liquida Parte_1 Parte_2 in euro 264,00 per esborsi ed euro 2.540,00 (fase studio € 460,00; fase introduttiva € 389,00; fase istruttoria € 840.00, fase decisionale € 851,00) oltre accessori di legge.” o, comunque, accogliere le conclusioni assunte nel giudizio di primo grado, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., e da intendersi direttamente riproposte dinanzi codesta Ecc.ma Corte;
3) IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: riformare parzialmente la Sentenza del Tribunale di Massa n. 648/2023 (RG n. 2052/2020) pubblicata in data 26/10/2023 nella parte individuata nella narrativa del presente atto e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di a ottenere il pagamento da Controparte_1 parte del in dei seguenti importi e, per l'effetto, condannare il Parte_1 Parte_1 [...]
in al relativo pagamento in favore di Euro 23.260,25 per Parte_1 Parte_1 Controparte_1 interessi moratori “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.lgs.
n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del
dei crediti oggetto di cessione;
interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora Pt_1 oggetto della Nota Debito, che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del
D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione in primo grado;
Euro 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di Euro 40,00 dovuto in relazione a ciascuna delle n. 1 fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha generato gli interessi di Pt_1
mora oggetto della Nota Debito, oltre interessi legali maturandi e maturandi dalla singola scadenza sino al saldo. 4) IN SUBORDINE, SEMPRE IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: riformare parzialmente la Sentenza del del Tribunale di Massa n. 648/2023 (RG n. 2052/2020) pubblicata in data 26/10/2023 nella parte individuata nella narrativa del presente atto e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di a ottenere il pagamento da parte del Controparte_1 Parte_1
in , e, per l'effetto, condannare il in al pagamento in
[...] Parte_1 Parte_1 Parte_1
favore di oltre che degli importi già riconosciuti in favore di Controparte_1 Controparte_1 all'esito del giudizio di primo grado, di ogni diversa, maggiore o minore, somma che fosse ritenuta dovuta a per: importo dovuto a titolo di interessi di mora maturati a causa del Controparte_1
tardivo pagamento, da parte del dei crediti oggetto di cessione;
interessi anatocistici Pt_1
prodotti dagli interessi moratori oggetto della nota debito nella misura degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione;
importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma
2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alla Nota Debito, oltre interessi legali maturandi
e maturandi dalla singola scadenza sino al saldo. 5) IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e
IVA come per legge.”.
***
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato in data 31 ottobre 2020, quale Parte_2
cessionaria dei crediti vantati da conveniva in giudizio nanti il Tribunale di Massa il Parte_3
in per sentirlo condannare al pagamento in suo favore della somma di Parte_1 Parte_1
euro 23.260,25 a titolo di interessi moratori maturati, ai sensi del d.lgs. 231/2002, in relazione all'acquisto dell'impianto cittadino di illuminazione pubblica di cui alla fattura azionata, e pagata in ritardo dal n. 1530071492 del 31.12.2015 dell'importo pari ad Euro 74.528,52. Pt_1
2. Si costituiva in giudizio il in eccependo l'inapplicabilità al caso di Parte_1 Parte_1
specie del d. lgs. n. 231/02 in quanto: tale normativa non sarebbe stata riferibile alle cessioni di beni immobili;
il negozio giuridico intercorso con EL Sole s.p.a. non sarebbe stata una “transazione commerciale”, ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 231/02, trattandosi del procedimento di riscatto previsto dal D.P.R. n. 902/1986, agli artt. 8-14, e dal R.D. n. 2578/1925, che non contemplerebbe alcun corrispettivo ma una mera indennità; l'esercizio di poteri autoritativi sarebbe incompatibile con la natura commerciale delle transazioni regolate dal d. lgs. n. 231/02.
3. La causa veniva istruita documentalmente e veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il
Tribunale di Massa così statuiva: “Accoglie la domanda avanzata da Parte_2 nei confronti di e lo condanna a pagare a parte attrice l'importo di euro 23.260,25 Parte_1
oltre interessi ex art 1283 c.c. dalla domanda Condanna a rifondere a Parte_1 [...]
le spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 264,00 per esborsi Parte_2 ed euro 2.540,00(fase studio € 460,00; fase introduttiva € 389,00; fase istruttoria€ 840.00, fase decisionale € 851,00) oltre accessori di legge.”.
