Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 12/03/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott.ssa Maria Laura Morello Presidente
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere
Dott. Alessandro Ferrini Giudice ausiliario rel. riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 93/2024 avverso la sentenza n. 1877/2023 del
24.07.2023, pubblicata in data 26.07.2023, emessa dal Tribunale di Genova nella causa R.G.
5499/2018
Tra
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo De Benedetti e Denis Dorandini Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Genova (GE), Via Fieschi n. 1/15
- APPELLANTE
Contro
e , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_1 CP_2
Roberto Elia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Genova, Via dei Santi
Giacomo e Filippo n. 15/6
- APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, previe le pronunce più opportune, ogni contraria eccezione e domanda disattesa, in integrale riforma della sentenza n. 1877/2023, resa inter-partes dal Tribunale di Genova Sesta Sezione Civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Patrizia CAZZATO– R.G. n. 5499/2018, pubblicata il 26/07/2023. In via preliminare:
Rimettere la causa in istruttoria per disporre la rinnovazione integrale della consulenza tecnica affidandola ad un nuovo e diverso consulente tecnico d'ufficio a causa delle gravi lacune e criticità negli elaborati del Geom. , CTU di primo grado. Nel merito: in Per_1 accoglimento dell'appello, disporre la già richiesta rinnovazione integrale della consulenza tecnica affidandola ad un nuovo e diverso consulente tecnico d'ufficio finalizzata a:
PER GLI APPELLATI
“Piaccia alla Corte d'Appello di Genova: - in via principale, respingere l'appello in quanto inammissibile ed infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui le domande dell'appellante fossero ritenute ammissibili e fondate in tutto o in parte: 1) accertare e dichiarare la tardività ed inammissibilità delle domande, eccezioni e conclusioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta depositata dal Dott. nel giudizio di primo grado e datata 8 ottobre 2018, nonché Parte_1
di tutte le domande, eccezioni, conclusioni, istanze istruttorie e documenti volti a dimostrare la fondatezza o ad ottenere l'accoglimento di tali domande, eccezioni e conclusioni, tanto nel giudizio di primo grado quanto nel giudizio d'appello, ivi inclusa in particolare quelle relative all'asserita difformità delle opere e/o al fatto che i rapporti tra le parti sarebbero regolamentati dall'obbligazione assunta dal Prof. e dalla Dott.ssa con atto Controparte_1 CP_2
del 13 maggio 2011 nei confronti del Sig. a cui il Dott. Parte_2 Parte_1
sarebbe subentrato con atto del 7 aprile 2014; 2) in subordine rispetto alla domanda sub 1, accertare e dichiarare che l'obbligazione assunta dal Prof. e dalla Dott.ssa Controparte_1
con atto del 13 maggio 2011 non è vincolante nei confronti del Dott. CP_2 Parte_1
e, ad ogni buon conto, è risolta e/o comunque estinta per inadempimento e/o impossibilità
[...]
