Sentenza 16 dicembre 2020
Rigetto
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/02/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00954/2025REG.PROV.COLL.
N. 05991/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5991 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Stancanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Masaccio, 172;
contro
Comune di Bagno a Ripoli, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 1662/2020.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 25 maggio 2004 il locale Comando Polizia Municipale ha effettuato un sopralluogo su di un’area di proprietà dell’odierna appellante, identificata al Catasto Terreni del Comune di Bagno a Ripoli al foglio 64, part. 151, accertando che sulla stessa era in corso un ampliamento volumetrico, senza titolo, dell’annesso agricolo realizzato in forza di denuncia di inizio attività n. 761 del 7 dicembre 2000, ampliamento consistente in un manufatto di legno e materiale coibente posizionato sopra platea di calcestruzzo, della superficie di mq. 9,60 x 7,50 x 0,20, con copertura a doppia falda e predisposizione di suddivisione interna in quattro vani, compreso l’inglobamento del preesistente annesso precario.
In occasione del medesimo sopralluogo, veniva accertata la presenza anche di: a) una struttura in lamiera, internamente pavimentata in cemento, adibita a deposito attrezzi agricoli; b) una tettoia posta a fianco della predetta baracca in lamiera; c) due depositi acqua in eternit e uno in PVC; locale w.c. esterno, posto in adiacenza tergale all’annesso precario assentito, avente struttura in profilato di ferro, tamponatura in pannelli di lamiera coibentata e copertura in policarbonato.
1.1. Al provvedimento di sospensione faceva dunque seguito, in data 9 settembre 2004, l’ordinanza n. 323, prot. 34347, con la quale l’Amministrazione intimava all’odierna appellante di procedere alla demolizione dei manufatti realizzati senza titolo.
Il 9 dicembre 2004 l’odierna appellante depositava istanza di condono ai sensi sia del D.L. 269/2003, convertito con Legge 326/03, sia della L.R. Toscana 20 ottobre 2004 n. 53.
La domanda, finalizzata ad ottenere la sanatoria di opere consistenti nell’ampliamento di annesso agricolo, nonché per la legittimazione di nuovo manufatto, sempre ad uso annesso agricolo, veniva acquisita al protocollo Ufficio Urbanistica al n. 1099/04 - condono n. 74/04.
1.2. Con successiva nota prot. 6705 del 13 febbraio 2008 l’Amministrazione comunale comunicava all’odierna appellante l’avvio di procedimento amministrativo per il diniego della stessa, fondato sulle seguenti motivazioni:
- l’ampliamento dell’annesso preesistente risultava avere una volumetria superiore al 30%, ed era quindi in contrasto con il disposto di cui all’art. 2 lettera C) della L.R. 53/04;
- il nuovo annesso, in quanto soggetto a permesso a costruire, non risultava condonabile, in quanto in contrasto con il disposto dell’art. 2 comma 1 lettera A) della L.R. 53/04.
1.3. All’esito del procedimento il Comune di Bagno a Ripoli emanava dunque l’ordinanza n. 204 del 7 maggio 2008, con la quale rigettava l’istanza di condono, intimando la demolizione dei manufatti entro 90 giorni dalla data di notifica della medesima ordinanza.
1.4. Tale provvedimento è stato impugnato dall’odierna appellante, che ne ha chiesto l’annullamento per violazione dell’art. 5 della L.R. n. 53 del 20 ottobre 2004, stante la mancata acquisizione del parere della Commissione edilizia, nonché per violazione degli artt. 78 e 79 L.R. n. 1/05, in quanto gli interventi realizzati non sarebbero soggetti a permesso di costruire.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
1.5. Con sentenza n. 1662/2020 il TAR Toscana ha rigettato il proposto ricorso.
1.6. Avverso tale statuizione giudiziale la sig.ra -OMISSIS- ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame:
I. Error in giudicando: violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della L.R.T. N. 53 del 20.10.2004 - Erroneità della sentenza per illogicità intrinseca della motivazione - Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione del principio del giusto procedimento.
II. Error in iudicando: Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 78 e 79, comma 2, lett. d) della L.R. Toscana n. 1 del 3.1.2005. Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 della L.R. Toscana n. 1 del 3.1.2005 (sotto altro profilo). Violazione e falsa applicazione dell’art. 134 della L.R. Toscana n. 1 del 3.1.2005 (sotto altro profilo). Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge 7.8.1990 n. 241. Erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione. Eccesso di potere .
Ha chiesto pertanto, in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
L’Amministrazione appellata non si è costituita in appello.
1.7. All’udienza di smaltimento del 15.1.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4- bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. Con il primo motivo di appello, l’appellante deduce l’erroneità della pronuncia impugnata, in quanto emessa in violazione dell’art. 5 L.R. n. 53/04 la quale – in thesi – prevederebbe la necessità che l’impugnato provvedimento sia preceduto dal parere della Commissione edilizia, nella specie mancante.
L’assunto è infondato.