In particolare, secondo il Giudice di prime cure:
- l'impianto di illuminazione sarebbe stato da considerarsi bene mobile e, quindi, all'operazione consistente nella sua alienazione si sarebbe potuto applicare il d. lgs. 231/2002;
- il decreto legislativo 231/2002 troverebbe applicazione nei confronti di una P.A. ogniqualvolta esista un margine di trattativa sul corrispettivo, come sarebbe avvenuto nel caso di specie;
- avendo gli interessi ex d. lgs. 231/2002 fonte legale, al relativo credito si applicherebbe la prescrizione ordinaria decennale;
anche a voler ritenere che la prescrizione fosse quinquennale, vi sarebbe stato un atto interruttivo, vale a dire la PEC di del 06.06.19. Parte_2
4. Con atto di citazione in appello notificato in data 15.02.24, il Parte_1 Parte_1
impugnava la predetta decisione, deducendo tre motivi.
4.1. Col primo motivo (“ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IN RIFERIMENTO ALLA NATURA
DEL BENE OGGETTO DI CESSIONE;
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL' ART.
2 D. LGS. N. 231/01 E DELL' ART. 812 COD. CIV.”) l'appellante sosteneva che l'impianto di pubblica illuminazione, diversamente da quanto deciso dal Tribunale, sarebbe stato un bene immobile, essendo incorporato al suolo (per quanto non necessariamente in modo stabile e duraturo)
e perché, pur essendo costituita anche da beni mobili, se l'impianto, nel suo complesso, non fosse ancorato al suolo, esso non potrebbe funzionare. Pertanto, la qualifica come bene immobile dell'impianto di illuminazione pubblica avrebbe dovuto indurre il Giudice di prime cure ad escludere l'applicabilità al caso di specie del d.lgs. 231/2002 che, in base all'art. 2, si riferirebbe solo alla “fornitura di merci” e, in base all'art. 4, farebbe decorrere i termini di pagamento dalla data di “ricevimento delle merci”, espressioni ritenute incompatibili con le caratteristiche dell'impianto di illuminazione pubblica per cui è causa.
4.2. Col secondo motivo (“ERRONEITÀ DELLA SENTENZA È STATA RITENUTA CP_2
LA NATURA DI AI FINI DELL' APPLICABILITÀ DEL D. Controparte_3
LGS. N. 231/02 SOTTO ALTRO PROFILO;
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'
ART. 2 D. LGS. N. 231/02.”), l'appellante si doleva dell'erroneità della pronuncia impugnata, nella parte in cui essa aveva ritenuto che l'acquisto, da parte del dell'impianto di illuminazione Pt_1 pubblica da fosse una “transazione commerciale”, ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 231/2002. Pt_3
In particolare, secondo l'originario convenuto, l'operazione de qua non sarebbe una transazione commerciale, bensì un procedimento di riscatto previsto dal D.P.R. n. 902/1986, agli artt. 8-14, e dal
R.D. n. 2578/1925, che non contemplerebbe alcun corrispettivo ma una mera indennità e che, in quanto norme speciali riferite all'acquisto di beni da parte della P.A., troverebbero applicazione in luogo della disciplina generale dettata dal d. lgs. 231/2002.
4.3. Col terzo motivo (“ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IN RIFERIMENTO (ANCORA) ALLA
NATURA DI “TRANSAZIONE COMMERCIALE” DELL'ACQUISIZIONE IN ESAME;
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL' ART. 2 D. LGS. N. 231/02”), l'appellante sosteneva che il Tribunale avrebbe omesso di considerare che, nella fattispecie in esame, l'esercizio di poteri autoritativi avrebbe dovuto essere ritenuto incompatibile con la natura commerciale delle transazioni regolate dal d. lgs. 231/02.
Sul punto, il precisava che l'operazione negoziale in questione, qualora la si volesse ritenere Pt_1 una “transazione commerciale” di cui al d. lgs. 231/2002, sarebbe stata nulla di diritto, in quanto mai decisa dall'organo competente per legge (il Consiglio comunale) e che, comunque, al caso di specie, in ossequio al criterio cronologico di risoluzione dei conflitti tra fonti, avrebbe dovuto essere giudicata applicabile solo la Convenzione – del 1971 e non il d. lgs. 231/2002. Pt_1 Parte_1 Pt_3
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.04.24, si costituiva in giudizio
[...]
contestando i motivi di appello avversari e proponendo appello incidentale avverso la CP_1
sentenza di primo grado, per non aver essa riconosciuto la debenza del risarcimento forfettario del danno ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002.
