Cass. civ., sez. III, sentenza 29/05/1980, n. 3553
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Sentenza 29 maggio 1980

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E insindacabile in Sede di legittimita il giudizio espresso sulla credibilita o meno dei testimoni, purche esso risulti congruamente e logicamente motivato. ( Conf 4499/76, mass n 383225).*

La consulenza tecnica non e soltanto strumento di valutazione tecnica, ma anche di accertamento e di ricostruzione storica dei fatti prospettati dalle parti secondo il prudente criterio valutativo del giudice del merito e senza che costituisca un mezzo sostitutivo dell'onus probandi su di esse incombente. Consegue che e consentito, nei limiti del principio dispositivo all'ausiliare del giudice di assumere, di sua iniziativa, notizie non rilevabili dagli Atti processuali e accertare fatti che siano intimamente collegati con quelli acquisiti attraverso il meccanismo delle prove. Il consulente d'ufficio, pertanto, puo svolgere tali indagini anche senza l'espressa autorizzazione del giudice, spettando a quest'ultimo valutare ex post, con prudente apprezzamento, se l'iniziativa sia stata utilmente condotta.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 29/05/1980, n. 3553
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3553
    Data del deposito : 29 maggio 1980

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