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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/10/2025, n. 3377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3377 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Nicola Antonio
D'Amore, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 2950/2022 R.G., avente ad oggetto
“responsabilità civile”, promoSA da:
, con il patrocinio dell'Avv. Vincenzo Guarino, Parte_1
Appellante contro
(in IGla “ ), in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Barbara Daprile,
Appellato
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza dell'1.10.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'oggetto del giudizio possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato il 2.3.2022 ha interposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 1490/2021 del Giudice di Pace di Bari emeSA in seno al procedimento di I grado iscritto al n. 1777/2020 R.G., depositata in data 30.7.2021 e non notificata, con cui: a) è stata rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' b) è stata rigettata la domanda risarcitoria attorea;
c) sono state compensate CP_2 le spese processuali.
In particolare, in I grado ha dedotto che: Parte_1
Pag. 1 a 9 - ella, insegnante, in previsione della prevista propria ceSAzione dal servizio attivo per raggiunti limiti di età (ceSAzione verificatasi a far data dal 01.09.2019), ha inviato personalmente nel corso degli anni precedenti al pensionamento una serie di comunicazioni - dapprima al competente poi al subentrato convenuto - CP_3 CP_2 volte alla corretta e completa ricostruzione della propria carriera professionale;
ciò nonostante, ai previsti fini pensionistici, gli stessi enti previdenziali non consideravano tutti i periodi di servizio svolti negli anni dalla Prof.SA ; Pt_1
- con lettera raccomandata PEC del 23 dicembre 2018, inviata (all' Controparte_4
, alla , nonché all' presso
[...] Controparte_5 CP_2 la sua sede centrale, la e la Direzione ) dalla SI.ra Controparte_5 CP_4 Pt_1
e dal suo procuratore, veniva richiesto di aggiornare l'estratto conto personale contributivo, con la registrazione dei contributi relativi agli indicati periodi in quel momento risultanti come mancanti;
- l'Ufficio scolastico provinciale provvedeva alla protocollazione di detta istanza, come anche la Direzione scolastica regionale;
la Regionale con CP_5 CP_6 comunicazione del 31 dicembre 2018, invitava la SI.ra "... a produrre una Pt_1 richiesta di Variazione Posizione Assicurativa (cosiddetta RVPA) attraverso la procedura On-line fruibile accedendo al sito dettagliando le incongruenze tra la CP_2 carriera lavorativa e quanto risulta in estratto conto. Tale richiesta telematica può essere trasmeSA direttamente dall'Iscritto oppure attraverso un Intermediario autorizzato (Patronato) ...", nel contempo invitando ad interloquire direttamente con la competente Direzione Provinciale di Bari;
dal canto suo, la Direzione Provinciale di Bari, in pari data, comunicava a mezzo PEC di aver preso visione della comunicazione;
- con istanza web del giorno 11 gennaio 2019, inviata tramite patronato INAS, la SI.ra provvedeva a richiedere - come indicato dall' - l'aggiornamento della Pt_1 CP_2 propria posizione, con nuova richiesta di computo servizi preruolo, sostenendo il costo di € 15,00 per tale prestazione di assistenza;
- in data 23 febbraio 2019, tramite patronato INAS, la Prof.SA presentava Pt_1 all' e al proprio Dirigente scolastico domanda di pensione;
CP_2
- con decreto n. 520 del 7 giugno 2019, notificato al competente alla CP_2 [...]
e al dirigente scolastico di riferimento, il Controparte_7 CP_8 confermava e disponeva il riscatto di tutti i periodi lavorativi pre-ruolo svolti dalla SI.ra
; Parte_1
Pag. 2 a 9 - con lettera raccomandata del 13 giugno 2019, l' comunicava di non poter CP_2 accogliere l'istanza formulata l'11.1.2019 (nonostante richiesta dallo stesso ente) in quanto "già inoltrata alla competente USP di Bari in data 14/04/1984 ed evasa il
07/06/2019 con provvedimento n° 520";
- ciò nonostante, recatasi personalmente presso lo sportello dell'ente previdenziale – onde verificare la effettiva correzione della propria posizione contributiva - in data 31 luglio 2019 e in data 6 settembre 2019 (ormai in posizione di quiescenza), la SI.ra Pt_1
constatava in entrambi i casi come la steSA non fosse ancora stata corretta,
[...] apprendendo di essere andata in pensione con 39 anni di contributi, anziché con gli effettuati 41 anni di servizio;
sicché con nuova PEC del 10 settembre 2019 veniva inviata l'ulteriore istanza del 6.9.2019, con cui si evidenziava come pur "... dall'estratto conto reso dall' in data 06.09.2019 (doc. all. A) emerge l'omesso computo del periodo di CP_2 servizio prestato dal giorno 21.01.1981 al giorno 09.09.1982, inclusi, presso l'Istituto professionale femminile di Stato “Severina De Lilla” in Bari;
periodo, peraltro, ammesso a riscatto con decreto n. 520 del 07.06.2019 del
[...]