e/o eccessiva onerosità sopravvenuta e/o presupposizione e/o novazione;
3) in subordine rispetto alla domanda sub 2, qualora l'obbligazione assunta dal Prof. e dalla Controparte_1
Dott.ssa fosse ipoteticamente ritenuta vincolante nei confronti del Dott. CP_2
2 e non estinta, accertare e dichiarare il diritto degli attori ad ottenere la riduzione Parte_1
della prestazione asseritamente dovuta e/o la modificazione delle modalità di esecuzione per ricondurla ad equità; 4) accertare e dichiarare che il Dott. è tenuto a Parte_1
corrispondere al Prof. ed alla Dott.ssa la quota di importo dagli Controparte_1 CP_2 stessi complessivamente già versato ed ancora da versare per l'ampliamento della ex Strada
Vicinale del Pomelo (comprensivo a titolo esemplificativo di prezzo dell'appalto, compenso dei professionisti, oneri amministrativi, relativi sia alle opere edili che alle opere impiantistiche) in misura percentuale pari ad almeno il 50%, o nella diversa misura che sarà ritenuta dovuta, maggiorata di interessi moratori e rivalutazione;
5) condannare il Dott. a Parte_1
corrispondere al Prof. ed alla Dott.ssa la quota di importo dagli Controparte_1 CP_2
stessi già versato, ammontante ad euro 147.119,45 o nel diverso ammontare maggiore o minore ritenuto corretto, e nella misura percentuale determinata dal Giudice, oltre interessi moratori e rivalutazione;
6) condannare il Dott. a corrispondere al Prof. Parte_1 Controparte_1
ed alla Dott.ssa la quota degli importi eventualmente ancora da versare per CP_2
l'ampliamento della ex Strada Vicinale del Pomelo, nella misura percentuale determinata dalla
Corte; 7) condannare il Dott. a risarcire i danni subiti e subendi dal Prof. Parte_1 CP_1
e dalla Dott.ssa , nell'ammontare emerso in corso di causa. – comunque,
[...] CP_2 condannare il Dott. a pagare le spese legali e peritali dei due gradi di giudizio”. Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione e citavano in giudizio Controparte_1 CP_2 Parte_1 chiedendo che venisse accertato l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere la quota relativa ai lavori di ampliamento della Strada Vicinale del Pomelo di accesso alle proprietà delle parti situate nel Comune di Pieve Ligure, in misura percentuale pari ad almeno il 50% del totale, come anticipato dagli attori, e per l'effetto condannarlo al versamento di tale somma oltre interessi moratori e rivalutazione ed al risarcimento del danno. Gli attori premettevano che: avevano acquistato in data 13.05.2011 un rudere individuato al Catasto Fabbricati del Comune di Pieve Ligure, al foglio 12 particelle 802, 803, 804 con area circostante al Catasto Terreni al foglio 3 particelle 421, 424, 834, 835, 836, 837, 838, nonché per la quota dei 2/3 gli appezzamenti al foglio 3 particelle 1130, 1131, 1132; ottenevano, quindi, permesso di costruire per un intervento di demolizione e ricostruzione ad uso residenziale del predetto rudere;
la loro proprietà confinava a ponente con l'area a destinazione abitativa individuata al Catasto Terreni al foglio 3 particella 70 di proprietà di anche essa oggetto di permesso di Parte_1
costruire per un intervento di ristrutturazione con incremento volumetrico;
vi era, quindi,
3 necessità di ampliare il sentiero di accesso ai propri fondi, mediante un intervento che interessava l'area insistente sul foglio 3 particella 115 del Catasto Terreni di proprietà di
[...]
(doc. 3 di parte attrice) ed anche la proprietà limitrofa di servita dal Per_2 Parte_1
medesimo sentiero;
parte attrice ed il stipulavano una convenzione con il Comune di Pt_1
Pieve Ligure, in data 02.03.2015, nell'ambito della quale acconsentiva all'intervento Per_2
di allargamento sulla parte di sua proprietà a determinate condizioni di esecuzione dell'intervento edilizio (realizzazione di un nuovo muro di sostegno, esecuzione di opere di regimentazione delle acque, costruzione di rete anti-cinghiale ecc.), con spese a carico degli attori e di le medesime parti stipulavano un'ulteriore convenzione con il Comune, Pt_1 stabilendo che l'intervento doveva consistere nell'allargamento della sede stradale per 2,50 metri con rifacimento dei muri di fascia e finitura del piano rotabile;
spettava ai privati stipulanti scegliere l'impresa a cui affidare i lavori;
gli interventi dovevano iniziare subito dopo la stipulazione della convenzione ed essere ultimati entro due mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione delle rispettive abitazioni;
il non corrispondeva le somme di sua spettanza, Pt_1
nonostante diversi inviti da parte degli attori e lettera di diffida al pagamento, se non l'esigua somma del 50 % della spesa per la rete anti-cinghiale di € 2.226,50.