2.1. Reputa il Collegio che, per risalente ma giammai confutato orientamento giurisprudenziale (ampiamente confermato dalla giurisprudenza di primo grado): “ Tenuto conto della specialità del procedimento di condono edilizio rispetto all'ordinario procedimento di rilascio della concessione edilizia, nonché dell'assenza di una specifica previsione in ordine alla sua necessità, deve ritenersi che ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria non sia obbligatorio il parere della commissione edilizia, ma esso, al più, sia facoltativo ” (C.d.S, V, 4.10.2007, n. 5153).
2.2. Di recente, il CGA per la Regione Siciliana, con parere n. 11 dell’8.1.2016, ha condivisibilmente affermato che: “ ... considerata la specialità del procedimento di condono edilizio rispetto all'ordinario procedimento di rilascio della concessione edilizia e l'assenza di una specifica previsione in ordine alla sua necessità, per il rilascio della concessione in sanatoria, il parere della commissione edilizia non è obbligatorio, ma al più facoltativo. Da qui l'infondatezza della prospettazione della ricorrente, non potendosi qualificare illegittimo il provvedimento di diniego (e del successivo ordine di demolizione) pur in assenza di un apporto quale quello della Commissione Edilizia, non ritenuto dalla legge come obbligatorio (Cfr.: Consiglio di Stato, sez. IV, 30.06.2010, n. 4178; sez. VI, 27.06.2008, n. 3282; sez. V, 04.10.2007, n. 5153 e 21.06.2007, n. 3315) ”.
2.3. Rispetto a tale orientamento giurisprudenziale, non costituisce ostacolo la previsione di cui all’art. 5 co. 4 L.R. n. 53/04, secondo cui: “ Il responsabile del procedimento acquisisce tutti i necessari pareri di competenza comunale ... ”.
All’evidenza, tale previsione normativa non menziona espressamente il parere della commissione edilizia, e men che meno con carattere di obbligatorietà.
Per tali ragioni, in armonia con il citato orientamento giurisdizionale, reputa il Collegio che l’acquisizione del previo parere della commissione edilizia non può ritenersi necessaria – e la relativa attività potrà essere legittimamente omessa, in ossequio al divieto di inutile aggravamento del procedimento amministrativo ex art. 1 comma 2 l. n. 241/1990 – in tutti i casi in cui il diniego si fondi (come nel caso di specie) su valutazioni di carattere strettamente vincolato, es. per interventi eccedenti la manutenzione, che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi, ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati. In tali ipotesi, l'omissione del parere - che costituisce violazione di norma sul procedimento - è sanabile mercé l'applicazione dell'art. 21- octies comma 2 l. n. 241/1990, allorché sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
2.4. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, emerge dall’atto impugnato che il diniego si fonda sul dato, meramente fattuale, dello sviluppo di una volumetria superiore al 30% di quella originaria. Tale dato è rimasto sostanzialmente inconfutato, avendo l’appellante attribuito rilievo decisivo, ai fini della legittimità dell’intervento in progetto, al fatto che si trattasse di “ ristrutturazione edilizia ” (cfr. atto di appello, p. 7. Il punto verrà ripreso a breve).
Per tali ragioni, accertato il superamento della volumetria massima condonabile (nella specie, maggiore del 30% di quella originaria), tale intervento risulta in contrasto con il disposto di cui all’art. 2 lettera C) L.R. 53/04, che esclude la condonabilità del manufatto in caso di: “ ... aumento superiore al 30 per cento della volumetria originaria di ogni singola unità immobiliare ... ”.
Pertanto, venendo in rilievo una valutazione di carattere tipicamente vincolato, risolventesi nella mera constatazione, di natura fattuale, della creazione di una volumetria maggiore di quella ammessa, del tutto legittimamente l’Amministrazione ha omesso il parere della commissione edilizia, non potendo quest’ultimo – per le suddette ragioni – reputarsi necessario ai fini della legittima emanazione dell’atto impugnato.
2.5. Ne consegue il rigetto del relativo motivo di gravame.
3.Va del pari rigettato il secondo motivo di gravame, con il quale l’appellante lamenta l’errore di fondo in cui sarebbe caduta l’Amministrazione – errore convalidato dal giudice di prime cure – “ ... nel ritenere che le opere abusive accertate fossero da classificare come <<nuova costruzione>>, anziché, quali realmente sono, <<ristrutturazione edilizia >>” (cfr. atto di appello, p. 7).
Sul punto, indipendentemente dalla natura giuridica dell’intervento in progetto (nuova costruzione, ovvero ristrutturazione), costituisce elemento decisivo – idoneo come tale a fondare la legittimità dell’impugnato diniego – il fatto che dette opere comportino comunque un aumento della volumetria maggiore del 30% rispetto a quella originaria.
Per tali ragioni, l’intervento in esame non poteva in alcun modo essere condonato, risultando in contrasto con la cennata previsione di cui all’art. 2 lettera C) L.R. 53/04.
4. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
5. Nulla va dichiarato quanto alle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO