Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: ET NG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5732 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c. all'udienza del giorno 16.12.2024 tra
(cod. fisc. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato presso l'avv. prof. Vittorio Angiolini (p.e.c.: Email_1 [...]
, che lo rappresenta e difende unitamente agli avv. Giulio Email_2
Gomitoni e Stefano Invernizzi per procura in calce all'atto di citazione intro- duttivo del giudizio di rinvio;
-appellante- e
(cod. fisc. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2
(cod. fisc. ) E
[...] CodiceFiscale_3 Controparte_3
(cod. fisc.
[...] P.IVA_1
-appellati contumaci- OGGETTO: diritti della personalità.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “voglia codesta Ecc.ma Corte, contrariis Parte_1 reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria:
1) accertare e dichiarare che i Convenuti hanno leso il diritto all'onore, alla reputazione, alla identità ed all'immagine dell'on. Prof;
Parte_1
2) condannare i Convenuti, in solido tra loro, alla riparazione pecuniaria ex art. 12 l. n. 47 del 1948;
4) disporre la pubblicità della decisione mediante inserzione per estratto in uno o più giornali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 c.p.c.
5) condannare i Convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del prof. relative al primo grado di giudizio (inclusa la CTU), al Pt_1 secondo grado di giudizio, al giudizio di Cassazione e al presente giudizio di riassunzione;
6) condannare i Convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore del prof.
dell'ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo Pt_1 unificato in relazione alla sentenza della Corte d'Appello di Roma, sez I civ., n. 5421 del 9.9.2019, pari ad Euro 1138,5, oltre rivalutazione e interessi;
7) condannare i Convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore del prof.
dell'imposta di registro sulla sentenza della Corte d'Appello di Roma, Pt_1 sez I civ., n. 5421 del 9.9.2019, per il complessivo importo di Euro 208,75, oltre rivalutazione e interessi”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 19.3.2010, Parte_2 rino convenne innanzi al Tribunale di Roma la (che Controparte_4 sarà successivamente incorporata nella , editrice del Controparte_5 quotidiano " ”, l'allora direttore responsabile di tale testata giornali- CP_4 stica, e il giornalista , esponendo che il Controparte_1 Controparte_6
25.10.2009 il suddetto quotidiano aveva pubblicato l'articolo dal titolo “Nel PD adesso è emergenza” contenente informazioni false e diffamatorie nei confronti dello stesso, all'epoca Senatore della Repubblica eletto nelle file del Partito Democratico, e chiedendo la condanna di ciascuno dei convenuti al risarcimento del danno.
2. Con sentenza n. 9260/2014 del 24.4.2014 il Tribunale di Roma, in com- posizione monocratica, rigettò la domanda. In particolare, quel giudicante ritenne che, con il suddetto articolo, il giornalista avesse riferito fatti veri,
2 nell'esercizio del diritto di critica politica, ma avesse superato il limite della continenza, utilizzando modalità espressive e artifici narrativi intesi a presen- tare come un illecito di natura penale una vicenda che poteva costituire al più inadempimento di un'obbligazione contrattuale. Il giudice di primo grado, tuttavia, rigettò la domanda risarcitoria proposta da Parte_1
ritenendo non provata l'esistenza del danno.
[...]
3. La sentenza venne appellata dal soccombente e questa Corte di Appello, con sentenza n. 5421/2019 emessa il 9.9.2019, rigettò li gravame. In par- ticolare, preliminarmente ritenuto che per sindacare la statuizione con cui li giudice di primo grado aveva ritenuto violato il limite della continenza non era necessario un appello incidentale, ma solo la riproposizione della relativa eccezione, il giudice di secondo grado, andando in contrario avviso rispetto al primo giudice, ritenne che l'articolo oggetto del contendere, nel definire
“corrotto” l'odierno ricorrente, non avesse superato li “contesto dialettico” del pezzo, inteso ad esprimere “un severo giudizio critico sulla condotta pubblica e privata di un'intera classe politica”. E, di conseguenza escluse, per altra ragione rispetto a quella ritenuta dal Tribunale, la sussistenza dell'ille- cito.
4. La sentenza di appello venne impugnata per cassazione da
[...]
con ricorso fondato su tre motivi, a cui ha resistito con Parte_3 controricorso il Fallimento della mentre Controparte_5 Controparte_1
e rimasero intimati. Con sentenza n. 20718/2023 del Controparte_6
17.7.2023 la Corte assazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con cui era stata dedotta la violazione del principio dl corrispondenza tra chiesto e pronunciato e, comunque, del giudicato interno.
