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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/06/2025, n. 6410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6410 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 4.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.23431\2024 del R.G. civile e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa Parte_1 dall'avv.to C. Annunziata in virtù di procura allegata al ricorso ricorrente
E
rapp.to e difeso dall'avv.to D. Marrazzo in virtù di CP_1 procura in atti convenuto
OGGETTO: annullamento della decisione del Consiglio di Disciplina
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.9.2024 esponendo che Parte_1 il convenuto, dipendente della ricorrente inquadrato quale specialista tecnico-amministrativo con mansioni di responsabile progetto “check capolinea e siti strumentali”, aveva reso dichiarazioni in qualità di teste nel giudizio n.9884\2022 pendente innanzi al Tribunale Ordinario di Roma in contrasto con l'organizzazione e la normativa aziendale quanto alle mansioni dell'addetto al capolinea, che tale qualifica era attribuita alla dipendente parte nel suindicato giudizio, che in data Testimone_1
28.10.2022 la ricorrente aveva formulato contestazione disciplinare avente ad oggetto la richiamata condotta inadempiente, che all'esito del procedimento disciplinare la ricorrente aveva comunicato al convenuto che avrebbe comminato la sanzione disciplinare dell'opinamento di destituzione successivamente contenuta nella sanzione conservativa della retrocessione di due gradi rispetto al paramento di inquadramento, che a seguito di impugnazione da parte del convenuto il Consiglio di Disciplina con decisione n.6\2023 aveva annullato la sanzione disciplinare, che tale decisione è errata ed ingiusta, ha chiesto di annullare decisione n.6\2023 adottata in data 16.10.2033 dal Consiglio di Disciplina di annullamento della sanzione disciplinare inflitta al convenuto e, per l'effetto, accertare la legittimità di tale sanzione disciplinare, vinte le spese.
Si è costituito eccependo l'inammissibilità della CP_1 domanda anche a seguito di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta in data 1.10.2024 per pensionamento del ricorrente, il difetto di interesse ad agire, l'illegittimità del provvedimento disciplinare motivato dalle dichiarazioni testimoniali rese dal dipendente, ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della domanda, con vittoria di spese.
La domanda dev'essere respinta.
Va premesso che l'art.53 all.A R.D. n.148\1931 costituisce fonte speciale del procedimento del procedimento disciplinare a carico degli autoferrotranvieri e prevede, a seguito dell'opinamento comunicato all'agente circa la sanzione che l'organo competente valuta debba essere applicata, il termine di 5 giorni per la presentazione da parte dell'agente medesimo, di giustificazioni;
qualora queste ultime non siano accolte l'agente nel termine perentorio previsto ha facoltà di chiedere che sulla punizione ricompresa tra quelle per le quali deve giudicare il Consiglio di disciplina, si pronunci quest'ultimo.
La Suprema Corte nel ribadire la specialità di tale normativa
“costituente un corpus compiuto ed organico, onde il ricorso alla normativa generale è possibile solo ove si riscontrino, in essa, lacune tali che non siano superabili neanche attraverso l'interpretazione estensiva o analogica di altre disposizioni appartenenti allo stesso corpus o relative a materie analoghe o secondo i principi generali dell'ordinamento”. (ex plurimis Cass.
Ord. N.6765\2023) ha sancito il seguente principio di diritto “In materia di procedimento disciplinare a carico degli autoferrotranvieri, l'art. 53 dell'allegato A al r.d. n. 148 del
1931 prevede una procedura articolata in più fasi, secondo la quale, contestato "l'opinamento" reso dal direttore o dal funzionario a ciò delegato circa la sanzione da irrogare, ove il lavoratore richieda la decisione da parte del Consiglio di disciplina, la competenza ad adottare il provvedimento disciplinare spetta solo a quest'ultimo, organo collegiale "terzo"; conseguentemente, divenuto carente di potere il datore di lavoro, la sanzione da questi adottata è affetta da nullità, rientrante nella categoria di quelle di protezione.”
(Cass. Ord. N.6765 cit.).
Ciò posto, avendo il Consiglio di disciplina con decisione n.6\2023 accolto il ricorso del convenuto ed annullato la sanzione della retrocessione di due gradi allo stesso comminata dal Direttore deve rilevarsi che tale ultimo organo è ormai carente del potere disciplinare poiché, per effetto dell'impugnazione del provvedimento disciplinare, la competenza disciplinare esclusiva è attribuita per effetto delle disposizioni richiamate al Consiglio di disciplina con conseguente inconfigurabilità del potere, da parte dell'organo nella prima fase competente, ad adottare ulteriore provvedimento disciplinare nei confronti dell'agente.
Né può prospettarsi la rinnovata efficacia del provvedimento disciplinare impugnato innanzi al Consiglio di disciplina a seguito dell'annullamento della decisione adottata da quest'ultimo non prevendendo la normativa speciale l'esercizio da parte dell'azienda dell'azione di annullamento del provvedimento adottato dal Consiglio di disciplina ed avendo l'organo già competente ad irrogare la sanzione disciplinare esaurito la potestà disciplinare per effetto, come già rilevato, del ricorso al Consiglio di disciplina.
Restano assorbite le ulteriori questioni.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta la domanda e condanna al pagamento delle spese Parte_1 di giudizio liquidate nella somma di E.3600,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%, con attribuzione.