Scolastico Regionale per la UG (doc. all. B), Controparte_9 notificato allo stesso ente previdenziale e alla intereSAta. Pertanto, nell'individuare i periodi lavorativi utili ai fini previdenziali si chiede espreSAmente di includere anche tale indicato periodo;
in tal modo considerando quale anzianità alla ceSAzione del rapporto di lavoro non quella già comunicata dall' (in 39 anni, 3 mesi e 13 giorni), CP_2 ma quella complessiva di 40 anni, 11 mesi e 3 giorni, salvo errori od omissioni. Sicché la SI.ra avrebbe ceSAto – a decorrere dal 01.09.2019 - il suo rapporto Parte_1 lavorativo con 41 anni (giuridici) utili di servizio. Nell'evidenziare che - conseguentemente - gli emolumenti pensionistici dovuti alla mia assistita dovranno essere calcolati e corrisposti in base a tali 41 anni di lavoro, si invita l' in indirizzo CP_2
a voler procedere al pagamento degli stessi ratei di pensione nei termini di legge, con prima scadenza nel mese di settembre 2019, a mezzo bonifico bancario sull'IBAN già comunicato ...";
- ciò nonostante, con atto del 4 ottobre 2019 l' comunicava il conferimento della CP_2 pensione, calcolata -ancora una volta- su 39 anni di servizio, anziché su 41;
- soltanto dopo solleciti telefonici effettuati all' dal procuratore, con PEC del 14 CP_2 ottobre 2019 l' comunicava la revisione della posizione pensionistica della SI.ra CP_2
; specificando poi i possibili tempi di attuazione con successiva PEC del Pt_1
23.10.2019;
Pag. 3 a 9 - con atto del 4 novembre 2019 l' provvedeva alla emissione di un nuovo decreto CP_2 di conferimento pensione in favore della SI.ra ; decreto comprensivo di Parte_1 tutti gli effettivi 41 anni di servizio prestati;
- per le espletate attività professionali di studio della questione, redazione ed invio delle missive e diffide richiamate, e delle ulteriori indicate attività professionali stragiudiziali
(relative a pratica di valore indeterminabile), la SI.ra corrispondeva al Parte_1 procuratore - a mezzo bonifico bancario - la somma di € 2.200,00, oltre accessori di legge, ovverosia complessivamente la somma di € 3.210,06 (euro tremiladuecentodieci,06), somma pagata a titolo di spese e competenze legali, e - precisamente - a saldo della fattura n. 5 del 04.10.2019, comprensiva di imposte e oneri ex lege, nelle modalità e importi ivi indicati;
- successivamente, con missiva PEC del 5 novembre 2019 il procuratore chiedeva all' in via stragiudiziale, la corresponsione di detta pagata somma, a titolo di CP_2 danno emergente, nel rispetto del diritto alla difesa del cittadino, inviando in allegato anche la fattura già pagata e nel contempo invitando l' alla prevista negoziazione CP_2 assistita;
tuttavia l' non rispondeva alla richiesta (formulata in via stragiudiziale, CP_2 pur al fine di evitare ulteriori costi a carico dell'ente pubblico), né provvedeva al chiesto pagamento;
e ciò nonostante gli importi pagati a titolo di spese e competenze legali fossero stati calcolati al di sotto di quanto previsto dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55;
- sicché, la IG.ra ha citato l' innanzi al Giudice di Pace, affinché fosse Pt_1 CP_2 tenuta indenne ai sensi dell'art. 2043 c.c. del danno emergente subìto, con condanna dell'ente al pagamento in favore dell'attrice IG.ra della somma complessiva pari Pt_1 ad € 3.225,06 [di cui € 3.210,06 per le spese e le competenze legali per la prestata attività stragiudiziale, ed € 15,00 a titolo di costo sostenuto per l'invio della istanza web dell'11.01.2019, tramite patronato INAS], o di ogni altra somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi di legge dal giorno del prodotto danno al giorno dell'effettivo soddisfo;
con condanna dell'ente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., sussistendone i presupposti.
