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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 26/11/2025, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4703/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
ES AI, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4703/2019
PROMOSSA DA
in persona dell'amministratore unico e legale rapp. te p.t., (P.I.: Parte_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aurelio Arnese e Piero Marra, presso il cui P.IVA_1 studio in Taranto, alla Via Fior d'Eucalipto, n. 17 è elettivamente domiciliata parte opponente
CONTRO
in persona dell'amministratore e legale rapp. te p.t. (P.I.: , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Larocca, presso il cui studio in Ceglie Messapica, alla
Via Montale, n. 2, è elettivamente domiciliata parte opposta
Conclusioni: come risultanti dal verbale dell'udienza del 03.07.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha a oggetto l'opposizione presentata da avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 1149/2019, notificato a mezzo pec il 02.10.2019, con cui il Tribunale di
Brindisi, su ricorso di dichiaratasi creditrice della somma di € 6.600,00, oltre Controparte_1 interessi di mora, in virtù dell'esecuzione di lavori di impianto elettrico, impianto TV, impianto antintrusione e impianto automazione cancelli, come dettagliati nella fattura n. 11/2019, effettuati presso lo stabile di proprietà di sito in Leporano (TA) alla via Luogovivo sn Parte_1 con destinazione d'uso , ha ingiunto a il pagamento Parte_2 Parte_1 della somma di € 6.600,00, oltre interessi di mora, nonché delle spese del procedimento
Pag. 1 a 6 monitorio, liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al
15%, IVA e CAP, come per legge.
1.1 Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale, notificato a mezzo pec in data 11.11.2019, ha chiesto Parte_1 dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto, eccependo l'infondatezza della domanda posta alla base del ricorso monitorio, per inesistenza del credito. In via subordinata e riconvenzionale, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale della società opposta, ha chiesto condannarla al risarcimento danni, pari alla somma oggetto di decreto ingiuntivo o della maggiore o minor somma accertata, da porre in compensazione con l'asserito credito richiesto da controparte, vinte le spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
In particolare, la società ha contestato la valenza probatoria della fattura posta Parte_1
a fondamento del ricorso monitorio, sulla scorta della formazione unilaterale del documento e della indicazione di lavori né eseguiti né pattuiti, in base ai preventivi accettati dalla stessa opponente.
Ha eccepito, inoltre, l'insussistenza del credito vantato dalla società opposta, ritenendo che il documento denominato “nota” del 08.09.2018 e recante tanto alcune riduzioni di prezzo per le opere eseguite parzialmente quanto l'indicazione di ulteriori lavori, con prezzi determinati unilateralmente, sia idonea a dimostrare un riconoscimento, da parte dell'opposta, della mancata esecuzione di detti lavori e, contestualmente, l'assenza di accordo sugli ulteriori lavori indicati, attesa la mancata sottoscrizione per accettazione della nota in questione.
La ha, dunque, dedotto che il credito residuo riportato nella predetta nota, pari Parte_1 ad € 6.600,00, successivamente trasfuso nella fattura contestata non sia dovuto, anche in considerazione della circostanza che molti lavori siano stati eseguiti direttamente dalla stessa opponente, per il tramite di altre ditte, che ha acquistato personalmente i materiali.
Infine, la società ha asserito di aver saldato i lavori effettivamente svolti Parte_1 dall'opposta e di non dover altre somme di denaro.
2. Con comparsa del 28.09.2020, si è costituita in giudizio la che ha Controparte_1 chiesto, in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., e, nel merito, il rigetto della avversa opposizione e della domanda riconvenzionale ivi spiegata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese di lite.
3. All'esito della prima udienza, il Tribunale ha rigettato l'istanza di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo e ha concesso alle parti i termini richiesti di cui all'art. 183 VI co. c.p.c.
Pag. 2 a 6 La causa è stata istruita, oltre che documentalmente, con i mezzi istruttori ammessi.
3.1 Esaurita l'istruttoria, il Tribunale ha formulato, con ordinanza del 24.04.2023, una proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185bis c.p.c. dal seguente tenore: riconoscimento in favore della società opposta della somma di € 5.000,00, con rifusione delle spese legali, per l'importo di €
1.700,00, oltre accessori di legge.
La società opposta ha dichiarato di accettare la proposta conciliativa, specificando che non essendo stata compresa la liquidazione delle spese del giudizio monitorio, non avrebbe potuto accettare una proposta di importo inferiore. La società ha manifestato la Parte_1 volontà di conciliare la vertenza per un importo inferiore e omnicomprensivo.
3.2 A fronte della mancata conciliazione tra le parti, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni, all'esito della quale, la causa è stata trattenuta per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Negli scritti finali le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.
***
4. L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
4.1 È pacifico che tra le parti sia intercorso un contratto di appalto, ancorché non avente forma scritta, secondo il principio di libertà delle forme dei contratti tra privati (v. Cass. civ. sent.
n. 2386/2023).
È incontestato, altresì, che la Tesi Impianti s.r.l. ha effettivamente svolto dei lavori per un totale di € 17.000,00, già saldato.
Viceversa, è discusso l'adempimento o meno delle ulteriori obbligazioni nascenti dall'appalto, CP_ ossia se l'appaltatore abbia materialmente eseguito i lavori ulteriori o se ditte Controparte_1 terze, incaricate da abbiano svolto tali ulteriori lavori, anche a mezzo di materiali Parte_1 acquistati direttamente dalla committente, e se, conseguentemente, l'appaltante sia Parte_1 tenuta al pagamento del corrispettivo pari a € 6.600,00.
4.2 Le risultanze istruttorie convincono il Tribunale del fatto che l'opposta CP_1 ha eseguito i lavori indicati nella fattura, il cui pagamento è stato richiesto in via monitoria.
Invero, la circostanza che la società opponente abbia provveduto all'acquisto di parte dei materiali non è oggetto di contestazione specifica da parte dell'opposta; anzi. In ogni caso è confermata anche dalla fattura in atti e dai testimoni di entrambe le parti.
In merito all'esecuzione dei lavori indicati nella fattura n. 11/2019 e già prima nel documento
“nota” del documento del 08.09.2018, va osservato che non c'è dubbio che la fattura sia sufficiente solo in sede monitoria e non anche in sede di opposizione, ma è pur vero che la
Pag. 3 a 6 fattura rappresenta un documento di prova da considerare alla luce di tutte le risultanze istruttorie, oltre che delle contestazioni svolte in corso di causa.
4.2.1 Ebbene, la portata delle dichiarazioni testimoniali, in uno ai documenti e al tenore generico delle contestazioni svolte dall'opponente, provano che l'opposta ha eseguito i lavori indicati specificamente nella fattura.
A tale esito conducono le dichiarazioni rese dai testimoni e in Tes_1 Testimone_2 modo particolareggiato, dettagliato e minuzioso, con affermazioni vantaggiose in parte anche per sì da essere ritenute attendibili, nonostante il pregresso rapporto di lavoro che li Parte_1 legava alla società opposta.
Entrambi i testi, ex-operai della hanno affermato di aver partecipato CP_1 personalmente all'esecuzione dei lavori in favore della confermando Parte_1
l'esecuzione dei lavori specificamente dettagliati sia nel capitolo di prova n. 1) della memoria n. 2 di parte opposta sia nel capitolo di prova lettera A) della memoria n. 2 di parte opponente.
Entrambi i testi hanno riconosciuto, poi, che alcuni materiali, non indicati nella fattura ma necessari per il completamento delle opere, sono stati forniti dalla stessa committente Parte_1 come nel caso, ad esempio, del cablaggio di alcuni quadri elettrici.
[...]
In particolare, ha precisato che la ha eseguito sia i lavori Tes_1 Controparte_1
“grezzi” che quelli di completamento, come “infilaggio cavi, montaggio apparecchiature, cablaggio dei quadri, ecc…”. Ha aggiunto: “Ricordo che c'erano dei quadri che dovevano essere cablati dal proprietario, così come è avvenuto. Preciso, quindi, che i lavori sono stati da noi completati e finiti”.