Roma 4.6.2025 IL Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 4.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.23431\2024 del R.G. civile e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa Parte_1 dall'avv.to C. Annunziata in virtù di procura allegata al ricorso ricorrente
E
rapp.to e difeso dall'avv.to D. Marrazzo in virtù di CP_1 procura in atti convenuto
OGGETTO: annullamento della decisione del Consiglio di Disciplina
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.9.2024 esponendo che Parte_1 il convenuto, dipendente della ricorrente inquadrato quale specialista tecnico-amministrativo con mansioni di responsabile progetto “check capolinea e siti strumentali”, aveva reso dichiarazioni in qualità di teste nel giudizio n.9884\2022 pendente innanzi al Tribunale Ordinario di Roma in contrasto con l'organizzazione e la normativa aziendale quanto alle mansioni dell'addetto al capolinea, che tale qualifica era attribuita alla dipendente parte nel suindicato giudizio, che in data Testimone_1
28.10.2022 la ricorrente aveva formulato contestazione disciplinare avente ad oggetto la richiamata condotta inadempiente, che all'esito del procedimento disciplinare la ricorrente aveva comunicato al convenuto che avrebbe comminato la sanzione disciplinare dell'opinamento di destituzione successivamente contenuta nella sanzione conservativa della retrocessione di due gradi rispetto al paramento di inquadramento, che a seguito di impugnazione da parte del convenuto il Consiglio di Disciplina con decisione n.6\2023 aveva annullato la sanzione disciplinare, che tale decisione è errata ed ingiusta, ha chiesto di annullare decisione n.6\2023 adottata in data 16.10.2033 dal Consiglio di Disciplina di annullamento della sanzione disciplinare inflitta al convenuto e, per l'effetto, accertare la legittimità di tale sanzione disciplinare, vinte le spese.
Si è costituito eccependo l'inammissibilità della CP_1 domanda anche a seguito di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta in data 1.10.2024 per pensionamento del ricorrente, il difetto di interesse ad agire, l'illegittimità del provvedimento disciplinare motivato dalle dichiarazioni testimoniali rese dal dipendente, ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della domanda, con vittoria di spese.
La domanda dev'essere respinta.
Va premesso che l'art.53 all.A R.D. n.148\1931 costituisce fonte speciale del procedimento del procedimento disciplinare a carico degli autoferrotranvieri e prevede, a seguito dell'opinamento comunicato all'agente circa la sanzione che l'organo competente valuta debba essere applicata, il termine di 5 giorni per la presentazione da parte dell'agente medesimo, di giustificazioni;
qualora queste ultime non siano accolte l'agente nel termine perentorio previsto ha facoltà di chiedere che sulla punizione ricompresa tra quelle per le quali deve giudicare il Consiglio di disciplina, si pronunci quest'ultimo.
La Suprema Corte nel ribadire la specialità di tale normativa
“costituente un corpus compiuto ed organico, onde il ricorso alla normativa generale è possibile solo ove si riscontrino, in essa, lacune tali che non siano superabili neanche attraverso l'interpretazione estensiva o analogica di altre disposizioni appartenenti allo stesso corpus o relative a materie analoghe o secondo i principi generali dell'ordinamento”. (ex plurimis Cass.
Ord. N.6765\2023) ha sancito il seguente principio di diritto “In materia di procedimento disciplinare a carico degli autoferrotranvieri, l'art. 53 dell'allegato A al r.d. n. 148 del
1931 prevede una procedura articolata in più fasi, secondo la quale, contestato "l'opinamento" reso dal direttore o dal funzionario a ciò delegato circa la sanzione da irrogare, ove il lavoratore richieda la decisione da parte del Consiglio di disciplina, la competenza ad adottare il provvedimento disciplinare spetta solo a quest'ultimo, organo collegiale "terzo"; conseguentemente, divenuto carente di potere il datore di lavoro, la sanzione da questi adottata è affetta da nullità, rientrante nella categoria di quelle di protezione.”
(Cass. Ord. N.6765 cit.).
Ciò posto, avendo il Consiglio di disciplina con decisione n.6\2023 accolto il ricorso del convenuto ed annullato la sanzione della retrocessione di due gradi allo stesso comminata dal Direttore deve rilevarsi che tale ultimo organo è ormai carente del potere disciplinare poiché, per effetto dell'impugnazione del provvedimento disciplinare, la competenza disciplinare esclusiva è attribuita per effetto delle disposizioni richiamate al Consiglio di disciplina con conseguente inconfigurabilità del potere, da parte dell'organo nella prima fase competente, ad adottare ulteriore provvedimento disciplinare nei confronti dell'agente.
Né può prospettarsi la rinnovata efficacia del provvedimento disciplinare impugnato innanzi al Consiglio di disciplina a seguito dell'annullamento della decisione adottata da quest'ultimo non prevendendo la normativa speciale l'esercizio da parte dell'azienda dell'azione di annullamento del provvedimento adottato dal Consiglio di disciplina ed avendo l'organo già competente ad irrogare la sanzione disciplinare esaurito la potestà disciplinare per effetto, come già rilevato, del ricorso al Consiglio di disciplina.
Restano assorbite le ulteriori questioni.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta la domanda e condanna al pagamento delle spese Parte_1 di giudizio liquidate nella somma di E.3600,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%, con attribuzione.
Roma 4.6.2025 IL Giudice