Pertanto, l'appellante ha censurato la suindicata sentenza, deducendo i seguenti motivi di impugnazione, imperniati sul mancato riconoscimento delle competenze legali e delle spese sostenute per l'attività legale stragiudiziale:
a) violazione (e/o dalla falsa applicazione), non solo dell'art. 2043 c.c., ma anche dell'art. 1223 c.c. (oltreché degli artt. 1175, 1176 e 1337 c.c., richiamati dal G.d.p.), nonché da un vizio di apparente motivazione (giuridicamente pari ad una omeSA motivazione);
Pag. 4 a 9 a1) in relazione alla dedotta motivazione apparente, si evidenzia altresì la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c.: sulle spese legali il giudice di prime cure ha adottato, infatti, una motivazione per nulla adeguata, decisamente apparente (e, dunque, giuridicamente omissiva) sì da non consentire di percepirne l'effettività, incongrua e non persuasiva nel merito;
difatti, nella appellata sentenza n. 1490/2021 manca una specifica, effettiva e logica motivazione posta a sostengo del mancato riconoscimento delle chieste spese legali;
b) violazione del combinato disposto di cui agli artt. 24, comma 2, e 3 della Cost., 47, comma 2, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'U.E., 6 della C.E.D.U., 6 del Trattato
U.E.: il riconoscimento delle spese legali trova fondamento - non soltanto, per il danneggiato, nel principio generale del neminem laedere, di cui all'art. 2043 c.c. ma anche nei principi costituzionali di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di diritto alla difesa (art. 24, comma 2, Cost.).
L'appellante, quindi, ha chiesto – in riforma della sentenza gravata – l'accoglimento delle conclusioni avanzate in I grado, con vittoria delle spese di ambo i gradi di giudizio.
L' si è costituito l'1.6.2022, contestando le avverse difese e pretese. In CP_2 particolare, l'ente:
- ha eccepito la tardiva iscrizione a ruolo dell'atto di citazione in appello, instando per la declaratoria di improcedibilità del gravame ex art. 348 c.p.c.;
- nel merito, ha dedotto l'infondatezza dell'avversa domanda, instando per la conferma della sentenza impugnata;
- ha riproposto ex art. 346 c.p.c. le doglianze ritenute assorbite in I grado, ossia l'improponibilità del ricorso per carenza di domanda amministrativa presentata con modalità telematica, l'incompetenza per materia del Giudice adito per esser competente il Giudice del Lavoro nonché l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda ex art. 46 L. n. 88/1989.
Acquisito il fascicolo di I grado, la causa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in ultimo per l'udienza dell'1.10.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 4.9.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di improcedibilità del gravame, atteso che l'appellante si è costituita nel termine di legge (pari a 10 giorni) dalla notificazione dell'atto di appello, ai sensi dell'art. 347 c.p.c.: invero, l'appello è stato
Pag. 5 a 9 notificato il 2.3.2022 ed è stato depositato telematicamente (i.e. iscritto a ruolo) il
5.3.2022.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di incompetenza del Giudice adito. ha agito per ottenere il risarcimento del danno patito consistito, Parte_1 secondo la prospettazione di parte, nell'essersi dovuta rivolgere all'Avv. Guarino a seguito dell'erroneo riconoscimento dei periodi lavorativi ai fini pensionistici, chiedendo di condannare l' al risarcimento di quanto versato al predetto legale per l'attività CP_2 stragiudiziale;
in detta ipotesi il rapporto di impiego e/o previdenziale non è posto a base della domanda, ma è mera occasione rispetto al petitum sostanziale, che trova la sua causa nella violazione di una norma che non regola direttamente tale rapporto ma si colloca al di fuori di esso (cfr., sul punto, Cass. n. 4764/1988), sicché la competenza a trattare la controversia non appartiene al Giudice del Lavoro, bensì al Giudice adito dalla . Pt_1
Scendendo al merito, va rilevato quanto segue.
Il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda, motivando che l'attrice non avesse dimostrato un comportamento illecito da parte dell'ente di previdenza né il collegamento causale tra la legittima attività istruttoria di controllo e di verifica dell'ente e la necessità di ricorrere all'avvocato.
La motivazione, sebbene succinta, risulta corretta, in quanto dall'esame degli atti di causa la domanda avanzata in I grado risulta infondata.
Circa le spese legali stragiudiziali va premesso che: “(…) il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire neceSAriamente secondo le tariffe forensi, eSA resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità”
Pag. 6 a 9 (cfr. Cass. n. 16990/2017; n. 9548/ 2017).
Va escluso, dunque, il risarcimento delle spese sostenute che si siano rivelate superflue, non avendo assicurato una tutela più rapida dell'assistito (Cass. n. 9548/2017), e di quelle eccessive (cfr. Cass. n. 14594/2015).