Con riferimento all'acquisto dei materiali, il ha dichiarato che: “Da quanto mi risulta, il Tes_1 materiale relativo alla parte “grezza” e cioè cavidotti, cassettone, cemento, il rame ecc…è stato acquistato dalla
I cavi, le apparecchiature e la centralina allarme e materiale simile, a quanto ne so, lo ha Controparte_1 acquistato il sig. per la seconda parte dell'impianto. L'installazione è stata eseguita da noi Per_1 completamente”.
Anche ha dichiarato che i lavori indicati sono stati eseguiti tutti dalla società Testimone_2 opposta, specificando che: “La ha fornito il materiale “grezzo” che è elencato nella Controparte_1 prima parte della fattura 11/2019 che mi viene mostrata;
l'altro materiale cavi, faretti, lampade, fotocellule ecc…li ha forniti il committente. Noi abbiamo eseguito l'installazione e posa in opera di tutto il materiale”.
Viceversa, le dichiarazioni rese dai testi di parte opponente sono estremamente generiche e inconferenti, essendosi limitati i testi a riferire di aver eseguito i lavori per conto della Parte_1
“a titolo di amicizia”.
[...]
Tale indicazione smentisce, peraltro, quanto dichiarato dall'opponente nell'atto di opposizione, ossia che gli ulteriori lavori sono stati eseguiti da altre ditte, a spese della committente.
Pag. 4 a 6 4.2.2 Nessun valore confessorio nel senso preteso dall'opposta può poi riconoscersi al documento “nota” del 08.09.2018 (v. fascicolo cartaceo) a firma della CP_1
In particolare, il documento non rappresenta il contratto di appalto modificato unilateralmente dall'appaltatrice e non sottoscritto dalla committente, ma contiene un mero rendiconto finale
“consultivo” dei costi relativi alle opere convenute, con puntuale esclusione (per importo e causali) di quelle non eseguite, e di quelli relativi alle opere non convenute originariamente, c.d. extra preventivo, ma realizzate.
È sulla base di tale rendiconto che la ha chiesto il pagamento della residua somma CP_1 di € 6.600,00, decurtati gli acconti già ricevuti, e ha emesso la fattura n. 11/2019 relativa ai soli lavori eseguiti.
È sufficiente, infatti, un mero raffronto testuale tra la nota e la fattura per rendersi conto che i lavori indicati come non eseguiti nella nota non sono stati affatto conteggiati nella fattura, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente.
4.2.3 Va ricordato, infine, che “In materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, laddove il committente contesti l'entità del dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione quanto, al più, un mero indizio, trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte, né costituisce idonea prova del credito dell'appaltatore la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi
l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori per conto del committente abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica” (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 128 del 4 gennaio 2022).
4.3 Emerge, quindi, che i lavori indicati nella fattura siano stati effettivamente eseguiti dall'opponente, con conseguente insorgenza del diritto a ottenerne il corrispettivo indicato.
Al riguardo, va notato poi che la ricorrente in sede monitoria ha chiesto il pagamento delle opere eseguite e non anche di quelle incomplete.
4.4 Infondata è parimenti la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno spiegata dall'opponente, in quanto genericamente formulata e del tutto sprovvista di prova.
4.5 Alla luce di tali considerazioni va, quindi rigettata l'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
5. Al rigetto dell'opposizione segue la condanna dell'opponente alle spese di lite, secondo il principio della soccombenza posto dall'art. 91 c.p.c.
Pag. 5 a 6 Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 5.201 a € 26.000, in considerazione del valore della causa (€ 6.600,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1149/2019 che, ai sensi dell'art. 653, comma 1, c.p.c., acquista efficacia esecutiva;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 CP_1
che liquida in € 5.077,00, a titolo di onorario, oltre al rimborso forfetario del 15%,
[...]
C.P.A. e IVA, come per legge.
Brindisi, 25.11.2025
La Giudice
ES AI
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Angelica Maria D'Apote.