Si costituiva tardivamente in giudizio il sig. chiedendo la quantificazione del valore delle Pt_1 opere necessarie alla realizzazione dell'ampliamento della strada del Pomelo e la conseguente percentuale di riparto in capo al medesimo;
la prova della corrispondenza delle opere realizzate alle autorizzazioni amministrative con eventuale quantificazione dei costi di rimozione degli abusi da addebitare a carico esclusivo degli attori.
La difesa di parte convenuta esponeva che non intendeva sottrarsi al suo obbligo Parte_1
di contribuzione alle spese di allargamento della strada, da quantificarsi, però, nella giusta proporzione;
aggiungeva ancora che, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, non Pt_1 aveva prestato il consenso all'affidamento dei lavori all'impresa Reghitto, interpellata esclusivamente per iniziativa unilaterale degli attori. Contestava il criterio di ripartizione delle spese inter partes, in quanto le spese e gli oneri relativi ai lavori di ampliamento della porzione di strada lungo la particella 1131 del foglio 3 dovevano essere sostenute per 2/3 dai e per 1/3 dal vicino , mentre quelli relativi alla strada Parte_3 Parte_2
lungo la particella 70 del foglio dovevano essere poste a carico esclusivamente dei
. Sottolineava che aveva acquistato da , Parte_3 Pt_1 Parte_2
subentrando così nelle obbligazioni da quest'ultimo già assunte pro quota. Inoltre, eccepiva l'abusività delle opere realizzate dagli attori in considerazione del procedimento avviato dal
4 Comune di Pieve Ligure, che si concludeva con un ordine di demolizione, a tutela, altresì, del proprietario confinante Contestava i consuntivi dei lavori eseguiti e le fatture, che Per_2
non avevano ad oggetto esclusivamente i lavori di ampliamento della strada, bensì i lavori di ristrutturazione dell'edificio dei;
eccepiva, infine, che il tratto di strada di Parte_3 interesse dell'odierno convenuto era minimale rispetto a quello di interesse degli attori, dato che la strada che insisteva sulla particella 1131 era solo di 30-35 metri.
Il Tribunale, con ordinanza del 05.04.2019, dichiarava la decadenza del convenuto dalle proposte eccezioni e domande riconvenzionali, stante la tardiva costituzione in giudizio.
Indi il Tribunale formulava altresì una proposta transattiva, non accolta dalle parti essendo sorta contestazione sulla rateizzazione della somma proposta (euro 35.000,00); concessi i termini per le memorie istruttorie, la causa era istruita attraverso l'escussione dei testi indicati dalla parte attrice e l'interpello del convenuto ed il licenziamento di CTU tecnica.
Al termine dell'istruttoria il Tribunale tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc, così statuendo: “…1. In parziale accoglimento delle domande avanzate da e , condanna a corrispondere loro Controparte_1 CP_2 Parte_1 la somma di € 59.973,64 oltre interessi dalla domanda giudiziale alla presente pronuncia oltre interessi commerciali dalla presente pronuncia al saldo, oltre € 3.695,80 oltre interessi commerciali dalla presente pronuncia al saldo a titolo di spese stragiudiziali, oltre € 3.202,50 per spese di CTP;
2. Rigetta le altre domande;
3. Condanna a rifondere a Parte_1 CP_1
e le spese di lite che liquida in € 14.103,00 per compensi, € 545,00 per
[...] CP_2
esborsi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA 4. Pone le spese di CTU, come già liquidate, a carico di entrambe le parti in causa nella misura del 50% ciascuna.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello chiedendo la Parte_1
riforma della sentenza, sotto i profili di : 1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1027-
1030-1058-1069 c.c. illogicità manifesta;
2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112,
113, 115 c.p.c.; chiedeva la rimessione della causa in istruttoria per rinnovo CTU, lamentando che il Tribunale non aveva preso in considerazione le osservazioni svolte alla consulenza né aveva motivato il loro rigetto.