Tornando al caso di specie, risulta documentato che:
- il 4.10.2019 l' ha emesso in favore della IG.ra determinazione CP_2 Pt_1 concessiva del trattamento pensionistico “quota cento”, in via provvisoria, protocollo n. 0548869 del 4.10.2019, iscrizione n. 50398711, n. BA1032019001638 (c.d. primo pagamento) (cfr. all. M fascicolo di parte attrice nel giudizio di primo grado); tale determinazione reca nelle note la seguente dicitura: “Pensione provvisoria soggetta a conguaglio positivo o negativo”;
- il provvedimento sulla scorta del quale l' ha effettuato la riliquidazione del CP_2 trattamento pensionistico della IG.ra è un atto di competenza esclusiva del Pt_1 che è stato trasmesso all' solo con P.E.C. dell'11.6.2019 (cfr. all. 4 e CP_8 CP_2
5 del fascicolo di parte dell' nel giudizio di primo grado), allorquando l' CP_2 [...]
aveva già convalidato la posizione assicurativa della IG.ra , che CP_10 Pt_1 sarebbe dovuta avvenire entro e non oltre il 31.5.2019, secondo quanto previsto dalla
Circolare n. 4644 del 2019 e dal MeSAggio Hermes CP_8
.HERMES.22/05/2019.0001960 (cfr. all. 6 e 7 del fascicolo di parte dell' CP_2 CP_2 nel giudizio di primo grado);
- il 4.11.2019, a seguito della P.E.C. inviata dall'attrice in data 10.9.2019, con atto n.
BA1032019002413, l in autotutela ha rideterminato il trattamento di pensione CP_2 della IG.ra in quanto, a seguito di verifiche sulla posizione assicurativa Pt_1 individuale dell'iscritta, aveva rilevato il mancato inserimento dei periodi di lavoro svolti dalla IG.ra e ricompresi nel decreto adottato dal n. 520 del Pt_1 CP_8
7.6.2019 (cfr. all. H fascicolo di parte attrice nel giudizio di primo grado).
Ciò posto, va osservato che:
- il provvedimento del 4.10.2019, con cui la pensione è stata liquidata dall' in CP_2 modalità provvisoria, costituisce “atto dovuto” emanato dall'ente al fine di evitare di lasciare l'iscritto senza pensione nelle more della verifica sulla completezza della posizione assicurativa né risulta che il datore di lavoro (nella specie, il CP_8 certifichi le posizioni assicurative dei propri iscritti, il che comporta la naturale provvisorietà dei provvedimenti di prima liquidazione della pensione;
- prima dell'adozione da parte del el decreto n. 520 del 7.6.2019, presupposto CP_8
Pag. 7 a 9 per l'apertura della procedura di riliquidazione del trattamento pensionistico della IG.ra
, nessuna richiesta di pagamento della pensione poteva essere presentata Pt_1 all' derivandone che tutte le richieste inviate all' con P.E.C. precedenti CP_2 CP_2 alla data dell'11.6.2019 (data di invio all' del predetto decreto n. CP_2 CP_8
520/2019), non avrebbero potuto essere in alcun modo riscontrate dall'ente previdenziale, stante la competenza esclusiva in materia del CP_8
- per quanto riguarda le istanze presentate in data successiva alla data dell'11.6.2019, la PEC del 10.9.2019 risulta puntualmente riscontrata dall' con le note del 14 e CP_2 del 23.10.2019 (cfr. all. N e O al fascicolo di parte attrice in primo grado), cui è seguita in data 4.11.2019, nel rispetto del termine di 120 giorni di cui all'art. 7 della L. n.
533/1973 a decorrere dal 10.9.2019, in via di autotutela, la determinazione n. CP_2
BA1032019002413, che ha rideterminato il trattamento di pensione.
Da quanto sopra, emerge che alcun ritardo o comunque alcun comportamento illecito – già sul piano oggettivo – sia imputabile all'ente previdenziale, avendo emesso il provvedimento di liquidazione definitivo della pensione nel termine di legge, per quanto di sua competenza. Di conseguenza, l'attività stragiudiziale svolta dall'Avv.
Guarino in favore della IG.ra non può considerarsi neceSAria, nel senso che non Pt_1 ha spiegato alcuna utilità ai fini di una più pronta definizione della pratica, tenuto conto delle tempistiche sopra indicate.
In virtù di tanto, l'appello deve essere rigettato, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni poste dall'ente appellato.
In mancanza di appello incidentale in punto di spese di I grado, in questa sede vanno regolate esclusivamente le spese processuali del presente grado di giudizio.
In considerazione del rigetto del gravame, tali spese debbono seguire la soccombenza dell'appellante ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi dello scaglione n. 2, in considerazione del valore della controversia;
con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della non particolare difficoltà delle questioni affrontate e della ridotta attività difensiva).
Va poi dato atto, in considerazione del rigetto dell'impugnazione, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale l'appellante
è tenuta al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il giudizio di appello, se dovuto.
P.Q.M.