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
ES AI, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4703/2019
PROMOSSA DA
in persona dell'amministratore unico e legale rapp. te p.t., (P.I.: Parte_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aurelio Arnese e Piero Marra, presso il cui P.IVA_1 studio in Taranto, alla Via Fior d'Eucalipto, n. 17 è elettivamente domiciliata parte opponente
CONTRO
in persona dell'amministratore e legale rapp. te p.t. (P.I.: , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Larocca, presso il cui studio in Ceglie Messapica, alla
Via Montale, n. 2, è elettivamente domiciliata parte opposta
Conclusioni: come risultanti dal verbale dell'udienza del 03.07.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha a oggetto l'opposizione presentata da avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 1149/2019, notificato a mezzo pec il 02.10.2019, con cui il Tribunale di
Brindisi, su ricorso di dichiaratasi creditrice della somma di € 6.600,00, oltre Controparte_1 interessi di mora, in virtù dell'esecuzione di lavori di impianto elettrico, impianto TV, impianto antintrusione e impianto automazione cancelli, come dettagliati nella fattura n. 11/2019, effettuati presso lo stabile di proprietà di sito in Leporano (TA) alla via Luogovivo sn Parte_1 con destinazione d'uso , ha ingiunto a il pagamento Parte_2 Parte_1 della somma di € 6.600,00, oltre interessi di mora, nonché delle spese del procedimento
Pag. 1 a 6 monitorio, liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al
15%, IVA e CAP, come per legge.
1.1 Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale, notificato a mezzo pec in data 11.11.2019, ha chiesto Parte_1 dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto, eccependo l'infondatezza della domanda posta alla base del ricorso monitorio, per inesistenza del credito. In via subordinata e riconvenzionale, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale della società opposta, ha chiesto condannarla al risarcimento danni, pari alla somma oggetto di decreto ingiuntivo o della maggiore o minor somma accertata, da porre in compensazione con l'asserito credito richiesto da controparte, vinte le spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
In particolare, la società ha contestato la valenza probatoria della fattura posta Parte_1
a fondamento del ricorso monitorio, sulla scorta della formazione unilaterale del documento e della indicazione di lavori né eseguiti né pattuiti, in base ai preventivi accettati dalla stessa opponente.
Ha eccepito, inoltre, l'insussistenza del credito vantato dalla società opposta, ritenendo che il documento denominato “nota” del 08.09.2018 e recante tanto alcune riduzioni di prezzo per le opere eseguite parzialmente quanto l'indicazione di ulteriori lavori, con prezzi determinati unilateralmente, sia idonea a dimostrare un riconoscimento, da parte dell'opposta, della mancata esecuzione di detti lavori e, contestualmente, l'assenza di accordo sugli ulteriori lavori indicati, attesa la mancata sottoscrizione per accettazione della nota in questione.
La ha, dunque, dedotto che il credito residuo riportato nella predetta nota, pari Parte_1 ad € 6.600,00, successivamente trasfuso nella fattura contestata non sia dovuto, anche in considerazione della circostanza che molti lavori siano stati eseguiti direttamente dalla stessa opponente, per il tramite di altre ditte, che ha acquistato personalmente i materiali.
Infine, la società ha asserito di aver saldato i lavori effettivamente svolti Parte_1 dall'opposta e di non dover altre somme di denaro.
2. Con comparsa del 28.09.2020, si è costituita in giudizio la che ha Controparte_1 chiesto, in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., e, nel merito, il rigetto della avversa opposizione e della domanda riconvenzionale ivi spiegata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese di lite.
3. All'esito della prima udienza, il Tribunale ha rigettato l'istanza di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo e ha concesso alle parti i termini richiesti di cui all'art. 183 VI co. c.p.c.
Pag. 2 a 6 La causa è stata istruita, oltre che documentalmente, con i mezzi istruttori ammessi.