5. Come riassunto nella motivazione della sentenza di legittimità appena ri- chiamata, il ricorrente dedusse che: (i) il Tribunale di Roma aveva ritenuto l'articolo di lesivo della reputazione di Controparte_6 Parte_1
, ma aveva rigettato la domanda per difetto dl prova dell'esi-
[...] stenza del danno;
(ii) la sentenza fu perciò appellata dal soccombente unica- mente in punto di quantum debeatur;
(iii) la Corte di Appello, tuttavia, senza occuparsi del tema della quantificazione del danno (argomento definito in- fatti “assorbito” dalla sentenza cassata), ha sindacato ex offìcio e in assenza di impugnazione incidentale la questione delI'an debeatur, arrivando ad
3 escludere che l'articolo contestato avesse superato Il limite della continenza verbale, e fosse perciò illecito.
6. Con la sentenza n. 20718/2023 del 17.7.2023 la Suprema Corte, nel cassare la sentenza n. 5421/2019 emessa da questa Corte il 9.9.2019, ha statuito come segue:
“In primo grado vi fu una statuizione espressa sulla responsabilità: il Tribunale infatti ritenne sussistente la natura Illecita dello scritto.
Poiché nessuno impugnò la suddetta statuizione sull'an debeatur, la Corte d'appello non avrebbe potuto riesaminarla d'ufficio in assenza di appello incidentale, in virtù del principio tantum devolutum, quantum appellatum.
(…) Né viene in rilievo nel caso di specie il principio stabilito dall'art. 346 c.p.c..
I limiti dl applicabilità di tale norma sono stati definitamente stabiliti dalle Sezioni Unite dì questa Corte, nelle ampie motivazioni delle decisioni pronunciate da Sez. U, Sentenza n. 11799 dei 12/O5/O17 e Sez. U, Sentenza n. 7700 dei 19/04/2016.
Ivi si è stabilito che:
a) se una questione è decisa espressamente dal giudice in senso sfavorevole alla parte comunque vittoriosa in base all'esito finale della lite, quella statuizione deve essere impugnata con l'appello incidentale;
b) la questione “non accolta”, che è possibile riproporre in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c. da parte dl chi sia risultato vittorioso in primo grado, ed a fronte dell'impugnazione proposta dalla controparte, è sola quella sulla quale Il giudice dl primo grado non si sia pronunciato, per assorbimento od altra ragione.
Questi principi, già da tempo condivisi da questa Corte anche prima dell'intervento delle SS.UU. (Sez, 3 Sentenza n. 18160 dei 23/10/2012, Rv. 624058 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 751 del 14/01/2011, Rv. 615954 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 466 del 11/02/1969, Rv. 338557 - 01), sono stati di seguito ribaditi (tra le altre, da: Cass. Sei. 3 Ordinanza n. 29642 del 12/12/2017; Cass. Sez, 6 - L, Ordinanza ri. 25933 del 16/10/2018, Rv. 650998 - 01).
In tutte queste decisioni si afferma che “la pronuncia sull'an debeatur è autonoma e distinta da quella sul quantum” (così già Cass Sez. 1, Sentenza n. 5339 del 28/11/1981, Rv, 417127 - 01) e che l'impugnazione dell'una non rimette di per sé in discussione la decisione sull'altra”.
7. ha tempestivamente riassunto ex art. 392 Parte_1
c.p.c. il giudizio innanzi a questa Corte, concludendo come in epigrafe. I con- venuti in riassunzione non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci con ordinanza assunta all'esito dell'udienza cartolare del 16.12.2024, alla quale il presente giudizio di rinvio è stato trattenuto in decisione in ragione di quanto disposto dall'art. 80-bis disp. att. c.p.c., applicabile al presente
4 giudizio ratione temporis, nonché di quanto disposto con il proprio decreto ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. del 6.11.2024.
8. Nel presente giudizio di rinvio questa Corte è chiamata a statuire, dunque, su quanto oggetto della censura proposta dall'odierno attore in riassunzione nel proporre appello avverso la sentenza n. 5421/2019 emessa da questa Corte il 9.9.2019, vale a dire se abbia o meno Parte_1 fornito la prova del danno patito a seguito della condotta illecita, e accertata come tale con efficacia di giudicato con la sentenza n. 9260/2014 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 24.4.2014. In altri termini, e come ha ritenuto la Suprema Corte con la sentenza n.
20718/2023 del 17.7.2023, non è in discussione (e non poteva essere messo in discussione, come ha fatto erroneamente il giudice di secondo grado) che vi sia stata diffamazione ai danni dell'odierno attore, sicché del tutto ultroneo è quanto dedotto dal prof. , con l'atto introduttivo del Pt_1 presente giudizio di rinvio, con riguardo alla sussistenza della condotta ille- cita dannosa.