Pag. 8 a 9 il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio in Parte_1 favore dell' , liquidate in euro 1.276,00 per compensi Controparte_11 professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale l'appellante è tenuta al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il giudizio di appello, se dovuto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 1.10.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
Pag. 9 a 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Nicola Antonio
D'Amore, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 2950/2022 R.G., avente ad oggetto
“responsabilità civile”, promoSA da:
, con il patrocinio dell'Avv. Vincenzo Guarino, Parte_1
Appellante contro
(in IGla “ ), in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Barbara Daprile,
Appellato
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza dell'1.10.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'oggetto del giudizio possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato il 2.3.2022 ha interposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 1490/2021 del Giudice di Pace di Bari emeSA in seno al procedimento di I grado iscritto al n. 1777/2020 R.G., depositata in data 30.7.2021 e non notificata, con cui: a) è stata rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' b) è stata rigettata la domanda risarcitoria attorea;
c) sono state compensate CP_2 le spese processuali.
In particolare, in I grado ha dedotto che: Parte_1
Pag. 1 a 9 - ella, insegnante, in previsione della prevista propria ceSAzione dal servizio attivo per raggiunti limiti di età (ceSAzione verificatasi a far data dal 01.09.2019), ha inviato personalmente nel corso degli anni precedenti al pensionamento una serie di comunicazioni - dapprima al competente poi al subentrato convenuto - CP_3 CP_2 volte alla corretta e completa ricostruzione della propria carriera professionale;
ciò nonostante, ai previsti fini pensionistici, gli stessi enti previdenziali non consideravano tutti i periodi di servizio svolti negli anni dalla Prof.SA ; Pt_1
- con lettera raccomandata PEC del 23 dicembre 2018, inviata (all' Controparte_4
, alla , nonché all' presso
[...] Controparte_5 CP_2 la sua sede centrale, la e la Direzione ) dalla SI.ra Controparte_5 CP_4 Pt_1
e dal suo procuratore, veniva richiesto di aggiornare l'estratto conto personale contributivo, con la registrazione dei contributi relativi agli indicati periodi in quel momento risultanti come mancanti;
- l'Ufficio scolastico provinciale provvedeva alla protocollazione di detta istanza, come anche la Direzione scolastica regionale;
la Regionale con CP_5 CP_6 comunicazione del 31 dicembre 2018, invitava la SI.ra "... a produrre una Pt_1 richiesta di Variazione Posizione Assicurativa (cosiddetta RVPA) attraverso la procedura On-line fruibile accedendo al sito dettagliando le incongruenze tra la CP_2 carriera lavorativa e quanto risulta in estratto conto. Tale richiesta telematica può essere trasmeSA direttamente dall'Iscritto oppure attraverso un Intermediario autorizzato (Patronato) ...", nel contempo invitando ad interloquire direttamente con la competente Direzione Provinciale di Bari;
dal canto suo, la Direzione Provinciale di Bari, in pari data, comunicava a mezzo PEC di aver preso visione della comunicazione;
- con istanza web del giorno 11 gennaio 2019, inviata tramite patronato INAS, la SI.ra provvedeva a richiedere - come indicato dall' - l'aggiornamento della Pt_1 CP_2 propria posizione, con nuova richiesta di computo servizi preruolo, sostenendo il costo di € 15,00 per tale prestazione di assistenza;
- in data 23 febbraio 2019, tramite patronato INAS, la Prof.SA presentava Pt_1 all' e al proprio Dirigente scolastico domanda di pensione;
CP_2
- con decreto n. 520 del 7 giugno 2019, notificato al competente alla CP_2 [...]
e al dirigente scolastico di riferimento, il Controparte_7 CP_8 confermava e disponeva il riscatto di tutti i periodi lavorativi pre-ruolo svolti dalla SI.ra
; Parte_1
Pag. 2 a 9 - con lettera raccomandata del 13 giugno 2019, l' comunicava di non poter CP_2 accogliere l'istanza formulata l'11.1.2019 (nonostante richiesta dallo stesso ente) in quanto "già inoltrata alla competente USP di Bari in data 14/04/1984 ed evasa il
07/06/2019 con provvedimento n° 520";
- ciò nonostante, recatasi personalmente presso lo sportello dell'ente previdenziale – onde verificare la effettiva correzione della propria posizione contributiva - in data 31 luglio 2019 e in data 6 settembre 2019 (ormai in posizione di quiescenza), la SI.ra Pt_1
constatava in entrambi i casi come la steSA non fosse ancora stata corretta,
[...] apprendendo di essere andata in pensione con 39 anni di contributi, anziché con gli effettuati 41 anni di servizio;
sicché con nuova PEC del 10 settembre 2019 veniva inviata l'ulteriore istanza del 6.9.2019, con cui si evidenziava come pur "... dall'estratto conto reso dall' in data 06.09.2019 (doc. all. A) emerge l'omesso computo del periodo di CP_2 servizio prestato dal giorno 21.01.1981 al giorno 09.09.1982, inclusi, presso l'Istituto professionale femminile di Stato “Severina De Lilla” in Bari;
periodo, peraltro, ammesso a riscatto con decreto n. 520 del 07.06.2019 del
[...]