In particolare, l'appellata sosteneva: Cont
• quanto al primo motivo, che gli importi fatturati e ceduti a sui quali sarebbero stati calcolati gli interessi di mora a causa del tardivo pagamento di crediti da parte del Pt_1 sarebbero rientrati nell'ambito delle prestazioni rese dalla società cedente in Parte_3
favore dell'odierno appellato, prestazioni rientranti nell'ambito di un rapporto di fornitura intercorrente tra dette parti, non contestato ex adverso; che correttamente il Tribunale avrebbe escluso la natura di bene immobile dell'impianto di illuminazione pubblica in base al ragionamento seguente: “(…) Appare allora di assoluta evidenza che i beni che compongono un impianto di illuminazione stradale ben possono essere separati dal suolo a cui sono fissati ed essere utilizzati altrove senza che perdano affatto la loro natura, funzione o autonomia fisica e giuridica, di talchè non si potrà considerare l'operazione che ne prevede il loro trasferimento come relativa di beni immobili”;
• quanto al secondo e al terzo motivo, che il primo Giudice avrebbe motivatamente escluso che Cont le norme di cui al d. lgs. 231/2002 non si applichino alla Pubblica amministrazione;
che nel procedimento di prime cure, avrebbe fornito prova del credito fatto valere, producendo gli atti di cessione notificati al unitamente all'elenco delle fatture cedute, il contratto Pt_1
stipulato nel 2013 dal con e le lettere di sollecito di pagamento inviate Pt_1 Parte_3 all'Amministrazione; che controparte non avrebbe dedotto né provato alcun fatto modificativo o estintivo della pretesa attorea;
• in via di appello incidentale, che il Tribunale di Massa non avrebbe motivato il rigetto della sua domanda tesa ad ottenere la condanna di controparte al pagamento dell'importo forfettario di cui all'art. 6 del d. lgs. 231/2002, benché, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE, tale importo, pari ad almeno euro 40, rappresenterebbe una forma di risarcimento del danno subito dal creditore per il ritardo del debitore nei pagamenti nelle transazioni commerciali e sarebbe dovuto, in via automatica, per ogni fattura non tempestivamente saldata.
6. La Corte, con ordinanza del 24.05.24, accoglieva l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata proposta dall'appellante, ritenendo, quanto al fumus boni iuris, che sarebbe stata da verificare e maggiormente approfondire la fondatezza della questione centrale dell'impugnazione e cioè la natura del bene (mobile o immobile) oggetto di cessione e la conseguente applicabilità o meno alla fattispecie in esame dell'art. 2 d. lgs. n. 231/01, e, quanto al periculum in mora, che un danno grave ed irreparabile si sarebbe potuto configurare nella specie alla luce della disparità delle posizioni contrattuali delle parti, che vedeva nel Comune appellante quella più debole.
7. Con ordinanza emessa in pari data, la Corte, in persona del Consigliere Istruttore, rinviava la causa all'udienza del 23.01.25 per la rimessione in decisione collegiale ex art. 352 c.p.c., concedendo alle parti i termini di sessanta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, di trenta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle comparse conclusionali e di quindici giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di replica.
8. Con ordinanza del 24.01.25, la Corte, nella persona del Consigliere Istruttore, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
9. L'appello principale è infondato e deve pertanto essere rigettato, mentre appare meritevole di accoglimento l'appello incidentale.
10. Ed invero, quanto al primo motivo, diretto a censurare l'applicabilità al caso in esame dell'art. 2 del D. lgs. N. 231/2002 perché, in estrema sintesi, l'impianto di pubblica illuminazione per cui è causa, diversamente da quanto deciso dal Tribunale, sarebbe stato un bene immobile, come già rilevato dal Giudice di primo grado, non appare a questa Corte dirimente operare una distinzione tra beni immobili e beni mobili applicando i parametri del codice civile invocati dall'appellante, dovendosi invece nella specie confrontare con i diversi parametri e requisiti richiesti dall'art. 2 del D.