9. Come si è detto, la sentenza di primo grado respinse la domanda risarci- toria dell'attore in primo grado non ritenendo allegato e provato il danno risarcibile, affermando, segnatamente, che «[l]a domanda non può, pertanto, trovare accoglimento anche perché, a prescindere dalla quantificazione del danno, sulla quale la parte non ha in alcun modo argomentato, difettano la specifica e concreta allegazione e prova delle conseguenze dannose che sa- rebbero derivate dallo scritto, delle quali si chiede la liquidazione in via equi- tativa».
10. Tra altre censure mosse alla decisione suddetta del Tribunale di Roma
l'odierno attore in riassunzione ha dedotto, con l'atto introduttivo del giudi- zio di appello, che “Nel corso del giudizio, la parte attrice ha puntualmente dedotto e dimostrato, con i documenti depositati, l'esistenza dei fatti – non contestati e quindi da porre a fondamento della decisione – dai quali si po- tesse dedurre, con presunzioni gravi, precise e concordanti e facendo uso delle nozioni che rientrano nella comune esperienza, il fatto 'ignoto' da di- mostrare, vale a dire l'esistenza di un danno derivante dalla pubblicazione dell'articolo contestato”.
5 11. Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado , infatti, Parte_1 aveva allegato che:
“gli 'elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio', i quali peraltro erano incontestati, e in particolare:
a) la riconosciuta e notoria competenza, professionalità e autorevolezza in ambito medico, accademico e amministrativo-gestionale a livello internazionale del prof.
, nonché l'ottima reputazione di cui gode, non solo in ambito nazionale, per Pt_1
l'impegno profuso nella vita pubblica e per la sensibilità a temi etici;
b) la concomitanza dell'articolo con la candidatura del Sen. alla segreteria Pt_1 nazionale del Partito democratico, e quindi con un momento in cui la figura umana, professionale e politica del prof. era particolarmente esposta all'attenzione Pt_1 ed al giudizio dell'opinione pubblica;
c) il carattere violento e scomposto dell'attacco alla figura umana e professionale del prof. , con ricorso ad epiteti denigranti (“indecente”, “vergogna”) e con Pt_1
l'esplicito – e del tutto sproporzionato ed immotivato - accostamento a episodi cri- minosi di grave degrado morale (“mafiosi, stupratori, corrotti”), aggravato dall'ac- cusa, particolarmente grave per un politico che ha fatto e fa della trasparenza e della moralità nella gestione della cosa pubblica uno dei tratti caratterizzanti del proprio impegno, di incoerenza tra posizioni pubbliche e comportamenti privati;
d) la visibilità assicurata all'articolo, anche attraverso il richiamo nella prima pagina, e attraverso l'esplicito riferimento alle elezioni primarie del PD in coincidenza con lo svolgimento delle stesse, ed il fatto che la pubblicazione abbia avuto luogo su un quotidiano nazionale, con un bacino di svariate decine di migliaia di lettori”.
12. Il pregiudizio all'onore e alla reputazione, in relazione a cui, con la sen- tenza appellata, non è stato riconosciuto il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussi- stenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tale fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, 31.3.2021, n. 8861; Cass. civ., Sez. III, 26.10.2017, n. 25420). Nel caso in esame,
[...]
ha allegato la sussistenza del danno non patrimoniale Parte_1 patito dallo stesso e, inoltre, ne ha fornita la prova in via indiretta.
13. Nello specifico, parte attrice in riassunzione ha allegato e documentato la riconosciuta competenza, professionalità e autorevolezza in ambito me- dico, accademico e amministrativo-gestionale a livello internazionale del prof. (v. docc. nn. 5, 21 e 22 del fascicolo di parte attrice – primo Pt_1
6 grado di giudizio); ma anche la concomitanza della pubblicazione dell'arti- colo con la candidatura dell'allora sen. RI alla Segreteria nazionale del Partito Democratico, e quindi con un momento in cui la figura umana, pro- fessionale e politica dell'odierno attore in riassunzione era particolarmente esposta all'attenzione e al giudizio dell'opinione pubblica.
14. In tema di diffamazione a mezzo stampa, al fine di garantire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto e un'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno non patrimoniale deve essere liquidato, in via equita- tiva, secondo i criteri elaborati dal Tribunale di Milano, che prevedono, salva la possibilità di applicare dei correttivi alla luce della specifica situazione, parametri oggettivi e largamente diffusi, tra i quali: la notorietà del diffa- mante, la carica pubblica o il ruolo istituzionale o professionale eventual- mente ricoperti dalla persona diffamata, la natura della condotta diffamato- ria, l'esistenza di condotte diffamatorie singole o reiterate, lo spazio occu- pato dalla notizia diffamatoria, l'intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione, il mezzo con cui è stata perpetrata la diffama- zione e la sua diffusione, la risonanza mediatica suscitata dalle notizie, la natura e l'entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato, la rettifica successiva o lo spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 27.3.2024, n. 8248; Cass. civ., Sez. I, ord. 1°.2.2024, n. 3772).