Scolastico Regionale per la UG (doc. all. B), Controparte_9 notificato allo stesso ente previdenziale e alla intereSAta. Pertanto, nell'individuare i periodi lavorativi utili ai fini previdenziali si chiede espreSAmente di includere anche tale indicato periodo;
in tal modo considerando quale anzianità alla ceSAzione del rapporto di lavoro non quella già comunicata dall' (in 39 anni, 3 mesi e 13 giorni), CP_2 ma quella complessiva di 40 anni, 11 mesi e 3 giorni, salvo errori od omissioni. Sicché la SI.ra avrebbe ceSAto – a decorrere dal 01.09.2019 - il suo rapporto Parte_1 lavorativo con 41 anni (giuridici) utili di servizio. Nell'evidenziare che - conseguentemente - gli emolumenti pensionistici dovuti alla mia assistita dovranno essere calcolati e corrisposti in base a tali 41 anni di lavoro, si invita l' in indirizzo CP_2
a voler procedere al pagamento degli stessi ratei di pensione nei termini di legge, con prima scadenza nel mese di settembre 2019, a mezzo bonifico bancario sull'IBAN già comunicato ...";
- ciò nonostante, con atto del 4 ottobre 2019 l' comunicava il conferimento della CP_2 pensione, calcolata -ancora una volta- su 39 anni di servizio, anziché su 41;
- soltanto dopo solleciti telefonici effettuati all' dal procuratore, con PEC del 14 CP_2 ottobre 2019 l' comunicava la revisione della posizione pensionistica della SI.ra CP_2
; specificando poi i possibili tempi di attuazione con successiva PEC del Pt_1
23.10.2019;
Pag. 3 a 9 - con atto del 4 novembre 2019 l' provvedeva alla emissione di un nuovo decreto CP_2 di conferimento pensione in favore della SI.ra ; decreto comprensivo di Parte_1 tutti gli effettivi 41 anni di servizio prestati;
- per le espletate attività professionali di studio della questione, redazione ed invio delle missive e diffide richiamate, e delle ulteriori indicate attività professionali stragiudiziali
(relative a pratica di valore indeterminabile), la SI.ra corrispondeva al Parte_1 procuratore - a mezzo bonifico bancario - la somma di € 2.200,00, oltre accessori di legge, ovverosia complessivamente la somma di € 3.210,06 (euro tremiladuecentodieci,06), somma pagata a titolo di spese e competenze legali, e - precisamente - a saldo della fattura n. 5 del 04.10.2019, comprensiva di imposte e oneri ex lege, nelle modalità e importi ivi indicati;
- successivamente, con missiva PEC del 5 novembre 2019 il procuratore chiedeva all' in via stragiudiziale, la corresponsione di detta pagata somma, a titolo di CP_2 danno emergente, nel rispetto del diritto alla difesa del cittadino, inviando in allegato anche la fattura già pagata e nel contempo invitando l' alla prevista negoziazione CP_2 assistita;
tuttavia l' non rispondeva alla richiesta (formulata in via stragiudiziale, CP_2 pur al fine di evitare ulteriori costi a carico dell'ente pubblico), né provvedeva al chiesto pagamento;
e ciò nonostante gli importi pagati a titolo di spese e competenze legali fossero stati calcolati al di sotto di quanto previsto dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55;
- sicché, la IG.ra ha citato l' innanzi al Giudice di Pace, affinché fosse Pt_1 CP_2 tenuta indenne ai sensi dell'art. 2043 c.c. del danno emergente subìto, con condanna dell'ente al pagamento in favore dell'attrice IG.ra della somma complessiva pari Pt_1 ad € 3.225,06 [di cui € 3.210,06 per le spese e le competenze legali per la prestata attività stragiudiziale, ed € 15,00 a titolo di costo sostenuto per l'invio della istanza web dell'11.01.2019, tramite patronato INAS], o di ogni altra somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi di legge dal giorno del prodotto danno al giorno dell'effettivo soddisfo;
con condanna dell'ente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., sussistendone i presupposti.
