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Sentenza 14 novembre 2024
Sentenza 14 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 14/11/2024, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
n. 689/2022 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 689/2022 RG
TRA
(CF/PI , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. sig. (CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._1
Anna Picciolini ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del predetto Avvocato, in Terni, Via Petroni
n. 40, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante in carica pro tempore Controparte_1 CP_2
, con sede in Via D. Alighieri n. 8, cap. 06056 Massa Martana (PG) – P.Iva
[...] P.IVA_2
rappresentata e difesa giusta procura speciale estesa a margine del ricorso per decreto ingiuntivo dall'Avv.
Andrea Ponti (C.F. , elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Bastia C.F._2
Umbra (PG), alla Via Olaf Palme, n. 38;
CONVENUTA
OGGETTO: Contratto di compravendita pagina 1 di 6 Conclusioni di parte attrice: non avendole precisate si richiamano quelle di cui all'atto introduttivo come segue “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
Nel merito: dichiarare inesigibile l'obbligazione dedotta in giudizio e non dovuti gli interessi moratori per indeterminatezza della relativa domanda e conseguente statuizione;
per gli effetti revocare il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso compensare le spese del giudizio in caso di adesione della opposta alla proposta opposizione o, in subordine, con il favore delle spese di lite”.
Conclusioni di parte convenuta: “piaccia all'On. Tribunale di Spoleto disattesa ogni contraria eccezione e difesa:
a) per la causali tutte esposte rigettare la spiegata opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 114/2022 emesso dal Tribunale di Spoleto in data 22/02/2022 RG 2343/2021 notificato in data 24/02/2022 con vittoria di spese, funzioni ed onorari;
b) respingere ogni domanda avversa spiegata anche in via riconvenzionale.
c) In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato,
[...]
ha convenuto dinanzi a questo giudice la Parte_1 Controparte_1
(d'ora in avanti anche “ ), per la revoca del d.i. emesso dal Tribunale di Spoleto
[...] Controparte_1
in data 21/02/2022, n. 114/2022, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di €
40.136,21 a titolo di corrispettivo di alcune fatture rimaste impagate.
In particolare, l'opponente ha esposto che la era una propria fornitrice di carne Controparte_1
macellata, non contestando la debenza delle somme richieste e il loro ammontare;
tuttavia, ha evidenziato l'inesigibilità di tale credito, essendovi un accordo di moratoria sino al 31/12/2022. Inoltre, ha eccepito la non debenza delle somme richieste a titolo di interessi moratori, visto il sopra indicato accordo di proroga del termine di adempimento e stante l'indeterminatezza degli stessi.
pagina 2 di 6 CP_ Si è costituita in giudizio la convenuta, evidenziando, in primo luogo, come non vi fosse mai stato alcun accordo per sospendere la richiesta del pagamento delle somme dovute;
quanto agli interessi, ha evidenziato che, trattandosi di transazioni commerciali, gli stessi decorrevano automaticamente ex lege, ai sensi dell'art. 4 d.lgs 231/2002.
L'istruttoria della causa è stata di fatto meramente documentale e si è conclusa con la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi, infine, in data 04/07/2024, ex art. 127ter c.p.c..
All'esito della stessa, in cui il solo procuratore di parte convenuta ha precisato le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti del termine ordinario per il deposito degli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Appare opportuno, in primo luogo, capire quali siano le circostanze controverse tra le parti.
Infatti, non risulta contestato in alcun modo che fra le odierne parti siano intercorsi i rapporti contrattuali di fornitura di cui al ricorso monitorio né che la merce di cui è stato richiesto il pagamento sia stata consegnata né ancora che parte attrice non abbia adempiuto all'obbligazione di pagamento del relativo corrispettivo.
Invero, gli unici motivi di opposizione riguardano l'esigibilità del credito e la debenza degli interessi moratori.
1.1 Quanto al primo profilo di opposizione, occorre evidenziare come, in mancanza di altra indicazione specifica, il termine per l'adempimento è previsto dall'art. 4 del d.lgs 231/2002, il quale al comma 2 dispone che “Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini: a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta
pagina 3 di 6 equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data”.
Dinanzi a tale disciplina applicabile in assenza di una diversa pattuizione fra le parti, non risulta nel caso di specie provata in alcun modo l'esistenza di un accordo fra le stesse relativo alla sospensione o alla proroga del termine per l'adempimento sino al 31/12/2022.
Dunque, l'eccezione dell'opponente è del tutto destituita di fondamento.
1.2 Quanto al secondo profilo, ossia quello attinente agli interessi moratori, anche in questo caso è sufficiente richiamare il medesimo disposto normativo di cui sopra, il quale al comma 1 prevede che “Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”; con riferimento al tasso applicabile, il successivo art. 5 dispone che “
1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7. 2. Il tasso di riferimento è così determinato: a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno; b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare”.
Pertanto, essendo pacificamente applicabile la normativa sopra indicata al caso di specie, trattandosi di transazione commerciale, è chiaro come sia certo sia nell'an che nel quantum il credito richiesto a titolo di interessi moratori da parte dell'opposta.
Peraltro, il decreto opposto quanto agli interessi richiama la domanda, la quale a sua volta correttamente prevede che gli interessi di mora siano disciplinati ex d.lgs 231/2002, da calcolare sulla sola sorte capitale dalla singola scadenza al saldo effettivo.
La proposta opposizione, pertanto, appare del tutto infondata.
pagina 4 di 6 2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 147/22, considerato il valore della controversia, l'attività effettivamente svolta in ciascuna fase e la complessità delle questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale, elementi questi che giustificano una liquidazione pari ai valori minimi per tutte le fasi di giudizio.
Inoltre, questo giudice non può esimersi dal valutare negativamente la condotta processuale di parte opponente che deve ritenersi integrante una fattispecie di abuso del processo meritevole di sanzione ai sensi dell'art. 96, c. 3 c.p.c.
La norma in questione riconosce al giudice il potere di condannare, anche d'ufficio, la parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata. In proposito, la
Suprema Corte è intervenuta con la pronuncia a Sezioni Unite n. 22405/2018, nella quale ha ritenuto che
“la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario
l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza) venendo in considerazione, a titolo
esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”.
Nel caso di specie, appare evidente che la condotta dell'opponente si sia caratterizzata per la violazione del grado minimo di diligenza che avrebbe consentito di avvertire facilmente l'infondatezza della propria domanda e, inoltre, che il comportamento tenuto dalla medesima parte si sia rivelato come contrario al dovere di lealtà processuale di cui all'art. 88 c.p.c.. Il tenore delle difese spiegate, il contegno processuale, la pagina 5 di 6 manifesta inconsistenza giuridica, ma soprattutto la genericità delle censure mosse autorizzano a ritenere l'azione de quo un abuso processuale, in quanto pretestuosamente finalizzata a frustrare le pretese altrui tentando di imporre alla loro soddisfazione un ingiustificato ritardo.
In concreto, si rileva come l'opponente abbia articolato due motivi di opposizione;
il primo del tutto sfornito di prova, avendo peraltro l'opponente rinunciato senza alcuna ragione alla prova orale che doveva essere svolta sul punto, il secondo assolutamente infondato alla luce del chiaro disposto normativo.
Quanto alla liquidazione del relativo danno, da valutarsi in via equitativa, si ritiene congrua la somma corrispondente alla metà dell'importo delle spese di lite liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
▪ Rigetta l'opposizione proposta e conferma il d.i. emesso dal Tribunale di Spoleto in data
21/02/2022, n. 114/2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
▪ Condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite, liquidate in euro 3.809,00 (euro 851,00 per la fase di Controparte_1
studio, euro 602,00 per la fase introduttiva, euro 903,00 per la fase di trattazione/istruttoria, euro
1.453,00 per la fase decisionale) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%,
i.v.a. e c.a.p. come per legge;
▪ Condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
della somma di euro 1.904,50 a titolo di risarcimento del danno ex art. CP_1 CP_1
96, comma 3, c.p.c...
Spoleto, 13/11/2024
Il giudice
Federico Falfari
pagina 6 di 6
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 689/2022 RG
TRA
(CF/PI , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. sig. (CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._1
Anna Picciolini ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del predetto Avvocato, in Terni, Via Petroni
n. 40, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante in carica pro tempore Controparte_1 CP_2
, con sede in Via D. Alighieri n. 8, cap. 06056 Massa Martana (PG) – P.Iva
[...] P.IVA_2
rappresentata e difesa giusta procura speciale estesa a margine del ricorso per decreto ingiuntivo dall'Avv.
Andrea Ponti (C.F. , elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Bastia C.F._2
Umbra (PG), alla Via Olaf Palme, n. 38;
CONVENUTA
OGGETTO: Contratto di compravendita pagina 1 di 6 Conclusioni di parte attrice: non avendole precisate si richiamano quelle di cui all'atto introduttivo come segue “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
Nel merito: dichiarare inesigibile l'obbligazione dedotta in giudizio e non dovuti gli interessi moratori per indeterminatezza della relativa domanda e conseguente statuizione;
per gli effetti revocare il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso compensare le spese del giudizio in caso di adesione della opposta alla proposta opposizione o, in subordine, con il favore delle spese di lite”.
Conclusioni di parte convenuta: “piaccia all'On. Tribunale di Spoleto disattesa ogni contraria eccezione e difesa:
a) per la causali tutte esposte rigettare la spiegata opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 114/2022 emesso dal Tribunale di Spoleto in data 22/02/2022 RG 2343/2021 notificato in data 24/02/2022 con vittoria di spese, funzioni ed onorari;
b) respingere ogni domanda avversa spiegata anche in via riconvenzionale.
c) In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato,
[...]
ha convenuto dinanzi a questo giudice la Parte_1 Controparte_1
(d'ora in avanti anche “ ), per la revoca del d.i. emesso dal Tribunale di Spoleto
[...] Controparte_1
in data 21/02/2022, n. 114/2022, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di €
40.136,21 a titolo di corrispettivo di alcune fatture rimaste impagate.
In particolare, l'opponente ha esposto che la era una propria fornitrice di carne Controparte_1
macellata, non contestando la debenza delle somme richieste e il loro ammontare;
tuttavia, ha evidenziato l'inesigibilità di tale credito, essendovi un accordo di moratoria sino al 31/12/2022. Inoltre, ha eccepito la non debenza delle somme richieste a titolo di interessi moratori, visto il sopra indicato accordo di proroga del termine di adempimento e stante l'indeterminatezza degli stessi.
pagina 2 di 6 CP_ Si è costituita in giudizio la convenuta, evidenziando, in primo luogo, come non vi fosse mai stato alcun accordo per sospendere la richiesta del pagamento delle somme dovute;
quanto agli interessi, ha evidenziato che, trattandosi di transazioni commerciali, gli stessi decorrevano automaticamente ex lege, ai sensi dell'art. 4 d.lgs 231/2002.
L'istruttoria della causa è stata di fatto meramente documentale e si è conclusa con la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi, infine, in data 04/07/2024, ex art. 127ter c.p.c..
All'esito della stessa, in cui il solo procuratore di parte convenuta ha precisato le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti del termine ordinario per il deposito degli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Appare opportuno, in primo luogo, capire quali siano le circostanze controverse tra le parti.
Infatti, non risulta contestato in alcun modo che fra le odierne parti siano intercorsi i rapporti contrattuali di fornitura di cui al ricorso monitorio né che la merce di cui è stato richiesto il pagamento sia stata consegnata né ancora che parte attrice non abbia adempiuto all'obbligazione di pagamento del relativo corrispettivo.
Invero, gli unici motivi di opposizione riguardano l'esigibilità del credito e la debenza degli interessi moratori.
1.1 Quanto al primo profilo di opposizione, occorre evidenziare come, in mancanza di altra indicazione specifica, il termine per l'adempimento è previsto dall'art. 4 del d.lgs 231/2002, il quale al comma 2 dispone che “Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini: a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta
pagina 3 di 6 equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data”.
Dinanzi a tale disciplina applicabile in assenza di una diversa pattuizione fra le parti, non risulta nel caso di specie provata in alcun modo l'esistenza di un accordo fra le stesse relativo alla sospensione o alla proroga del termine per l'adempimento sino al 31/12/2022.
Dunque, l'eccezione dell'opponente è del tutto destituita di fondamento.
1.2 Quanto al secondo profilo, ossia quello attinente agli interessi moratori, anche in questo caso è sufficiente richiamare il medesimo disposto normativo di cui sopra, il quale al comma 1 prevede che “Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”; con riferimento al tasso applicabile, il successivo art. 5 dispone che “
1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7. 2. Il tasso di riferimento è così determinato: a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno; b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare”.
Pertanto, essendo pacificamente applicabile la normativa sopra indicata al caso di specie, trattandosi di transazione commerciale, è chiaro come sia certo sia nell'an che nel quantum il credito richiesto a titolo di interessi moratori da parte dell'opposta.
Peraltro, il decreto opposto quanto agli interessi richiama la domanda, la quale a sua volta correttamente prevede che gli interessi di mora siano disciplinati ex d.lgs 231/2002, da calcolare sulla sola sorte capitale dalla singola scadenza al saldo effettivo.
La proposta opposizione, pertanto, appare del tutto infondata.
pagina 4 di 6 2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 147/22, considerato il valore della controversia, l'attività effettivamente svolta in ciascuna fase e la complessità delle questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale, elementi questi che giustificano una liquidazione pari ai valori minimi per tutte le fasi di giudizio.
Inoltre, questo giudice non può esimersi dal valutare negativamente la condotta processuale di parte opponente che deve ritenersi integrante una fattispecie di abuso del processo meritevole di sanzione ai sensi dell'art. 96, c. 3 c.p.c.
La norma in questione riconosce al giudice il potere di condannare, anche d'ufficio, la parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata. In proposito, la
Suprema Corte è intervenuta con la pronuncia a Sezioni Unite n. 22405/2018, nella quale ha ritenuto che
“la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario
l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza) venendo in considerazione, a titolo
esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”.
Nel caso di specie, appare evidente che la condotta dell'opponente si sia caratterizzata per la violazione del grado minimo di diligenza che avrebbe consentito di avvertire facilmente l'infondatezza della propria domanda e, inoltre, che il comportamento tenuto dalla medesima parte si sia rivelato come contrario al dovere di lealtà processuale di cui all'art. 88 c.p.c.. Il tenore delle difese spiegate, il contegno processuale, la pagina 5 di 6 manifesta inconsistenza giuridica, ma soprattutto la genericità delle censure mosse autorizzano a ritenere l'azione de quo un abuso processuale, in quanto pretestuosamente finalizzata a frustrare le pretese altrui tentando di imporre alla loro soddisfazione un ingiustificato ritardo.
In concreto, si rileva come l'opponente abbia articolato due motivi di opposizione;
il primo del tutto sfornito di prova, avendo peraltro l'opponente rinunciato senza alcuna ragione alla prova orale che doveva essere svolta sul punto, il secondo assolutamente infondato alla luce del chiaro disposto normativo.
Quanto alla liquidazione del relativo danno, da valutarsi in via equitativa, si ritiene congrua la somma corrispondente alla metà dell'importo delle spese di lite liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
▪ Rigetta l'opposizione proposta e conferma il d.i. emesso dal Tribunale di Spoleto in data
21/02/2022, n. 114/2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
▪ Condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite, liquidate in euro 3.809,00 (euro 851,00 per la fase di Controparte_1
studio, euro 602,00 per la fase introduttiva, euro 903,00 per la fase di trattazione/istruttoria, euro
1.453,00 per la fase decisionale) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%,
i.v.a. e c.a.p. come per legge;
▪ Condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
della somma di euro 1.904,50 a titolo di risarcimento del danno ex art. CP_1 CP_1
96, comma 3, c.p.c...
Spoleto, 13/11/2024
Il giudice
Federico Falfari
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