15. Ad avviso di questo giudicante, secondo i “Criteri orientativi per la liqui- dazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa” predisposti dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, la condotta illecita per cui è causa deve essere ricondotta nell'am- bito delle “diffamazioni di elevata gravità”, caratterizzate da: (i) elevata no- torietà del diffamante;
(ii) uno o più episodi diffamatori di ampia diffusione (diffusione su quotidiano/trasmissione a diffusione nazionale); (iii) notevole gravità del discredito e eventuale rilevanza penale/disciplinare dei fatti attri- buiti al diffamato;
(iv) eventuale utilizzo di espressioni dequalificanti/deni- gratorie/ingiuriose; (v) elevato pregiudizio al diffamato sotto il profilo perso- nale, professionale e istituzionale;
(vi) risonanza mediatica della notizia dif- famatoria;
(v) elevata intensità elemento soggettivo.
7 16. Nel caso in esame, il diffamato era sicuramente un personaggio non sol- tanto noto, per l'attività politica svolta in quel periodo e per la visibilità che ne era conseguita, ma in quel determinato momento storico era sotto i riflet- tori in quanto candidato alle primarie indette per la scelta del segretario del Partito Democratico, uno dei maggiori partiti politici del nostro Paese. Pro- prio la concomitanza della pubblicazione su un quotidiano a diffusione na- zionale dell'articolo a firma di con tali primarie, che no- Controparte_6 toriamente si sono tenute proprio il 25.10.2009, deve far ritenere che il pezzo in questione abbia arrecato un elevato pregiudizio al prof. , non Pt_1 solo sotto il profilo personale (e professionale), ma anche istituzionale. E ciò in ragione non della falsità dei fatti riportati, quanto delle espressioni deni- gratorie utilizzate, come ha ritenuto il giudice di primo grado, che ha ritenuto la natura diffamatoria proprio in ragione del superamento del limite della continenza.
17. In particolare, nella motivazione della sentenza n. 9260/2014 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 24.4.2014, si legge che:
- “il contesto dell'articolo, il tenore del titolo "Mafiosi, corrotti, stupratori. È emer- genza democratica", l'utilizzo del termine "licenziamento" in luogo di dimissioni con riferimento ai motivi di cessazione del rapporto lavorativo del inducono il Pt_1 lettore a ritenere che la condotta del (…) possano essere accostate a com- Pt_1 portamenti ben più gravi connotati da condotte dolose poste in essere da altri ap- Co partenenti al , condotte aventi risvolti di carattere penale di rilevante gravità (corruzione, violenza sessuale etc)”;
- “l'affermazione per cui l'attore avrebbe superato i limiti della decenza, ovvero possa sentirsi libero di "fare ciò che vuole, senza ritegno. Senza vergogna" con riferimento a condotte che sono rimaste nell'ambito della mera disciplina privatistica della cessazione di un rapporto lavorativo, senza travalicare in ambiti penali o di- sciplinarmente sanzionati, appare eccedere il limite della continenza sostanziale”.
18. Al contempo, però, nella quantificazione del danno da liquidare in favore dell'odierno attore non si può non considerare che il giudice di primo grado, nel ritenere sussistente la condotta illecita dei convenuti, ha però ritenuto che “non si possa ritenere che il giornalista abbia illecitamente esercitato il diritto di critica sotto il profilo della verità, quantomeno putativa, dei fatti narrati”. In particolare, nella sentenza di primo grado, passata in giudicato, si legge che:
8 “le frasi oggetto di contestazioni costituiscono legittimo esercizio del diritto di cri- tica politica quanto al rispetto del limite della verità del fatto, limite che assume in riferimento all'esercizio del diritto di critica politica un limitato rilievo, necessaria- mente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca. "La critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica” (Cass. 4938/2010). Nel caso di specie l'affermazione che l'o- dierno attore presentatosi come uomo del nuovo e che ha fatto della questione morale uno dei punti qualificanti della campagna elettorale, si sia visto contestare nell'ambito delle dimissioni dal rapporto dì lavoro con irregolari, CP_8
"frutto di uno schema deliberato ed intenzionale" (come si legge nella lettera di accettazione delle dimissioni) apponendo la propria sottoscrizione a tali condizioni di cessazione del rapporto di lavoro, senza avanzare contestazioni o chiedere più approfonditi accertamenti in merito, giustifica l'utilizzo delle espressioni contestate da ritenersi rispondenti al vero ("finito nel mirino per rimborsi truccati", "faceva la cresta sui rimborsi spesa") in quanto corrispondenti al nucleo essenziale della verità dei fatti come emerso dall'esame dei contenuti della missiva inviata dal . CP_8
19. Da ultimo, nel caso in esame sussiste, però, quell'elevata intensità dell'elemento soggettivo, richiesto dai “Criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunica- zione di massa” per ritenere sussistente una diffamazione di elevata inten- sità. Come si è detto sopra, il quotidiano “ ” ha pubblicato in prima CP_4 pagina l'articolo dal titolo “Nel PD adesso è emergenza”, a firma di
[...]
