Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 14/03/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00563/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01262/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1262 del 2022, proposto da IZ IO IR, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Cammilleri e Carmelo Giurdanella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente, in persona dell’Assessore pro tempore e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Capitaneria di Porto di Porto Empedocle), in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Palermo, via Mariano Stabile 182 sono per legge domiciliati;
nei confronti
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicolò Lamia e Irene Grifò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
dell’amministratore straordinario per la gestione del porto turistico di Licata, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- del provvedimento prot. n. 32193 del 5 maggio 2022 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, avente ad oggetto lo “sgombero dell'area demaniale marittima individuata con la cabina marittima identificabile con la particella 93 sub 5 del foglio 123 nel comune di Licata ed il posto barca numero PI NORD 8 della lunghezza di metri 4 e larghezza di metri 1,80 in località Porto di Licata”, trasmesso alla ricorrente con nota di pari data e numero, ricevuta in data 17 maggio 2022;
- della nota prot. n. 9078 del 15 febbraio 2022 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, avente ad oggetto: “Provvedimenti discendenti dalla decadenza della C.D.M. 370/2006 con la quale era stata assentita alla Società Iniziative Immobiliari S.p.A., una concessione demaniale marittima per realizzare a Licata il porto turistico denominato "Marina di Cala del Sole" e relative infrastrutture. Comunicazione di avvio del procedimento di sgombero dell'area demaniale marittima individuata con la cabina marittima identificabile con la particella 91 sub 5 del foglio 123 nel comune di Licata ed il posto barca numero PI NORD 8 della lunghezza di metri 4 e larghezza di metri 1,80 in località Porto di Licata”;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2025 il dott. Pierluigi Buonomo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente domanda l’annullamento:
- del provvedimento prot. n. 32193 del 5 maggio 2022 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, avente ad oggetto lo “sgombero dell'area demaniale marittima individuata con la cabina marittima identificabile con la particella 93 sub 5 del foglio 123 nel comune di Licata ed il posto barca numero PI NORD 8 della lunghezza di metri 4 e larghezza di metri 1,80 in località Porto di Licata”, trasmesso alla ricorrente con nota di pari data e numero, ricevuta in data 17 maggio 2022;
- della nota prot. n. 9078 del 15 febbraio 2022 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, avente ad oggetto: “Provvedimenti discendenti dalla decadenza della C.D.M. 370/2006 con la quale era stata assentita alla Società Iniziative Immobiliari S.p.A., una concessione demaniale marittima per realizzare a Licata il porto turistico denominato "Marina di Cala del Sole" e relative infrastrutture. Comunicazione di avvio del procedimento di sgombero dell'area demaniale marittima individuata con la cabina marittima identificabile con la particella 91 sub 5 del foglio 123 nel comune di Licata ed il posto barca numero PI NORD 8 della lunghezza di metri 4 e larghezza di metri 1,80 in località Porto di Licata”;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto.
Il ricorso è articolato sui seguenti motivi di diritto:
a) nullità per incompetenza assoluta – violazione e falsa applicazione della legge n. 84/94, dell’art. 4, comma 2 dl 121/2021 conv. in l. 156/2021 e degli artt. 30 e 49 del cod. navigazione – in subordine: annullabilità per incompetenza relativa – alternativamente: nullità per incompetenza assoluta - violazione e falsa applicazione art. 67 l.r. 9/2021 e d.a. 184/2021;
b) eccesso di potere per contraddittorietà – sviamento del potere – falsità e travisamento dei presupposti – difetto di istruttoria e carenza di motivazione – violazione del legittimo affidamento - violazione e falsa applicazione art. 67 l.r. 9/2021 e d.a. 184/2021 – manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione;
c) violazione e falsa applicazione dell’art. 12 l.r. 7/2019 e dell’art. 10 l. 241/1990 – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l.r. 7/2019 (e art. 3 l.241/1990) per difetto di motivazione – eccesso di potere per falsità dei presupposti, travisamento dei fatti, irragionevolezza e illogicità manifesta;
d) sviamento del potere – violazione e falsa applicazione dell’art. 42 cost. e degli artt. 952-954 c.c. – violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della concessione demaniale marittima n. 370/2006 - violazione dei canoni di buona fede e correttezza artt. 1175 e 1337 c.c. - eccesso di potere per difetto assoluto ed erroneità dei presupposti – difetto assoluto di istruttoria e di motivazione – motivazione apparente – erroneità di fatto e di diritto – travisamento;
e) violazione e falsa applicazione dell’art. 42 Cost, dell’art. 30 e 49 cod. navigazione e degli artt. 823 – 824 cod. civ. – carenza di potestà di autotutela demaniale dell’amministrazione;
f) illegittimità del provvedimento di sgombero derivata dall’illegittimità del provvedimento di decadenza della concessione demaniale.
2.- Si costituivano l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Capitaneria di Porto di Porto Empedocle) e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale.
Le prime due amministrazioni, rappresentate dall’Avvocatura dello Stato, concludevano per l’infondatezza del ricorso nel merito.
L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, nelle more della celebrazione dell’udienza di merito, depositava la sentenza del CGA n. 152/2024 e, con successiva memoria, concludeva per l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
In particolare, evidenziava che, con la predetta sentenza del giudice d’appello, era stata riconosciuta l’inefficacia del provvedimento di decadenza n. 470/2014 (emesso dall’ARTA resistente), con conseguente reviviscenza dell’originario rapporto concessorio in capo alla società immobiliare Iniziative Immobiliari s.p.a. e accertata legittimità dei contratti di compravendita (a valle) con i rispettivi aventi causa (tra cui l’odierna parte ricorrente). L’interesse ad agire sarebbe, conseguentemente, venuto meno, poiché l’ingiunzione di sgombero impugnata dall’odierna parte ricorrente verrebbe automaticamente travolta dall’inefficacia del provvedimento a monte.
3.- All’udienza pubblica dell’11.3.2025, il difensore di parte ricorrente aderiva all’eccezione di improcedibilità del ricorso (sul presupposto che i provvedimenti impugnati fossero automaticamente travolti dagli effetti del giudicato formatosi sulla sentenza n. 152/2024 del CGA) ed insisteva per la condanna alle spese, dichiarandosi antistatario.
Il ricorso veniva conseguentemente trattenuto in decisione.
4.- Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
4.1- Il Collegio aderisce alle prospettazioni della difesa dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, osservando che:
- dal giudicato formatosi sulla sentenza n. 152/2024 del CGA, che ha dichiarato l’inefficacia del provvedimento di decadenza n. 470/2014 (emesso dall’ARTA resistente), deriva: i) sotto un primo profilo, la reviviscenza ex tunc dell’efficacia del provvedimento (a monte) di concessione demaniale marittima in favore della società Iniziative Immobiliari s.p.a.; ii) sotto un secondo profilo, la reviviscenza dei rapporti tra la società Iniziative Immobiliari s.p.a. e i rispettivi aventi causa (tra cui la parte ricorrente); iii) sotto un terzo profilo, l’inefficacia dei provvedimenti (a valle) di sgombero delle aree, in quanto fondati unicamente sul provvedimento di decadenza;
- il ricorrente, dunque, non potrebbe trarre alcun vantaggio dall’annullamento del provvedimento gravato, il quale è avvinto da un rapporto di necessaria presupposizione, immediatezza e consequenzialità con il provvedimento di decadenza dalla concessione demaniale marittima in capo al dante causa (società Iniziative Immobiliari s.p.a.), la cui sopravvenuta inefficacia è stata riconosciuta dal giudice di seconde cure;
- in altri termini, dalla conservazione della concessione demaniale marittima – conseguente all’accertata inefficacia del provvedimento di decadenza n. 470/2014 (emesso dall’ARTA resistente) - e dall’esistenza di un titolo valido ed efficace tra privati (contratto di compravendita) consegue il travolgimento del provvedimento di sgombero a valle, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso.
5.- La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite; nulla per le spese per la parte non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate tra le parti costituite; nulla per le spese per la parte non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cappellano, Presidente FF
Francesco Mulieri, Consigliere
Pierluigi Buonomo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierluigi Buonomo | Maria Cappellano |
IL SEGRETARIO