(Prestazioni accessorie).
Il proprietario del fondo servente non e' tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l'esercizio della servitu' da parte del titolare, salvo che la legge o il titolo disponga altrimenti.
(massima n. 1) La servitù, ai sensi dell'art. 1030 c.c., può anche comportare, per il proprietario del fondo servente, l'obbligo di un facere, se così sia stabilito dal titolo o dalla legge, purché esso costituisca solo una obbligazione accessoria che non esaurisce l'intero contenuto della servitù, essendo volto solo a consentirne il concreto esercizio. (Nella specie, la Corte ha ritenuto compatibile con il contenuto della servitù di non collocare e mantenere nel fondo alberi che impedissero la visuale del panorama dal fondo vicino quello di rimuovere o potare gli alberi già esistenti che ostacolassero l'esercizio della veduta).
Leggi di più…(massima n. 1) Il giudice del merito non può escludere tout court la costituzione contrattuale di una servitù a carico di un fondo il cui proprietario ha assunto l'obbligo di destinazione a verde, ritenendo, perciò solo, la configurabilità di un obbligo di facere, di natura personale, perché, invece, la destinazione a verde, mutuata dagli strumenti urbanistici in contrapposizione a quella edificatoria, in sé non obbliga a fare alcunché, ma limita negativamente il diritto di proprietà, non consentendo un'utilizzazione diversa, mentre la pattuizione dell'obbligo del proprietario di manutenzione del fondo è propter rem e compatibile con la servitù, ai sensi dell'ultima parte dell'art. 1030 c.c., per conservare lo stato di fatto.
Leggi di più…(massima n. 1) Ai sensi dell'art. 1030 c.c., solo il titolo o la legge possono imprimere all'attività personale del proprietario di un fondo la natura di elemento integrante di una servitù prediale, con conseguente applicabilità della tutela possessoria, in luogo dei rimedi previsti normalmente per l'inadempimento delle obbligazioni. […]
Leggi di più…[…] affermando che, è pur vero che “il contenuto passivo della servitù di norma consiste o nel tollerare (pati) ovvero in un astenersi dal fare (non facere) e non anche in un fare - oggetto proprio delle obbligazioni e non anche dei diritti reali - secondo il principio romanistico "servitus in faciendo consistere neguit, sedtantummodo in patiendo aut in non faciendo", ma è anche vero che “il rigore di siffatto principio trova un indubbio temperamento nell'art. 1030 c.c., il quale, come è noto, consente che un facere possa far carico (per legge o per contratto) al proprietario del fondo servente, […]
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