, che prosegue alla sesta pagina sotto un titolo diverso, che recita CP_6
“Pd fuori controllo” e subito sotto, con un carattere di dimensioni tali da renderne inevitabile la lettura, “Mafiosi, corrotti, stupratori - E' emergenza democratica”, accompagnato, in alto, da un “occhiello” così formulato: “Con- fusione – non si capisce chi comanda e chi seleziona i militanti. Così pubbli- camente si dicono delle cose e privatamente se ne fanno altre”. Nel corpo dell'articolo, poi, è inserito un ulteriore titolo (c.d. “catenaccio”) i cui caratteri tipografici richiamano quelli dell'occhiello, che recita: – Anche l'uomo Pt_1 che si è presentato come il «nuovo che avanza» è finito nel mirino per rim- borsi truccati”, con il nome ” scritto in grassetto, e la sua collocazione Pt_1
è idonea a richiamare immediatamente l'attenzione anche di un lettore di- stratto, indirizzandola sul nome dell'odierno attore in riassunzione.
20. La scelta grafica e di impaginazione sopra riportata assume particolare rilevanza non solo al fine di ritenere sussistente la condotta illecita, come ha fatto il giudice di primo grado, ma anche al fine di quantificare il risarcimento
9 del danno spettante al prof. . Infatti, nonostante l'articolo dedichi spe- Pt_1 cificamente a quest'ultimo soltanto poche righe, attraverso tali accorgimenti si cattura l'attenzione del lettore, amplificando l'effetto che la pubblicazione diffamatoria esplica nei confronti dell'attore. In altri termini, nonostante nell'articolo si parli anche d'altro (e precisamente di vicende scabrose, il cui accostamento al nome e alla vicenda di è già Parte_1 di per sé infamante), il richiamo al nome dell'odierno attore in riassunzione, sin dai titoli, fa inequivocabilmente intendere che è principalmente il prof.
il soggetto che si vuole colpire con il messaggio diffamatorio, in coin- Pt_1 cidenza con le elezioni per la scelta del segretario del Partito Democratico.
21. Per le “diffamazioni di elevata gravità” l'edizione 2024 delle c.d. Tabelle milanesi prevede che il danno liquidabile può essere determinato in un im- porto compreso tra € 35.247,00 ed € 58.745,00. Ad avviso di questo giu- dicante, nel caso in esame risulta equo liquidare, in via equitativa, a
[...]
la somma di € 40.000,00, già rivalutata all'attualità. Parte_1
Su tale somma devono essere riconosciuti interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo pagamento.
22. Alla quantificazione nella misura suddetta si deve pervenire conside- rando sia che i convenuti in riassunzione hanno posto in essere soltanto l'episodio diffamatorio per cui è causa (non risultando che sia stato intro- dotto un diverso giudizio anche con riguardo all'articolo pubblicato su “
del 25.7.2009 a firma di e dal titolo “Lo scheletro di CP_4 Testimone_1
RI”, seguito dal sottotitolo “I rimborsi fasulli imbarazzano ”, di Pt_1 cui pure viene fatta menzione negli atti del presente giudizio). Al contempo, però, si deve considerare anche che – come si è detto diffusamente sopra – il giudice di primo grado ha ritenuto, nell'affermare la sussistenza di una condotta illecita, che la notizia pubblicata fosse vera, seppure difettasse la continenza.
23. L'odierna parte attrice in riassunzione deduce - come aveva fatto nell'in- trodurre il giudizio di appello - che “la responsabilità per i danni prodotti dalla pubblicazione dell'articolo alla reputazione ed all'immagine dell'Attore si estende, oltre che all'autore dell'articolo, al direttore responsabile, al pro- prietario e agli editori delle testate, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 11
10 della l. n. 47 del 1948”; e che “Quanto in particolare al direttore, l'obbligo di controllo sulla pubblicazione, espressamente affermato dall'art. 57 cod. pen., deve ritenersi sussistente anche agli effetti della responsabilità civile, ed anche indipendentemente dal rilievo penale (che comunque sussiste) dell'illecito commesso a mezzo stampa (…)”. In verità, nel caso in esame vi è giudicato implicito in ordine alla responsabilità non solo dell'autore dell'ar- ticolo pubblicato in data 25.10.2009, ma anche del direttore responsabile del quotidiano su cui è stato pubblicato e dell'editore, nell'affermazione della sussistenza della condotta illecita imputata ai convenuti dall'attore, che – come ha ritenuto la Suprema Corte – è passata in giudicato e non può essere posta in discussione.
