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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/03/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 878/2025
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato il 13/02/2025 da: , Parte_1
con gli avv.ti ARRIGO STEFANO e DE PELLEGRINI CLAUDIA
e: , CP_1
con gli avv.ti PREARO SILVIA e SPINA CHIARA
Conclusioni congiunte delle parti:
Le parti concludono come da ricorso e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito congiuntamente l'intestato Tribunale per ottenere la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra questi e la figlia Per_1
nata a [...] in data [...] dalla relazione more uxorio dei ricorrenti, iniziata nell'anno
2019 e naufragata nel corso del mese di giugno 2023.
Le parti medesime, all'udienza del 11/03/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, provvede in conformità alle condizioni concordate tra le parti che di seguito si riportano integralmente:
1. la figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza Per_1
presso la madre.
2. La minore starà con i genitori con il seguente calendario in cui è indicato, per ciascuna settimana, il genitore presso il quale la minore pernotterà:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma
Mamma Papà Papà Papà Papà Papà Papà
In caso di malattia della minore caratterizzata da eventi febbrili e/o che necessitano la somministrazione di terapia antibiotica, la piccola imarrà presso la residenza della madre (se, Per_1 al momento dell'insorgenza dell'evento morbile è in custodia presso la stessa) fino a completa guarigione, con facoltà per il padre non collocatario di farle visita. Qualora la malattia, con le caratteristiche di cui sopra, insorga quando la minore è in custodia presso il padre, la stessa verrà accompagnata presso la residenza materna dove rimarrà fino a completa guarigione, con facoltà per il padre non collocatario di farle visita.
I giorni che trascorrerà in più presso la residenza materna per effetto dell'evento morbile Per_1
saranno recuperati dal padre previo accordo.
In caso di imprevisti e/o necessità che rendano impossibile prendersi cura della minore nel corso dei rispettivi turni di responsabilità, potrà essere affidata dal genitore impossibilitato ai parenti Per_1
(ad es: nonni materni, nonni paterni e zii) o al proprio rispettivo compagno qualora l'impedimento perduri per una sola giornata;
nel caso in cui, invece, l'impedimento perduri per più giorni, la minore sarà affidata d'elezione all'altro genitore, salvo impossibilità di quest'ultimo.
Ciascun genitore potrà delegare, per il recupero di alla scuola dell'infanzia, una o più persona Per_1
di famiglia o di propria fiducia, conferendo apposita delega.
Il padre e la madre trascorreranno con la figlia minore la metà delle vacanze natalizie, alternando, di anno in anno, la prima settimana (dal 23 dicembre al 30 dicembre) e la seconda settimana (dal 31 dicembre al 6 gennaio); di conseguenza ogni genitore avrà con sé la figlia per il giorno di Natale o per quello di Capodanno. Inoltre i genitori trascorreranno con la figlia metà delle vacanze pasquali, alternando, di anno in anno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Ciascun genitore trascorrerà con la minore 15 giorni (anche non consecutivi) durante le vacanze estive. All'uopo i genitori si comunicheranno, entro il 31 maggio di ciascun anno, il periodo in cui intendono recarsi in ferie con la figlia. La priorità nella scelta del periodo sarà alternata di anno in anno tra i genitori.
Le parti convengono, altresì, che nel periodo estivo, per le settimane in cui la figlia non sarà in vacanza con l'uno o l'altro genitore, la stessa frequenterà i centri estivi dividendo i costi.
La normale pianificazione delle festività e dei periodi di ferie potrà subire variazioni qualora vi sia comune accordo tra i genitori.
Il genitore che ha in consegna la figlia si impegna a garantire alla medesima un contatto telefonico quotidiano con l'altro genitore, facendosi carico della telefonata alternativamente nella fascia oraria tra le 8.00 e le 9.30 o nella fascia oraria tra le ore 18.00 e le ore 21.00: ciò riguarderà tutto l'anno, con particolare attenzione per il periodo/i periodi in cui trascorrerà più giorni di lontananza Per_1 dall'altro genitore.
Resta inteso che, qualora la minore ne faccia espressa richiesta, il genitore collocatario dovrà premurarsi di contattare l'altro genitore anche fuori da dette fasce orarie.
Tutte le decisioni afferenti l'educazione, l'istruzione e la salute della minore - salvi i casi di indifferibile urgenza - saranno assunte, di comune accordo, dai genitori;
3. Quanto al mantenimento della minore, i ricorrenti non hanno previsto alcun assegno: ognuno di essi provvederà, in via autonoma, a sostenere le spese ordinarie relative a Per_1
Le spese straordinarie, di cui al Protocollo del Tribunale di Treviso, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%. L'assegno unico e universale per la figlia a carico sarà percepito dalla NT OR . Il SI si impegna, prima del deposito del presente ricorso, a fornire Parte_1
tutta la documentazione necessaria alla percezione del medesimo.
4. I SIi e si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo Parte_1 CP_1 delle carte di identità valida per l'espatrio e del passaporto.
5. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 11/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 878/2025
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato il 13/02/2025 da: , Parte_1
con gli avv.ti ARRIGO STEFANO e DE PELLEGRINI CLAUDIA
e: , CP_1
con gli avv.ti PREARO SILVIA e SPINA CHIARA
Conclusioni congiunte delle parti:
Le parti concludono come da ricorso e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito congiuntamente l'intestato Tribunale per ottenere la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra questi e la figlia Per_1
nata a [...] in data [...] dalla relazione more uxorio dei ricorrenti, iniziata nell'anno
2019 e naufragata nel corso del mese di giugno 2023.
Le parti medesime, all'udienza del 11/03/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, provvede in conformità alle condizioni concordate tra le parti che di seguito si riportano integralmente:
1. la figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza Per_1
presso la madre.
2. La minore starà con i genitori con il seguente calendario in cui è indicato, per ciascuna settimana, il genitore presso il quale la minore pernotterà:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma
Mamma Papà Papà Papà Papà Papà Papà
In caso di malattia della minore caratterizzata da eventi febbrili e/o che necessitano la somministrazione di terapia antibiotica, la piccola imarrà presso la residenza della madre (se, Per_1 al momento dell'insorgenza dell'evento morbile è in custodia presso la stessa) fino a completa guarigione, con facoltà per il padre non collocatario di farle visita. Qualora la malattia, con le caratteristiche di cui sopra, insorga quando la minore è in custodia presso il padre, la stessa verrà accompagnata presso la residenza materna dove rimarrà fino a completa guarigione, con facoltà per il padre non collocatario di farle visita.
I giorni che trascorrerà in più presso la residenza materna per effetto dell'evento morbile Per_1
saranno recuperati dal padre previo accordo.
In caso di imprevisti e/o necessità che rendano impossibile prendersi cura della minore nel corso dei rispettivi turni di responsabilità, potrà essere affidata dal genitore impossibilitato ai parenti Per_1
(ad es: nonni materni, nonni paterni e zii) o al proprio rispettivo compagno qualora l'impedimento perduri per una sola giornata;
nel caso in cui, invece, l'impedimento perduri per più giorni, la minore sarà affidata d'elezione all'altro genitore, salvo impossibilità di quest'ultimo.
Ciascun genitore potrà delegare, per il recupero di alla scuola dell'infanzia, una o più persona Per_1
di famiglia o di propria fiducia, conferendo apposita delega.
Il padre e la madre trascorreranno con la figlia minore la metà delle vacanze natalizie, alternando, di anno in anno, la prima settimana (dal 23 dicembre al 30 dicembre) e la seconda settimana (dal 31 dicembre al 6 gennaio); di conseguenza ogni genitore avrà con sé la figlia per il giorno di Natale o per quello di Capodanno. Inoltre i genitori trascorreranno con la figlia metà delle vacanze pasquali, alternando, di anno in anno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Ciascun genitore trascorrerà con la minore 15 giorni (anche non consecutivi) durante le vacanze estive. All'uopo i genitori si comunicheranno, entro il 31 maggio di ciascun anno, il periodo in cui intendono recarsi in ferie con la figlia. La priorità nella scelta del periodo sarà alternata di anno in anno tra i genitori.
Le parti convengono, altresì, che nel periodo estivo, per le settimane in cui la figlia non sarà in vacanza con l'uno o l'altro genitore, la stessa frequenterà i centri estivi dividendo i costi.
La normale pianificazione delle festività e dei periodi di ferie potrà subire variazioni qualora vi sia comune accordo tra i genitori.
Il genitore che ha in consegna la figlia si impegna a garantire alla medesima un contatto telefonico quotidiano con l'altro genitore, facendosi carico della telefonata alternativamente nella fascia oraria tra le 8.00 e le 9.30 o nella fascia oraria tra le ore 18.00 e le ore 21.00: ciò riguarderà tutto l'anno, con particolare attenzione per il periodo/i periodi in cui trascorrerà più giorni di lontananza Per_1 dall'altro genitore.
Resta inteso che, qualora la minore ne faccia espressa richiesta, il genitore collocatario dovrà premurarsi di contattare l'altro genitore anche fuori da dette fasce orarie.
Tutte le decisioni afferenti l'educazione, l'istruzione e la salute della minore - salvi i casi di indifferibile urgenza - saranno assunte, di comune accordo, dai genitori;
3. Quanto al mantenimento della minore, i ricorrenti non hanno previsto alcun assegno: ognuno di essi provvederà, in via autonoma, a sostenere le spese ordinarie relative a Per_1
Le spese straordinarie, di cui al Protocollo del Tribunale di Treviso, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%. L'assegno unico e universale per la figlia a carico sarà percepito dalla NT OR . Il SI si impegna, prima del deposito del presente ricorso, a fornire Parte_1
tutta la documentazione necessaria alla percezione del medesimo.
4. I SIi e si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo Parte_1 CP_1 delle carte di identità valida per l'espatrio e del passaporto.
5. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 11/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca