Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 01/04/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1183/2022 R.G. promossa da
- nata ad [...] in data [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
), titolare della omonima ditta con P. IVA , con sede in Agira,
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avvocati Francesco Mazzara e
Vincenzo Caio Adornetto, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in
Agira, Largo Clelia n. 15
APPELLANTE
CONTRO
- (P. IVA ) con sede in Acate (RG), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, dott.ssa nella qualità di Controparte_2
Curatore del dichiarato dal Tribunale di Ragusa con CP_3 CP_1
sentenza n. 40/2018 emessa in data 27/09/2018 nella procedura n. 36/2018 RGF
APPELLATO CONTUMACE
(C.F. ), con sede in Acate, contrada Dirillo Controparte_1 P.IVA_2
SS115 KM 286
APPELLATO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 951/2022 pubblicata il 30.6.2022, Tribunale,
definitivamente pronunciando, rigettava l'opposizione proposta da
[...]
e confermava il decreto ingiuntivo n. 1801/2014 emesso il 6.11.2014 dal Parte_1
Tribunale di Ragusa a favore di rigettava la domanda Controparte_1
riconvenzionale proposta dall'opponente che condannava al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta.
Ha proposto appello con atto di citazione notificato il 27.8.2022. Parte_1
All'udienza del 17.3.2025 la causa è stata posta in decisione, essendo stati già
concessi i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dichiara la contumacia del in persona Controparte_4
del curatore fallimentare e di regolarmente citati e non comparsi. CP_1
*****
In via pregiudiziale l'appellante deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove non ha rilevato l'interruzione automatica del processo ex art. 43 l.f., il difetto di legittimazione processuale del fallito, la nullità degli atti successivi all'apertura del fallimento e la conseguente nullità della sentenza.
2 Sostiene l'appellante che a seguito del fallimento (27.8.2018) di il CP_1
giudice istruttore del primo grado, che era stato anche relatore-estensore del Collegio
del fallimento, doveva dichiarare interrotto il presente procedimento ex art. 43 L.F.,
c. 3, a mente del quale “l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo”.
Il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa, è
portata a conoscenza di ciascuna parte;
tale dichiarazione, ove già non conosciuta in udienza, va notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata anche dall'ufficio giudiziario, potendo inoltre il giudice pronunciarla d'ufficio, allorché gli risulti, in qualunque modo, l'avvenuta dichiarazione di fallimento medesima” (SS.UU., 7.5.2021, n. 12154).
L'omessa pronuncia del giudice e quindi la prosecuzione del processo implica la nullità di tutti gli atti successivi e della sentenza, secondo la previsione regolata negli artt. 298 e 304 c.p.c. (Cass. 22268/2010, 790/2018) in quanto la capacità di stare in giudizio è attribuita al solo curatore e tale effetto permane per tutta la durata della procedura.
Prosegue l'appellante nel senso che doveva ritenersi estinto anche il mandato al difensore, con la conseguente nullità degli atti successivi all'apertura del fallimento.
La dichiarazione automatica di fallimento dell'appellata ha inoltre determinato lo scioglimento del mandato difensivo conferito il 12/03/2018 all'avvocato Pietrarossi,
il quale non poteva compiere validamente alcuna attività difensiva né reclamare alcun compenso in quanto non opera l'ultrattività del mandato.
3 prosegue nel senso che non può attribuirsi pregio al comportamento omissivo Pt_1
del curatore che non è stato probabilmente notiziato della pendenza del giudizio e,
certamente esaminate le scritture contabili, non ha riscontrato l'esistenza di alcun credito nei confronti della . Conseguentemente, si deve ritenere inesistente la Pt_1
notifica della sentenza impugnata eseguita a mezzo pec dall'avv. Pietrarossi, che rimane inidonea a far decorrere il termine breve per proporre appello, che è
comunque tempestivo.
Le superiori eccezioni sono infondate.
Anche di recente la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “va affermata la validità della sentenza di prime cure, nonostante il fallimento di CP_5
intervenuto nel corso del giudizio di primo grado ma non rappresentato da alcuna delle parti al giudice prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni - questione sulla quale le parti sono state chiamate ad interloquire dalla Corte. Sul punto si intende richiamare l'indirizzo di legittimità secondo il quale la dichiarazione di fallimento di una delle parti, ove non dichiarata, non produce alcun effetto ai fini dell'interruzione del processo, sicché il giudizio prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata nei confronti della parte successivamente fallita non è nulla, né
inutiliter data, bensì inopponibile alla massa dei creditori (Corte Appello di Milano,
sez. IV, 14/03/2019, n. 1115 che richiama, in parte motiva, Cass. n. 27829 e n. 13991
del 2017).