24. Deve essere dichiarata inammissibile, invece, la domanda di condanna proposta, con l'atto introduttivo del presente giudizio di rinvio, nei confronti del È principio assolutamente pacifico Controparte_9 quello secondo cui ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito debba essere azionata attraverso lo speciale procedi- mento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi davanti al tribunale fallimentare, essendo improcedibile ogni diversa azione. Né un'ec- cezione a tale principio può derivare dalla circostanza che la domanda pro- posta attenga a un'azione che, come nella specie, comporti il necessario in- tervento di più litisconsorti (peraltro, nel caso in esame processuali, non es- sendo previsto dalla legge un litisconsorzio necessario tra giornalista, diret- tore responsabile ed editore): infatti, come aveva già rilevato la più attenta dottrina, in esito alla riforma della legge fallimentare (d.lgs. 9.1.2006, n. 5) che non prevede più l'opposizione allo stato passivo nelle forme dell'ordina- rio processo di cognizione, viene impedito il simultaneus processus nei con- fronti del fallito e dei litisconsorti. E ciò perché nell'attuale rito è sicuramente esclusa la presenza di parti estranee al fallimento nell'ambito di un procedi- mento che, comunque si voglia individuarne l'oggetto, non prevede pro- nunce di condanna, o anche solo di accertamento, destinate ad avere effica- cia in ambito extraconcorsuale nei confronti del litisconsorte in bonis (v. an- che Cass. civ., Sez. I, 5.8.2011 n. 17035).
25. Neanche assume rilevanza – se non ai fini delle spese di quel giudizio – che il si sia costituito e abbia resistito Controparte_10
11 al ricorso per cassazione proposto da , come Parte_1 riportato nella sentenza n. 20718/2023 emessa dalla Suprema Corte il
17.7.2023. L'art. 95 l.fall., nel testo applicabile al caso in esame ratione temporis, prevede che sono ammessi al passivo con riserva "i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pro- nunziata prima della dichiarazione di fallimento. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione". Nel caso in esame, tuttavia, non è intervenuta alcuna condanna, neanche alle spese di lite del giudizio di primo grado, ai danni del , intervenuto successivamente (anche nel giu- CP_3 dizio di appello risulta ancora costituita la . Controparte_4
26. L'odierno attore in riassunzione ha dedotto, già con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, nonché nel proporre appello (e, quindi, con l'atto introduttivo del presente giudizio di rinvio), che “La indubbia rilevanza pe- nale della diffamazione giustifica, infine, la richiesta di applicazione della ri- parazione pecuniaria di cui all'art. 12 della l. n. 47 del 1948, da determinarsi 'in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato'; così come si giustifica, in quanto idonea a 'contribuire a riparare il danno', la richiesta che venga ordinata la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 120 cod. proc. civ.”
27. L'art. 12 della legge 8.2.1947, n. 47, rubricato “Riparazione pecuniaria”, prevede che “Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è de- terminata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stam- pato”. Gli stessi Costituenti, nei lavori preparatori (si tratta, infatti, di una legge approvata dall'Assemblea costituente), hanno sottolineato come la ri- parazione pecuniaria sia “un'aggiunta” ai danni patrimoniali e non patrimo- niali eventualmente causati dalla diffamazione, sicché la previsione trove- rebbe la sua giustificazione nella volontà di “rendere più sensibili le conse- guenze per l'offensore della diffamazione libellistica”. Tale sanzione è stata definita dai medesimi Costituenti come una “pena privata”.
28. Ciò osservato, la valutazione della gravità della diffamazione perpetrata ai danni del prof. con l'articolo a firma di pub- Pt_1 Controparte_6 blicato in data 25.10.2009 e la liquidazione, con la presente sentenza, nella
12 misura di € 40.000,00 del danno patito dall'odierno appellante, consiglia di determinare nella misura di € 4.000,00 la sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 12 della legge n. 47/1948 che il suddetto giornalista deve corri- spondere all'odierno attore in riassunzione.
29. Il prof. chiede anche che venga disposta la pubblicazione della Pt_1 sentenza ai sensi dell'art. 120 c.p.c., che contribuisce a una più puntuale riparazione del danno e a rimuovere il discredito gettato su un soggetto e alla ricostruzione di una sua immagine, gravemente deteriorata dall'articolo diffamatorio pubblicato. Conseguentemente, in accoglimento della domanda proposta da , la sentenza di primo grado e la presente sen- Parte_1 tenza, devono essere pubblicate per estratto, per una volta, a cura e spese di e di , in solido tra loro, sul quotidiano Controparte_1 Controparte_6
“Il Tempo”, sia nell'edizione cartacea che in quella on line, e su un altro quo- tidiano a diffusione nazionale, che si individua ne “Il Corriere della Sera”, anche in questo caso sia sull'edizione cartacea che in quella on line.