3.1 Esaurita l'istruttoria, il Tribunale ha formulato, con ordinanza del 24.04.2023, una proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185bis c.p.c. dal seguente tenore: riconoscimento in favore della società opposta della somma di € 5.000,00, con rifusione delle spese legali, per l'importo di €
1.700,00, oltre accessori di legge.
La società opposta ha dichiarato di accettare la proposta conciliativa, specificando che non essendo stata compresa la liquidazione delle spese del giudizio monitorio, non avrebbe potuto accettare una proposta di importo inferiore. La società ha manifestato la Parte_1 volontà di conciliare la vertenza per un importo inferiore e omnicomprensivo.
3.2 A fronte della mancata conciliazione tra le parti, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni, all'esito della quale, la causa è stata trattenuta per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Negli scritti finali le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.
***
4. L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
4.1 È pacifico che tra le parti sia intercorso un contratto di appalto, ancorché non avente forma scritta, secondo il principio di libertà delle forme dei contratti tra privati (v. Cass. civ. sent.
n. 2386/2023).
È incontestato, altresì, che la Tesi Impianti s.r.l. ha effettivamente svolto dei lavori per un totale di € 17.000,00, già saldato.
Viceversa, è discusso l'adempimento o meno delle ulteriori obbligazioni nascenti dall'appalto, CP_ ossia se l'appaltatore abbia materialmente eseguito i lavori ulteriori o se ditte Controparte_1 terze, incaricate da abbiano svolto tali ulteriori lavori, anche a mezzo di materiali Parte_1 acquistati direttamente dalla committente, e se, conseguentemente, l'appaltante sia Parte_1 tenuta al pagamento del corrispettivo pari a € 6.600,00.
4.2 Le risultanze istruttorie convincono il Tribunale del fatto che l'opposta CP_1 ha eseguito i lavori indicati nella fattura, il cui pagamento è stato richiesto in via monitoria.
Invero, la circostanza che la società opponente abbia provveduto all'acquisto di parte dei materiali non è oggetto di contestazione specifica da parte dell'opposta; anzi. In ogni caso è confermata anche dalla fattura in atti e dai testimoni di entrambe le parti.
In merito all'esecuzione dei lavori indicati nella fattura n. 11/2019 e già prima nel documento
“nota” del documento del 08.09.2018, va osservato che non c'è dubbio che la fattura sia sufficiente solo in sede monitoria e non anche in sede di opposizione, ma è pur vero che la
Pag. 3 a 6 fattura rappresenta un documento di prova da considerare alla luce di tutte le risultanze istruttorie, oltre che delle contestazioni svolte in corso di causa.
4.2.1 Ebbene, la portata delle dichiarazioni testimoniali, in uno ai documenti e al tenore generico delle contestazioni svolte dall'opponente, provano che l'opposta ha eseguito i lavori indicati specificamente nella fattura.
A tale esito conducono le dichiarazioni rese dai testimoni e in Tes_1 Testimone_2 modo particolareggiato, dettagliato e minuzioso, con affermazioni vantaggiose in parte anche per sì da essere ritenute attendibili, nonostante il pregresso rapporto di lavoro che li Parte_1 legava alla società opposta.
Entrambi i testi, ex-operai della hanno affermato di aver partecipato CP_1 personalmente all'esecuzione dei lavori in favore della confermando Parte_1
l'esecuzione dei lavori specificamente dettagliati sia nel capitolo di prova n. 1) della memoria n. 2 di parte opposta sia nel capitolo di prova lettera A) della memoria n. 2 di parte opponente.
Entrambi i testi hanno riconosciuto, poi, che alcuni materiali, non indicati nella fattura ma necessari per il completamento delle opere, sono stati forniti dalla stessa committente Parte_1 come nel caso, ad esempio, del cablaggio di alcuni quadri elettrici.
[...]
In particolare, ha precisato che la ha eseguito sia i lavori Tes_1 Controparte_1
“grezzi” che quelli di completamento, come “infilaggio cavi, montaggio apparecchiature, cablaggio dei quadri, ecc…”. Ha aggiunto: “Ricordo che c'erano dei quadri che dovevano essere cablati dal proprietario, così come è avvenuto. Preciso, quindi, che i lavori sono stati da noi completati e finiti”.