Si costituivano in giudizio i sig.ri e con comparsa di costituzione e risposta CP_1 CP_2 insistendo per l'infondatezza dell'appello.
L'appellante presentava istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza, ma la stessa era dichiarata inammissibile con decreto del 13.02.2024.
5 La causa inizialmente assegnata alla Prima Sezione della Corte era poi definitivamente assegnata a questa sezione della Corte.
Con ordinanza del 18.12.2024 la causa era trattenuta in decisione dal Consigliere istruttore che riservava la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione di parte appellante è contenuta in due articolati motivi e precisamente “1)
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1027-1030-1058-1069 c.c. illogicità manifesta;
2)
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 c.p.c. rimessione della causa in istruttoria per rinnovo CTU. “
La Corte, sul primo motivo, ritiene di non condividere la tesi sostenuta dall'appellante secondo cui gli obblighi e le pattuizioni dell'accordo del 13.05.2011 stipulato dagli odierni appellati e dante causa del sig. si siano trasferiti al sig. a seguito dell'acquisto dei Per_3 Pt_1 Pt_1 beni immobili di quest'ultimo, stante la loro natura di obbligazioni propter rem. Si tratta per ciò che rileva di tale accordo: “Si dà atto che le spese e gli oneri necessari per l'ampliamento della porzione di strada lungo tutta la particella 1131 del foglio 3 saranno sostenute per 2/3 (due terzi)
dell'intero dai Signori e e per 1/3 (un terzo) dell'intero dal Signor Controparte_1 CP_2
, mentre le spese e gli oneri necessari per l'ampliamento della porzione di Parte_2 strada lungo la particella 70 del foglio 3, comprese quelle per la realizzazione del relativo muro di sostegno, saranno sostenute dai soli Signori e ”. Controparte_1 CP_2
La sentenza impugnata (dando atto che “Lo stesso peraltro, non ha mai contestato di avere Pt_1 assunto l'impegno a realizzare i lavori di sistemazione della strada, contestando però le singole opere e le diverse quote di ripartizione, ritenendo infatti doversi utilizzare le quote di ripartizione previste nell'atto 13.5.2011 stipulato tra i coniugi da una parte e (dante Parte_3 Pt_2 causa di dall'altra. ritiene che, nel momento in cui ha acquistato i beni da si Pt_1 Pt_1 Pt_2
siano a lui trasferiti anche i relativi obblighi e pattuizioni, compresa quelli relativi all'ampliamento della strada e alle relative quote di partecipazione”) escludeva il rilievo di tali pattuizioni.
La statuizione merita conferma.
Va' infatti richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“L'obbligazione propter rem, come suggerisce la stessa denominazione, è figura giuridica che indica situazioni di carattere obbligatorio - caratterizzate quindi dall'agere necesse - la cui peculiarità è data dal fatto che la qualità di debitore discende da quella di proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento. La causa di tali obbligazioni è riconducibile ad esigenze di carattere generale, collegate alla titolarità o contitolarità del diritto reale, e si specifica in funzione dell'esercizio o della conservazione di un diritto altrui - come previsto,
6 nella disciplina delle servitù, dagli artt. 1030, 1069, secondo comma, 1091 cod. civ., o, in alternativa, al principio generale ubi commoda eius et incommoda, secondo il quale chi gode di determinati vantaggi non può non subire gli eventuali riflessi negativi di tale godimento (così
è nei casi previsti dagli artt. 882, 894, 896, 1104 cod. civ.). La necessaria connessione con la situazione di realità - proprietà o altro diritto reale di godimento - determina l'accessorietà dell'obbligazione propter rem e la sua ambulatorietà. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, le obbligazioni propter rem sono caratterizzate dal requisito della tipicità, con la conseguenza che possono sorgere per contratto solo nei casi e con il contenuto espressamente previsti dalla legge (ex plurimis, Cass. 26/02/2014, n. 4572; Cass. 04/12/2007,
n. 25289; Cass. 02/01/1997, n. 8; Cass. 20/08/1993, n. 8797; Cass. 29/04/1975, n. 1666; Cass.
19/10/1957, n. 3982). Più specificamente, si afferma che le obbligazioni propter rem hanno titolo nella legge, al pari dei diritti reali, e sono caratterizzate oltre che dall'accessorietà e dall'ambulatorietà (dal lato soggettivo passivo), dal requisito della tipicità, vale a dire che non possono essere liberamente costituite dall'autonomia privata, ma sono ammissibili solo nei casi voluti dalla legge, e cioè quando una norma giuridica consente che, in relazione ad un determinato diritto reale ed in considerazione di esigenze permanenti di cooperazione o di tutela di interessi generali, il soggetto si obblighi ad una prestazione accessoria, che può consistere anche in un facere. L'orientamento restrittivo, affermatosi a partire dagli anni '50
(Cass. 18/01/1951, n. 141), trova la ragion d'essere nell'esigenza di preservare il più possibile la natura di diritto pieno ed esclusivo della proprietà, quale riflesso del diritto di libertà individuale, onde la sottrazione all'autonomia privata del potere di prevedere liberamente tali obbligazioni al di fuori dei casi tassativamente indicati dalla legge.” (Cass. Civ., Sez. II,
24.10.18, n. 26987).
Nel caso di specie, quindi, seguendo i principi richiamati dalla giurisprudenza di legittimità,
l'atto del 13.05.2011 - in assenza di alcun requisito di tipicità derivante da previsione normativa con riferimento alle previste pattuizioni - determina un'obbligazione personale assunta dal che non viene trasferita all'acquirente del bene, odierno appellante. Per_3
Con riferimento all'articolato secondo motivo, preliminarmente l'appellante lamenta che il
Tribunale non abbia in alcun modo preso in considerazione le osservazioni all'elaborato peritale svolte dal nella propria comparsa conclusionale, non avendo il proprio CTP trasmesso nei Pt_1
termini le proprie osservazioni al CTU.
Il motivo è infondato.
7 La Corte osserva al contrario che il Tribunale ha esaminato le osservazioni svolte dal Pt_1
dal canto suo, ha contestato i lavori svolti indicando che sarebbero stati condotti con Pt_1
lavorazioni e costi 1) diversi, 2) sproporzionati rispetto a quelli di mercato e 3) in spregio alle autorizzazioni urbanistiche”.…”- Sulla diversità delle opere, la CTU svolta ha accertato la piena conformità tra quanto oggetto di convenzione e quanto realizzato ed ha verificato la realizzazione delle seguenti opere a servizio del dott. “- Allargamento del tratto di strada Pt_1 vicinale di Via del Pomello, a confine con il mappale 1131 fino all'ingresso della proprietà del
Dott. che è stato misurato in ml. 45,00. - Allargamento del tratto di strada vicinale di Pt_1
Via del Pomello, a confine con il mappale 801, di proprietà del Dott. sino all'ingresso Pt_1
della proprietà del Prof. che è stato misurato collegialmente in ml. 49,30. - Costruzione CP_1 del muro di sostegno, a servizio dell'allargamento del tratto di strada vicinale di Via del
Pomello, a confine con il mappale 115 (proprietà , che è stata misurata Per_2
collegialmente in ml. 76,90. - Posa in opera di una recinzione anticinghiali dell'altezza di mt.
1,60 realizzata a filo muro, sostenuta da paletti di sostegno, posti ad interasse di circa mt. 1,20, misurata collegialmente in ml. 101,90. - Realizzazione, all'interno della sede stradale, di tutti gli scavi necessari per l'alloggiamento di tutte le utenze (adduzione acqua, scarico acque nere, gas, cavidotto elettrico), con relativi pozzetti di ispezione e chiusini carrabili in ghisa, nonché collocazione delle utenze e predisposizione degli allacci” (si veda la pag. 5 e 6 della prima relazione)”. Va ricordato che il CTU, inoltre, ha indicato come l'allargamento sia stato eseguito regolarmente “entro i metri 2,50 e comunque non oltre 2,70”, come previsto dalla convenzione con il Controparte_3
Il Tribunale ha altresì, a fronte della richiesta di chiarimenti da parte del CTP di parte convenuta circa la corretta misurazione della larghezza della strada e la corretta individuazione dei termini dai quali far partire le misurazioni, disposto un'integrazione di CTU avente ad oggetto “la delimitazione della larghezza della strada dal cd piede del muro a monte alla testa del muro a valle”. Infine, il CTU nell'elaborato peritale ha dato atto che né durante le operazioni peritali svolte per la prima perizia, né in quelle svolte nell'integrazione, i CTP delle due parti avessero mosso censure alle modalità di misurazione e ha comunque chiarito che “quasi tutte le misure sono state prese da punti fissi del piede del muro a monte, traguardando la testa del muro a valle, posta ben al disotto del piano carrabile, di circa 30/35 cm;
quindi, si considera uno scarto di 2,5 cm. L'allargamento della sede stradale da considerare inizia dal piede del muro
a monte e termina nelle “spondine” di legno poste a coronamento a valle, dato che la testa del muro a valle si trova ben al disotto del piano stradale. Le quote, riferite dal piede del muro a
8 monte alle “spondine” di legno, che in alcuni tratti risultavano mancanti, sono segnate in rosso, mentre le quote, riferite dal piede del muro a monte alla testa del muro a valle, sono segnate in blu, quest'ultime sono state traguardate, dato la testa del muro a valle si trova ben al disotto, in alcuni tratti, sotto l'asse stradale. A parere dello scrivente CTU, la convenzione non precisa se “allargamento della sede stradale per metri 2,50”, debba essere considerato per tutta la lunghezza della strada che peraltro non è specificata, inoltre impone il “ripristino
e/o rifacimento dei muri di fascia a valle della strada e successiva finitura del piano rotabile con terra battuta”. Ma non vi è alcun documento (quale una planimetria o progetto preesistente) che indichi come fossero i muri di fascia a valle della strada e quindi le teste dei muri preesistenti, “quindi, di conseguenza non può quantificare esattamente i volumi di eventuali rimesse in pristino, non sapendo dove effettivamente erano poste le teste dei muri a valle. L'unico riferimento nella convenzione, a riguardo della larghezza della strada preesistente, è riferito ad una misura 250 variabile, che con la dicitura variabile in tutti i casi non dà certezza di misurazione”.
Le operazioni di misurazioni sono state svolte nel contraddittorio dei consulenti di parte e nel corso delle misurazioni non vi sono state contestazioni né sul metodo né sui criteri di misurazione, come emerge anche dal verbale delle operazioni peritali svoltesi il 27 ottobre 2022 nel quale si legge che il CTP di parte ha condiviso la misurazione svolta dal CTU. Per_4
Va altresì rilevato che il CTU, sempre nel contraddittorio dei CTP, ha provveduto ad accertare:
“…in quale parte i lavori realizzati siano a servizio della proprietà del e, in particolare, Pt_1
l'accesso alla proprietà, il muro di sostegno, il passaggio delle condutture dell'acqua e di impianti vari…”. La stessa appare quindi esaustiva.
Con riferimento alle contestazioni svolte dall'appellante sui prezzi praticati per i lavori di allargamento della strada, in particolare il contesta l'onerosità del costo lineare e la Pt_1
circostanza che il CTU non avrebbe analiticamente suddiviso il totale delle spese fra quella della parte a vantaggio del Dott. e tutte le altre. Pt_1
Sul punto il Tribunale ha rilevato che il CTU: “…ha considerato soprattutto gli allegati 28 e 29 della 2° memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. dove vengono “precisati i costi finali della realizzazione della strada di via del Pomello con i riferimenti dei costi”; ha quindi indicato precisamente le fatture per le prestazioni dei diversi professionisti da considerare, quantificandone gli importi in € 13.538,89. L'ausiliario del giudice ha quindi quantificato i complessivi costi della strada
Costo della Ditta Reghitto Costruzioni. = euro 123.757,48; Costo della Ditta Non solo verde. =
9 euro 4.056,50; Costo dei professionisti intervenuti. = euro 13.538,89; Totale del costo della strada = euro 141.352,87”.
Il consulente, rispondendo al quesito, ha anche verificato la congruità dei prezzi delle opere ai costi medi di mercato, applicando i costi estratti dal Prezziario Regionale di Riferimento per la realizzazione di strade aventi le stesse caratteristiche di quella in oggetto, determinando un costo al metro lineare di euro 1.100,00 al metro per la sola realizzazione della strada, quindi in linea alla cifra indicata nel preventivo dei lavori proposta ai sig. – ( al quale va CP_1 Per_5 aggiunta l'Iva e le ulteriori spese per i diversi professionisti necessari alla realizzazione dell'opera).
Il Tribunale ha anche recepito le osservazioni del con riferimento alla presenza di opere Pt_1
abusive, ed ha invitato il CTU a valutare l'importo delle sanzioni che potrebbero essere irrogate a causa delle irregolarità nell'effettuazione dei lavori di allargamento segnalate dal Comune di
Pieve Ligure, per poi detrarne gli importi determinati dai costi a carico del Pt_1
Sul punto va preliminarmente osservato che allo stato si tratta di contestazione del tutto eventuale ed all'evidenza pertanto generica, considerato che non sono state ad oggi comminate sanzioni, delle quali peraltro sarebbero destinatari solo gli odierni appellati. Ciò che rileva è pertanto la mancanza di un interesse attuale a svolgere tali censure, considerata vieppiù la pronuncia del Consiglio di Stato nelle more intervenuto che esclude la ricorrenza di abusi.
Va altresì considerato che le odierne lamentele di parte appellante in ordine alla congruità della richiesta di contribuzione per i lavori svolti non giustificano l'esonero, neppure in parte, dell'appellante dalla medesima partecipazione alle spese (del resto il ha goduto della Pt_1
strada per accedere al proprio fondo). Si sottolinea altresì la totale mancanza di interesse dimostrato dall'appellante nel corso dei lavori su qualsivoglia aspetto degli stessi, salvo poi esprimere le odierne contestazioni al momento del pagamento, con condotta contraria alla buona fede ai sensi dell'art. 1460 comma II cc.
L'appello deve pertanto essere respinto e deve essere confermata la sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante e liquidate per il presente grado di giudizio secondo i parametri di cui al DM 55/2014 in complessivi euro
5.000,00 oltre Iva (se dovuta) e Cpa e spese forfettarie al 15%.
Per effetto del rigetto dell'appello deve darsi atto che sussistono nel caso concreto le condizioni, previste dal comma 1- quater (quale introdotto dall'art. 17 della legge 24.12.2012 n. 228) dell'art. 13 del T.U. di cui al D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il “raddoppio” del relativo contributo unificato a carico dell'appellante.
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PQM
La Corte, ogni altra diversa domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel procedimento d'appello R.G. 93/2024 avverso la sentenza 1877/2023 del
24.07.2023, emessa dal Tribunale di Genova e pubblicata il 26.07.2023 così decide:
1. Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2. Condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati Parte_1
e delle spese di lite del presente grado di Controparte_1 CP_4 giudizio, che liquida in complessive € 5.000,00, oltre Iva (se dovuta) e Cpa e spese forfettarie al 15%;
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
Genova, 28 febbraio 2025
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Ferrini Dott.ssa Maria Laura Morello
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