30. È opportuno osservare come tale domanda dell'attore in riassunzione meriti accoglimento anche se sono trascorsi oltre quattordici anni da quando i convenuti hanno posto in essere la condotta illecita per cui è causa. Come ha avuto modo di osservare la Suprema Corte (sia pure in sede penale, ma con esplicito riferimento all'art. 120 c.p.c.), “la sentenza di condanna per diffamazione è sempre passibile di pubblicazione a prescindere dal maggiore o minore lasso di tempo trascorso rispetto all'epoca dei fatti” (così Cass. civ., Sez. III, 20.12.2001, n. 16078). La pubblicazione prevista da tale disposi- zione normativa può contribuire a riparare il danno “in qualunque momento essa intervenga”; e ha aggiunto: “oltretutto, pensandola diversamente si fi- nirebbe con il premiare, nel senso di negare il rimedio de quo, il comporta- mento in ipotesi ostruzionistico e dilatorio del danneggiante”.
31. Neanche incide sulla pubblicazione della sentenza il riconoscimento in favore di del risarcimento del danno non pa- Parte_1 trimoniale. La pubblicazione costituisce una “sanzione autonoma diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegra del diritto offeso” (cfr., sep- pure con riguardo ad altra fattispecie, Cass. civ., Sez. I, 18.11.1998, n. 11603) e, quindi, a modificare lo stato di fatto lesivo dei diritti della perso- nalità. Come ha avuto modo di osservare la Suprema Corte, la pubblicazione
13 della sentenza costituisce “una modalità di risarcimento in forma specifica volta ad aggiungersi al risarcimento per equivalente al fine di assicurare, nei casi in cui il giudice la ritenga utile, l'integrale riparazione del danno, al fine di rimuovere il discredito gettato su un soggetto e di ricostruire la sua im- magine pubblica” (così Cass. civ. Sez. I, 21.1.2016, n. 1091).
32. In particolare, “trattandosi di una sanzione autonoma che, grazie alla conoscenza da parte della collettività della reintegrazione del diritto offeso, la pubblicazione assolve ad una funzione riparatoria in via preventiva rispetto all'ulteriore propagazione degli effetti dannosi dell'illecito nel futuro (Cass. n° 6226/2013; n° 1982/2003; n° 564/1995)”. Aggiunge il Supremo Col- legio che “si spiega dunque perché una parte della dottrina abbia inteso questa misura come diretta non specificamente a riparare il danno, ma a tutelare l'interesse generale a che non circolino false rappresentazioni della realtà”.
33. Le spese del giudizio di primo grado, comprese quelle di c.t.u. (su cui si sofferma parte attrice in riassunzione), del giudizio di appello, del giudizio di cassazione, nonché del presente giudizio di rinvio – che devono essere ridotte del 50%, ai sensi dell'art. 4, co. 1, del d.m. 10.3.2014, n. 55, e successive integrazioni e modificazioni, essendosi parte attrice dilungata nella trattazione di questioni coperte da giudicato, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, anziché opportunamente approfondire tutte le que- stioni che si pongono con riguardo al presente giudizio di rinvio e sopra esaminate da questo giudicante – seguono la soccombenza tra
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, da un lato, e e , Parte_3 Controparte_1 Controparte_6 dall'altro.
34. Non è invece possibile condannare a rimborsare le spese di lite alla parte vittoriosa sia la che successivamente è stata incor- Controparte_4 porata nel e quindi non è più esistente, come anche il Controparte_5
che è stato dichiarato fallito, come risulta dalla sen- Controparte_5 tenza n. 20718/2023 emessa dalla Suprema Corte il 17.7.2023, che ha rinviato a questa Corte, e quindi ogni domanda nei suoi confronti è divenuta improcedibile sin dalla dichiarazione di fallimento.
35. Neanche è possibile condannare il Controparte_10 al pagamento delle spese dei primi due gradi di giudizio, come anche di 14 quelli del presente giudizio di rinvio. E ciò per le stesse ragioni che si sono dette sopra in relazione alla condanna al risarcimento dei danni in favore dell'odierno attore in riassunzione. Diversamente, la EL deve essere condannata a rimborsare al prof. le spese di lite del giudizio di cas- Pt_1 sazione, in cui si è costituita e ha resistito, seppure non avesse alcun inte- resse all'esito del giudizio (se si esclude le spese di lite, liquidate in favore della unitamente agli altri due appellati, costituiti con Controparte_4 il patrocinio dello stesso difensore), e non avendo rilevato alcunché la Su- prema Corte con riguardo all'interesse a quel giudizio di tale resistente.
36. L'attore in riassunzione chiede, inoltre, che gli sia “rimborsata” l'imposta di registro pari a € 208,75 corrisposta sulla sentenza n. 5421/2019 emessa da questa Corte il 9.9.2019, che ha documentato di avere integralmente pagato in data 1°.3.2022 (v. docc. nn. 13 e 14 del fascicolo di parte attrice in riassunzione). Questa voce di spesa rientra tra quelle esenti che a
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devono essere rimborsate nella liquidazione, con la Parte_1 presente sentenza, di quelle del giudizio di secondo grado e devono essere poste anch'esse a carico di e , in solido Controparte_1 Controparte_6 tra loro.
37. Infatti, in tema di spese giudiziali, è a carico della parte soccombente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l'imposta di registrazione della sentenza, che trova causa immediata nella controversia (mentre esulano dalla regola della soc- combenza i tributi riguardanti atti da registrare in termine fisso, e dunque indipendentemente dall'uso che se ne faccia in giudizio, sicché, in riferimento ad essi, la parte, la quale abbia adempiuto all'obbligo fiscale in luogo di chi vi era tenuta, deve far valere il suo diritto al rimborso con specifica domanda giudiziale: cfr. Cass. civ., Sez. III, 1°.4.2014, n. 7532; Cass. civ., Sez. II, 22.6.2000, n. 8481).
38. Non può trovare accoglimento la domanda del prof. volta a con- Pt_1 seguire la condanna della controparte alla restituzione dell'ulteriore importo pari al contributo unificato di € 1.138,50 versato ai sensi dell'art. 13, co.
1- quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012 avendo questa Corte, con la sentenza n. 5421 del 9.9.2019, accertato che ne sussistevano i presupposti. Infatti, non si è in presenza di un capo del provvedimento di definizione dell'impugnazione
15 dotato di contenuto condannatorio né di contenuto declaratorio (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 3.4.2018, n. 8170; Cass. civ., Sez. III, ord. 21.9.2023, n.
26981).
39. Soprattutto, la statuizione di condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, prevista dall'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, ha natura amministrativa, poiché non attiene alla deci- sione sul diritto controverso, riguardando, invece, il rapporto del contri- buente con l'Erario rispetto alle condizioni per l'accesso alla giustizia (cfr. Cass. civ., Sez. VI-5, ord. 11.6.2018, n. 15111). La restituzione di quanto corrisposto in ragione della sentenza di questa Corte che ha rigettato l'ap- pello, a seguito della cassazione della stessa, non può essere richiesto alla controparte che risulti soccombente all'esito del giudizio di rinvio. E, invero, è possibile dubitare che possa essere richiesta in restituzione all'Erario, con- siderata l'esenzione dal pagamento del contributo unificato prevista per il giudizio di rinvio.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara inammissibile la domanda di condanna proposta da
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nei confronti del Fallimento del Parte_3 Controparte_5
condanna e , in solido tra loro, a pa- Controparte_1 Controparte_6 gare a la somma di € 40.000,00 (quaranta- Parte_1 mila/00), oltre interessi al tasso legale dalla data della pubblicazione della presente decisione all'effettivo pagamento;
condanna a pagare a Controparte_6 Parte_1 la somma di € 4.000,00 (quattromila/00) a titolo di sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 47/1948; condanna e , in solido tra loro, alla Controparte_1 Controparte_6 pubblicazione sul quotidiano “Il Tempo”, sia nell'edizione cartacea che in quella on line, nonché su “ ”, sia nell'edizione cartacea Controparte_11 che in quella on line, per estratto della sentenza di primo grado e della pre- sente sentenza;
16 condanna e , in solido tra loro, a rim- Controparte_1 Controparte_6 borsare a le spese del primo grado di giudizio, Parte_1 che liquida in € 557,74 per spese esenti documentate ed € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
pone definitivamente a carico di e , Controparte_1 Controparte_6 in solido tra loro, le spese di c.t.u., liquidate dal giudice designato del Tribu- nale di Roma con decreto cron. n. 11452/2012 in data 5.10.2012; condanna e , in solido tra loro, a rim- Controparte_1 Controparte_6 borsare a le spese del secondo grado di giu- Parte_1 dizio, che liquida in € 1.347,25 per spese esenti documentate ed € 6,946,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
condanna e il Controparte_1 Controparte_6 Controparte_9
in solido tra loro, a rimborsare a
[...] Parte_1 le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 1.530,39 per spese esenti documentate ed € 5.513,00 per compensi, oltre rimborso spese for- fetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
condanna , in solido tra loro, a rim- Controparte_1 Controparte_6 borsare a le spese del presente giudizio di Pt_1 Parte_1 rinvio, che liquida in € 3.473,00 per compensi, oltre rimborso spese forfe- tarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
manda alla Cancelleria di correggere il codice oggetto della presente causa con il seguente: 1.10.001.
Roma, 23.12.2024
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro ET Thellung de Courtelary
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