Pertanto, l'appellante ha censurato la suindicata sentenza, deducendo i seguenti motivi di impugnazione, imperniati sul mancato riconoscimento delle competenze legali e delle spese sostenute per l'attività legale stragiudiziale:
a) violazione (e/o dalla falsa applicazione), non solo dell'art. 2043 c.c., ma anche dell'art. 1223 c.c. (oltreché degli artt. 1175, 1176 e 1337 c.c., richiamati dal G.d.p.), nonché da un vizio di apparente motivazione (giuridicamente pari ad una omeSA motivazione);
Pag. 4 a 9 a1) in relazione alla dedotta motivazione apparente, si evidenzia altresì la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c.: sulle spese legali il giudice di prime cure ha adottato, infatti, una motivazione per nulla adeguata, decisamente apparente (e, dunque, giuridicamente omissiva) sì da non consentire di percepirne l'effettività, incongrua e non persuasiva nel merito;
difatti, nella appellata sentenza n. 1490/2021 manca una specifica, effettiva e logica motivazione posta a sostengo del mancato riconoscimento delle chieste spese legali;
b) violazione del combinato disposto di cui agli artt. 24, comma 2, e 3 della Cost., 47, comma 2, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'U.E., 6 della C.E.D.U., 6 del Trattato
U.E.: il riconoscimento delle spese legali trova fondamento - non soltanto, per il danneggiato, nel principio generale del neminem laedere, di cui all'art. 2043 c.c. ma anche nei principi costituzionali di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di diritto alla difesa (art. 24, comma 2, Cost.).
L'appellante, quindi, ha chiesto – in riforma della sentenza gravata – l'accoglimento delle conclusioni avanzate in I grado, con vittoria delle spese di ambo i gradi di giudizio.
L' si è costituito l'1.6.2022, contestando le avverse difese e pretese. In CP_2 particolare, l'ente:
- ha eccepito la tardiva iscrizione a ruolo dell'atto di citazione in appello, instando per la declaratoria di improcedibilità del gravame ex art. 348 c.p.c.;
- nel merito, ha dedotto l'infondatezza dell'avversa domanda, instando per la conferma della sentenza impugnata;
- ha riproposto ex art. 346 c.p.c. le doglianze ritenute assorbite in I grado, ossia l'improponibilità del ricorso per carenza di domanda amministrativa presentata con modalità telematica, l'incompetenza per materia del Giudice adito per esser competente il Giudice del Lavoro nonché l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda ex art. 46 L. n. 88/1989.
Acquisito il fascicolo di I grado, la causa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in ultimo per l'udienza dell'1.10.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 4.9.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di improcedibilità del gravame, atteso che l'appellante si è costituita nel termine di legge (pari a 10 giorni) dalla notificazione dell'atto di appello, ai sensi dell'art. 347 c.p.c.: invero, l'appello è stato
Pag. 5 a 9 notificato il 2.3.2022 ed è stato depositato telematicamente (i.e. iscritto a ruolo) il
5.3.2022.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di incompetenza del Giudice adito. ha agito per ottenere il risarcimento del danno patito consistito, Parte_1 secondo la prospettazione di parte, nell'essersi dovuta rivolgere all'Avv. Guarino a seguito dell'erroneo riconoscimento dei periodi lavorativi ai fini pensionistici, chiedendo di condannare l' al risarcimento di quanto versato al predetto legale per l'attività CP_2 stragiudiziale;
in detta ipotesi il rapporto di impiego e/o previdenziale non è posto a base della domanda, ma è mera occasione rispetto al petitum sostanziale, che trova la sua causa nella violazione di una norma che non regola direttamente tale rapporto ma si colloca al di fuori di esso (cfr., sul punto, Cass. n. 4764/1988), sicché la competenza a trattare la controversia non appartiene al Giudice del Lavoro, bensì al Giudice adito dalla . Pt_1
Scendendo al merito, va rilevato quanto segue.
Il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda, motivando che l'attrice non avesse dimostrato un comportamento illecito da parte dell'ente di previdenza né il collegamento causale tra la legittima attività istruttoria di controllo e di verifica dell'ente e la necessità di ricorrere all'avvocato.
La motivazione, sebbene succinta, risulta corretta, in quanto dall'esame degli atti di causa la domanda avanzata in I grado risulta infondata.
Circa le spese legali stragiudiziali va premesso che: “(…) il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire neceSAriamente secondo le tariffe forensi, eSA resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità”
Pag. 6 a 9 (cfr. Cass. n. 16990/2017; n. 9548/ 2017).
Va escluso, dunque, il risarcimento delle spese sostenute che si siano rivelate superflue, non avendo assicurato una tutela più rapida dell'assistito (Cass. n. 9548/2017), e di quelle eccessive (cfr. Cass. n. 14594/2015).
Tornando al caso di specie, risulta documentato che:
- il 4.10.2019 l' ha emesso in favore della IG.ra determinazione CP_2 Pt_1 concessiva del trattamento pensionistico “quota cento”, in via provvisoria, protocollo n. 0548869 del 4.10.2019, iscrizione n. 50398711, n. BA1032019001638 (c.d. primo pagamento) (cfr. all. M fascicolo di parte attrice nel giudizio di primo grado); tale determinazione reca nelle note la seguente dicitura: “Pensione provvisoria soggetta a conguaglio positivo o negativo”;
- il provvedimento sulla scorta del quale l' ha effettuato la riliquidazione del CP_2 trattamento pensionistico della IG.ra è un atto di competenza esclusiva del Pt_1 che è stato trasmesso all' solo con P.E.C. dell'11.6.2019 (cfr. all. 4 e CP_8 CP_2
5 del fascicolo di parte dell' nel giudizio di primo grado), allorquando l' CP_2 [...]
aveva già convalidato la posizione assicurativa della IG.ra , che CP_10 Pt_1 sarebbe dovuta avvenire entro e non oltre il 31.5.2019, secondo quanto previsto dalla
Circolare n. 4644 del 2019 e dal MeSAggio Hermes CP_8
.HERMES.22/05/2019.0001960 (cfr. all. 6 e 7 del fascicolo di parte dell' CP_2 CP_2 nel giudizio di primo grado);
- il 4.11.2019, a seguito della P.E.C. inviata dall'attrice in data 10.9.2019, con atto n.
BA1032019002413, l in autotutela ha rideterminato il trattamento di pensione CP_2 della IG.ra in quanto, a seguito di verifiche sulla posizione assicurativa Pt_1 individuale dell'iscritta, aveva rilevato il mancato inserimento dei periodi di lavoro svolti dalla IG.ra e ricompresi nel decreto adottato dal n. 520 del Pt_1 CP_8
7.6.2019 (cfr. all. H fascicolo di parte attrice nel giudizio di primo grado).
Ciò posto, va osservato che:
- il provvedimento del 4.10.2019, con cui la pensione è stata liquidata dall' in CP_2 modalità provvisoria, costituisce “atto dovuto” emanato dall'ente al fine di evitare di lasciare l'iscritto senza pensione nelle more della verifica sulla completezza della posizione assicurativa né risulta che il datore di lavoro (nella specie, il CP_8 certifichi le posizioni assicurative dei propri iscritti, il che comporta la naturale provvisorietà dei provvedimenti di prima liquidazione della pensione;
- prima dell'adozione da parte del el decreto n. 520 del 7.6.2019, presupposto CP_8
Pag. 7 a 9 per l'apertura della procedura di riliquidazione del trattamento pensionistico della IG.ra
, nessuna richiesta di pagamento della pensione poteva essere presentata Pt_1 all' derivandone che tutte le richieste inviate all' con P.E.C. precedenti CP_2 CP_2 alla data dell'11.6.2019 (data di invio all' del predetto decreto n. CP_2 CP_8
520/2019), non avrebbero potuto essere in alcun modo riscontrate dall'ente previdenziale, stante la competenza esclusiva in materia del CP_8
- per quanto riguarda le istanze presentate in data successiva alla data dell'11.6.2019, la PEC del 10.9.2019 risulta puntualmente riscontrata dall' con le note del 14 e CP_2 del 23.10.2019 (cfr. all. N e O al fascicolo di parte attrice in primo grado), cui è seguita in data 4.11.2019, nel rispetto del termine di 120 giorni di cui all'art. 7 della L. n.
533/1973 a decorrere dal 10.9.2019, in via di autotutela, la determinazione n. CP_2
BA1032019002413, che ha rideterminato il trattamento di pensione.
Da quanto sopra, emerge che alcun ritardo o comunque alcun comportamento illecito – già sul piano oggettivo – sia imputabile all'ente previdenziale, avendo emesso il provvedimento di liquidazione definitivo della pensione nel termine di legge, per quanto di sua competenza. Di conseguenza, l'attività stragiudiziale svolta dall'Avv.
Guarino in favore della IG.ra non può considerarsi neceSAria, nel senso che non Pt_1 ha spiegato alcuna utilità ai fini di una più pronta definizione della pratica, tenuto conto delle tempistiche sopra indicate.
In virtù di tanto, l'appello deve essere rigettato, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni poste dall'ente appellato.
In mancanza di appello incidentale in punto di spese di I grado, in questa sede vanno regolate esclusivamente le spese processuali del presente grado di giudizio.
In considerazione del rigetto del gravame, tali spese debbono seguire la soccombenza dell'appellante ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi dello scaglione n. 2, in considerazione del valore della controversia;
con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della non particolare difficoltà delle questioni affrontate e della ridotta attività difensiva).
Va poi dato atto, in considerazione del rigetto dell'impugnazione, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale l'appellante
è tenuta al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il giudizio di appello, se dovuto.
P.Q.M.
Pag. 8 a 9 il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio in Parte_1 favore dell' , liquidate in euro 1.276,00 per compensi Controparte_11 professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale l'appellante è tenuta al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il giudizio di appello, se dovuto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 1.10.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
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