Con riferimento all'acquisto dei materiali, il ha dichiarato che: “Da quanto mi risulta, il Tes_1 materiale relativo alla parte “grezza” e cioè cavidotti, cassettone, cemento, il rame ecc…è stato acquistato dalla
I cavi, le apparecchiature e la centralina allarme e materiale simile, a quanto ne so, lo ha Controparte_1 acquistato il sig. per la seconda parte dell'impianto. L'installazione è stata eseguita da noi Per_1 completamente”.
Anche ha dichiarato che i lavori indicati sono stati eseguiti tutti dalla società Testimone_2 opposta, specificando che: “La ha fornito il materiale “grezzo” che è elencato nella Controparte_1 prima parte della fattura 11/2019 che mi viene mostrata;
l'altro materiale cavi, faretti, lampade, fotocellule ecc…li ha forniti il committente. Noi abbiamo eseguito l'installazione e posa in opera di tutto il materiale”.
Viceversa, le dichiarazioni rese dai testi di parte opponente sono estremamente generiche e inconferenti, essendosi limitati i testi a riferire di aver eseguito i lavori per conto della Parte_1
“a titolo di amicizia”.
[...]
Tale indicazione smentisce, peraltro, quanto dichiarato dall'opponente nell'atto di opposizione, ossia che gli ulteriori lavori sono stati eseguiti da altre ditte, a spese della committente.
Pag. 4 a 6 4.2.2 Nessun valore confessorio nel senso preteso dall'opposta può poi riconoscersi al documento “nota” del 08.09.2018 (v. fascicolo cartaceo) a firma della CP_1
In particolare, il documento non rappresenta il contratto di appalto modificato unilateralmente dall'appaltatrice e non sottoscritto dalla committente, ma contiene un mero rendiconto finale
“consultivo” dei costi relativi alle opere convenute, con puntuale esclusione (per importo e causali) di quelle non eseguite, e di quelli relativi alle opere non convenute originariamente, c.d. extra preventivo, ma realizzate.
È sulla base di tale rendiconto che la ha chiesto il pagamento della residua somma CP_1 di € 6.600,00, decurtati gli acconti già ricevuti, e ha emesso la fattura n. 11/2019 relativa ai soli lavori eseguiti.
È sufficiente, infatti, un mero raffronto testuale tra la nota e la fattura per rendersi conto che i lavori indicati come non eseguiti nella nota non sono stati affatto conteggiati nella fattura, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente.
4.2.3 Va ricordato, infine, che “In materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, laddove il committente contesti l'entità del dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione quanto, al più, un mero indizio, trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte, né costituisce idonea prova del credito dell'appaltatore la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi
l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori per conto del committente abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica” (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 128 del 4 gennaio 2022).
4.3 Emerge, quindi, che i lavori indicati nella fattura siano stati effettivamente eseguiti dall'opponente, con conseguente insorgenza del diritto a ottenerne il corrispettivo indicato.
Al riguardo, va notato poi che la ricorrente in sede monitoria ha chiesto il pagamento delle opere eseguite e non anche di quelle incomplete.
4.4 Infondata è parimenti la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno spiegata dall'opponente, in quanto genericamente formulata e del tutto sprovvista di prova.
4.5 Alla luce di tali considerazioni va, quindi rigettata l'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
5. Al rigetto dell'opposizione segue la condanna dell'opponente alle spese di lite, secondo il principio della soccombenza posto dall'art. 91 c.p.c.
Pag. 5 a 6 Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 5.201 a € 26.000, in considerazione del valore della causa (€ 6.600,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1149/2019 che, ai sensi dell'art. 653, comma 1, c.p.c., acquista efficacia esecutiva;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 CP_1
che liquida in € 5.077,00, a titolo di onorario, oltre al rimborso forfetario del 15%,
[...]
C.P.A. e IVA, come per legge.
Brindisi, 25.11.2025
La Giudice
ES AI
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Angelica Maria D'Apote.
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