Lgs 231/2002, che, giova ricordare, è stato emanato in attuazione della Direttiva Europea 2000/35/CE del 29.6.2000.
Ed allora, nel ventiduesimo considerando della Direttiva in esame è espressamente affermato che “La presente direttiva disciplina tutte le transazioni commerciali a prescindere dal fatto che esse siano effettuate tra imprese pubbliche o private o tra imprese e autorità pubbliche, tenendo conto del fatto che a queste ultime fa capo un volume considerevole di pagamenti alle imprese. Essa pertanto dovrebbe disciplinare anche tutte le transazioni commerciali tra gli appaltatori principali ed i loro fornitori e subappaltatori” e al successivo art. 2, dedicato alle “definizioni”, ha affermato che si intendono «transazioni commerciali»: contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro pagamento di un prezzo;
«pubblica amministrazione»: qualsiasi amministrazione o ente, quali definiti dalle direttive sugli appalti pubblici [92/ 50/CEE (1), 93/36/CEE (2), 93/37/CEE (3), inclusa 93/ 38/CEE
(4)]; «impresa»: ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione, anche se svolta da una sola persona”.
10.1. E il nostro testo di recepimento ed attuazione ha, a sua volta, all'art. 2 affermato che ai fini del detto decreto, si intendono per “a) "transazioni commerciali": i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo (…).
Orbene, ciò chiarito, appare allora evidente che il rapporto per cui è causa, e cioè il “contratto di compravendita di impianti di illuminazione pubblica”, che prevede espressamente (dopo l'art. 1 avente ad oggetto la vendita da parte di al in degli impianti Parte_3 Parte_1 Parte_1 de quibus) all'art. 2 proprio la determinazione del prezzo che dovrà pagare il e all'art. 3 la Pt_1
tempistica della consegna degli impianti de quibus, contiene tutti gli elementi per poter rientrare nella categoria delle “transazioni commerciali” di cui al D. Lgs. 231/2002 invocato dalla parte appellata.
11. Alle medesime conclusioni ritiene di pervenire la Corte con riguardo all'esame del secondo motivo di appello, diretto ad escludere la configurabilità nella specie di una transazione commerciale, sotto il diverso profilo che si tratterebbe di un procedimento di riscatto previsto dal D.P.R. n.
902/1986, agli artt. 8-14, e dal R.D. n. 2578/1925, che non contemplerebbe alcun corrispettivo ma una mera indennità posto che tale - diversa e nuova – prospettazione confligge con il richiamato art. 2 del contratto medesimo che prevede espressamente la corresponsione di un prezzo.
11. Giova peraltro anche qui richiamare la lettera b) dell'art. 2 del D. Lgs. N. 231/2002 che definisce come “pubblica amministrazione” le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, vale a dire, in estrema in sintesi, le ipotesi in cui la P.A., come nella specie agisca “iure privatorum”.
12. Si ricollega a questa conclusione anche l'esame e la ritenuta infondatezza del terzo ed ultimo motivo dell'appello, non avendo nel caso in esame il Comune agito esercitando poteri autoritativi.
Trattandosi quindi il contratto per cui è causa di una “transazione commerciale” a tutti gli effetti, così come condivisibilmente stabilito dal Tribunale di Massa, devono applicarsi gli artt. 2 e 5 del d.lgs. n.
Con 231/2002 che fonda il diritto di a vedersi corrispondere gli interessi moratori e anatocistici per il tardivo pagamento delle somme dovute , pacificamente riconosciute in quanto mai contestato dalla difesa del Pt_1
Cont In ogni caso, la fondatezza del credito vantato da nei confronti del emerge dagli atti e Pt_1
dai documenti di causa ed in particolare dagli atti di cessione notificati al unitamente Pt_1 all'elenco delle fatture cedute, dal contratto stipulato nel 5.6.2013 dal con;
dalle Pt_1 Parte_3
lettere di sollecito di pagamento inviate al Pt_1
Cont 13. Più in particolare, è creditrice, nei confronti del dell'importo di € 23.260,25 a titolo Pt_1
di interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del dei crediti oggetto Pt_1 di cessione: è altrettanto non contestato, infatti, che con il medesimo contratto di cessione, la società
Cont ha ceduto a anche i relativi interessi di mora sicchè, in virtù di tale contratto di Parte_3
Cont cessione, è legittimata a ricevere il pagamento, oltre che il pagamento della fattura per sorte capitale, anche i relativi interessi di mora e, dunque, è altresì legittimata all'emissione della Nota
Debito a titolo di interessi di mora.
