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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1030.
(Prestazioni accessorie).
Il proprietario del fondo servente non e' tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l'esercizio della servitu' da parte del titolare, salvo che la legge o il titolo disponga altrimenti.
(Prestazioni accessorie).
Il proprietario del fondo servente non e' tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l'esercizio della servitu' da parte del titolare, salvo che la legge o il titolo disponga altrimenti.
Commentari • 20
- 1. Cassazione civile n. 6683/1995https://www.brocardi.it/ · 230.29913
(massima n. 1) La servitù, ai sensi dell'art. 1030 c.c., può anche comportare, per il proprietario del fondo servente, l'obbligo di un facere, se così sia stabilito dal titolo o dalla legge, purché esso costituisca solo una obbligazione accessoria che non esaurisce l'intero contenuto della servitù, essendo volto solo a consentirne il concreto esercizio. (Nella specie, la Corte ha ritenuto compatibile con il contenuto della servitù di non collocare e mantenere nel fondo alberi che impedissero la visuale del panorama dal fondo vicino quello di rimuovere o potare gli alberi già esistenti che ostacolassero l'esercizio della veduta).
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Giurisprudenza • 172
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 09/10/2024, n. 6335Provvedimento: […] L'ordine del Tribunale era stato dato quindi in violazione dell'art. 1030 c.c.. […]Leggi di più...
- competenza giunta comunale·
- inammissibilità appello·
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- competenza sindaco·
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- art. 1030 c.c.·
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