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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/06/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Gianluca Fiorella Presidente
- Agnese Di Battista Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 1358/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposto da
), rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
Mauro Gnoni;
e
), rappresentato e difeso da avv. CP_1 C.F._2
Mauro Gnoni;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 CP_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi separati consensualmente giusta convenzione di negoziazione assistita stipulato a norma dell'art. 6 R.G.V.G. 1358/2024
d.l. 132/2014 il 19.05.2017 (accordo autorizzato dal procuratore della
Repubblica in data 29/05/2017). Hanno precisato che dalla loro unione sono nati (Casarano, 28.10.2006) e Persona_1 Persona_2
(Casarano, 31.08.2010).
Nel ricorso introduttivo finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti alla prole e riguardanti i loro rapporti economici (ricorso depositato in data 26/03/2024). In particolare, hanno domandato di:
- Autorizzare i coniugi a continuare a vivere separati;
- : Controparte_2
1) i figli minori continueranno ad essere affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre;
il figlio, , oramai Persona_1 prossimo alla maggiore età (sarà conseguita nel mese di ottobre
p.v.), sarà libero di gestire i rapporti con entrambi i genitori;
2) la figlia minore , anche lei sarà libera di gestire i Persona_2 rapporti con entrambi i genitori, come ha sempre fatto sino alla data odierna, stabilendo, comunque, nel caso in cui dovessero sorgere delle improvvise divergenze, il diritto di visita del padre, il quale sarà disciplinato secondo le seguenti modalità: tre pomeriggi la settimana
(lunedì, mercoledì e sabato) dalle ore 17,00 alle ore 20,00, il sabato dalle 15 alle 18, nonché, a domeniche alterne, la domenica dalle ore
10,00 alle ore 20,00, e sarà riaccompagnata presso la casa materna.
3) trascorrerà con il padre, ad anni alterni, il giorno di Natale o Per_2 di Capodanno dalle ore 10,00 alle ore 23,00 e il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo, dalle ore 10,00 alle ore 21,00, nonché il giorno del suo compleanno, dalle ore 10,00 alle ore 18,00. Inoltre, trascorrerà con il padre, durante il periodo estivo, n. 15 giorni consecutivi, dalle ore 10,00 alle ore 23,00;
4) Il padre verserà alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 (cinquecento/00) a titolo di mantenimento di
2 R.G.V.G. 1358/2024
entrambi i figli minori, con rivalutazione annua in base agli indici
ISTAT.
5) Il mantenimento nei confronti dei figli minori terminerà con il conseguimento della maggiore età (restando comunque libera scelta del padre di continuare a provvedere alle esigenze dei propri figli);
6) Le spese straordinarie, per le quali le parti fanno riferimento al
Protocollo sulle spese straordinarie vigenti presso il Tribunale di
Lecce, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
7) I coniugi rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento, in quanto entrambi economicamente indipendenti;
8) I coniugi si obbligano a comunicare reciprocamente e tempestivamente ogni cambiamento di residenza o domicilio;
9) Le parti si rilasciano fin d'ora reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo di documenti di identità per l'espatrio;
10) L'assegno per i figli minori verrà percepito per intero dalla madre.
I.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del 04/05/2024).
I.3.- All'udienza del 09/07/2024, i coniugi, con il loro difensore, hanno dichiarato di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo con la seguente modifica: 5) il mantenimento nei confronti dei figli terminerà con il conseguimento della loro indipendenza economica.
Il giudice delegato, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
II.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di essere accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
Deve essere tuttavia precisato che, essendo il figlio Persona_1 frattanto divenuto maggiorenne, tutte le condizioni di natura personale
3 R.G.V.G. 1358/2024
concordate dalle parti (affidamento, collocamento e diritto di visita del genitore non convivente) devono intendersi non apposte.
III.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1358/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 26/03/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Ruffano in data 04/06/2005 tra (Tricase, Parte_1
19/01/1981) e (Casarano, 16/08/1977) e trascritto CP_1 nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 13, parte II, serie A, anno 2005;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni da loro concordate nel ricorso introduttivo così come modificate in occasione dell'udienza del 09/07/2024 e con la precisazione di cui in parte motiva;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ruffano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 12/06/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Michele Grande Gianluca Fiorella
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Gianluca Fiorella Presidente
- Agnese Di Battista Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 1358/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposto da
), rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
Mauro Gnoni;
e
), rappresentato e difeso da avv. CP_1 C.F._2
Mauro Gnoni;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 CP_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi separati consensualmente giusta convenzione di negoziazione assistita stipulato a norma dell'art. 6 R.G.V.G. 1358/2024
d.l. 132/2014 il 19.05.2017 (accordo autorizzato dal procuratore della
Repubblica in data 29/05/2017). Hanno precisato che dalla loro unione sono nati (Casarano, 28.10.2006) e Persona_1 Persona_2
(Casarano, 31.08.2010).
Nel ricorso introduttivo finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti alla prole e riguardanti i loro rapporti economici (ricorso depositato in data 26/03/2024). In particolare, hanno domandato di:
- Autorizzare i coniugi a continuare a vivere separati;
- : Controparte_2
1) i figli minori continueranno ad essere affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre;
il figlio, , oramai Persona_1 prossimo alla maggiore età (sarà conseguita nel mese di ottobre
p.v.), sarà libero di gestire i rapporti con entrambi i genitori;
2) la figlia minore , anche lei sarà libera di gestire i Persona_2 rapporti con entrambi i genitori, come ha sempre fatto sino alla data odierna, stabilendo, comunque, nel caso in cui dovessero sorgere delle improvvise divergenze, il diritto di visita del padre, il quale sarà disciplinato secondo le seguenti modalità: tre pomeriggi la settimana
(lunedì, mercoledì e sabato) dalle ore 17,00 alle ore 20,00, il sabato dalle 15 alle 18, nonché, a domeniche alterne, la domenica dalle ore
10,00 alle ore 20,00, e sarà riaccompagnata presso la casa materna.
3) trascorrerà con il padre, ad anni alterni, il giorno di Natale o Per_2 di Capodanno dalle ore 10,00 alle ore 23,00 e il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo, dalle ore 10,00 alle ore 21,00, nonché il giorno del suo compleanno, dalle ore 10,00 alle ore 18,00. Inoltre, trascorrerà con il padre, durante il periodo estivo, n. 15 giorni consecutivi, dalle ore 10,00 alle ore 23,00;
4) Il padre verserà alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 (cinquecento/00) a titolo di mantenimento di
2 R.G.V.G. 1358/2024
entrambi i figli minori, con rivalutazione annua in base agli indici
ISTAT.
5) Il mantenimento nei confronti dei figli minori terminerà con il conseguimento della maggiore età (restando comunque libera scelta del padre di continuare a provvedere alle esigenze dei propri figli);
6) Le spese straordinarie, per le quali le parti fanno riferimento al
Protocollo sulle spese straordinarie vigenti presso il Tribunale di
Lecce, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
7) I coniugi rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento, in quanto entrambi economicamente indipendenti;
8) I coniugi si obbligano a comunicare reciprocamente e tempestivamente ogni cambiamento di residenza o domicilio;
9) Le parti si rilasciano fin d'ora reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo di documenti di identità per l'espatrio;
10) L'assegno per i figli minori verrà percepito per intero dalla madre.
I.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del 04/05/2024).
I.3.- All'udienza del 09/07/2024, i coniugi, con il loro difensore, hanno dichiarato di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo con la seguente modifica: 5) il mantenimento nei confronti dei figli terminerà con il conseguimento della loro indipendenza economica.
Il giudice delegato, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
II.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di essere accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
Deve essere tuttavia precisato che, essendo il figlio Persona_1 frattanto divenuto maggiorenne, tutte le condizioni di natura personale
3 R.G.V.G. 1358/2024
concordate dalle parti (affidamento, collocamento e diritto di visita del genitore non convivente) devono intendersi non apposte.
III.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1358/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 26/03/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Ruffano in data 04/06/2005 tra (Tricase, Parte_1
19/01/1981) e (Casarano, 16/08/1977) e trascritto CP_1 nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 13, parte II, serie A, anno 2005;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni da loro concordate nel ricorso introduttivo così come modificate in occasione dell'udienza del 09/07/2024 e con la precisazione di cui in parte motiva;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ruffano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 12/06/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Michele Grande Gianluca Fiorella
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