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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 22/09/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 185/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice Matteo De Nes, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta in data 21.01.2021 e vertente t r a
(c.f. ) con gli Avv.ti Giuseppe Giardina e Giovanni Parte_1 C.F._1
Salvaggio
ATTORE
e con l'Avv. Francesco Ciaccio Controparte_1
CONVENUTA
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore come da atto di citazione: “1.1 Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità degli atti impugnati per i motivi tutti
illustrati in narrativa ai nn. 1, 2, 3. 2. Nel merito Ritenere e dichiarare la nullità degli atti
impugnati per inesistenza della Pretesa vantata ovvero per intervenuta prescrizione
quinquennale per i motivi meglio esposti”.
Per la convenuta, come da comparsa di costituzione e risposta: “in via preliminare:
Rigettare la richiesta di sospensione della riscossione del credito;
nel merito: Rigettare le
1 domande tutte proposte nell'atto di citazione, con qualsivoglia statuizione, poiché destituite
di fondamento in fatto come in diritto, per più motivi e sotto ogni profilo. Dichiarare legittima la procedura di riscossione;
Condannare il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio”.
M O T I V A Z I O N E
Con il presente procedimento l'attore ha incardinato un'asserita opposizione preventiva all'esecuzione o agli atti esecutivi contro un estratto di ruolo emesso da Controparte_2
(cartella n. 29120130011325633 000), relativa a un credito di spese di giustizia pari
[...]
a complessivi euro 6.251,57. L'attore ha qualificato l'azione come accertamento negativo di debito rilevando la mancata o irregolare notifica della cartella di pagamento per violazione dell'art. 25 DPR n. 602/1973; egli sarebbe venuto a conoscenza dell'iscrizione a ruolo a seguito di una verifica svolta di propria iniziativa. Ha chiesto quindi l'accertamento della nullità della cartella di pagamento e del ruolo per inesistenza o nullità delle relative notifiche. In secondo luogo, ha eccepito la prescrizione dell'asserito credito.
L (già ), si è costituita Controparte_1 Controparte_2
affermando la regolarità del procedimento notificatorio e il mancato decorso del termine di prescrizione ordinario decennale.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, è giunta in decisione sulle conclusioni sopra indicate.
Le domande attoree sono infondate per i seguenti motivi.
L'azione, innanzitutto, deve essere qualificata come accertamento negativo di debito,
non essendo qualificabile come opposizione preventiva all'esecuzione in mancanza di atti prodromici alla stessa.
In ordine alla notificazione della cartella, la convenuta ha dato prova del perfezionamento del processo notificatorio, mediante consegna a persona incaricata a ricevere l'atto e attestazione dell'invio della raccomandata informativa. Il fatto che l'attore
2 fosse a conoscenza dell'estratto di ruolo da lui prodotto corrobora la circostanza che la cartella era entrata nella sua sfera di conoscenza.
Priva di pregio è anche l'eccezione di prescrizione, nel caso di specie ordinaria decennale,
in quanto la notificazione della cartella è avvenuta il 9.9.2013 in relazione a spese di giustizia dell'anno 2012.
L'attore, infine, nell'atto introduttivo non ha allegato nulla di specifico in relazione alla non sussistenza del proprio debito per spese di giustizia, come era suo onere in relazione all'accertamento negativo del debito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo il pertinente scaglione di valore di cui al d.m. 55/2014 (così come aggiornato dal d.m.
147/2022), valore dato dalla somma oggetto del ruolo (complessivi euro 6.251,57), con applicazione dei parametri minimi alla luce dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per le causali di cui in narrativa, così provvede:
1) rigetta le domande dell'attore ; Parte_1
2) condanna l'attore a rifondere alla convenuta Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del presente procedimento, che si liquidano in euro 2.540,00
[...]
per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 22.9.2025
Il giudice
Matteo De Nes
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice Matteo De Nes, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta in data 21.01.2021 e vertente t r a
(c.f. ) con gli Avv.ti Giuseppe Giardina e Giovanni Parte_1 C.F._1
Salvaggio
ATTORE
e con l'Avv. Francesco Ciaccio Controparte_1
CONVENUTA
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore come da atto di citazione: “1.1 Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità degli atti impugnati per i motivi tutti
illustrati in narrativa ai nn. 1, 2, 3. 2. Nel merito Ritenere e dichiarare la nullità degli atti
impugnati per inesistenza della Pretesa vantata ovvero per intervenuta prescrizione
quinquennale per i motivi meglio esposti”.
Per la convenuta, come da comparsa di costituzione e risposta: “in via preliminare:
Rigettare la richiesta di sospensione della riscossione del credito;
nel merito: Rigettare le
1 domande tutte proposte nell'atto di citazione, con qualsivoglia statuizione, poiché destituite
di fondamento in fatto come in diritto, per più motivi e sotto ogni profilo. Dichiarare legittima la procedura di riscossione;
Condannare il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio”.
M O T I V A Z I O N E
Con il presente procedimento l'attore ha incardinato un'asserita opposizione preventiva all'esecuzione o agli atti esecutivi contro un estratto di ruolo emesso da Controparte_2
(cartella n. 29120130011325633 000), relativa a un credito di spese di giustizia pari
[...]
a complessivi euro 6.251,57. L'attore ha qualificato l'azione come accertamento negativo di debito rilevando la mancata o irregolare notifica della cartella di pagamento per violazione dell'art. 25 DPR n. 602/1973; egli sarebbe venuto a conoscenza dell'iscrizione a ruolo a seguito di una verifica svolta di propria iniziativa. Ha chiesto quindi l'accertamento della nullità della cartella di pagamento e del ruolo per inesistenza o nullità delle relative notifiche. In secondo luogo, ha eccepito la prescrizione dell'asserito credito.
L (già ), si è costituita Controparte_1 Controparte_2
affermando la regolarità del procedimento notificatorio e il mancato decorso del termine di prescrizione ordinario decennale.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, è giunta in decisione sulle conclusioni sopra indicate.
Le domande attoree sono infondate per i seguenti motivi.
L'azione, innanzitutto, deve essere qualificata come accertamento negativo di debito,
non essendo qualificabile come opposizione preventiva all'esecuzione in mancanza di atti prodromici alla stessa.
In ordine alla notificazione della cartella, la convenuta ha dato prova del perfezionamento del processo notificatorio, mediante consegna a persona incaricata a ricevere l'atto e attestazione dell'invio della raccomandata informativa. Il fatto che l'attore
2 fosse a conoscenza dell'estratto di ruolo da lui prodotto corrobora la circostanza che la cartella era entrata nella sua sfera di conoscenza.
Priva di pregio è anche l'eccezione di prescrizione, nel caso di specie ordinaria decennale,
in quanto la notificazione della cartella è avvenuta il 9.9.2013 in relazione a spese di giustizia dell'anno 2012.
L'attore, infine, nell'atto introduttivo non ha allegato nulla di specifico in relazione alla non sussistenza del proprio debito per spese di giustizia, come era suo onere in relazione all'accertamento negativo del debito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo il pertinente scaglione di valore di cui al d.m. 55/2014 (così come aggiornato dal d.m.
147/2022), valore dato dalla somma oggetto del ruolo (complessivi euro 6.251,57), con applicazione dei parametri minimi alla luce dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per le causali di cui in narrativa, così provvede:
1) rigetta le domande dell'attore ; Parte_1
2) condanna l'attore a rifondere alla convenuta Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del presente procedimento, che si liquidano in euro 2.540,00
[...]
per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 22.9.2025
Il giudice
Matteo De Nes
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