Prosegue detta sentenza nel senso che “la perdita della capacità processuale del fallito, a seguito della dichiarazione di fallimento, non è infatti assoluta, ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto è consentito eccepirla, sicché, se il
4 curatore rimane inerte, il processo continua validamente tra le parti originarie, tra le quali soltanto avrà efficacia la sentenza finale, salva la facoltà del curatore di profittare dell'eventuale risultato utile del giudizio in forza del sistema di cui agli artt. 42 e 44 L.F.”.
Nella fattispecie trattata, peraltro, la Curatela si è costituita chiedendo la conferma della sentenza emessa dal primo giudice così manifestando la volontà di proseguire in quello stesso giudizio e di volerne profittare con la conseguenza che la presente sentenza viene in tal modo a dispiegare i suoi effetti anche nei confronti dell'intera massa dei creditori (cfr. Cass. n. 614/2016 e n. 13306/2018).
Ancora prima la Cassazione ha precisato che poiché le norme sull'interruzione del processo sono volte a tutelare la parte nei confronti della quale si sia verificato detto evento e che dallo stesso può essere pregiudicata, questa è la sola legittimata a valersi della mancata interruzione. Tale conclusione è confermata, in particolare per quanto attiene alla ipotesi di fallimento della parte, dal rilievo che la perdita della capacità processuale del fallito a seguito della dichiarazione di fallimento non è
assoluta, ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto - e per essa al curatore - è concesso eccepirla (Cass., II - 19/09/2011, n. 19095 e I, 04/03/2011,
n.5226).
Dunque, l'appellante non possiede la legittimazione attiva a far valere la mancata interruzione del processo, né è fondata l'eccezione di nullità della sentenza e, di conseguenza, quanto disposto in punto di spese di lite rimane fermo.
*****
5 Passando all'esame del merito, con il primo motivo di appello deduce Pt_1
l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove travisa i fatti, laddove valuta gli esiti della prova orale dei testi e , laddove non ha rilevato il difetto di Tes_1 Tes_2
prova del credito nonché laddove la motivazione è carente e contraddittoria.
Contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza appellata le prove documentali prodotte ed in particolare le copie di cinque assegni bancari tratti dal 5 marzo al 10
maggio 2014 su Bcc La Riscossa di Regalbuto e recanti beneficiario Controparte_1
costituiscono indubbiamente prove idonee a sostegno dell'avvenuta estinzione del debito.
In ogni caso prosegue che a fronte delle fatture oggetto di monitorio (n. 498/A Pt_1
del 26.02.2014 di € 1.435,39, n. 554/A del 04.03.2014 di € 1.856,58, n. 682/A del
15.03.2014 di € 1.467,75, n. 744/A del 21.03.2014 di € 631,40, n. 794/A del
27.03.2014 di € 1.350,80, n. 878/A del 08.04.2014 di € 1.732,12, n. 970/A del
15.04.2014 di € 1.212,56, n. 1258/A del 08.05.2014 di € 932,25, n. 1269/A del
09.05.2014 di € 1.032,23, n. 1471/A del 26.05.2014 di € 924,89) ella ha provveduto al pagamento con assegni bancari (n. 3438795 del 05.03.2014 di € 2.000,00, n.
3437815 del 12.03.2014 di € 2.230,00, n. 3437816 del 29.03.2014 di € 2.230,00, n.
3438798 del 20.04.2014 di € 2.000,00, n. 3438799 del 30.04.2014 di € 2.000,00, n.
3438797 del 10.04.2014 di € 2.000,00, n. 3438800 del 10.05.2014 di € 2.000,00).
Ancora, prosegue l'appellante nel senso che di ciò ha dato prova anche il teste Tes_2
il quale ha dichiarato che: 1) la ditta ha pagato con assegni Parte_1
intestati ad ed al suo legale rappresentante tutta la CP_1 Controparte_6
merce acquistata sino a maggio 2014; 2) ha consegnato gli Parte_1
6 assegni anzidetti a pagamento delle ultime forniture, oggetto delle fatture azionate con il monitorio;
3) che il pagamento avvenne prima della consegna della merce;
4)
che poco dopo, a maggio 2014, i rapporti commerciali con la si sono CP_1
interrotti a causa dei ritardi e dei vizi riscontrati nelle ultime spedizioni.
Sostiene l'appellante, contrariamente a quanto assunto dal primo giudice circa la non coincidenza tra gli importi degli assegni e quelli delle fatture, che l'importo totale e l'epoca di emissione degli assegni sono riconducibili alle fatture, con la precisazione che, per quanto riferito dal teste , la pagava il dovuto ad in Tes_2 Pt_1 CP_1
anticipo rispetto alle fatture, che venivano emesse dopo la consegna della merce.
Ancora, sostiene che l'ultimo assegno è stato emesso il 10/5/2014, prima Pt_1
dell'ultima fattura (n. 1471/A del 26.05.2014 di € 924,89) in quanto, come dichiarato dal teste, il pagamento anticipato era motivato dal decennale rapporto commerciale:
ciò supera l'assunto del decidente, a mente del quale è inverosimile che i pagamenti della merce avvenissero prima della consegna della merce.
L'appellante sostiene inoltre che la teste ha travisato i fatti, in quanto ha Tes_1
precisato di non ricordare il numero delle fatture e ha dichiarato che le fatture, tutte del 2014 non sono state pagate dall'opponente. Detta teste è inattendibile anche a fronte delle altre deposizioni ( , , e ), del rigetto della Tes_3 Tes_4 Tes_2 Tes_5
richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nonché dell'esistenza degli assegni intestati al legale rapp.te di negati dalla stessa CP_1 Tes_1
sostiene inoltre che a fronte di fatture per euro 331.024,41 (2010/2014) Pt_1 Pt_1
ha emesso assegni per 341.165,25 euro e riporta un elenco di riepilogo.
7 Dunque, il primo giudice non poteva ritenere provato il credito ingiunto solo sulla scorta delle fatture e delle dichiarazioni della ed ha inoltre erroneamente Tes_1
ritenuto tardiva (pagina 6) che la produzione degli assegni e delle fatture e tardiva,
senza tener conto dell'oggettiva difficoltà per l'opponente di reperirla e della sopravvenuta necessità di acquisirla all'esito delle false dichiarazioni della Tes_1
In ogni caso le fatture prodotte da non costituiscono prova del credito, a CP_1
maggior ragione nel caso di contestazione: né la mancata contestazione del rapporto commerciale costituisce circostanza idonea ad attribuire alle fatture piena valenza probatoria avendo eccepito l'estinzione del credito, del tutto assolto. Pt_1
Sicché, prosegue , spettava al creditore, attore in senso sostanziale, allegare e Pt_1
dimostrare che il pagamento effettuato doveva imputarsi all'estinzione solo parziale del debito, ampliando l'indagine al rapporto di fornitura nel suo complesso.
Il motivo è infondato.
Come puntualmente rilevato in prime cure, in caso di pagamento con assegno o cambiale l'onere della prova del fatto estintivo grava sul debitore e soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale contro deduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti
8 con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore. (Cass., II, 25/9/2023,
n.27247; VI, 6/11/2017, n.26275).
Nel caso che ci occupa, osserva la Corte, gli assegni emessi non corrispondono alle fatture, né singolarmente né nell'importo complessivo, per cui agli stessi non può
attribuirsi la necessaria e puntuale forza estintiva del credito vantato.
Credito che, peraltro, come già puntualmente osservato dal primo giudice, non è
stato contestato, come pure tenta di fare parte appellante, bensì ne è stata eccepita l'estinzione mediante l'integrale pagamento.
E neppure, osserva ancora la Corte, rileva l'eventuale, e tuttavia non credibile,
pagamento anticipato delle forniture, in quanto per un verso ciò non determina la corrispondenza tra assegno e fattura e per l'altro pecca di credibilità, intrinseca perché non corrispondente alla prassi commerciale nonché estrinseca, a fronte dei contenuti delle dichiarazioni testimoniali, nelle quali si legge di emissione delle fatture successive alla scelta della merce che avveniva, di regola, presso la sede della società appellata ed alla relativa consegna: così smentendo il pagamento anticipato delle forniture.
Ancora, osserva la Corte, a vanificare gli assunti di parte appellante una teste ha affermato la persistente morosità di in ordine alle specifiche fatture oggetto di Pt_1
ingiunzione. Il motivo si deve dunque rigettare.
Con il secondo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha rigettato la domanda riconvenzionale dell'appellante per travisamento dei fatti, errata valutazione degli esiti dell'istruttoria, carenza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
9 L'istruttoria svolta ha accertato l'inadempimento contrattuale della fornitrice: il teste ha confermato che i rapporti tra ed si sono interrotti a Tes_2 Pt_1 CP_1
maggio 2014 a causa dei continui ritardi nelle spedizioni e dei vizi della merce,
denunciati.
Prosegue nel senso che anche il teste dichiarava che in alcune Pt_1 Tes_5
occasioni i fiori non erano di buona qualità ed venne avvisata: CP_1
analogamente hanno deposto i testi e (“Le lamentele ci sono Tes_6 Tes_3
sempre”), mentre reticenti è stato il teste , ex dipendente di In ogni Tes_4 CP_1
caso, da parte dell'appellata vi è stato inadempimento e l'avvenuta denuncia dei vizi trova piena prova nelle deposizioni dei predetti testi: tanto consente la condanna di al risarcimento per la scadente qualità della merce, per i danni CP_1
all'immagine e per la perdita di clientela. Il tutto senza che la fornitrice adducesse alcunché a discarico.
Sul quantum, l'appellante sostiene che, secondo la giurisprudenza, il giudice può
provvedere discrezionalmente in via equitativa giudiziale, correttiva od integrativa ex art. 1226 c.c., in considerazione dell'obiettiva difficoltà a quantificare l'entità del danno.
In ogni caso, corre obbligo fare applicazione dell'articolo 1460 c.c., perché ha Pt_1
paralizzato la pretesa avversa eccependo l'inadempimento o l'imperfetto adempimento dell'obbligazione assunta da controparte.
reitera la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o Pt_1
rigettate in primo grado nonché l'acquisizione delle fatture emesse da CP_1
negli anni dal 2010 al 2014 e dei titoli di pagamento emessi dalla nello CP_7
10 stesso periodo qualora si ritengano indispensabile ai fini della decisione, ex art. 345
cpc.
Anche questo motivo è infondato.
Osserva in primo luogo la Corte che la liquidazione in via equitativa del danno postula il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità. (Cass., II, 1/7/2024, n.17974; I, 21/6/2024, n. 17207; I, 8//2024 n. 12540; III,
12/4/2023 n. 9744).
Ancora in tema la Cassazione precisa che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c.,
dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un lato
è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno (Cass., II, 22/2/2018, n.4310; VI, 22/2/2017, n.4534).
11 In specie, sul tema, osserva sempre questa Corte, quanto dedotto da è Pt_1
abbastanza scarno e certamente insufficiente, in quanto tra le dichiarazioni testimoniali si rinviene qualche generica lamentela circa la qualità dei fiori forniti da ma si tratta di deduzioni prive di specificazioni circa la quantità della CP_1
merce non idonea. Inoltre, per altro verso, sempre dalle dichiarazioni testimoniale emerge che la scelta della merce avveniva, di regola, presso i locali di CP_1
e da tanto discende, per via di logica, che chi si recava a prelevare la merce per conto di era in grado di valutarne l'idoneità e quindi, eventualmente, a non Pt_1
prelevarla chiedendone altra.
Da tanto consegue, a mente di questa Corte, che rimangono decisamente carenti i presupposti per potere procedere alla liquidazione del danno in via equitativa richiesto da parte appellante, a partire dall'impossibilità di provare il danno nel suo ammontare.
Inoltre, l'appellante ha indicato in circa 10.000,00 euro il danno patito a fronte di una fornitura, oggetto di ingiunzione, di circa 12.500,00 euro: ciò significherebbe che l'80% della fornitura era inutilizzabile e tanto non appare credibile né è sostenuto dalla stessa appellante.
*****
L'appellante chiede infine la riforma della sentenza impugnata in punto di spese in quanto il mandato tra ed il suo difensore è venuto meno a seguito CP_1
dell'apertura del fallimento ed al medesimo nulla compete dopo il fallimento.
Il motivo è infondato in quanto vale al riguardo la stessa motivazione posta a fondamento dalla Corte in ordine al rigetto del primo motivo di appello,
12 relativamente alla legittimazione attiva all'eccezione relativa alla mancata interruzione del processo a seguito del fallimento di che compete, CP_1
unicamente, alla curatela.
Nel caso di specie quest'ultima ha tutto l'interesse alla conferma della condanna alle spese a carico di al fine di non sostenerne il peso in sede concorsuale. Pt_1
*****
Nulla per le spese di questo grado, attesa la contumacia di Controparte_1
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, dell'art. 13, commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1183/2022 R.G.,
rigetta l'appello proposto da , titolare dell'omonima ditta, avverso la sentenza Pt_1
del Tribunale di Ragusa, n. 951/2022 pubblicata il 30.6.2022. Nulla per le spese.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante,
dell'art. 13, commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
Così deciso in Catania il 26 marzo 2025, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello svoltasi a mezzo applicativo Teams.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
13