Articolo 1091 del Codice civile
Articolo 1090Articolo 1092
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19 aprile 1942
Art. 1091.

(Obblighi del concedente fino al luogo di consegna dell'acqua).

Se il titolo non dispone diversamente, il concedente dell'acqua di una fonte o di un canale e' tenuto verso gli utenti a eseguire le opere ordinarie e straordinarie per la derivazione e condotta dell'acqua fino al punto in cui ne fa la consegna, a mantenere in buono stato gli edifici, a conservare l'alveo e le sponde della fonte o del canale, a praticare i consueti spurghi e a usare la dovuta diligenza, affinche' la derivazione e la regolare condotta dell'acqua siano in tempi debiti effettuate.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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