Si osserva al riguardo che la disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi (Cassazione civile sez. II, 27/02/2019, n.5734). Ed invero, la disciplina dettata in attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e contenuta d. Igs. n. 31 del 9 ottobre 2002, ove stabilisce l'automatica decorrenza degli interessi moratori, senza la necessità della costituzione in mora del debitore, alla scadenza del termine legale, variamente individuato, illustra, dunque, una evoluzione tendenziale della legislazione che mira a incentivare (attraverso sanzioni automatiche, di natura monetaria) il pagamento delle somme dovute nell'ambito dei contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, relative a cessioni o consegne di merci ovvero a prestazioni di servizi
(arg. da Cass. Sez. 1, 29/07/2004, n. 14465). Ciò premesso quanto alla piena applicabilità della disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2002 al rapporto commerciale in esame, si evidenzia che, in base all'art. 3 dell'indicato testo normativo, “il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” mentre, in base al successivo art. 4, “gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non e' stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale: a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente […]”.
14. Quanto agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale, va ricordato che la Giurisprudenza ha esplicitamente affermato l'operatività della norma anche con riguardo ai pagamenti dovuti dalle Pubbliche Amministrazioni, statuendo che “a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio n. 1063 del 1962, (operante "ratione temporis"), è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata dall'art. 1283
c.c., dovendo escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stato adempiuto il debito principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c..”
(cfr. ex plurimis Cass. n. 31468/2018)
Con la precisazione che gli invocati interessi anatocistici – da calcolarsi anch'essi secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002 – sono dovuti solo dal giorno della domanda giudiziale (in assenza di convenzione posteriore alla loro scadenza) e solamente sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi (cfr. Cassazione civile sez. III 30 novembre 2010 n. 24267.
Da qui il rigetto dell'appello principale.
15. Appare invece fondato e meritevole di accoglimento l'appello incidentale proposto da CP_1
ed avente ad oggetto il rigetto, non fondato su alcuna motivazione, della sua domanda tesa ad
[...] ottenere la condanna di controparte al pagamento dell'importo forfettario di cui all'art. 6 del d. lgs.
231/2002.
In effetti, probabilmente per un mero refuso di carattere omissivo, sul punto la sentenza è del tutto carente di motivazione pur risultando l'importo in questione pacificamente dovuto, sempre in applicazione del già più volte citato D. Lgs, n. 231/2002, rappresentando esso, come anche evidenziato dalla difesa di parte appellata, una forma di risarcimento del danno subito dal creditore per il ritardo del debitore nei pagamenti nelle transazioni commerciali, in via automatica, per ogni fattura non tempestivamente saldata.
Da qui l'accoglimento dell'appello incidentale, con riferimento all'unica fattura insoluta per cui è causa, così come da dispositivo.
16. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in applicazione del DM 147/2022 con riferimento allo scaglione di valore da Euro 5.200,00 ad Euro 26.000,00 e con riferimento ai valori minimi per tutte le quattro fasi, stante la semplicità delle questioni trattate, non possono che seguire la soccombenza.
17. Si dà infine atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio
2012 n. 115, l'appello principale è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza,
- Rigetta l'appello principale proposto da , Parte_1 Cont
- Accoglie l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, in parziale riforma CP_1
della sentenza appellata, n. 648/23 del Tribunale di Massa, pubblicata in data 25.10.23,
- Condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, a Parte_1 corrispondere a 'importo di Euro 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. Controparte_1
231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, oltre interessi legali maturandi e maturandi da calcolarsi sulla fattura per cui è causa sino al saldo;
- Condanna l'appellante a rifondere a favore dell'appellata/appellante incidentale, le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in Euro 64,50 per esborsi e in complessivi Euro 2.906,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115,
l'appello principale è stato integralmente rigettato.
Così deciso in Genova, il 29.1.2025
Il Consigliere Estensore
dott.ssa Laura Casale
Il Presidente
dott.ssa Rossella Atzeni